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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 3 aprile 2025

Cassazione n. 15528/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05RA3A9) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD.

SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Considerato che le doglianze di cui al reclamo di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con cui il Magistrato di sorveglianza di L'Aquila ha dichiarato inammissibile de plano ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., la richiesta formulata ai sensi dell'art. 35-ter

I. 26 luglio 1975, n.354 (Ord. pen.), ritualmente riqualificato in ricorso per cassazione dal Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, sono manifestamente infondate, oltre che aspecifiche, limitandosi a contestare genericamente le argomentazioni del suddetto Magistrato, che, nel dichiarare l'inammissibilità, correttamente ha evidenziato la assoluta genericità dell'istanza originaria, non contenente doglianze aventi concreta attinenza con la vita detentiva del detenuto nei diversi istituti solo menzionati, neppure con riguardo a specifici periodi di detenzione.

Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo ipotesi di esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 3 aprile 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05RA3A9) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Considerato che le doglianze di cui al reclamo di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con cui il Magistrato di sorveglianza di L'Aquila ha dichiarato inammissibile de plano ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., la richiesta formulata ai sensi dell'art. 35-ter I. 26 luglio 1975, n.354 (Ord. pen.), ritualmente riqualificato in ricorso per cassazione dal Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, sono manifestamente infondate, oltre che aspecifiche, limitandosi a contestare genericamente le argomentazioni del suddetto Magistrato, che, nel dichiarare l'inammissibilità, correttamente ha evidenziato la assoluta genericità dell'istanza originaria, non contenente doglianze aventi concreta attinenza con la vita detentiva del detenuto nei diversi istituti solo menzionati, neppure con riguardo a specifici periodi di detenzione. Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo ipotesi di esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 aprile 2025.
Decreto Cassazione n. 15528/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris