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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 12779/2022

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: ISAYA Domenico, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 29/06/2020 dalla Corte d'Appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Fodaroni, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Messina ha parzialmente riformato (riconoscendo le attenuanti generiche, mitigando conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza emessa dal Tribunale di Messina, in data 08/05/2019, con la quale ISAYA Domenico era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di tentata estorsione continuata e pluriaggravata a lui ascritto in concorso.

2. Ricorre per cassazione l'ISAYA, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità.

Si censura l'acritico recepimento della sentenza di primo grado, e la mancata considerazione degli elementi favorevoli all'imputato, che si era limitato ad accompagnare il MARRA senza conoscere i motivi della visita al PAONE.

2.2. Vizio di motivazione con riferimento all'entità della pena.

Si censura il ricorso a clausole di stile, e la mancanza di riduzione di pena per il tentativo.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, evidenziando che le censure sulla responsabilità riguardavano il merito delle valutazioni della Corte, e che quelle sulla pena risultavano apodittiche e generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Per ciò che riguarda il primo ordine di doglianze, è opportuno qui richiamare il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (in tal senso, da ultimo, cfr. Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01).

In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, il motivo di ricorso non supera il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi nella censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella reiterata prospettazione di una diversa e più favorevole lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede.

D'altra parte, la Corte d'Appello ha valorizzato una serie di circostanze a carico dell'odierno ricorrente (il ripetuto accompagnamento del MARRA presso il PAONE, anche in tarda serata; l'inverosimiglianza dell'ipotesi che l'ISAYA fosse inconsapevole dello scopo di queste visite, avuto riguardo agli intensi contatti anche telefonici con il MARRA), ed ha preso espressamente in esame la prospettazione difensiva secondo cui il ricorrente si tratteneva in disparte a prendere il caffè, mentre il PAONE ed il MARRA discutevano sul balcone - osservando che, anche a voler prescindere dal fatto che il PAONE nulla aveva riferito in proposito, la circostanza non sarebbe stata comunque ostativa alla configurabilità di un concorso morale dell'ISAYA, trattandosi di una presenza agevolativa e comunque rafforzativa degli intenti criminosi del ricorrente.

Peraltro, la sussistenza del concorso è stata pianamente desunta dai giudici di merito in considerazione del fatto che, secondo il PAONE, le espressioni minacciose gli erano state rivolte dal MARRA alla presenza dell'odierno ricorrente (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata, pag. 27 di quella di primo grado).

Si tratta di un percorso argomentativo che, alla luce dell'elaborazione giurisprudenziale in precedenza ricordata, deve ritenersi del tutto immune da criticità denunciabili in questa sede.

3. Prive della necessaria specificità, e comunque manifestamente infondate risultano poi le censure in punto di trattamento sanzionatorio.

Deve invero osservarsi, per un verso, che la Corte territoriale, dopo aver confermato la sussistenza delle aggravanti contestate, ed aver valorizzato l'incensuratezza e la giovane età dell'imputato (fondando su tali elementi la concessione di attenuanti generiche equivalenti), ha ridotto la pena applicata in primo grado, ritenuta eccessiva in relazione alla complessiva entità del fatto, rideterminandola partendo da una pena base non lontana dal minimo edittale.

Anche in questo caso, la sentenza sfugge a rilievi deducibili in questa sede.

Non del tutto comprensibile appare, per altro verso, la doglianza imperniata sulla mancata diminuzione della pena per il tentativo.

La sentenza è infatti chiarissima nel motivare il trattamento sanzionatorio muovendo da una pena base di anni sei di reclusione e Euro 3.600 di multa, ridotta per il tentativo ad anni tre e Euro 1.800 (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).

4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna dell'ISAYA al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 1 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] stens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: ISAYA Domenico, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 29/06/2020 dalla Corte d'Appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Fodaroni, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Messina ha parzialmente riformato (riconoscendo le attenuanti generiche, mitigando conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza emessa dal Tribunale di Messina, in data 08/05/2019, con la quale ISAYA Domenico era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di tentata estorsione continuata e pluriaggravata a lui ascritto in concorso. 2. Ricorre per cassazione l'ISAYA, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità. Si censura l'acritico recepimento della sentenza di primo grado, e la mancata considerazione degli elementi favorevoli all'imputato, che si era limitato ad accompagnare il MARRA senza conoscere i motivi della visita al PAONE. 2.2. Vizio di motivazione con riferimento all'entità della pena. Si censura il ricorso a clausole di stile, e la mancanza di riduzione di pena per il tentativo. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, evidenziando che le censure sulla responsabilità riguardavano il merito delle valutazioni della Corte, e che quelle sulla pena risultavano apodittiche e generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Per ciò che riguarda il primo ordine di doglianze, è opportuno qui richiamare il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (in tal senso, da ultimo, cfr. Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01). In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, il motivo di ricorso non supera il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi nella censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella reiterata prospettazione di una diversa e più favorevole lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. D'altra parte, la Corte d'Appello ha valorizzato una serie di circostanze a carico dell'odierno ricorrente (il ripetuto accompagnamento del MARRA presso il PAONE, anche in tarda serata; l'inverosimiglianza dell'ipotesi che l'ISAYA fosse inconsapevole dello scopo di queste visite, avuto riguardo agli intensi contatti anche telefonici con il MARRA), ed ha preso espressamente in esame la prospettazione difensiva secondo cui il ricorrente si tratteneva in disparte a prendere il caffè, mentre il PAONE ed il MARRA discutevano sul balcone - osservando che, anche a voler prescindere dal fatto che il PAONE nulla aveva riferito in proposito, la circostanza non sarebbe stata comunque ostativa alla configurabilità di un concorso morale dell'ISAYA, trattandosi di una presenza agevolativa e comunque rafforzativa degli intenti criminosi del ricorrente. Peraltro, la sussistenza del concorso è stata pianamente desunta dai giudici di merito in considerazione del fatto che, secondo il PAONE, le espressioni minacciose gli erano state rivolte dal MARRA alla presenza dell'odierno ricorrente (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata, pag. 27 di quella di primo grado). Si tratta di un percorso argomentativo che, alla luce dell'elaborazione giurisprudenziale in precedenza ricordata, deve ritenersi del tutto immune da criticità denunciabili in questa sede. 3. Prive della necessaria specificità, e comunque manifestamente infondate risultano poi le censure in punto di trattamento sanzionatorio. Deve invero osservarsi, per un verso, che la Corte territoriale, dopo aver confermato la sussistenza delle aggravanti contestate, ed aver valorizzato l'incensuratezza e la giovane età dell'imputato (fondando su tali elementi la concessione di attenuanti generiche equivalenti), ha ridotto la pena applicata in primo grado, ritenuta eccessiva in relazione alla complessiva entità del fatto, rideterminandola partendo da una pena base non lontana dal minimo edittale. Anche in questo caso, la sentenza sfugge a rilievi deducibili in questa sede. Non del tutto comprensibile appare, per altro verso, la doglianza imperniata sulla mancata diminuzione della pena per il tentativo. La sentenza è infatti chiarissima nel motivare il trattamento sanzionatorio muovendo da una pena base di anni sei di reclusione e Euro 3.600 di multa, ridotta per il tentativo ad anni tre e Euro 1.800 (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna dell'ISAYA al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 1 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] stens
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