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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 luglio 2022

Cassazione n. 38137/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento indicato nel preambolo la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA], opponendosi al provvedimento del Procuratore generale, in data 13 maggio 2021, aveva chiesto la predisposizione di un unico titolo eseguivo che comprendesse le pene inflittegli dalle sentenze di condanna emesse dal Tribunale di Salerno, in data 2.10.2014, e dalla Corte di appello di Napoli, in data 28.4.2020.

A sostegno della decisione ha evidenziato che il condannato, tenuto conto del presofferto periodo di custodia cautelare, ha già interamente scontato la pena irrogata dalla sentenza della Corte di appello di Napoli e che, di conseguenza, doveva scontare soltanto la pena inflittagli dalla sentenza del Tribunale di Salerno.

Non ricorrono, quindi, le condizioni previste dall'art. 663 cod. proc. pen. per operare la chiesta unificazione delle due pene in fase esecutiva, che postula una pluralità di sentenze di condanna a pene non ancora eseguite.

2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza sulla base di un unico motivo con cui deduce violazione di leaae in relazione agli artt. 663 cod. proc. pen., 73 e 76 cod. pen. nonché vizio di motivazione Lamenta che la Corte distrettuale, discostandosi dai consolidati principi della giurisprudenza di legittimità ampiamente richiamati, non ha considerato che, ai momento dell'emissione del provvedimento del pubblico ministero con il quale sono state computate la custodia cautelare e le pene espiate, il 10.12.2020, era ancora pendente presso la Procura della Repubblica di Salerno il procedimento di esecuzione relativo alla sentenza del 2.10.2014 e che quest'ultima pronuncia ha accertato un reato commesso dal [OSCURATO:PERSONA] il 2 ottobre 2014, quindi in data antecedente rispetto al periodo di custodia cautelare che lo stesso ha sofferto per il reato giudicato dalla Corte di appello di Napoli, commesso dal 1 marzo 2014 al 1 luglio 2014. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non supera il vaglio di arnrnissibilità.

1. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio, secondo cui, ai fini dell'esecuzione delle pene concorrenti, vanno inserite nel provvedimento ex art.663 cod. proc. pen. non solo tutte le pene che non risultano ancora espiate alla data di sua redazione, ma anche quelle già espiate, che possano comunque avere un riflesso sul criterio moderatore previsto dall'art. 78 cod. pen. e sul cumulo materiale, anche in vista della maturazione dei requisiti temporali per l'ammissione ad eventuali benefici penitenziari (Sez. 1, n. 27569 del 23/06/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247732; Sez. 1, n. 7345 del 05/12/2006, dep. 2007, Cozzolino, Rv. 236235; Sez. 1, n. 4507 del 20/06/2000, Guerra, Rv. 216743).

Il principio dell'unità del rapporto esecutivo deve essere derogato solo qualora durante l'espiazione di una determinata pena, o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato (dovendosi in tal caso procedere a cumulo interno parziale, in modo che quello finale comprenda, oltre alla pena inflitta per il nuovo reato, la parte risultante dal cumulo precedente, rimanendo solo tale sommatoria sottoposta alle limitazioni previste dall'art. 78 cod. pen.: Sez. 1, n. 32896 del 30/06/2014, Facella, Rv. 1(2 7

2. L'ordinanza impugnata ha considerato ostativa all'unificazione delle pene l'avventa integrale espiazione di quella inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza della Corte di appello di Napoli.

Il ricorrente a tale argomentazione, di per sé incompleta, si è limitato ad opporre che la pena espiata era stata inflitta per un reato commesso in epoca precedente all'inizio dell'esecuzione della pena ancora da espiare.

Non ha, però, indicato, neanche sommariamente, quali effetti favorevoli o sul criterio moderatore o sui limiti di pena per l'ammissione ai benefici penitenziari la chiesta unificazione delle pene avrebbe prodotto.

Tale carenza rende il ricorso irrimediabilmente generico. 3.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma che si stima equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 1 luglio 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato nel preambolo la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA], opponendosi al provvedimento del Procuratore generale, in data 13 maggio 2021, aveva chiesto la predisposizione di un unico titolo eseguivo che comprendesse le pene inflittegli dalle sentenze di condanna emesse dal Tribunale di Salerno, in data 2.10.2014, e dalla Corte di appello di Napoli, in data 28.4.2020. A sostegno della decisione ha evidenziato che il condannato, tenuto conto del presofferto periodo di custodia cautelare, ha già interamente scontato la pena irrogata dalla sentenza della Corte di appello di Napoli e che, di conseguenza, doveva scontare soltanto la pena inflittagli dalla sentenza del Tribunale di Salerno. Non ricorrono, quindi, le condizioni previste dall'art. 663 cod. proc. pen. per operare la chiesta unificazione delle due pene in fase esecutiva, che postula una pluralità di sentenze di condanna a pene non ancora eseguite. 2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza sulla base di un unico motivo con cui deduce violazione di leaae in relazione agli artt. 663 cod. proc. pen., 73 e 76 cod. pen. nonché vizio di motivazione Lamenta che la Corte distrettuale, discostandosi dai consolidati principi della giurisprudenza di legittimità ampiamente richiamati, non ha considerato che, ai momento dell'emissione del provvedimento del pubblico ministero con il quale sono state computate la custodia cautelare e le pene espiate, il 10.12.2020, era ancora pendente presso la Procura della Repubblica di Salerno il procedimento di esecuzione relativo alla sentenza del 2.10.2014 e che quest'ultima pronuncia ha accertato un reato commesso dal [OSCURATO:PERSONA] il 2 ottobre 2014, quindi in data antecedente rispetto al periodo di custodia cautelare che lo stesso ha sofferto per il reato giudicato dalla Corte di appello di Napoli, commesso dal 1 marzo 2014 al 1 luglio 2014. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non supera il vaglio di arnrnissibilità. 1. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio, secondo cui, ai fini dell'esecuzione delle pene concorrenti, vanno inserite nel provvedimento ex art.663 cod. proc. pen. non solo tutte le pene che non risultano ancora espiate alla data di sua redazione, ma anche quelle già espiate, che possano comunque avere un riflesso sul criterio moderatore previsto dall'art. 78 cod. pen. e sul cumulo materiale, anche in vista della maturazione dei requisiti temporali per l'ammissione ad eventuali benefici penitenziari (Sez. 1, n. 27569 del 23/06/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247732; Sez. 1, n. 7345 del 05/12/2006, dep. 2007, Cozzolino, Rv. 236235; Sez. 1, n. 4507 del 20/06/2000, Guerra, Rv. 216743). Il principio dell'unità del rapporto esecutivo deve essere derogato solo qualora durante l'espiazione di una determinata pena, o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato (dovendosi in tal caso procedere a cumulo interno parziale, in modo che quello finale comprenda, oltre alla pena inflitta per il nuovo reato, la parte risultante dal cumulo precedente, rimanendo solo tale sommatoria sottoposta alle limitazioni previste dall'art. 78 cod. pen.: Sez. 1, n. 32896 del 30/06/2014, Facella, Rv. 1(2 7 2. L'ordinanza impugnata ha considerato ostativa all'unificazione delle pene l'avventa integrale espiazione di quella inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza della Corte di appello di Napoli. Il ricorrente a tale argomentazione, di per sé incompleta, si è limitato ad opporre che la pena espiata era stata inflitta per un reato commesso in epoca precedente all'inizio dell'esecuzione della pena ancora da espiare. Non ha, però, indicato, neanche sommariamente, quali effetti favorevoli o sul criterio moderatore o sui limiti di pena per l'ammissione ai benefici penitenziari la chiesta unificazione delle pene avrebbe prodotto. Tale carenza rende il ricorso irrimediabilmente generico. 3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma che si stima equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1 luglio 2022