CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 38923/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria dei difensori del ricorrente che hanno insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 10 ottobre 2024, la [OSCURATO:PERSONA] sezione penale di questa Corte di cassazione dichiarava inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Roma del 15 maggio 2024, che aveva negato al ricorrente il beneficio dell’affidamento in prova al servizio sociale. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] sezione, nell’ordinanza impugnata, aveva giudicato congrua la motivazione del Tribunale, nella parte in cui aveva formulato il previsto giudizio prognostico, relativo alle prospettive di rieducazione e di prevenzione del pericolo di commissione di ulteriori reati da parte del ricorrente (indicandolo, tuttavia, con un cognome errato: Vizzari). Un giudizio che era stato tratto dai precedenti penali dell’interessato, dalle non positive informazioni pervenute dai carabinieri (che avevano rilevato come il prevenuto fosse gravato da denunce penali per fatti che giungevano fino all’anno 2022), dell’assenza di attività lavorativa o, comunque, risocializzante e, infine, dalla nota dell’8 maggio 2024 in cui l’UEPE aveva rilevato la scarsa collaborazione del prevenuto al trattamento. 2. Propone ricorso straordinario per errore di fatto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 625 bis cod. proc. pen., il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei propri difensori Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rilevando, con l’unico motivo, i seguenti errori di fatto in cui la [OSCURATO:PERSONA] sezione sarebbe incorsa. Nella ordinanza impugnata, si era fatto riferimento a tale Vizzari – e non al reale ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] – così non considerando gli elementi che militavano a favore del medesimo. In particolare, le informazioni dei carabinieri che avevano affermato come, dal 2003, non vi fossero più pendenze a carico del prevenuto e come questi, in epoca successiva alla commissione degli ultimi reati, avesse mantenuto una condotta del tutto regolare. Era pertanto evidente l’errore di percezione in cui la Corte era caduta trattando di tale Vizzari e non degli elementi concreti riportati nell’originario ricorso del [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato requisitoria scritta con la quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso non essendo, quella impugnata, una sentenza (o un’ordinanza) di condanna, come prevede invece l’art. 625 bis cod. pen. 4. Il difensore del ricorrente inviava memoria con la quale replicava alle argomentazioni della pubblica accusa, insistendo per l’accoglimento del ricorso straordinario. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 1. In tema di ricorso per errore di fatto, ai sensi dell’art. 625 bis cod. proc. pen., questa Corte ha affermato che: - il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., contenente richiesta di correzione dell'errore materiale o di fatto, può avere ad oggetto esclusivamente pronunce di condanna, dovendosi intendere con tale termine l'applicazione di una sanzione penale, mentre non è esperibile allorché la decisione della Corte di cassazione riguardi i provvedimenti adottati dai giudici di sorveglianza (Sez. 5, n. 25250 del 14/07/2020, D’Ausilio, Rv. 279413 – 01; Sez. 5, n. 26033 del 13/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279530 – 01). Pronunce, quelle testè citate, che si muovono nel solco tracciato dalle Sezioni unite con la sentenza Nunziata (n. 13199 del 21/07/2016, dep. il 17/03/2017) - in cui si era affermata la proponibilità del ricorso straordinario nei confronti della sentenza di legittimità emessa su ricorso avverso quel provvedimento del giudice dell'esecuzione che, intervenendo a stabilizzare il giudicato, aveva determinato l'irrimediabilità del pregiudizio derivante dall'errore di fatto – e che, in motivazione, aveva precisato che: “L'accoglimento di una nozione di "condannato" più ampia di quella fino adora utilizzata dalla giurisprudenza in questa materia, che cioè superi ilriferimento oggettivo ai soli provvedimenti della Cassazione che determinino, perla "prima volta", la formazione del giudicato, non è destinata a realizzare unaapplicazione indiscriminata del ricorso straordinario per errore di fatto. Il rimediodeve rimanere limitato ai casi in cui la decisione della Corte di cassazione interviene a stabilizzare il giudicato, anche se formatosi anteriormente. Ne consegue che per tutte le decisioni della Corte di cassazione cheintervengano in procedimenti ante iudicatum, come ad esempio i provvedimentiemessi in fase cautelare, le decisioni in materia di misure di prevenzione, quellein materia di rimessione del processo, nonché le decisioni processuali in materiadi estradizione o di mandato di arresto europeo, continuerà a non esservi spazioper la correzione dell'errore di fatto, in quanto si tratta di decisioni che non hanno come destinatario un condannato. Allo stesso modo si deve escludere che il ricorso straordinario possa riferirsialle decisioni della Corte di cassazione che comunque si riferiscano al"condannato", in antitesi allo status di imputato: se così fosse qualunqueprovvedimento di cassazione, purché riguardante un condannato, sarebbeimpugnabile ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. In questo senso, come giàsostenuto dalla giurisprudenza, si dovrà negare il ricorso straordinario inrelazione a pronunce emesse dopo che la sentenza di cognizione è divenuta irrevocabile: il riferimento, ad esempio, è alle decisioni in materia di indennizzoper ingiusta detenzione o per riabilitazione. In questi casi, la pronuncia dellaCassazione può avere come presupposto il giudicato, ma non è destinata adincidere in alcun modo sull'accertamento della responsabilità.”. Se ne deduce che i provvedimenti di questa Corte sono ricorribili ex art. 625 bis cod. proc. pen. solo quando, pur non intervenendo su una pronuncia di diretta condanna del ricorrente, finiscano per incidere sulla medesima: così le Sezioni unite, con la sentenza Nunziata, ritenevano proponibile il ricorso avverso la decisione del giudice dell’esecuzione e così, più di recente, ribadiva la pronuncia Sez. 5 n. 7440 del 22/01/2025, Rv. 287661 – 01. Un effetto analogo, invece, di stabilizzazione del giudicato, non può certo averlo la pronuncia del Tribunale o del Giudice di sorveglianza, tanto più quando, come nel caso oggetto del presente ricorso, si tratti di mera modalità di esecuzione della pena mediante l’affidamento in prova al servizio sociale. 2. A ciò poi si aggiunge la considerazione che l’errore nell’indicazione, in motivazione, del cognome del ricorrente è privo di rilievo alcuno, dato che le valutazioni fatte dalla [OSCURATO:PERSONA] sezione di questa Corte nella ordinanza impugnata attengono tutte alla documentazione presente agli atti e quindi a verifiche ed informazioni riguardanti il reale ricorrente, [OSCURATO:PERSONA]. 3. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrenteal pagamento delle spese processua