CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08973/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che la prima censura dell'unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'incompetenza territoriale non rilevata dai giudici di merito, oltre che manifestamente infondato, risulta privo di effettiva specificità e meramente apparente, essendo reiterativo di profili di censura già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con congrua e corretta motivazione (si vedano le pagg. 3 e 4 della impugnata sentenza), conforme ai principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità; ritenuto che la seconda censura dell'unico motivo di ricorso, con cui si denuncia vizio della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di truffa aggravata, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto, con deduzioni alquanto generiche volte a contestare la valutazione delle risultanze processuali, esso risulta privo dei requisiti richiesti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non indicando con puntualità e concreta specificità gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; osservato che l'ultima censura del medesimo motivo di ricorso, con cui si lamenta mancato contenimento della pena entro i minimi edittali, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentita dalla legge in questa sede, poiché, come emerge dal riepilogo dei motivi di gravame di cui a pag. 3 della impugnata sentenza (che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto), essa non risulta essere stata previamente dedotta come specifico motivo di gravame, secondo quanto è prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen; che, inoltre, giova ribadire come la graduazione del trattamento sanzionatorio e il giudizio in ordine ai presupposti applicativi delle circostanze attenuanti generiche sono rimesse al potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché dinanzi a questa Corte non è consentita dalla legge la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il gior