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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09887/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Genova, con sentenza del 14 dicembre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Genova, in data 27 gennaio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 615-ter, primo e terzo comma, e 640-ter, primo e terzo comma, cod. pen.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in punto di qualificazione giuridica, è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo di cui agli artt. 493-ter, 615-ter e 640-ter Cpc. e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 9891 del 24/02/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 249675; Sez. 2, n. 26229 del 09/05/2017, Levi, Rv. 270182; Sez. 5, n. 2905 del 02/10/2018, dep. 2019, B., Rv. 274596; Sez. 2, n. 50395 del 30/10/2019, Perrone, non mass. sul punto), secondo cui integra il reato di frode informatica, che punisce anche chi, intervenendo senza diritto su sistema informatico, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, in concorso con quello di accesso abusivo ad un sistema informatico - e non quello di indebita utilizzazione di carte di credito - la condotta di colui che, mediante l'abusiva utilizzazione dei codici informatici di terzi, comunque ottenuti e senza che rilevi la circostanza che le chiavi di accesso siano state comunicate antecedentemente e per altri fini dal titolare delle credenziali, penetri abusivamente nel sistema informatico bancario ed effettui illecite operazioni di trasferimento fondi in proprio favore; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause dì inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 13 dic

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Genova, con sentenza del 14 dicembre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Genova, in data 27 gennaio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 615-ter, primo e terzo comma, e 640-ter, primo e terzo comma, cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in punto di qualificazione giuridica, è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo di cui agli artt. 493-ter, 615-ter e 640-ter Cpc. e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 9891 del 24/02/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 249675; Sez. 2, n. 26229 del 09/05/2017, Levi, Rv. 270182; Sez. 5, n. 2905 del 02/10/2018, dep. 2019, B., Rv. 274596; Sez. 2, n. 50395 del 30/10/2019, Perrone, non mass. sul punto), secondo cui integra il reato di frode informatica, che punisce anche chi, intervenendo senza diritto su sistema informatico, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, in concorso con quello di accesso abusivo ad un sistema informatico - e non quello di indebita utilizzazione di carte di credito - la condotta di colui che, mediante l'abusiva utilizzazione dei codici informatici di terzi, comunque ottenuti e senza che rilevi la circostanza che le chiavi di accesso siano state comunicate antecedentemente e per altri fini dal titolare delle credenziali, penetri abusivamente nel sistema informatico bancario ed effettui illecite operazioni di trasferimento fondi in proprio favore; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause dì inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 dic
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