Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12479/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

al Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari di conferma della condanna del Tribunale di Trani in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 per avere detenuto, all'interno della propria abitazione, una bustina di cellophane contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso netto di gr. 0,178, per un principio attivo idoneo al confezionamento di due dosi singole e un involucro contenente sostanza del tipo marijuana del peso complessivo pari a gr. 0,233 con principio attivo idoneo al confezionamento di cinque dosi medie singole che per il dao ponderale e gli elementi circostanziali della condotta non appariva destinata al consumo personale.

Rilevato che l'unico motivo con il quale la difesa deduce il vizio di motivazione in merito alla ritenuta responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] non è consentito in questa sede perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e motivatamente disattesi con corretti argomenti in fatto e in diritto dalla Corte territoriale.

In proposito va ricordato che la valutazione in ordine alla destinazione della droga deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018 - dep. 14/02/2018, Gjoka, Rv. 272463; Sez. 6, n. 44419 del 13/11/2008 - dep. 28/11/2008, Perrone, Rv. 241604).

La Corte , con motivazione immune da profili di illogicità manifesta, e quindi non censurabile in sede di legittimità , con riferimento all'asserita destinazione all'uso personale ha valorizzato la circostanza che la cocaina era contenuta in due involucri di cellophane bianco assicurato da nastro isolante di colore giallo verde mentre la marijuana era contenuta in un involucro di cellophane trasparente non ancora sigillato da nastro isolante; il rinvenimento di tre rocchette di nastro isolante di diversi colori, evidentemente per distinguere la droga da spacciare, uno dei quali, quello giallo verde, uguale a quello che chiudeva l'involucro confezionato di cocaina; il rinvenimento di due bilancini di precisione tra le lenzuola del suo letto nonché di bustine in cellophane trasparente oltre che una busta in cellophane bianco, come quello usato per il confezionamento della cocaina a cui erano stati ritagliati alcuni pezzi di forma circolare nonché di un foglietto manoscritto sul quale erano annotate generalità e cifre.Con quanto sopra rilevato il ricorso non si confronta limitandosi a ribadire gli argomenti difensivi già mossi alla sentenza di primo grado con argomenti generici e in fatto, non consentiti in questa sede.

Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissi P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
al Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari di conferma della condanna del Tribunale di Trani in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 per avere detenuto, all'interno della propria abitazione, una bustina di cellophane contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso netto di gr. 0,178, per un principio attivo idoneo al confezionamento di due dosi singole e un involucro contenente sostanza del tipo marijuana del peso complessivo pari a gr. 0,233 con principio attivo idoneo al confezionamento di cinque dosi medie singole che per il dao ponderale e gli elementi circostanziali della condotta non appariva destinata al consumo personale. Rilevato che l'unico motivo con il quale la difesa deduce il vizio di motivazione in merito alla ritenuta responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] non è consentito in questa sede perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e motivatamente disattesi con corretti argomenti in fatto e in diritto dalla Corte territoriale. In proposito va ricordato che la valutazione in ordine alla destinazione della droga deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018 - dep. 14/02/2018, Gjoka, Rv. 272463; Sez. 6, n. 44419 del 13/11/2008 - dep. 28/11/2008, Perrone, Rv. 241604). La Corte , con motivazione immune da profili di illogicità manifesta, e quindi non censurabile in sede di legittimità , con riferimento all'asserita destinazione all'uso personale ha valorizzato la circostanza che la cocaina era contenuta in due involucri di cellophane bianco assicurato da nastro isolante di colore giallo verde mentre la marijuana era contenuta in un involucro di cellophane trasparente non ancora sigillato da nastro isolante; il rinvenimento di tre rocchette di nastro isolante di diversi colori, evidentemente per distinguere la droga da spacciare, uno dei quali, quello giallo verde, uguale a quello che chiudeva l'involucro confezionato di cocaina; il rinvenimento di due bilancini di precisione tra le lenzuola del suo letto nonché di bustine in cellophane trasparente oltre che una busta in cellophane bianco, come quello usato per il confezionamento della cocaina a cui erano stati ritagliati alcuni pezzi di forma circolare nonché di un foglietto manoscritto sul quale erano annotate generalità e cifre.Con quanto sopra rilevato il ricorso non si confronta limitandosi a ribadire gli argomenti difensivi già mossi alla sentenza di primo grado con argomenti generici e in fatto, non consentiti in questa sede. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissi P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 12479/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris