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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 31 gennaio 2024

Cassazione n. 29637/2024

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 45 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] P. CONDELLO Consigliera dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] C.C. dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 4317/2024 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza di ufficio iscritto al nu- mero 4317 del ruolo generale dell’anno 2024, sollevato dal Tri- bunale di Salerno con ordinanza in data 31 gennaio 2024 nel giudizio iscritto al n. 5914/2023 R.G. del predetto ufficio giudi- ziario, vertente tra PROCIDA Angela (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 97E52 H708M) rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Sa- bato Costantino (C.F.: non indicati) e AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: non indicato), in per- sona del Prefetto, legale rappresentante pro tempore sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], che chiede sia dichiarata la competenza del Giudice di Pace di Salerno; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 9 ottobre 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Ric. n. 4317/2024 –Sez. 3 – Ad. 9 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 4 Nel giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Agenzia delle Entrate –Riscossione, nonché della Prefettura di Salerno, per ottenere la dichiarazione di invalidità una car- tella di pagamento relativa a crediti derivanti da sanzioni am- ministrative per infrazioni al codice della strada, giudizio rias- sunto davanti al Tribunale di Salerno a seguito di dichiarazione di incompetenza per valore del Giudice di Pace di Salerno, è stato sollevato di ufficio, dal tribunale, conflitto negativo di competenza ai sensi dell’art. 45 c.p.c., con provvedimento emesso in data 31 gennaio 2024 (e regolarmente comunicato alle parti, come da attestazione di Cancelleria acquisita in atti).

È stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale ed il Procuratore Generale ha rassegnato le sue conclusioni scritte, a norma dell’art. 380 terc.p.c..

Nessuna delle parti ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione

1. A seguito di dichiarazione di incompetenza per valore del Giudice di Pace di Salerno, con riguardo ad una controversia avente ad oggetto la contestazione di una cartella di pagamento emessa per crediti derivanti da sanzioni amministrative per in- frazioni al codice della strada di titolarità della Prefettura di Sa- lerno, la parte attrice ha riassunto il giudizio davanti al Tribu- nale di Salerno.

Quest’ultimo sostiene che, in ragione della natura dei crediti fatti valere e delle contestazioni avanzate dalla parte attrice, sussisterebbe la competenza per materia dello stessoGiudice di Pace di Salerno. 2.L’istanza di regolamento di competenza deve ritenersi inam- missibile.

In base al più recente indirizzo di questa stessa Corte, che ha superato quello tradizionale (per cui era considerato Ric. n. 4317/2024 –Sez. 3 – Ad. 9 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 ammissibile il regolamento di competenza di ufficio, anche quando il primo giudice aveva dichiarato la propria incompe- tenza per valore e non per materia o territorio inderogabile, laddove il giudice ad quemavesse invece ritenuto sussistere la competenza per materia di quello stesso o di un terzo giudice), infatti, «il regolamento di competenza d’ufficio è inammissibile quando il primo giudice si sia dichiarato incompetente per va- lore o per territorio derogabile, dal momento che la matura- zione della preclusione fissata, anche per il rilievo dell’incom- petenza per materia o territorio inderogabile, dal nuovo testo dell’art. 38 c.p.c., non consente di interpretare la suddetta de- claratoria quale implicita negazione anche dei profili di compe- tenza appena evocati, diversamente da quanto accadeva nel regime antecedente alla riforma di cui alla legge n. 353 del 1990, nel quale l’incompetenza per materia (e per territorio in- derogabile) era rilevabile in ogni stato e grado del processo» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 21829 del 02/08/2024, Rv. 672047 –01).

D’altronde, nessuna delle parti ha rassegnato difese in questa fase con l’esposizione di ragioni idonee ad indurre ad operare una ulteriore rimeditazione di tale più recente indirizzo (né tali ragioni sono ravvisabili nel provvedimento con il quale è stato sollevato il conflitto di competenza, anteriore all’arresto di que- sta Corte più sopra richiamato). 3.L’istanza di regolamento di competenza di ufficio è dichiarata inammissibile.Nessuna delle parti ha svolto attività difensiva in questa sede.

Nulla, quindi, è a dirsi sulle spese del presente procedimento.

Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile l’istanza di regolamento di com- petenza di ufficio.

Ric. n. 4317/2024 –Sez. 3 – Ad. 9 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 Così deciso nella camera di co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 45 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] P. CONDELLO Consigliera dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] C.C. dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 4317/2024 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza di ufficio iscritto al nu- mero 4317 del ruolo generale dell’anno 2024, sollevato dal Tri- bunale di Salerno con ordinanza in data 31 gennaio 2024 nel giudizio iscritto al n. 5914/2023 R.G. del predetto ufficio giudi- ziario, vertente tra PROCIDA Angela (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 97E52 H708M) rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Sa- bato Costantino (C.F.: non indicati) e AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: non indicato), in per- sona del Prefetto, legale rappresentante pro tempore sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], che chiede sia dichiarata la competenza del Giudice di Pace di Salerno; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 9 ottobre 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Ric. n. 4317/2024 –Sez. 3 – Ad. 9 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 4 Nel giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Agenzia delle Entrate –Riscossione, nonché della Prefettura di Salerno, per ottenere la dichiarazione di invalidità una car- tella di pagamento relativa a crediti derivanti da sanzioni am- ministrative per infrazioni al codice della strada, giudizio rias- sunto davanti al Tribunale di Salerno a seguito di dichiarazione di incompetenza per valore del Giudice di Pace di Salerno, è stato sollevato di ufficio, dal tribunale, conflitto negativo di competenza ai sensi dell’art. 45 c.p.c., con provvedimento emesso in data 31 gennaio 2024 (e regolarmente comunicato alle parti, come da attestazione di Cancelleria acquisita in atti). È stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale ed il Procuratore Generale ha rassegnato le sue conclusioni scritte, a norma dell’art. 380 terc.p.c.. Nessuna delle parti ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1. A seguito di dichiarazione di incompetenza per valore del Giudice di Pace di Salerno, con riguardo ad una controversia avente ad oggetto la contestazione di una cartella di pagamento emessa per crediti derivanti da sanzioni amministrative per in- frazioni al codice della strada di titolarità della Prefettura di Sa- lerno, la parte attrice ha riassunto il giudizio davanti al Tribu- nale di Salerno. Quest’ultimo sostiene che, in ragione della natura dei crediti fatti valere e delle contestazioni avanzate dalla parte attrice, sussisterebbe la competenza per materia dello stessoGiudice di Pace di Salerno. 2.L’istanza di regolamento di competenza deve ritenersi inam- missibile. In base al più recente indirizzo di questa stessa Corte, che ha superato quello tradizionale (per cui era considerato Ric. n. 4317/2024 –Sez. 3 – Ad. 9 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 ammissibile il regolamento di competenza di ufficio, anche quando il primo giudice aveva dichiarato la propria incompe- tenza per valore e non per materia o territorio inderogabile, laddove il giudice ad quemavesse invece ritenuto sussistere la competenza per materia di quello stesso o di un terzo giudice), infatti, «il regolamento di competenza d’ufficio è inammissibile quando il primo giudice si sia dichiarato incompetente per va- lore o per territorio derogabile, dal momento che la matura- zione della preclusione fissata, anche per il rilievo dell’incom- petenza per materia o territorio inderogabile, dal nuovo testo dell’art. 38 c.p.c., non consente di interpretare la suddetta de- claratoria quale implicita negazione anche dei profili di compe- tenza appena evocati, diversamente da quanto accadeva nel regime antecedente alla riforma di cui alla legge n. 353 del 1990, nel quale l’incompetenza per materia (e per territorio in- derogabile) era rilevabile in ogni stato e grado del processo» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 21829 del 02/08/2024, Rv. 672047 –01). D’altronde, nessuna delle parti ha rassegnato difese in questa fase con l’esposizione di ragioni idonee ad indurre ad operare una ulteriore rimeditazione di tale più recente indirizzo (né tali ragioni sono ravvisabili nel provvedimento con il quale è stato sollevato il conflitto di competenza, anteriore all’arresto di que- sta Corte più sopra richiamato). 3.L’istanza di regolamento di competenza di ufficio è dichiarata inammissibile.Nessuna delle parti ha svolto attività difensiva in questa sede. Nulla, quindi, è a dirsi sulle spese del presente procedimento. Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile l’istanza di regolamento di com- petenza di ufficio. Ric. n. 4317/2024 –Sez. 3 – Ad. 9 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 Così deciso nella camera di co
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