CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 43208/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena ed il rigetto del ricorso nel resto; udito il difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.11 difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 5/07/2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputata era stata dichiarata colpevole del reato di cui agli artt.110, 633-639 cod.pen. perché aveva occupato un immobile di proprietà del Comune di Milano. 1.1AI riguardo il difensore eccepisce la mancanza di motivazione in ordine alle richieste di concessione delle attenuanti generiche e della non menzione sul certificato penale ; la Corte territoriale non solo aveva del tutto omesso di prendere in considerazione che l'imputata, all'epoca dell'invasione dell'alloggio popolare, era una ragazza madre ed aveva quindi ritenuto di essere costretta a violare il precetto penale per reperire una soluzione abitativa per il figlio, ma aveva anche ritenuto che fosse rimasta nell'immobile malgrado le diffide ricevute, ignorando la pec del 16.6.2021 con la quale rappresentava la disponibilità a rilasciare l'immobile occupato. 1.2 Il difensore eccepisce la mancanza di motivazione anche in relazione alla richiesta di applicazione di pena pecuniaria anziché detentiva 1.3 II difensore lamenta che la Corte di appello aveva disposto la sospensione condizionale della pena subordinandola all'effettivo rilascio dell'alloggio popolare in assenza di costituzione di parte civile, della relativa richiesta e della condanna dell'imputata all'adempimento delle obbligazioni civili. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato limitatamente alla censura relativa alla limitazione apposta alla sospensione condizionale delle pena. 1.1. Nell'atto di appello era infatti stata richiesta "la rideterminazione della pena mediante applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella - alternativa- della reclusione ovvero del minimo della pena della reclusione con giudizio quantomeno di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante contestata ed il riconoscimento della sospensione condizionale della pena e della non menzione sul certificato penale "(pag.6)+ Ciò premesso, si deve rilevare che il diniego della non menzione - la cui richiesta difensiva, peraltro, risulta essere stata genericamente avanzata, perché non accompagnata dalla specifica "indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta" come previsto dall'art. 581 cod.proc.pen. - sia assistita da (consentita) motivazione implicita, avuto riguardo alla valutata gravità della condotta; quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla applicazione della pena detentiva, la Corte di appello ha evidenziato il protrarsi della condotta per un periodo decisamente lungo; sul punto, si deve ricordare che ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto di uno stesso elemento (nella specie: la gravità della condotta) che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini. 1.2 Quanto alla sospensione condizionale della pena, si deve rilevare che la giurisprudenza recente di questa Corte è ormai costante nel sostenere che "in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice non può subordinare il beneficio all'adempimento dell'obbligo della restituzione di beni conseguiti per effetto del reato qualora non vi sia stata costituzione di parte civile, in quanto la restituzione, come il risarcimento, riguarda il solo danno civile" (Sez.1, sentenza n. 26812 del 20/12/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 283310 - 01; vedi anche Sez. 2, Sentenza n. 45854 del 13/09/2019, Cappello, Rv. 277632; Sez. 2, Sentenza n. 23290 del 21/04/2021, Pappacena, Rv. 281597); questo perché le restituzioni, come il risarcimento, riguardano solo il danno civile e non anche il danno criminale, che si identifica con le conseguenze di tipo pubblicistico che ineriscono alla lesione o alla messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma penale e che assumono rilievo, a norma dell'art. 165 cod. pen., solo se i loro effetti non sono ancora cessati. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio soltanto in relazione alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al rilascio dell'alloggio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo, che elimina. Dichiara in