Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 864/2026
ECLI:EU:C:2026:694
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
presentate il 3 settembre 2026 (
1
)
Causa C
‑
345/25 [Grixta]
(
i
)
CK, agente di CD
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] tal-Litigazzjoni tal-Istat tal-Libja in rappreżentanza tal-Istat tal-Libja,
SM,
SP
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Qorti tal‑Appell (Corte d’appello, Malta)]
« Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Regolamento (CE) n. 864/2007 – Ambito di applicazione – Articolo 1, paragrafo 1 – Nozione di “materia civile e commerciale” – Azione di uno Stato terzo dinanzi alle giurisdizioni di uno Stato membro volta a far dichiarare che i beni detenuti da un suo cittadino, nel frattempo deceduto, in nome proprio o di terzi e siti sul territorio di detto Stato membro, erano stati acquisiti illecitamente e devono, pertanto, essere restituiti a detto Stato terzo – Regolamento (UE) 2016/44 – Congelamento di fondi – Ordine pubblico dell’Unione »
I.
Introduzione
1.
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II») (
2
).
2.
Detta domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, il [OSCURATO:PERSONA] tal-Litigazzjoni tal-Istat tal-Libja in rappreżentanza tal-Istat tal-Libja (Dipartimento per il contenzioso dello Stato di Libia, in rappresentanza dello Stato di Libia) (
3
), e, dall’altro, SM e SP, procuratori processuali rappresentanti gli eredi ignoti di [OSCURATO:PERSONA] (
4
), a CK, procuratore speciale di CD, madre del defunto, una dei presunti eredi di [OSCURATO:PERSONA], e alla [OSCURATO:PERSONA], società con sede a Malta. Lo Stato di Libia chiede che venga dichiarato che i beni di [OSCURATO:PERSONA] detenuti a Malta, in nome proprio o di terzi, sono stati detenuti in violazione della legge libica e devono pertanto essere restituiti allo Stato di Libia.
3.
Esporrò le ragioni che mi inducono a dubitare della ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale e, in subordine, a ritenere che l’azione avviata dallo Stato di Libia non rientri nell’ambito di applicazione del regolamento Roma II.
II.
Contesto normativo
A.
Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Libia
1.
Diritto internazionale: le risoluzioni del Consiglio di sicurezza
4.
Nella sua ultima risoluzione riguardante la situazione in Libia, vale a dire la risoluzione 2819 (2026), del 14 aprile 2026, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (in prosieguo: il «Consiglio di sicurezza») ha ricordato:
– l’embargo sulle armi, il divieto di viaggio, il congelamento dei beni e le misure relative all’esportazione illecita di petrolio imposte e modificate con le risoluzioni 1970 (2011) e 2146 (2014) e modificate con successive risoluzioni tra cui 2441 (2018), 2509 (2020), 2526 (2020), 2571 (2021), 2664 (2022), 2701 (2023) e 2769 (2025);
– la risoluzione 2616 (2021), del 22 dicembre 2021, sul mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, e
– la proroga fino al 15 maggio 2026 del mandato del [OSCURATO:PERSONA] di esperti sulla Libia (
5
), creato in applicazione del punto 24 della risoluzione 1973 (2011), che è stato modificato dalle risoluzioni successive, come disposta con la risoluzione 2769 (2025) (
6
).
5.
A norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (2011) del Consiglio di sicurezza, del 26 febbraio 2011, le persone indicate nel suo allegato I e le persone o entità indicate nel suo allegato II sono soggette, rispettivamente, a un divieto di viaggio e a un congelamento dei beni. Il nome di [OSCURATO:PERSONA] figura in detti allegati con le seguenti precisazioni: «Consigliere per la sicurezza nazionale. Figlio di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [(
7
)]. Associazione stretta con il regime».
6.
Il punto 18 di detta risoluzione, sostanzialmente riprodotto nelle risoluzioni successive (
8
), è formulato come segue:
«[Il Consiglio di sicurezza m]anifesta la sua intenzione di vigilare affinché, in una fase successiva, i beni congelati in applicazione del punto 17 siano messi a disposizione della popolazione libica e nel suo interesse».
7.
Al punto 24 di detta risoluzione è istituito un comitato delle sanzioni, che costituisce un comitato del Consiglio di sicurezza composto di tutti i suoi membri e i cui compiti sono ivi precisati.
2.
Diritto dell’Unione: il regolamento 2016/44
8.
La risoluzione 1970 (2011) è stata attuata nell’Unione europea con la decisione 2011/137/PESC (
9
) e con il regolamento (UE) n. 204/2011 (
10
), sostituiti, rispettivamente, dalla decisione (PESC) 2015/1333 (
11
) e dal regolamento 2016/44.
9.
L’articolo 1, lettera b), del regolamento 2016/44 definisce la nozione di «congelamento di fondi» come «il divieto di spostare, trasferire, alterare o utilizzare o gestire i fondi o di avere accesso a essi in modo da modificarne il volume, l’importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l’uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio».
10.
Ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento:
«1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità e dagli organismi elencati negli allegati II e III.
2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati negli allegati II e III o utilizzato a loro beneficio».
11.
L’articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento così dispone:
«Nell’allegato II figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi designati dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni conformemente al punto 22 [della risoluzione] 1970 (2011) (...)».
12.
Detto allegato II contiene il nome di «[OSCURATO:PERSONA]» (
12
).
13.
Gli articoli da 8 a 11, 13 e 14 del regolamento 2016/44 disciplinano, in deroga al suo articolo 5, le condizioni alle quali le autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri elencate nell’allegato IV di detto regolamento (
13
) possono autorizzare lo svincolo, l’utilizzo o, ancora, la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati.
14.
L’articolo 19 del suddetto regolamento prevede quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] membri e la Commissione [europea] si informano immediatamente in merito alle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali».
B.
Sui conflitti di leggi: il regolamento Roma II
15.
I considerando 1, 6 e 7 del regolamento Roma II così recitano:
«(1) [L’Unione] si prefigge di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Al fine di una progressiva istituzione di tale spazio, [l’Unione] dovrebbe adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile che presentino implicazioni transfrontaliere nella misura necessaria per il corretto funzionamento del mercato interno.
(...)
(6) Il corretto funzionamento del mercato interno esige che le regole di conflitto di leggi in vigore negli [OSCURATO:PERSONA] membri designino la medesima legge nazionale quale che sia il paese del giudice adito onde favorire la prevedibilità dell’esito delle controversie giudiziarie, la certezza circa la legge applicabile e la libera circolazione delle sentenze.
(7) Il campo d’applicazione materiale e le disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere coerenti con il regolamento (CE) n. 44/2001 [(
14
)] e con gli strumenti relativi alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali».
16.
L’articolo 1 del regolamento Roma II, dal titolo «Campo di applicazione», prevede, al suo paragrafo 1, quanto segue:
«Il presente regolamento si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, alle obbligazioni extracontrattuali in materia civile e commerciale. Esso non si applica, in particolare, alle materie fiscali, doganali o amministrative né alla responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (
acta iure imperii
)».
17.
Ai sensi dell’articolo 3 di detto regolamento, intitolato «Carattere universale»:
«La legge designata dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro».
C.
Diritto libico
1.
Legge n. 3 del 1986
18.
La legge n. 3 del 1986, detta «Da dove proviene?», verte sui guadagni o benefici illeciti derivanti, tra l’altro, da favoritismi, minacce o violazioni di legge, abusi di occupazione, di professione, di status o di influenza o che sono di origine o causa ignota oppure non commisurati alle risorse legittime della persona.
19.
Gli articoli da 1 a 3 e l’articolo 5 di detta legge definiscono i reati, mentre gli articoli 4 e 5 stabiliscono le relative pene.
20.
Ai sensi dell’articolo 6 di detta legge:
«Il tribunale ordina la restituzione dei capitali di cui si dimostri l’illecita acquisizione e il Tesoro pubblico vanta un diritto sui suddetti capitali, che saranno riscossi con i mezzi amministrativi previsti per la riscossione dei capitali pubblici».
2.
Legge n. 10 del 2002
21.
La legge n. 10 del 2002, detta «legge sull’epurazione», ha lo scopo di garantire che i funzionari e i dipendenti pubblici dello Stato, compresi i membri delle forze armate della nazione, non usino né abusino della loro posizione per ottenere illegalmente fondi pubblici o trarne illecitamente profitto.
22.
L’articolo 6 di detta legge così dispone:
«Il denaro o le commissioni sono considerati un furto o un guadagno illecito, se ottenuti da qualsivoglia entità summenzionata soggetta alle disposizioni della presente legge, sia per se stessa che per terzi, attraverso l’abuso della propria posizione o l’uso improprio della propria autorità o tramite nepotismo o minaccia o influenza, sia direttamente che indirettamente, o se il guadagno è generato attraverso il commercio di valuta o il commercio delle materie prime di base oppure altre attività economiche proibite per legge. Qualsiasi incremento della dichiarazione finanziaria dopo l’acquisizione di una carica o di uno status sarà considerato un furto e un guadagno illecito laddove tale incremento non sia commisurato a nessuna delle fonti di reddito del soggetto summenzionato o a quelle della sua consorte o dei suoi figli minori e per cui non sia in grado di dimostrare la fonte legittima di tale incremento. Qualsiasi denaro o vantaggio materiale sarà considerato un furto o un guadagno illecito se ottenuto tramite [i mezzi indicati nel]le suddette disposizioni di legge».
23.
Il giudice del rinvio precisa che «[c]hiunque sia soggetto alla legge sull’epurazione deve presentare, entro i termini previsti, una dichiarazione finanziaria per se stesso, per il coniuge e per i figli minori. Tali dichiarazioni sono esaminate dai “comitati di epurazione”, i quali sono anche tenuti ad esaminare gli esposti relativi ai guadagni illeciti, a condurre ulteriori indagini e, infine, a redigere una relazione sui risultati dell’indagine, sulle azioni intraprese e sulle relative motivazioni» (articoli 7 e 8 di detta legge).
24.
Conformemente all’articolo 9 della medesima legge, nel caso in cui si sospetti un guadagno illecito o un occultamento di informazioni, il comitato deve sottoporre la questione alla Procura della Repubblica per ulteriori indagini e azioni.
