CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 1974
Cassazione n. 39934/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/12/1974 avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale in sede nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di porto ingiustificato di coltello, accertato in Palermo il 26 ottobre 2015, e condannato alla pena di mesi tre di arresto ed euro 50.000p9di ammenda. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto il vizio di omessa assunzione di prova decisiva e il difetto di motivazione. La Corte non ha assunto la prova della testimonianza della proprietaria dell'autovettura, al cui interno vi era il coltello, pur richiesta con l'atto di appello e non ha adeguatamente motivato circa l'affermazione che il coltello, riposto nel vano porta oggetti collocato di fronte al posto passeggero, fosse nella disponibilità dell'imputato che era alla guida dell'autovettura e che di questa aveva l'occasionale disponibilità. 3.11 ricorso è inammissibile. La Corte di appello ha adeguatamente motivato sia in punto di affermazione di responsabilità che di rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria. I motivi di ricorso sono pertanto manifestamente infondati, dal momento che con una prima parte il ricorrente, non ponendo in evidenza carenze o manifeste illogicità della motivazione, finisce con il proporre una rivalutazione del materiale probatorio, operazione non consentita in sede di legittimità; e con la seconda parte, errando nell'evocazione del vizio da omessa assunzione di prova decisiva, reitera un asserito difetto di motivazione invero inesistente. 4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il con ere estensore Il presidente Giuse nt da [OSCURATO:PERSONA] S - i r,1