CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 luglio 1970
Cassazione n. 16358/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 13/05/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Torino dichiarava, in parte, inammissibile, rigettandolo nel resto, il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso provvedimento in materia di reclamo disciplinare ex art. 69, comma 6, lett. a), Ord. pen. A ragione della decisione, osservava: quanto al profilo della mancata enunciazione del fatto contestato, che il reclamo non conteneva specifici rilievi critici e che, in ogni caso, il detenuto aveva partecipato all'udienza del Consiglio di disciplina in data 7 marzo 2019, sollevando eccezioni preliminari di legittimità procedurale e di merito, così sanando ogni eventuale irregolarità afferente alla contestazione degli addebiti (alla quale, peraltro, egli si era volontariamente sottratto); quanto al secondo profilo, che la rilevanza dell'autorizzazione ad intrattenere comunicazioni anche con detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, fatta valere dell'interessato, doveva ritenersi limitata all'ipotesi di un mero scambio di parole tra detenuti, mentre, nel caso di specie, si era trattato di una vera e propria conversazione finalizzata alla diffusione della notizia relativa ad un'azione di protesta collettiva presso la Sezione. A tale ultimo riguardo, il Tribunale di sorveglianza aggiungeva che la disposizione contenuta nel Regolamento interno della Casa circondariale di Cuneo, che vietava ai detenuti sottoposti al regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen. di intrattenere comunicazioni con altri ristretti appartenenti a diversi gruppi di socialità, doveva reputarsi coerente rispetto alla ratio della previsione contenuta nel Decreto Ministeriale imponente tale regime, in quanto finalizzata a garantire la prevenzione di forme di interazione tra detenuti sottoposti al regime medesimo. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con il primo motivo, violazione degli artt. 666, comma 2, cod. proc. pen., e 38, Ord. pen., e, con il secondo, violazione dell'art. 81, comma 4, d.P.R. n. 230/2000. Si tratta di censure che ripropongono i medesimi motivi di reclamo già adeguatamente confutati dal Tribunale di sorveglianza nei termini sopra sintetizzati e che non si confrontano, appieno, con le argomentazioni addotte a sostegno del provvedimento impugnato: prima fra tutte, quella afferente alla avvenuta convocazione avanti al Direttore dell'istituto per la contestazione degli addebiti in data 25 febbraio 2019, seguita dal rifiuto immotivato a comparire opposto dal detenuto; circostanza, quest'ultima, completamente ignorata in ricorso. 3. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, dal che consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa che giustifichino tale ulteriore sanzione (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2