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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 06758/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CAMPOBASSOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo la Corte di appello di Campobasso ha dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza, trasmessale dal Procuratore generale per la fissazione dell'incidente di esecuzione, con cui [OSCURATO:PERSONA] chiedeva prendersi atto che la sentenza irrevocabile di condanna, emessa nei suoi confronti in data 23 luglio 2020, non avesse ad oggetto un reato ostativo, con conseguente possibilità per il condannato di beneficiare della sospensione dell'ordine di carcerazione ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen. 2.Avverso l'ordinanza ricorre il Procuratore generale della Corte di appello di Campobasso deducendo violazione degli atti. 666 cod. proc. pen. e 4-bis Ord. pen. nonché vizio di motivazione.

Lamenta, in particolare, che la Corte di appello, non interpretando correttamente l'atto trasmessogli dal suo Ufficio quale istanza del condannato avente ad oggetto le medesime questioni sul titolo esecutivo già valutate sfavorevolmente nel precedente provvedimento del 31 marzo 2022, aveva provveduto ighludita altera parte, per di più adottando una decisione diametralmente opposta ad una precedente, sempre sollecitata dal Ricciardi con identica richiesta, e, comunque, del tutto contrastante con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la condanna per reato ostativo preclude la sospensione dell'ordine di esecuzione, anche in caso di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti o equivalenti alle aggravanti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Dall'esame della documentazione allegata alla memoria tempestivamente depositata dal condannato risulta che, con provvedimento in data 27 settembre 2022, successivo a quello impugnato, a Riccíardi è stata accordata la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale.

Ha perso così rilievo la questione della possibilità di sospensione o meno dell'ordine di esecuzione, dato che la contestata sospensione esaurisce interamente i suoi effetti nel consentire al condannato di richiedere, da libero, la concessione di una misura alternativa ed è evidente che, una volta che il Tribunale di sorveglianza ha provveduto in conformità alla richiesta, l'esecuzione della pena detentiva per mezzo della carcerazione non è più esigibile.

2. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile per difetto di un requisito essenziale, quale è l'interesse attuale e concreto all'impugnazione.

Non segue condanna alle spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse.

Così deciso, in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CAMPOBASSOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo la Corte di appello di Campobasso ha dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza, trasmessale dal Procuratore generale per la fissazione dell'incidente di esecuzione, con cui [OSCURATO:PERSONA] chiedeva prendersi atto che la sentenza irrevocabile di condanna, emessa nei suoi confronti in data 23 luglio 2020, non avesse ad oggetto un reato ostativo, con conseguente possibilità per il condannato di beneficiare della sospensione dell'ordine di carcerazione ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen. 2.Avverso l'ordinanza ricorre il Procuratore generale della Corte di appello di Campobasso deducendo violazione degli atti. 666 cod. proc. pen. e 4-bis Ord. pen. nonché vizio di motivazione. Lamenta, in particolare, che la Corte di appello, non interpretando correttamente l'atto trasmessogli dal suo Ufficio quale istanza del condannato avente ad oggetto le medesime questioni sul titolo esecutivo già valutate sfavorevolmente nel precedente provvedimento del 31 marzo 2022, aveva provveduto ighludita altera parte, per di più adottando una decisione diametralmente opposta ad una precedente, sempre sollecitata dal Ricciardi con identica richiesta, e, comunque, del tutto contrastante con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la condanna per reato ostativo preclude la sospensione dell'ordine di esecuzione, anche in caso di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti o equivalenti alle aggravanti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Dall'esame della documentazione allegata alla memoria tempestivamente depositata dal condannato risulta che, con provvedimento in data 27 settembre 2022, successivo a quello impugnato, a Riccíardi è stata accordata la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale. Ha perso così rilievo la questione della possibilità di sospensione o meno dell'ordine di esecuzione, dato che la contestata sospensione esaurisce interamente i suoi effetti nel consentire al condannato di richiedere, da libero, la concessione di una misura alternativa ed è evidente che, una volta che il Tribunale di sorveglianza ha provveduto in conformità alla richiesta, l'esecuzione della pena detentiva per mezzo della carcerazione non è più esigibile. 2. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile per difetto di un requisito essenziale, quale è l'interesse attuale e concreto all'impugnazione. Non segue condanna alle spese. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse. Così deciso, in Ro
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