Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 09929/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella qualità di mandataria della società [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ichino elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via di Sant’[OSCURATO:PERSONA], 16 -ricorrente- Monte dei [OSCURATO:SOCIETA],rappresentato e difeso dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato presso il suo studio , in Genova, via C.R.

Ceccardi, 2/10 -interveniente- [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante e liquidatrice,e ing. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:EMAIL] –controricorrente– Oggetto: conto anticipi Avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova n. 693 /2020 del 1°.7.2020,pubblicata il 17.7.2020 nel giudizio RG 589/201 6, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 30.11.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato in data 24.3.2012 davanti al Tribunale di Chiavari, la Banca MPSchiedeva di ingiungere alla [OSCURATO:SOCIETA] ., in persona del legale rappresentante pro tempore, ed al fideiussore [OSCURATO:PERSONA], di pagare la somma di € 74.237,55, inrelazione ad agevolazioni creditizie concesse a [OSCURATO:SOCIETA] consistenti nell'erogazione dianticipazioni contro cessioni dei crediti. [OSCURATO:PERSONA] ed il Boragno proponevanoopposizione.

Previo espletamento di CTU, con sentenza in data 21 . 4 . 2016 n. 10035/2016, il Tribunale di Genova dichiara va l'illegittimità degli addebiti effettuati sui rapporti dedotti nell'atto di citazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] s . p . a . (e i suoi aventi causa) a titolo dicommissioni di massimo scoperto, anatocismo e comunque interessi ultra legali in quanto nonpattuiti; condanna va [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento in favore della [OSCURATO:SOCIETA] s . r . l . della somma di € 74.464,58, oltre interessi legali dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo; Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi alla Corte di Appello di Genova la [OSCURATO:PERSONA] d e i [OSCURATO:PERSONA] s.p.a . ([OSCURATO:PERSONA] S.p.a.) che con la sentenza qui impugnata rigettava il gravame.

Per quanto qui di interesse la Corte ha statuitoche: a) i l document o dedott o dalla Banca n. 27296805 e denominato anticipazione contro cessione di credito non reca alcuna indicazione del n. del rapporto cui si riferisce, ma soltanto un numero posto a penna in alto dello stesso che non assicura che sia riferibile al conto anticipi di cui si discute.

L’analisi e l’ermeneutica del documento rivela che la regolazione delle anticipazioni e dei rimborsi era effettuata mediante la regolazione sul conto corrente; b) la banca era onerata, quanto meno nel giudizio di opposizione a produrre il contratto relativo al conto correntee a ricostruire l’intero andamento del rapporto mediante la produzione dei relativi estratti conto; c) la richiesta di ricalcolo aveva efficacia interruttiva anche per l’anatocismo, interessi ultralegali, commissione massimo scoperto, essendo sufficiente una dichiarazione implicita o esplicita che manifesti puramente e semplicemente l’intenzione di esercitare il diritto spettante al correntista; non era ipotizzabile una compensazione tra il credito della banca rinveniente dal conto anticipi e il credito a favore del correntista derivante dal saldo del conto corrente, cumulato con quelli degli altri rapportia seguito delle poste illegittimamente addebitate proprio perché le rimesse, le competenze e i rimborsi del conto anticipi venivano regolati tutti sul medesimo conto corrente; d) il fideiubente non può rispondere del credito azionato dalla banca perché questo era inesistente così come risulta dal saldo del conto corrente e non dallo svolgimento e dall’esito negativo delle singole operazioni di anticipazione; e) la CMS non era dovuta perché non esplicitamente pattuita e la dedotta usura sopravvenuta non riguarda i tassi di interesse nel rapporto di c.c. ma riguarda i contratti di mutuo.

In data 20.12.2017 [OSCURATO:SOCIETA]. è divenuta titolare di un portafogli di crediti di cui era originario creditore la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. di cui fa parte il credito oggetto dell’attuale giudizio. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., ha presentato ricorso per cassazione con due motiv i ed anche memoria.

Monte dei [OSCURATO:SOCIETA] depositava memoria di intervento del litisconsorte il 17.8.2023 aderendo alle tesi di [OSCURATO:PERSONA].Termexs.r.l. in liquidazione , ha presentato controricorso ed anche memoria. [OSCURATO:PERSONA] Laricorrente deduce: 1.Con il primo motivo: Violazione e/o falsa applicazione degli artt.2697 c.c., 633 c.p.c. e 117 TUB – error in iudicando – onere della prova nell’ambito del procedimento monitorio e del successivo giudizio di opposizione in materia di contratti bancari – netta autonomia e distinzione tra conto anticipi ed il conto corrente ordinario.

La Corte ha ignorato che i rapporti costituiti dal conto anticipi da una parte e dal conto corrente ordinario dall’altra sono autonomi e distinti e le anticipazioni non sono regolate sul c.c. ordinario attesa la diversità strutturale dei negozi e la diversa disciplina dei rapporti.

L’art. 117 TUB consente che vi possano essere deroghe alla regola della forma scritta per i servizi di natura accessoria.

La mancata contestazione degli estratti conto li rende impugnabili soltanto sotto il profilo meramente contabile. 1.1Il motivo è inammissibile, perché la questione della distinzione e autonomia, in astratto, dei rapporti di anticipazione e di conto corrente ordinario, non è rilevante, dato che la cda ha accertato in concreto il collegamento tra i due rapporti essendo gli effetti del primo regolati, per espressa previsione contrattuale, sul conto corrente ordinario. 2.Con il secondo motivo: Violazione e/o falsa applicazione degli artt.2697 c.c., 115c.p.c. e 117 TUB – error in iudicando – utilizzo ai fini del decidere, di CTU tecnico contabile licenziata in primo grado pur in assenza della documentazione astrattamente idonea a comprovare le generiche lagnanze della parte richiedente tale mezzo istruttorio –inammissibilità e/o comunque nullità e/o inutizzabilità ai fini del decidere della CTU tecnico-contabile espletata in primo grado.

Nell’ipotesi di accertamento negativo del debito e/o conseguenziale domanda di ripetizione di indebito è onere dell’attore provare i fatti costitutivi della domanda con la produzione degli estratti conto ed il contratto.

Pertanto, il correntista che intende contestare la legittimità degli addebiti deve provare che la Banca ha applicato condizioni diverse da quelle previste e la CTU non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e non può supplire alla deficienza delle allegazioni prodotte. 2.1La censura è inammissibile per difetto di specificità, non essendo precisato quali siano i documenti mancati e le ragioni della loro indispensabilità in concreto, posto che la CTU , secondo quanto si legge nella sentenza impugnata (a pag. 8), ha invece«ricostruito il rapporto dare/avere tra le parti sulla base di una ricostruzione contabile di tutti i rapporti tra le stesse intercorsi».

3. Per quanto esposto , il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara ilricorso inammissibile , e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 7.000 per compensi e € 200 per esborsi , oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella qualità di mandataria della società [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ichino elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via di Sant’[OSCURATO:PERSONA], 16 -ricorrente- Monte dei [OSCURATO:SOCIETA],rappresentato e difeso dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato presso il suo studio , in Genova, via C.R. Ceccardi, 2/10 -interveniente- [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante e liquidatrice,e ing. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:EMAIL] –controricorrente– Oggetto: conto anticipi Avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova n. 693 /2020 del 1°.7.2020,pubblicata il 17.7.2020 nel giudizio RG 589/201 6, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 30.11.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato in data 24.3.2012 davanti al Tribunale di Chiavari, la Banca MPSchiedeva di ingiungere alla [OSCURATO:SOCIETA] ., in persona del legale rappresentante pro tempore, ed al fideiussore [OSCURATO:PERSONA], di pagare la somma di € 74.237,55, inrelazione ad agevolazioni creditizie concesse a [OSCURATO:SOCIETA] consistenti nell'erogazione dianticipazioni contro cessioni dei crediti. [OSCURATO:PERSONA] ed il Boragno proponevanoopposizione. Previo espletamento di CTU, con sentenza in data 21 . 4 . 2016 n. 10035/2016, il Tribunale di Genova dichiara va l'illegittimità degli addebiti effettuati sui rapporti dedotti nell'atto di citazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] s . p . a . (e i suoi aventi causa) a titolo dicommissioni di massimo scoperto, anatocismo e comunque interessi ultra legali in quanto nonpattuiti; condanna va [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento in favore della [OSCURATO:SOCIETA] s . r . l . della somma di € 74.464,58, oltre interessi legali dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo; Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi alla Corte di Appello di Genova la [OSCURATO:PERSONA] d e i [OSCURATO:PERSONA] s.p.a . ([OSCURATO:PERSONA] S.p.a.) che con la sentenza qui impugnata rigettava il gravame. Per quanto qui di interesse la Corte ha statuitoche: a) i l document o dedott o dalla Banca n. 27296805 e denominato anticipazione contro cessione di credito non reca alcuna indicazione del n. del rapporto cui si riferisce, ma soltanto un numero posto a penna in alto dello stesso che non assicura che sia riferibile al conto anticipi di cui si discute. L’analisi e l’ermeneutica del documento rivela che la regolazione delle anticipazioni e dei rimborsi era effettuata mediante la regolazione sul conto corrente; b) la banca era onerata, quanto meno nel giudizio di opposizione a produrre il contratto relativo al conto correntee a ricostruire l’intero andamento del rapporto mediante la produzione dei relativi estratti conto; c) la richiesta di ricalcolo aveva efficacia interruttiva anche per l’anatocismo, interessi ultralegali, commissione massimo scoperto, essendo sufficiente una dichiarazione implicita o esplicita che manifesti puramente e semplicemente l’intenzione di esercitare il diritto spettante al correntista; non era ipotizzabile una compensazione tra il credito della banca rinveniente dal conto anticipi e il credito a favore del correntista derivante dal saldo del conto corrente, cumulato con quelli degli altri rapportia seguito delle poste illegittimamente addebitate proprio perché le rimesse, le competenze e i rimborsi del conto anticipi venivano regolati tutti sul medesimo conto corrente; d) il fideiubente non può rispondere del credito azionato dalla banca perché questo era inesistente così come risulta dal saldo del conto corrente e non dallo svolgimento e dall’esito negativo delle singole operazioni di anticipazione; e) la CMS non era dovuta perché non esplicitamente pattuita e la dedotta usura sopravvenuta non riguarda i tassi di interesse nel rapporto di c.c. ma riguarda i contratti di mutuo. In data 20.12.2017 [OSCURATO:SOCIETA]. è divenuta titolare di un portafogli di crediti di cui era originario creditore la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. di cui fa parte il credito oggetto dell’attuale giudizio. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., ha presentato ricorso per cassazione con due motiv i ed anche memoria. Monte dei [OSCURATO:SOCIETA] depositava memoria di intervento del litisconsorte il 17.8.2023 aderendo alle tesi di [OSCURATO:PERSONA].Termexs.r.l. in liquidazione , ha presentato controricorso ed anche memoria. [OSCURATO:PERSONA] Laricorrente deduce: 1.Con il primo motivo: Violazione e/o falsa applicazione degli artt.2697 c.c., 633 c.p.c. e 117 TUB – error in iudicando – onere della prova nell’ambito del procedimento monitorio e del successivo giudizio di opposizione in materia di contratti bancari – netta autonomia e distinzione tra conto anticipi ed il conto corrente ordinario. La Corte ha ignorato che i rapporti costituiti dal conto anticipi da una parte e dal conto corrente ordinario dall’altra sono autonomi e distinti e le anticipazioni non sono regolate sul c.c. ordinario attesa la diversità strutturale dei negozi e la diversa disciplina dei rapporti. L’art. 117 TUB consente che vi possano essere deroghe alla regola della forma scritta per i servizi di natura accessoria. La mancata contestazione degli estratti conto li rende impugnabili soltanto sotto il profilo meramente contabile. 1.1Il motivo è inammissibile, perché la questione della distinzione e autonomia, in astratto, dei rapporti di anticipazione e di conto corrente ordinario, non è rilevante, dato che la cda ha accertato in concreto il collegamento tra i due rapporti essendo gli effetti del primo regolati, per espressa previsione contrattuale, sul conto corrente ordinario. 2.Con il secondo motivo: Violazione e/o falsa applicazione degli artt.2697 c.c., 115c.p.c. e 117 TUB – error in iudicando – utilizzo ai fini del decidere, di CTU tecnico contabile licenziata in primo grado pur in assenza della documentazione astrattamente idonea a comprovare le generiche lagnanze della parte richiedente tale mezzo istruttorio –inammissibilità e/o comunque nullità e/o inutizzabilità ai fini del decidere della CTU tecnico-contabile espletata in primo grado. Nell’ipotesi di accertamento negativo del debito e/o conseguenziale domanda di ripetizione di indebito è onere dell’attore provare i fatti costitutivi della domanda con la produzione degli estratti conto ed il contratto. Pertanto, il correntista che intende contestare la legittimità degli addebiti deve provare che la Banca ha applicato condizioni diverse da quelle previste e la CTU non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e non può supplire alla deficienza delle allegazioni prodotte. 2.1La censura è inammissibile per difetto di specificità, non essendo precisato quali siano i documenti mancati e le ragioni della loro indispensabilità in concreto, posto che la CTU , secondo quanto si legge nella sentenza impugnata (a pag. 8), ha invece«ricostruito il rapporto dare/avere tra le parti sulla base di una ricostruzione contabile di tutti i rapporti tra le stesse intercorsi». 3. Per quanto esposto , il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara ilricorso inammissibile , e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 7.000 per compensi e € 200 per esborsi , oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma d
Sentenza Cassazione n. 09929/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris