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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 novembre 2022

Cassazione n. 35815/2022

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13836/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI, 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ope legis -resistente- PROCURATORE GENERALE REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO CAGLIARI, PROCURATORE GENERALE REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO CAGLIARI, [OSCURATO:PERSONA] SRL -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CAGLIARI n. 11/2020depositata il 11/02/2020 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. – L a Corte d’appello di Cagliari , con sentenza dell’11 febbraio 2020, ha respinto il reclamo ex art. 18 l.fall. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. co n socio unico, e dal socio e amministratore unico [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari che, su istanza di Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER) , aveva dichiarato il fallimento della società dopo aver, con contestuale, separato decreto, dichiarato estinta la procedura di concordato preventivo con riserva promossa dalla debitrice in pendenza del ricorso per fallimento (in relazione alla quale aveva già rigett ato l’ istanza di proroga del termine di 60 giorni concesso ai sensi dell’art. 161, ultimo comma, l.fall.)e respinto la richiesta di rinvio dell’udienza di comparizione del 19/09/2019, in cui [OSCURATO:PERSONA]. aveva preannunziato la volontà di rinunziare al concordato preventivo per proporre una domandadi transazione fiscale ex art. 182-ter l.fall. nell’ambito d i un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.fall.

Il giudice del reclamo ha rilevato che l’unica, effettiva doglianza della reclamante atteneva all’insussistenza dello stato di insolvenza, che era invece provato dall’ingente debito contratto nei confronti dell’erario, dalla quasi integrale liquidazione delle rimanenze e dalla sostanziale riduzione dell’attivo ad un credito verso una terza società, [OSCURATO:SOCIETA], di non facile né immediato realizzo.

2. –[OSCURATO:PERSONA].

S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] ha nno proposto ricorso per la cassazione della sentenza a ffidato a due motivi , illustrati da memoria.

2.1. – I l Fallimento intimato ha resistito c on controricorso, corredato da memoria.

2.2. –Le ulteriori parti intimate non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]

3. – Il primo motivo denunzia violazione e / o falsa applicazione dell’ art. 5 l.fall. , sull’assunto che la società non avrebbe «debiti rilevanti, ad esclusione di quello verso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione» e sarebbe altresì «in grado di soddisfare integralmente i propri creditori sociali» , tenuto conto del l’ingente credito a sua volta vantato nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e dei suoi soci illimitatamente responsabili, per cui i giudici di merito avrebbero dovuto «valutare le cause della crisi, da ricondurre a inadempimenti della [OSCURATO:SOCIETA].».

3.1. –La censura è inammissibile perché impinge nel merito.

3.2. – La c orte d’appello invero , dopo aver correttamente affermato che, non essendo la società in stato di liquidazione, lo stato di insolvenza doveva essere desunto «non già dal confronto fra attivo e passivo, bensì dall’impossibilità di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni» , ha confermato l‘apprezzamento del tribunale anche alla luce de gli elementi addotti dai reclamanti, rilevando in particolare lo stato di inattività della società (nonostante il trasferimento nell’anno della sede a Roma), l’esistenza di debiti verso l’ Erario per oltre 3 milioni di euro, la presenza di esigue liquiditàe il ricavo di poche centinaia di migliaia di euro dalle esecuzioni promosse contro la [OSCURATO:SOCIETA]. (a fronte del credito vantato per circa 2 m ilioni e mezzo d i euro ) , nei cui confronti era stata perciò promossa istanza di fallimento.

3.3. –Una simile decisione risulta in linea con il consolidato formante giurisprudenziale di legittimità, in base al quale lo stato di insolvenza delle società che non siano in liquidazione va desunto non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività(Cass.7087/2022, 29913/ 20 18 ) , resta ndo del tutto irrilevante ogni indagine sull'imputabilità all'imprenditore delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa (Cass.22444/2021, Cass. Sez.

U, 115/2001).

4. – Il secondo mezzo deduce « omessa i nsufficiente e contraddittoria motivazione in merito all’estinzione del procedimento di concordato preventivo e alla mancata predisposizione e presentazione della domanda di transazione fiscale, ex artt. 182 bis e 182 ter L.F. in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.», per non avere la corte d’appello motivato sulle censure con le quali era stato lamentato il rigetto dell’istanza di proroga del termine, avanzata per poter predisporrela domanda di transazione fiscale, previa rinuncia al concordato. 4.1– Anche questo motivo è in ammissibil e , perché la corte d’appello ha rilevato l ’inammissibilità, per difetto assoluto di specificità, delle doglianze avanzate su tali punti - essendosi la società limitata a ribadire il proprio intendimento di procedere ad una ristrutturazione dei debiti contratti, senza confutare alcun argomento posto a base del decreto - sicché i ricorrenti avrebbero dovuto contestare detta statuizione, sotto il diverso profilo dell’error in procedendo, ri chiamando specificamente in ricorso le censure non esaminate . 4.2.– In ogni caso, la censura non è conforme al paradigma evocato dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), che non consente più di sindacare in sede di legittimità l’insufficienza o la contraddittorietà della motivazione (Cass.23940/2017, 22598/2018, 7090/2022), ma onera il ricorrente di indicare – nel rispetto degli artt. 366, co mma 1, n. 6), e 369, comma 2, n. 4), c.p.c. – il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti, nonché, soprattutto, la sua "decisività" (ex multis Cass. Sez.

U, 8053/2014; Cass.19987/2017, 27415/2018, 6735/2020).

5. – Al la inammissibilità del ricorso segue la condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidate in dispositivo.

6. –Sussistono i presupposti processuali per il cd. r addoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto (Cass. Sez.

U, 20867/2020 e 4315/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 %, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge.

Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13836/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI, 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ope legis -resistente- PROCURATORE GENERALE REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO CAGLIARI, PROCURATORE GENERALE REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO CAGLIARI, [OSCURATO:PERSONA] SRL -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CAGLIARI n. 11/2020depositata il 11/02/2020 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – L a Corte d’appello di Cagliari , con sentenza dell’11 febbraio 2020, ha respinto il reclamo ex art. 18 l.fall. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. co n socio unico, e dal socio e amministratore unico [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari che, su istanza di Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER) , aveva dichiarato il fallimento della società dopo aver, con contestuale, separato decreto, dichiarato estinta la procedura di concordato preventivo con riserva promossa dalla debitrice in pendenza del ricorso per fallimento (in relazione alla quale aveva già rigett ato l’ istanza di proroga del termine di 60 giorni concesso ai sensi dell’art. 161, ultimo comma, l.fall.)e respinto la richiesta di rinvio dell’udienza di comparizione del 19/09/2019, in cui [OSCURATO:PERSONA]. aveva preannunziato la volontà di rinunziare al concordato preventivo per proporre una domandadi transazione fiscale ex art. 182-ter l.fall. nell’ambito d i un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.fall. Il giudice del reclamo ha rilevato che l’unica, effettiva doglianza della reclamante atteneva all’insussistenza dello stato di insolvenza, che era invece provato dall’ingente debito contratto nei confronti dell’erario, dalla quasi integrale liquidazione delle rimanenze e dalla sostanziale riduzione dell’attivo ad un credito verso una terza società, [OSCURATO:SOCIETA], di non facile né immediato realizzo. 2. –[OSCURATO:PERSONA]. S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] ha nno proposto ricorso per la cassazione della sentenza a ffidato a due motivi , illustrati da memoria. 2.1. – I l Fallimento intimato ha resistito c on controricorso, corredato da memoria. 2.2. –Le ulteriori parti intimate non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 3. – Il primo motivo denunzia violazione e / o falsa applicazione dell’ art. 5 l.fall. , sull’assunto che la società non avrebbe «debiti rilevanti, ad esclusione di quello verso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione» e sarebbe altresì «in grado di soddisfare integralmente i propri creditori sociali» , tenuto conto del l’ingente credito a sua volta vantato nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e dei suoi soci illimitatamente responsabili, per cui i giudici di merito avrebbero dovuto «valutare le cause della crisi, da ricondurre a inadempimenti della [OSCURATO:SOCIETA].». 3.1. –La censura è inammissibile perché impinge nel merito. 3.2. – La c orte d’appello invero , dopo aver correttamente affermato che, non essendo la società in stato di liquidazione, lo stato di insolvenza doveva essere desunto «non già dal confronto fra attivo e passivo, bensì dall’impossibilità di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni» , ha confermato l‘apprezzamento del tribunale anche alla luce de gli elementi addotti dai reclamanti, rilevando in particolare lo stato di inattività della società (nonostante il trasferimento nell’anno della sede a Roma), l’esistenza di debiti verso l’ Erario per oltre 3 milioni di euro, la presenza di esigue liquiditàe il ricavo di poche centinaia di migliaia di euro dalle esecuzioni promosse contro la [OSCURATO:SOCIETA]. (a fronte del credito vantato per circa 2 m ilioni e mezzo d i euro ) , nei cui confronti era stata perciò promossa istanza di fallimento. 3.3. –Una simile decisione risulta in linea con il consolidato formante giurisprudenziale di legittimità, in base al quale lo stato di insolvenza delle società che non siano in liquidazione va desunto non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività(Cass.7087/2022, 29913/ 20 18 ) , resta ndo del tutto irrilevante ogni indagine sull'imputabilità all'imprenditore delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa (Cass.22444/2021, Cass. Sez. U, 115/2001). 4. – Il secondo mezzo deduce « omessa i nsufficiente e contraddittoria motivazione in merito all’estinzione del procedimento di concordato preventivo e alla mancata predisposizione e presentazione della domanda di transazione fiscale, ex artt. 182 bis e 182 ter L.F. in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.», per non avere la corte d’appello motivato sulle censure con le quali era stato lamentato il rigetto dell’istanza di proroga del termine, avanzata per poter predisporrela domanda di transazione fiscale, previa rinuncia al concordato. 4.1– Anche questo motivo è in ammissibil e , perché la corte d’appello ha rilevato l ’inammissibilità, per difetto assoluto di specificità, delle doglianze avanzate su tali punti - essendosi la società limitata a ribadire il proprio intendimento di procedere ad una ristrutturazione dei debiti contratti, senza confutare alcun argomento posto a base del decreto - sicché i ricorrenti avrebbero dovuto contestare detta statuizione, sotto il diverso profilo dell’error in procedendo, ri chiamando specificamente in ricorso le censure non esaminate . 4.2.– In ogni caso, la censura non è conforme al paradigma evocato dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), che non consente più di sindacare in sede di legittimità l’insufficienza o la contraddittorietà della motivazione (Cass.23940/2017, 22598/2018, 7090/2022), ma onera il ricorrente di indicare – nel rispetto degli artt. 366, co mma 1, n. 6), e 369, comma 2, n. 4), c.p.c. – il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti, nonché, soprattutto, la sua "decisività" (ex multis Cass. Sez. U, 8053/2014; Cass.19987/2017, 27415/2018, 6735/2020). 5. – Al la inammissibilità del ricorso segue la condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidate in dispositivo. 6. –Sussistono i presupposti processuali per il cd. r addoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto (Cass. Sez. U, 20867/2020 e 4315/2020). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 %, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma
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