25.
L’articolo 11, paragrafo 3, della legge n. 10 del 2002 prevede quanto segue:
«La morte non impedisce la restituzione del denaro ottenuto con guadagni illeciti, anche dopo che detto denaro è stato ceduto agli eredi, se la restituzione è stabilita da una decisione emessa dal Tribunale del Popolo».
26.
L’articolo 12 di detta legge così dispone:
«La Procura può chiedere di integrare il contraddittorio nella parte civile della causa, citando a comparire il coniuge e i figli o chiunque altro ritenga abbia beneficiato di un guadagno illecito affinché questi sia condannato alla restituzione mediante sentenza definitiva. La restituzione del denaro avrà ad oggetto l’importo ottenuto come guadagno illecito. La Procura può chiedere l’integrazione nei confronti di qualsiasi persona che abbia collaborato con l’indagato nell’ottenere il guadagno illecito o che abbia concorso a nascondere i proventi del reato. Verrà emessa una sentenza di restituzione che comprenderà tutte le parti interessate».
III.
Fatti del procedimento principale e questioni pregiudiziali
27.
[OSCURATO:PERSONA] era il quarto figlio dell’ex leader libico [OSCURATO:PERSONA] e di CD.
28.
Dopo essersi diplomato all’accademia militare, è stato nominato ufficiale dell’esercito libico prima di essere promosso di tre diversi gradi sino al 2009.
29.
Tra il 2003 e il 2004, [OSCURATO:PERSONA] ha registrato a Malta una società denominata [OSCURATO:PERSONA].
30.
L’ultimo stipendio da lui percepito dall’esercito libico si riferiva al mese di settembre 2005 e ammontava a 356 dinari libici (LYD) (circa EUR 220).
31.
Dal mese di settembre o ottobre 2005, è stato designato quale Consigliere per la sicurezza nazionale e sarebbe stato remunerato dal Comitato finanziario popolare generale. Egli avrebbe assunto tale funzione politica e non militare nel corso del 2006 e 2007 e sino all’inizio del 2010 e si sarebbe dimesso a causa di divergenze con suo padre.
32.
Il 28 giugno 2010 è stata registrata a Malta la [OSCURATO:PERSONA]. Il suo azionista unico, direttore, rappresentante legale e giudiziario, nonché segretario coincideva con l’azionista unico, direttore e segretario della [OSCURATO:PERSONA]. I beni di detta società sono stati integralmente trasferiti alla [OSCURATO:PERSONA].
33.
[OSCURATO:PERSONA] deteneva sei conti bancari presso la [OSCURATO:PERSONA] of Valletta. Le somme presenti sui conti, tuttora aperti, ammontano a svariate decine di milioni di euro, svariate decine di milioni di dollari statunitensi (USD) e svariati milioni di sterline britanniche (GBP), per un importo complessivo di circa EUR 90 milioni.
34.
Con la risoluzione 1970 (2011), [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto, in particolare, al divieto di viaggio e al congelamento dei beni. Secondo il rappresentante del Bord ta’ Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet fi ħdan il-Ministeru għall-[OSCURATO:PERSONA] u Ewropej (Consiglio di monitoraggio delle sanzioni presso il Ministero degli Affari esteri ed europei, Malta) detti beni erano composti da somme detenute sui conti aperti a nome della società [OSCURATO:PERSONA].
35.
Nel corso del 2012, dopo la morte di [OSCURATO:PERSONA], avvenuta il 20 ottobre 2011, il governo libico ha avviato indagini per identificare e recuperare capitali, attività finanziarie e altre risorse economiche che erano stati acquisiti o detenuti abusivamente da persone associate, direttamente o indirettamente, ai dirigenti del precedente regime libico.
36.
Il 17 settembre 2014 lo Stato di Libia ha avviato un’azione civile dinanzi alla Prim’Awla tal-Qorti Ċivili (Prima Sezione del tribunale civile, Malta) (
15
), contro i presunti eredi di [OSCURATO:PERSONA], tra cui CD, sua madre, e la [OSCURATO:PERSONA], per far dichiarare che i beni appartenenti a [OSCURATO:PERSONA], in nome proprio o di terzi e siti a Malta erano detenuti in violazione della legge libica e ottenerne, di conseguenza, la restituzione a proprio favore.
37.
CD e la [OSCURATO:PERSONA], rappresentate da CK, hanno sostenuto in particolare che, in forza del diritto maltese, i giudici maltesi non erano competenti a pronunciarsi su tali domande fondate su una normativa penale ed eccepivano la prescrizione dell’azione.
38.
Con sentenza del 23 ottobre 2017 (
16
), il suddetto giudice di primo grado ha, segnatamente, respinto l’eccezione di incompetenza.
39.
Con sentenza «definitiva» del 28 giugno 2022 (
17
), detto giudice ha parimenti respinto l’eccezione di prescrizione e le altre eccezioni non ancora definite, ha accolto tutte le domande formulate dallo Stato di Libia nel suo ricorso e ha ordinato la restituzione a detto Stato dei beni detenuti a Malta a nome di [OSCURATO:PERSONA] o a nome di terzi. Detta decisione si fonda sulla normativa libica, vale a dire la legge n. 3 del 1986 e la legge n. 10 del 2002.
40.
Il 21 luglio 2022 CK ha proposto appello avverso dette due sentenze dinanzi alla Qorti tal-Appell (Corte d’appello, Malta), giudice del rinvio.
41.
Dai documenti del fascicolo trasmessi alla Corte si evince che la prima sentenza, vale a dire quella del 23 ottobre 2017, è stata confermata con una sentenza del 3 marzo 2025. Essa si fonda sull’articolo 742, paragrafo 1, lettere b) e c), del Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili (Codice di organizzazione e procedura civile) [capo 12 delle tal-Liġijiet ta’ Malta (leggi di Malta)], che riconosce la competenza ai tribunali maltesi in caso di azioni proposte contro un convenuto domiciliato, residente o che si trova oppure nell’ambito di una controversia riguardante beni che si trovano a Malta.
42.
Nell’ambito dell’esame dell’appello proposto avverso la seconda sentenza, vale a dire quella del 28 giugno 2022, il giudice del rinvio ritiene sia necessario stabilire, in via preliminare, se il regolamento Roma II trovi applicazione nel caso di specie. I quesiti da esso sollevati vertono unicamente sulla questione se l’azione di cui è investito rientri nella materia civile o commerciale, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento, e non nella materia amministrativa, ai sensi di detta disposizione.
43.
Date le circostanze, la Qorti tal-Appell (Corte d’appello) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1. Se la nozione di “materia civile e commerciale” di cui all’articolo 1 del regolamento [Roma II] comprenda una pretesa come quella fatta valere dallo Stato [di] Libia ai sensi delle leggi [citate nella domanda di pronuncia pregiudiziale], finalizzata al recupero dei beni del defunto [OSCURATO:PERSONA] presenti a Malta.
2. Se l’eccezione relativa alle questioni amministrative di cui all’articolo 1 del regolamento [Roma II] comprenda una pretesa come quella fatta valere dallo Stato [di] Libia ai sensi delle leggi [citate nella domanda di pronuncia pregiudiziale], finalizzata a recuperare i beni del defunto [OSCURATO:PERSONA] presenti a Malta.
3. Qualora si stabilisca che il regolamento [Roma II] è applicabile al caso di specie, quale sia la distinzione tra l’obbligazione derivante da un fatto illecito (articolo 4, paragrafo 1, del regolamento) e l’arricchimento senza causa derivante da un fatto illecito (articolo 10, paragrafo 1, del regolamento) in una causa come quella di cui questa Corte è stata investita».
44.
CK, il rappresentante dello Stato di Libia, il governo tedesco e la Commissione hanno depositato osservazioni scritte. Tali parti, unitamente a SM e al governo maltese, hanno partecipato all’udienza del 13 maggio 2026, durante la quale hanno risposto ai quesiti per risposta orale formulati dalla Corte.
IV.
Analisi
45.
A titolo di riserva preliminare, nelle sue osservazioni scritte trasmesse alla Corte, la Commissione ha sottolineato, sostanzialmente, che nessuna decisione del giudice del rinvio dovrebbe incidere sul congelamento dei fondi di [OSCURATO:PERSONA], poiché detto congelamento costituisce l’attuazione nell’Unione della risoluzione 1970 (2011) del Consiglio di sicurezza ed è oggetto del regolamento 2016/44. Il primo dei quesiti per risposta orale posti dalla Corte verteva sull’influenza di dette informazioni, in particolare, sui poteri del giudice nazionale.
46.
In udienza la Commissione ha sostenuto che le istituzioni, al pari dei giudici, sono tenute a vigilare a che i fondi restino congelati finché il Consiglio di sicurezza ne decide diversamente e rivede la sua posizione attuale sulla destinazione e sull’utilizzo finale dei beni per la popolazione libica. Secondo detta istituzione, il regolamento 2016/44 osta a qualsiasi decisione che implichi un cambio nella titolarità del diritto di proprietà sui beni. Ritengo pertanto che occorra interrogarsi sull’esito del procedimento principale e, di conseguenza, sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale.
47.
In via preliminare, osservo che, divenuto noto il decesso di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto il 20 ottobre 2011, il suo nome non è stato cancellato dall’elenco delle persone i cui beni sono sottoposti a congelamento (
18
), stabilito dal 26 febbraio 2011. Pertanto, i suoi beni non sono stati trasferiti alle persone che subentrano, nella specie, nei diritti del defunto.
A.
Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale
48.
Secondo costante giurisprudenza, nell’ambito del procedimento istituito dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, allorché le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (
19
).
49.
Spetta tuttavia alla Corte esaminare le condizioni in presenza delle quali essa viene adita dal giudice nazionale, al fine di verificare la propria competenza o la ricevibilità della domanda ad essa sottoposta (
20
).
50.
La Corte può, in particolare, essere chiamata a verificare se le disposizioni del diritto dell’Unione sulle quali vertono le questioni pregiudiziali siano applicabili dal giudice del rinvio per risolvere la controversia di cui al procedimento principale. In caso negativo, tali disposizioni sono irrilevanti ai fini della soluzione di detta controversia e la decisione pregiudiziale richiesta non è necessaria al fine di consentire al giudice del rinvio di emanare la sua sentenza, cosicché tali questioni devono essere dichiarate irricevibili (
21
).
51.
Nella presente causa, occorre verificare se la domanda proposta dinanzi al giudice di uno Stato membro da uno Stato terzo,
nella specie lo Stato di Libia
,
ai fini della restituzione
dei fondi detenuti da una banca sita a Malta che sono appartenuti a [OSCURATO:PERSONA] per il tramite della [OSCURATO:PERSONA], con sede a Malta, di cui egli era l’unico azionista, possa essere esaminata alla luce delle norme stabilite dal regolamento Roma II.
52.
Con la sentenza del 28 giugno 2022, la Prim’Awla tal-Qorti Ċivili (Prima Sezione del tribunale civile) ha accolto detta domanda di restituzione pur conoscendo le risoluzioni 1970 (2011) (
22
) e 1973 (2011) e i pareri legali 69 e 116 resi in conformità della legge maltese a seguito di dette risoluzioni (
23
). Inoltre, solo nell’ultima parte delle motivazioni di detta sentenza, che ne precede le conclusioni, viene precisato «che, a tutti gli effetti, per quanto concerne la seconda domanda e tenuto conto delle sanzioni a carico della Libia, il presente giudice indica chiaramente che la restituzione allo Stato di Libia dei summenzionati beni che erano detenuti da [[OSCURATO:PERSONA]] [OSCURATO:PERSONA] in nome proprio o di terzi e che si trovano a Malta avrà luogo
SOLO
una volta che sarà stato accertato che lo Stato di Malta non violerà alcun obbligo internazionale delle Nazioni Unite, né alcun altro obbligo dell’Unione europea» (
24
).
53.
In udienza, CK, il rappresentante dello Stato di Libia e il governo maltese hanno sostenuto che la sentenza del 28 giugno 2022 non incideva in alcun modo sul congelamento dei fondi visto l’oggetto della controversia e le riserve ivi espresse (
25
). Essi sottolineavano altresì il consenso tra le parti nel procedimento principale quanto all’interpretazione da dare al regolamento Roma II.
54.
È sì vero che l’azione proposta dallo Stato di Libia mira, nella sua prima parte, a «far dichiarare che i beni del
de cuius
detenuti a Malta, in nome proprio o di terzi, sono stati detenuti in violazione della legge libica», dal momento che lo Stato di Libia sostiene che detti beni costituiscono profitti illeciti (
26
). Tuttavia, come sottolineato dal giudice del rinvio, l’«oggetto finale» del procedimento è la restituzione dei fondi, che è stata ordinata con la sentenza del 28 giugno 2022 impugnata in appello dinanzi ad esso.
55.
Pertanto, a mio avviso, la Commissione ricorda correttamente le disposizioni del regolamento 2016/44, che non è citato in detta sentenza e nemmeno dal giudice del rinvio. Osservo altresì che i quesiti posti da detto giudice, investito dell’appello proposto avverso la suddetta sentenza, non vertono su tale regolamento e, in particolare, sulla definizione della nozione di «congelamento di fondi».
56.
Orbene, il congelamento di fondi (
27
) è una misura volta a impedire, in particolare per quanto riguarda il procedimento principale, ogni spostamento o trasferimento di fondi o, ancora, ogni accesso a essi che possa modificarne la proprietà o il possesso. L’obiettivo è quello di limitare al massimo le operazioni che possono essere compiute sui beni sottoposti a congelamento (
28
), quand’anche tali operazioni non abbiano per effetto di far uscire beni dal patrimonio del debitore (
29
). Nella sentenza del 12 marzo 2026, EM System (
30
), la Corte ha ricordato il principio per cui la misura di congelamento dei fondi non può essere eliminata da un giudice nazionale finché detta misura non è stata revocata (
31
).
57.
Inoltre, gli articoli da 8 a 11, 13 e 14 del regolamento 2016/44 (
32
) disciplinano, in deroga al suo articolo 5, le condizioni alle quali le autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri elencate nell’allegato IV di detto regolamento (
33
) possono autorizzare lo svincolo, l’utilizzo o, ancora, la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati (
34
). Nessuna di queste disposizioni prevede lo svincolo dei fondi sulla base di una decisione giudiziaria successiva alla decisione di congelamento degli stessi e,
a fortiori
, sulla base di una decisione che accerta, su richiesta dello Stato di Libia, un arricchimento illecito della persona designata.
58.
Condivido, pertanto, il parere della Commissione secondo cui, «[s]e un organo di uno Stato – come le giurisdizioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri – dovesse pronunciarsi sul trasferimento alla popolazione libica dei beni congelati senza una decisione specifica del [Consiglio di sicurezza], esso violerebbe gli obblighi derivanti da dette risoluzioni» e «nessuna decisione del giudice del rinvio dovrebbe incidere sull’attuazione e sull’applicazione della decisione [2015/1333] e del regolamento (...) 2016/44, in particolare il congelamento dei fondi di [[OSCURATO:PERSONA]], che costituisce un’attuazione della risoluzione 1970 (2011) nell’Unione».
