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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32025/2026

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[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2025 della Corte d'appello di Lecce dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che ne ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale; considerato che il primo motivo di ricorso - che deduce la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputata - è manifestamente infondato e finisce col perorare un diverso apprezzamento del compendio probatorio, reiterando le allegazioni disattese dalla Corte di merito per il tramite di un'argomentazione congrua e logica che non può dirsi ritualmente censurata dall'impugnazione che non ha neppure addotto il travisamento della prova (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); 1considerato che il secondo motivo - che la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena - è manifestamente infondato e generico poiché la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), richiamando - quanto alle attenuanti generiche - i precedenti penali riportati dall'imputata; inoltre, la pena detentiva è stata determinata nel minimo edittale e il ricorso, quanto alla commisurazione della durata delle sanzioni, si affida a enunciati assertivi, riferiti peraltro a un reato colposo e, dunque, non correlabili al caso di specie; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile P.Q.[OSCURATO:PERSONA] (Novanni 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2025 della Corte d'appello di Lecce dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che ne ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale; considerato che il primo motivo di ricorso - che deduce la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputata - è manifestamente infondato e finisce col perorare un diverso apprezzamento del compendio probatorio, reiterando le allegazioni disattese dalla Corte di merito per il tramite di un'argomentazione congrua e logica che non può dirsi ritualmente censurata dall'impugnazione che non ha neppure addotto il travisamento della prova (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); 1considerato che il secondo motivo - che la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena - è manifestamente infondato e generico poiché la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), richiamando - quanto alle attenuanti generiche - i precedenti penali riportati dall'imputata; inoltre, la pena detentiva è stata determinata nel minimo edittale e il ricorso, quanto alla commisurazione della durata delle sanzioni, si affida a enunciati assertivi, riferiti peraltro a un reato colposo e, dunque, non correlabili al caso di specie; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile P.Q.[OSCURATO:PERSONA] (Novanni 2
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