CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 33980/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Bologna, in data 4 novembre 2020, ha parzialmente modificato - sostituendo la pena detentiva con quella pecuniaria corrispondente - la sentenza, nel resto confermata, con la quale il Tribunale di Modena aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, lett. B, Cod.Strada) a lui contestato come commesso il 16 aprile 2016. 2. Avverso la prefata sentenza ricorre il Bacchelli, articolando sei motivi di doglianza. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al fatto che la Corte di merito si é limitata ad osservare che era stato dato all'imputato l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia; ma non ha preso in considerazione la doglianza dell'appellante in ordine al fatto che tale facoltà non sarebbe stata resa concretamente attuabile dall'agente accertatore, limitandosi a concludere che le circostanze al riguardo evidenziate nell'atto d'appello sarebbero state irrilevanti. A sostegno delle proprie censure il ricorrente richiama alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la nullità - tempestivamente eccepita nella fase delle formalità di apertura del dibattimento di primo grado - della notifica del decreto di citazione a giudizio, benché notificato a mani dell'imputato, atteso che dalla relata non risulta il luogo ove la notifica fu eseguita, né chi fosse il notificatore, né se e come il Bacchelli sia stato identificato in sede di notifica. Esclude poi il ricorrente, richiamando all'uopo un arresto giurisprudenziale, che gli atti firmati al pubblico ufficiale siano assistiti da fede privilegiata. 2.3. Con il terzo motivo il deducente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omesso esame - nel corso del giudizio di primo grado - dell'imputato, che ne aveva fatto legittimamente richiesta, non valendo a contrario né l'assenza dell'imputato all'udienza del 25 marzo 2019 (di mero smistamento), né l'approssimarsi del termine di prescrizione. 2.4. Con il quarto motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di eseguire una perizia sull'apparecchio alcoltest, di cui viene sottolineata la vetustà e la conseguente, verosimile alterazione funzionale dovuta all'uso e ai continui trasbordi.2.5. Con il quinto, ampio motivo si denuncia l'illegittimità del trattamento sanzionatorio, con violazione degli articoli 62-bis e 133 cod. pen., in relazione al diniego delle attenuanti generiche e all'eccessività della pena, non adeguata al fatto e all'incensuratezza dell'imputato. 2.6. Con il sesto e ultimo motivo si denunciano violazione dell'art. 131-bis cod.pen. e vizio di motivazione in relazione al diniego della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, che era stato argomentato dal Tribunale di Modena solo in base al tasso alcolemico rilevato e riguardo al quale la Corte di merito ha omesso di confrontarsi con le doglianze rassegnate in appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso é manifestamente infondato. Correttamente la Corte di merito ha reputato irrilevanti le argomentazioni del ricorrente in ordine al fatto che gli operanti non si sarebbero preoccupati di dare "effettività" alla facoltà del Bacchelli di farsi assistere da un difensore di fiducia. E' invero pacifico in giurisprudenza che, in tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, l'accertamento strumentale di tale stato (cosiddetto alcoltest) costituisce atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile cui il difensore può assistere senza diritto di essere previamente avvisato, dovendo la polizia giudiziaria unicamente avvertire la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, e non anche attendere l'arrivo del difensore eventualmente nominato (Sez. 4, Sentenza n. 41178 del 20/07/2017, Rallo, Rv. 270772; Sez. 6, Sentenza n. 11908 del 23/10/1992, Torcaso, Rv. 192917). 2. E' manifestamente infondato anche il secondo motivo di doglianza. Va premesso che l'efficacia fidefaciente della relata va riconosciuta in relazione alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, con la conseguenza che la consegna dell'atto a mani proprie del destinatario o degli altri soggetti legittimati o il rilievo dell'impossibilità di reperire il destinatario presso il domicilio dichiarato, in quanto attività compiute dal notificatore, rivestono la suddetta efficacia (Sez. 5, Sentenza n. 13257 del 10/01/2020, Lovato, Rv. 278949; Sez. 5, Sentenza n. 37518 del 12/03/2015, Dell'Elce, Rv. 265869); tanto premesso, essendo pacifico che la notifica é avvenuta a mani dell'interessato, la stessa ha conseguito lo scopo che le era proprio, a nulla rilevando il fatto che la firma dell'ufficiale notificatore fosse illeggibile (solo la sua mancanza determina nullità: Sez. 3, Sentenza n. 10215 del 10/12/2020, dep. 2021, Ciancarelli, Rv. 281237), così come