59.
A tal riguardo, la Commissione ha indicato in udienza che, secondo il [OSCURATO:PERSONA] di esperti, la sentenza del 28 giugno 2022, che ordina la restituzione dei fondi allo Stato di Libia, costituisce una violazione del congelamento dei beni (
35
). Essa ha altresì ricordato l’ultima risoluzione 2819 (2026) (
36
) che conferma tale dispositivo (
37
).
60.
Infine, l’obbligo di garantire l’efficacia delle misure restrittive adottate dall’Unione è una regola essenziale nell’ordinamento giuridico dell’Unione (
38
). Occorre infatti ricordare che «misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche, di gruppi o di entità non statali» sono adottate dal Consiglio dell’Unione europea sulla base dell’articolo 215, paragrafo 2, TFUE, nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC), sulla base di decisioni adottate dal Consiglio sul fondamento dell’articolo 29 TUE. Esse «definiscono la posizione dell’Unione su una questione particolare di natura geografica o tematica». I regolamenti adottati sulla base dell’articolo 215 TFUE si ricollegano, tenuto conto dei loro obiettivi e del loro contenuto, a tali decisioni, che definiscono o precisano l’oggetto delle misure restrittive da adottare e costituiscono lo strumento per conferire loro efficacia a livello dell’Unione (
39
). Il rispetto di questi regolamenti è essenziale per garantire gli obiettivi della PESC all’interno dell’Unione, come enunciati all’articolo 21 TUE (
40
). Così, le disposizioni del diritto primario o derivato che rivestono un’importanza fondamentale per l’ordinamento giuridico istituito dai Trattati o per l’adempimento dei compiti affidati all’Unione rientrano nell’ordine pubblico europeo (
41
). È il caso, a mio avviso, delle misure restrittive adottate in ragione della situazione in Libia che vincolano i giudici nazionali.
61.
La questione del carattere di ordine pubblico delle misure restrittive è centrale a due rinvii pregiudiziali, attualmente pendenti, di cui la Corte è investita nell’ambito del riconoscimento e dell’esecuzione di lodi arbitrali. Nelle sue conclusioni presentate il 26 febbraio 2026 nella causa Reibel (
42
), l’avvocato generale Biondi si è pronunciato sul carattere essenziale e/o sull’importanza fondamentale del regolamento (UE) n. 833/2014 (
43
) per l’adempimento dei compiti affidati all’Unione. Egli ha ritenuto necessario e sufficiente riconoscere che l’articolo 11, paragrafo 1, di detto regolamento fa parte dell’ordine pubblico dell’Unione (
44
). La medesima questione è stata posta in termini generali nella causa Graudu sabiedrība (C‑701/25) (
45
). Parimenti, nelle sue conclusioni presentate il 19 marzo 2026 nella causa DNO Yemen (
46
), l’avvocato generale Szpunar osserva che «tutte le parti intervenienti nella presente causa ritengono che l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento [(UE)] n. 1352/2014 [(
47
), relativo agli effetti del congelamento di fondi o di risorse economiche,] rientri nell’ordine pubblico dell’Unione» (
48
). In tutte queste cause, si tratta di stabilire a quali condizioni deve essere esercitato il controllo giurisdizionale tenuto conto dei regolamenti europei che danno attuazione a misure restrittive e che, in linea di principio, producono direttamente i loro effetti dinanzi ai giudici nazionali. Nella causa Graudu sabiedrība (C‑701/25), come nella causa Čiekuri‑Shishki (C‑480/24) (
49
), la Corte è chiamata a pronunciarsi sulla possibilità di riservare l’esecuzione di una decisione vertente su fondi soggetti a congelamento. Ritengo che la determinazione del compito affidato al giudice sia trasponibile a prescindere dai procedimenti avviati all’interno dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e dei regolamenti adottati in materia di misure restrittive i cui contenuti sono simili. Nel caso di specie, occorre sottolineare la peculiarità principale del procedimento. Esso non verte su un’eventuale elusione delle misure restrittive adottate contro persone interessate dal congelamento dei fondi, che potrebbe giustificare, se del caso, l’esecuzione differita di una decisione in attesa che esse non rientrino più nell’ambito di applicazione del regolamento di cui trattasi (
50
).
62.
Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che i giudici nazionali non sono competenti a pronunciarsi su una
domanda di restituzione
di fondi congelati
allo Stato di Libia, su richiesta di quest’ultimo
.
63.
Ritengo pertanto che l’interpretazione delle disposizioni del regolamento Roma II menzionate nelle questioni pregiudiziali non sia pertinente ai fini della definizione della controversia principale.
64.
Propongo, quindi, alla Corte di considerare irricevibile la presente domanda di pronuncia pregiudiziale.
65.
