CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2022
Cassazione n. 47255/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Nocera inferiore del 5 maggio 2021, di conferma della sentenza del Giudice di Pace di Mercato S. Severino che lo ha condannato alla pena della permanenza domiciliare per la durata di sette giorni per il reato di lesioni personali in danno di [OSCURATO:PERSONA], a sua volta condannato per il medesimo reato nei confronti del primo alla pena di € 600 di multa. -Considerato che il motivo di ricorso proposto dal Rubino evidenzia la reciproca remissione di querela ad opera degli imputati, intervenuta successivamente al deposito della sentenza di appello; Rilevato che il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela con spese processuali a carico del querelato. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], perchè il reato è estinto per remissione di querela. Spese del processo a carico del querelato. Così deciso in Roma 1'8 novembre 2022 Il consi liere estensore Il Presidente