non hanno rilievo le indicazioni circa le modalità di identificazione del destinatario della notifica, atteso che le contestazioni in ordine ai dati predetti potrebbero fondarsi esclusivamente sulla prova della falsità di quanto riportato in relata; ed é noto che la falsità delle modalità e del contenuto della relata eseguita dall'ufficiale giudiziario, può essere provata solo dimostrando che il pubblico ufficiale ha commesso il reato di cui all'art. 479 cod. pen., restando sottratte alla libera valutazione del giudice le attestazioni concernenti i fatti compiuti dall'ufficiale notificatore e quelli avvenuti in sua presenza (Sez. 6, Sentenza n. 3714 del 09/01/2013, Schioppa, Rv. 254470; Sez. 2, Sentenza n. 17737 del 08/04/2008, Priori, Rv. 239785). 3. Anche il terzo motivo é manifestamente infondato. L'imputato, il cui esame era stato richiesto dalla difesa ed era stato ammesso dal Tribunale, era infatti risultato assente non giustificato all'udienza del 25 marzo 2019 (udienza che é stata di effettiva trattazione, a nulla rilevando l'aspettativa della difesa che si trattasse di udienza di mero smistamento, e che si é conclusa con la sentenza di primo grado), di tal che alcuna ragione vi era di differire l'udienza unicamente per consentire al prevenuto di scegliere di presenziare per sottoporsi all'esame stesso; diversamente opinando si conferirebbe alla parte un diritto potestativo ad ottenere differimenti ad libitum della trattazione e della definizione del giudizio, scegliendo di rimanere assente: ragione per la quale la giurisprudenza considera pacificamente legittima la revoca dell'ordinanza di ammissione dell'esame dell'imputato, allorché questo non sia comparso all'udienza eventualmente stabilita per l'incombente senza addurre un impedimento ritenuto legittimo dal giudice (Sez. 1, Sentenza n. 37283 del 24/06/2021, Bosco, Rv. 282009; Sez. 6, Sentenza n. 14914 del 25/02/2009, Pistillo, Rv. 244193). 4. E' affetto da manifesta infondatezza anche il quarto motivo. La prova di un eventuale malfunzionamento dell'apparecchio utilizzato per eseguire l'alcoltest non può essere sollecitata mediante una richiesta "esplorativa" rivolta al giudice affinché egli disponga una perizia. E' noto, infatti, che — come a più riprese ribadito dalla pressoché unanime e qui condivisa giurisprudenza di legittimità - l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che é onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilometro (ex multis Sez. 4, Sentenza n. 46841 del 17/12/2021, Patruno, Rv. 282659; Sez. 4, Sentenza n. 28887 del 11/06/2019, Cardinali, Rv. 276570; Sez. 4, Sentenza n. 17463 del 24/03/2011, Neri, Rv. 250324). Inoltre, la scelta di disporre una perizia - prova "neutra" per eccellenza - va riservata unicamente al giudice che ne ravvisi la necessità in relazione al manifestarsi di lacune probatorie nel sapere processuale, tali da doversi ritenere necessaria un'integrazione di quest'ultimo mediante un contributo di scienza da richiedersi a esperto adeguatamente qualificato; non può, invece, reputarsi configurabile un diritto della parte a ottenere la designazione di un perito, specie se sulla base di valutazioni del tutto generiche e soggettive circa l'affidabilità di un mezzo di prova. 5. Manifestamente infondato é pure il quinto motivo, in ordine al quale la motivazione della sentenza impugnata appare del tutto adeguata nella sua sinteticità, non essendovi ragioni positive per il riconoscimento delle attenuanti generiche, indipendentemente dall'incensuratezza del prevenuto (sul punto si rimanda a Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986), né per un adeguamento in mitius della pena considerata nel suo complesso: pena che rientra nel limite della linea mediana e sulla quale, pertanto, la valutazione della sanzione come "equilibrata e non eccessivamente afflittiva" in rapporto all'effettiva entità del fatto (si rimanda a tal fine a Sez. 3, Sentenza n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288). 6. E', infine, manifestamente infondato il sesto e ultimo motivo di ricorso, riguardante il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.: se, infatti, é vero che non é, in astratto, incompatibile con il giudizio di particolare tenuità la presenza di soglie di punibilità all'interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati (Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266589), é tuttavia anche vero che nella specie la Corte di merito ha correttamente collegato il giudizio di pericolosità non minimale della condotta per l'incolumità degli altri utenti della strada non solo al tasso alcolemico riscontrato sul Bacchelli, ma anche all'evidenza dei sintomi dell'ebbrezza percepiti dagli operanti, costituenti all'evidenza un segnale di particolare pericolosità della condotta alla guida. 7. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali