CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2024
Cassazione n. 04437/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritl:o Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Cagliari confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 4/11/2021, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole della ricettazione di una carta di soggiorno, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia; -rilevato che l'unico motivo proposto che censura la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen. reitera rilievi adeguatamente scrutinati e motivatamente disattesi dalla Corte di merito con argomenti che non mostrano frizioni logiche; che, infatti, la sentenza impugnata (pag. 6) ha escluso la tenuità dell'offesa in esito al complessivo apprezzamento delle circostanze del fatto, evidenziando il vantaggio perseguito, consistente nell'illegittima permanenza sul territorio nazionale e nel godimento dei diritti connessi allo status di migrante regolare, facendo corretta applicazione delle coordinate ermeneutiche enunziate dalla giurisprudenza di legittimità in materia; -ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024 La Consigliera estensore Il Presidente