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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 maggio 2024

Cassazione n. 45777/2024

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 24/10/2024 dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda di consegna di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al mandato di arresto europeo emesso 1'8 maggio 2024 dal Tribunale di Botosani (Romania) per dare esecuzione alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione irrogata dallo stesso Tribunale rumeno con la sentenza dell' 8 settembre 2023, divenuta definitiva, per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, commesso nel 2021.

2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: - Violazione di legge in relazione all'art. 18-bis, comma 2, della

I. n. 69 del 2005 avendo la Corte di appello negato la sussistenza del requisito della stabile residenza o della dimora sul territorio dello Stato sulla base del dato temporale, senza considerare la documentazione prodotta dalla difesa attestante i contributi versati nell'anno 2008 e nell'anno 2014, la presenza in Italia di una sorella con stabile residenza dal 2008, e la stipula di un contratto di locazione ad uso abitatIvo dell'i luglio 2024; - violazione di legge con riferimento agli artt. 6 e 16 della legge 22 aprile 2005, n. 69, in relazione all'omessa trasmissione della copia autentica della sentenza di condanna emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di cui era stata richiesta l'acquisizione, non essendo sufficiente la copia della sentenza con traduzione giurata prodotta dal difensore. - violazione di legge con riferimento agli artt. 7 e 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, per violazione del principio della doppia incriminazione, sul rilievo c:he la condotta di coltivazione posta in essere dallo [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe punibile in Italia, avendo le caratteristiche di coltivazione domestica e non essendo inserita nel contesto di una associazione criminale, in mancanza di stabilità e continuità dell'apporto.

3. Il ricorso è inammissibile per tardività essendo stato proposto oltre il termine di legge previsto dall'art. 22 legge 22 aprile 2005, n.69 in data 30/10/2024, dopo il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

Dagli atti risulta, infatti, che la sentenza impugnata è stata depositata c:on motivazione contestuale mediante la sua lettura all'udienza del 24 ottobre 2024, in presenza dell'interessato e del suo difensore, pertanto, il termine di giorni cinque previsto dall'art. 22

I. 69/2005 cit., decorrente dalla data della conoscenza legale della sentenza, è scaduto il giorno 29 ottobre 2024.

L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).

Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.[OSCURATO:PERSONA] curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 22, comma 5, della L. n. 69/2005.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5,

I. n. 69 del 2005.

Così deciso 1'11 dicembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 24/10/2024 dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda di consegna di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al mandato di arresto europeo emesso 1'8 maggio 2024 dal Tribunale di Botosani (Romania) per dare esecuzione alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione irrogata dallo stesso Tribunale rumeno con la sentenza dell' 8 settembre 2023, divenuta definitiva, per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, commesso nel 2021. 2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: - Violazione di legge in relazione all'art. 18-bis, comma 2, della I. n. 69 del 2005 avendo la Corte di appello negato la sussistenza del requisito della stabile residenza o della dimora sul territorio dello Stato sulla base del dato temporale, senza considerare la documentazione prodotta dalla difesa attestante i contributi versati nell'anno 2008 e nell'anno 2014, la presenza in Italia di una sorella con stabile residenza dal 2008, e la stipula di un contratto di locazione ad uso abitatIvo dell'i luglio 2024; - violazione di legge con riferimento agli artt. 6 e 16 della legge 22 aprile 2005, n. 69, in relazione all'omessa trasmissione della copia autentica della sentenza di condanna emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di cui era stata richiesta l'acquisizione, non essendo sufficiente la copia della sentenza con traduzione giurata prodotta dal difensore. - violazione di legge con riferimento agli artt. 7 e 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, per violazione del principio della doppia incriminazione, sul rilievo c:he la condotta di coltivazione posta in essere dallo [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe punibile in Italia, avendo le caratteristiche di coltivazione domestica e non essendo inserita nel contesto di una associazione criminale, in mancanza di stabilità e continuità dell'apporto. 3. Il ricorso è inammissibile per tardività essendo stato proposto oltre il termine di legge previsto dall'art. 22 legge 22 aprile 2005, n.69 in data 30/10/2024, dopo il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Dagli atti risulta, infatti, che la sentenza impugnata è stata depositata c:on motivazione contestuale mediante la sua lettura all'udienza del 24 ottobre 2024, in presenza dell'interessato e del suo difensore, pertanto, il termine di giorni cinque previsto dall'art. 22 I. 69/2005 cit., decorrente dalla data della conoscenza legale della sentenza, è scaduto il giorno 29 ottobre 2024. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.[OSCURATO:PERSONA] curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 22, comma 5, della L. n. 69/2005. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, I. n. 69 del 2005. Così deciso 1'11 dicembre 20