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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 aprile 2024

Cassazione n. 26709/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli rigettava l'incidente di esecuzione con cui [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la revoca dell'ordine di demolizione disposto dal Tribunale di Napoli con sentenza in data 06/12/2005.

2. Avverso tale sentenza - allegando vizio di legittimità - è stato proposto ricorso per cassazione, in forza del quale è stata censurata la contraddittorietà della motivazione, il travisamento del fatto e l'assenza di motivazione, essendosi limitata la Corte di appello a ritenere ininfluente il mero decorso del tempo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per tardività.

Ed infatti, l'ordinanza è stata notificata il 5/10/2023, per cui il termine per impugnare scadeva il 20/10/2023, mentre il ricorso è stato depositato il 21/10/2023.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per tardività consegue la condanna in favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, nè vi sono ragioni logiche idonee a giustificare una differenza di trattamento tra le ipotesi previste dall'art. 606, comma terzo, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen. (Sez. 5, Sentenza n. 32954 del 23/05/2014, Mozzato, Rv. 261661 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 19 aprile 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli rigettava l'incidente di esecuzione con cui [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la revoca dell'ordine di demolizione disposto dal Tribunale di Napoli con sentenza in data 06/12/2005. 2. Avverso tale sentenza - allegando vizio di legittimità - è stato proposto ricorso per cassazione, in forza del quale è stata censurata la contraddittorietà della motivazione, il travisamento del fatto e l'assenza di motivazione, essendosi limitata la Corte di appello a ritenere ininfluente il mero decorso del tempo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per tardività. Ed infatti, l'ordinanza è stata notificata il 5/10/2023, per cui il termine per impugnare scadeva il 20/10/2023, mentre il ricorso è stato depositato il 21/10/2023. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per tardività consegue la condanna in favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, nè vi sono ragioni logiche idonee a giustificare una differenza di trattamento tra le ipotesi previste dall'art. 606, comma terzo, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen. (Sez. 5, Sentenza n. 32954 del 23/05/2014, Mozzato, Rv. 261661 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 19 aprile 2024
Sentenza Cassazione n. 26709/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris