Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26753/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. ritenuto che l'unico motivo posto da [OSCURATO:PERSONA] a base dell'impugnazione sollecita nuovi apprezzamenti riservanti al giudice del merito e si risolve nella prospettazione di un argomentato dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità.

L'ordinanza impugnata, nel giustificare la conferma del provvedimento del Magistrato di sorveglianza che aveva disposto la proroga della misura di sicurezza della libertà vigilata, ha osservato che il condannato, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. per., doveva ritenersi ancora socialmente pericoloso alla luce di specifici comportamenti sintomatici posti in essere in epoca recente: - possesso di stupefacente dopo l'ammissione al lavoro esterno all'istituto penitenziario, - controllo in compagnia di un pregiudicato sprovvisto della carta precettiva; - assenza di attività lavorativa stabile; - svolgimento del volontariato in modo non continuato, tanto da non essere stato trovato in più occasioni presente sui luoghi dove si era impegnato a svolgere la prestazione; atteggiamento polemico durante i controlli.

Il ricorrente si limita ad operare una diversa valutazione dei medesimi elementi fattuali non ignorati dal Tribunale, ma ritenuti recessivi e meno pregnanti rispetto a quelli indicati a sostegno della prognosi sfavorevole sull'attualità della pericolosità sociale.

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. 1. ritenuto che l'unico motivo posto da [OSCURATO:PERSONA] a base dell'impugnazione sollecita nuovi apprezzamenti riservanti al giudice del merito e si risolve nella prospettazione di un argomentato dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità. L'ordinanza impugnata, nel giustificare la conferma del provvedimento del Magistrato di sorveglianza che aveva disposto la proroga della misura di sicurezza della libertà vigilata, ha osservato che il condannato, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. per., doveva ritenersi ancora socialmente pericoloso alla luce di specifici comportamenti sintomatici posti in essere in epoca recente: - possesso di stupefacente dopo l'ammissione al lavoro esterno all'istituto penitenziario, - controllo in compagnia di un pregiudicato sprovvisto della carta precettiva; - assenza di attività lavorativa stabile; - svolgimento del volontariato in modo non continuato, tanto da non essere stato trovato in più occasioni presente sui luoghi dove si era impegnato a svolgere la prestazione; atteggiamento polemico durante i controlli. Il ricorrente si limita ad operare una diversa valutazione dei medesimi elementi fattuali non ignorati dal Tribunale, ma ritenuti recessivi e meno pregnanti rispetto a quelli indicati a sostegno della prognosi sfavorevole sull'attualità della pericolosità sociale. 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 20
Sentenza Cassazione n. 26753/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris