CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 ottobre 2021
Cassazione n. 38522/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28865/2020 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante dello [OSCURATO:PERSONA]-RIZZO, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Rossano, [OSCURATO:PERSONA] n. 10. -RICORRENTE- CV contro [OSCURATO:PERSONA]. -INTIMATA- avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma depositata in data 29.5.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 13.10.2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al tribunale di Roma la liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta in favore di [OSCURATO:PERSONA] nella causa di separazione coniugale e di divorzio contenzioso, oltre che in talune procedure esecutive. Il tribunale ha ritenuto pienamente dimostrati il conferimento del mandato difensivo e lo svolgimento del patrocinio e ha liquidato un importo complessivo di € 7.338,31, oltre accessori, compensando le spese processuali. La cassazione dell'ordinanza è chiesta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] con ricorso affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva esser definito ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l'adunanza in camera di consiglio. 2. Con l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione dell'art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., lamentando che il tribunale non abbia in alcun modo preso in considerazione la documentazione attestante l'anticipazione di spese vive da parte del difensore, esborsi che davano titolo al rimborso delle somme, come richiesto dal ricorrente con la domanda proposta in giudizio. Il motivo è inammissibile. Questa Corte ha chiarito come l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, abbia introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia; Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053). Costituisce, pertanto, un "fatto", agli effetti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non una "questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. Sez. 1, 04/04/2014, n. 7983; Cass. Sez. 1, 08/09/2016, n. 17761; Cass. Sez. 5, 13/12/2017, n. 29883; Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152; Cass. Sez. U., 23/03/2015, n. 5745; Cass. Sez. 1, 05/03/2014, n. 5133).Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. Sez. 2, 14/06/2017, n. 14802: Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152); gli elementi istruttori; una moltitudine di fatti e circostanze, o il "vario insieme dei materiali di causa" (Cass. Sez. L, 21/10/2015, n. 21439); le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito, ovvero i motivi di appello, i quali rappresentano, piuttosto, i fatti costitutivi della "domanda" in sede di gravame, e la cui mancata considerazione perciò integra la violazione dell'art. 112 c.p.c.. Ove si configuri tale ultima violazione, pur non essendo necessario un esplicito richiamo dell'art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., è però richiesto che la parte faccia inequivocabilmente riferimento alla nullità, in modo da consentire la corretta qualificazione del vizio sollevato in sede di legittimità, non potendo limitarsi ad argomentare - come nel caso in esame - sulla violazione di legge (Cass.114949/2019; Cass. 5976/2019; Cass. 2404/2019; Cass. 10862/2018; Cass. s.u. 17931/2013; Cass. 24553/2013). Essendo lamentati in ricorso non tanto e non solo l'omesso esame di documentazione prodotta in causa, quanto - nei fatti - la mancata pronuncia su parte della domanda, senza un più specifico riferimento alle conseguenze della violazione denunciata e quindi alla nullità della decisione, il ricorso deve dichiararsi inammissibile. Nulla sulle spese, non avendo la resistente svolto difese. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, in data 13.10.2021. [OSCURATO:PERSONA]\ Gio [OSCURATO:PERSONA]