Tuttavia, la Corte potrebbe non condividere la presente analisi ove ritenesse che, in ragione del divieto di adottare una decisione sulla restituzione di fondi congelati, l’esame della domanda di pronuncia pregiudiziale debba essere limitata al primo trattino dell’azione proposta dallo Stato di Libia, vale a dire «far dichiarare che i beni del
de cuius
detenuti a Malta, in nome proprio o di terzi, sono stati detenuti in violazione della legge libica». L’interpretazione richiesta dal giudice del rinvio servirebbe allora al solo fine di adottare una decisione sulla detenzione irregolare dei fondi congelati appartenenti a [OSCURATO:PERSONA], senza tuttavia designare il proprietario o la vittima di un danno e, quindi, senza poterne disporre il recupero da parte di quest’ultimo, nel caso di specie lo Stato di Libia.
66.
In tale caso, la Corte dovrebbe esprimersi sulla natura dell’azione avviata dallo Stato di Libia. Procedo, quindi, in subordine, a esaminare i diversi elementi di risposta a tale questione prima di stabilire se detta azione rientri nell’ambito di applicazione del regolamento Roma II. Le risposte che propongo di dare alla seconda e alla terza questione pregiudiziale dipendono da tale aspetto.
B.
In subordine, sulla natura dell’azione avviata dallo Stato di Libia
67.
Nel caso di specie, lo Stato di Libia, non potendo perseguire penalmente [OSCURATO:PERSONA] in quanto deceduto, ha proposto nei confronti dei suoi eredi e della società registrata a suo nome un’azione volta ad ottenere la restituzione dei fondi congelati in quanto detenuti in violazione della legge libica (
51
).
68.
Il termine «restituzione» figura all’articolo 6 della legge n. 3 del 1986 e all’articolo 12 della legge n. 10 del 2002 nonché al suo articolo 11, paragrafo 3, con riferimento agli obblighi gravanti sugli eredi dell’autore principale che ha commesso i fatti che giustificano tale restituzione.
69.
In risposta al quesito della Corte sulla natura dell’azione avviata nel procedimento principale, il rappresentante dello Stato di Libia, CK e SM hanno indicato che detta azione mira a ottenere
il risarcimento di un danno causato da un reato
. Si tratterebbe di un’azione di natura civile e potrebbe essere esercitata da tutte le vittime di un illecito penale. A parere del governo maltese, il procedimento
de quo
mira a stabilire se lo Stato di Libia sia proprietario dei beni controversi. Secondo la Commissione, l’azione di restituzione di cui trattasi è un’azione di confisca di beni acquisiti illecitamente.
70.
In primo luogo, osservo che il giudice del rinvio precisa che la domanda dello Stato di Libia verte sulla totalità dei fondi detenuti da [OSCURATO:PERSONA] su conti bancari aperti a Malta. Lo Stato di Libia sostiene che detti fondi provengono da profitti illeciti realizzati in violazione della normativa libica.
71.
Detto giudice osserva che la domanda dello Stato di Libia è stata accolta sulla base degli articoli 6 di due leggi speciali, vale a dire la legge n. 10 del 2002 («legge sull’epurazione») e la legge n. 3 del 1986 («Da dove proviene?»).
72.
Esso sottolinea che, in forza della legge n. 10 del 2002, l’azione principale proposta contro un imputato ha natura penale, ma che, visto il decesso di [OSCURATO:PERSONA], dinanzi al giudice maltese sono state fatte valere unicamente le disposizioni sulle conseguenze che l’autorità chiamata ad accertare la commissione di fatti penalmente sanzionabili può trarre a livello civilistico. Si tratta delle disposizioni dell’articolo 6 della legge n. 3 del 1986, che segue gli articoli che definiscono i reati e le pene previste. Detto articolo dispone che il tribunale ordina la restituzione al Tesoro pubblico dei capitali di cui si dimostri l’illecita acquisizione. Si tratta altresì dell’articolo 12 della legge n. 10 del 2002, che prevede che il pubblico ministero può chiedere di integrare il contraddittorio «nella parte civile della causa» (
52
) citando a comparire tutti gli interessati ai fini della condanna alla restituzione dei fondi il cui ammontare è pari agli utili ottenuti illecitamente.
73.
Dalla summenzionata normativa si evince che la decisione deve fondarsi su una dichiarazione di arricchimento illecito che determina automaticamente la sorte della totalità dei fondi controversi. Non si tratta di valutare il risarcimento del danno subito o dei danni subiti.
74.
In secondo luogo, se ne può dedurre che non si tratta neppure di un’azione volta a stabilire chi tra il ricorrente e il convenuto sia titolare del diritto di proprietà sui fondi controversi.
75.
La questione si pone, a tal riguardo, in quanto il governo maltese analizza la controversia come se si trattasse di una rivendicazione di un diritto di proprietà (
53
).
76.
Orbene, a sostegno della domanda proposta in applicazione delle disposizioni della legge n. 3 del 1986 e della legge n. 10 del 2002, non si richiede di dimostrare che lo Stato di Libia fosse il proprietario dei beni di cui trattasi. Il procedimento avviato da detto Stato si fonda sulla presunzione di essere vittima del fatto che i beni siano stati ottenuti illegalmente in violazione delle due leggi speciali da esso invocate.
77.
Tale constatazione trova conferma nel fatto che la sentenza del 28 giugno 2022, impugnata dinanzi al giudice del rinvio, non contiene nel suo dispositivo alcuna dichiarazione in merito alla proprietà dei beni di cui trattasi. Vi compare invece una motivazione dettagliata riguardo all’assenza di prove atte a dimostrare che gli attivi della [OSCURATO:PERSONA] provengano da risorse documentate (
54
).
78.
Infine, la questione dell’effettiva appartenenza dei fondi allo Stato di Libia dovrebbe essere definita nell’ambito di un procedimento avente unicamente tale oggetto, in ragione della definizione di congelamento dei fondi (
55
) e del regime ad esso applicabile.
79.
A mio avviso, è in tal senso che deve essere compreso l’estratto dalla relazione del [OSCURATO:PERSONA] di esperti, del 15 febbraio 2014 (
56
), citato nella sentenza del 23 ottobre 2017 nei seguenti termini: «[a]l paragrafo 246 della relazione [del [OSCURATO:PERSONA] di esperti S/2014/106], è indicato che i beni di dette “persone designate” sottoposti a congelamento restano loro proprietà personale e che ogni trasferimento al governo libico in ragione di una deroga al congelamento dei beni costituirebbe un trasferimento illegale della proprietà. Al paragrafo 247 di detta relazione, è indicato che il [OSCURATO:PERSONA] di esperti “non ignora che un volume considerevole dei beni di cui trattasi è stato acquisito in maniera illecita da determinate persone iscritte nell’elenco e fa quanto nelle sue possibilità, nell’ambito del mandato conferitogli, per stabilire dove detti beni siano stati occultati al fine di poterli correttamente assoggettare a congelamento in conformità delle risoluzioni. Esso ritiene che i beni regolarmente detenuti da persone non appartengono allo Stato di Libia, salvo che sia dimostrato che essi sono stati sottratti a detto Stato, il che, a norma di legge, può avvenire solo attraverso un regolare procedimento dinanzi a un giudice competente (...). [OSCURATO:PERSONA] di esperti è molto attento a far sì che tutti i beni acquisiti illecitamente in Libia da persone designate siano assoggettati a congelamento e messi a disposizione della popolazione libica, nell’interesse di quest’ultima, ma soltanto con modalità rispettose della legge”». Nella suddetta sentenza si aggiunge che «[i]l paragrafo 248 [di detta] relazione indica che tale procedimento giudiziario può essere avviato in due modi, vale a dire i) adendo i giudici libici per stabilire se il trasferimento iniziale dei beni alla persona di cui trattasi fosse o meno conforme alla legge. Ove risulti che il trasferimento era illegale, può essere emessa un’ordinanza di confisca e “potrebbe essere trasmessa una commissione rogatoria internazionale secondo le modalità stabilite nel quadro dell’assistenza giudiziaria reciproca ai fini dell’applicazione di detta decisione” o ii) più in concreto, mediante l’avvio, da parte delle autorità libiche, di un procedimento dinanzi ai giudici dello Stato membro interessato, vale a dire là dove i beni sono stati assoggettati a congelamento, in linea con la causa [OSCURATO:PERSONA] of Libya vs. [OSCURATO:PERSONA] [(
57
)], definita dalla [OSCURATO:PERSONA] of Justice (England & Wales), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), divisione del [OSCURATO:PERSONA] (sezione commerciale), [OSCURATO:PERSONA]]. La relazione aggiunge poi che “[u]na volta appurato che la società di cui trattasi e i suoi beni non sono regolarmente parte del patrimonio della persona designata, in quanto acquisiti in maniera illecita, detta società e detti beni cesserebbero automaticamente di essere soggetti alle misure di congelamento e la loro proprietà potrebbe essere trasferita del tutto legittimamente al Governo libico”» (
58
).
80.
Occorre pertanto distinguere la questione della rivendicazione della proprietà dei beni, che impone di fornire la prova che essi appartenevano sin dall’inizio al ricorrente, da quella dell’accertamento dell’illiceità dell’acquisto di beni. In questi due casi, la successiva decisione di restituzione in particolare allo Stato di Libia (o la confisca o il recupero) (
59
) dei fondi congelati dovrebbe essere disciplinata dalle disposizioni specifiche del regolamento 2016/44 (
60
) o dalle decisioni del Consiglio di sicurezza.
81.
Date le circostanze, la Corte potrebbe ritenere di essere competente a rispondere alla domanda di pronuncia pregiudiziale dichiarando che, in considerazione dei limiti fissati all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento 2016/44, in combinato disposto con il suo articolo 1, lettera b),
la sua interpretazione verterà sull’azione di natura civile avviata dallo Stato di Libia volta a ottenere l’applicazione della presunzione di acquisto illegittimo di beni invocata da detto Stato,
escludendo così i suoi effetti, vale a dire, in mancanza di prova contraria, la confisca dei beni detenuti a nome di [OSCURATO:PERSONA].
82.
Resta, quindi, da stabilire se una siffatta azione rientri nell’ambito di applicazione del regolamento Roma II, il che impone di precisare i contorni della nozione di «materia civile e commerciale», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento.
C.
In subordine, sull’applicabilità del regolamento Roma II
83.
Con la sua prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede se l’azione proposta dallo Stato di Libia rientri nella nozione di «materia civile e commerciale», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento Roma II.
1.
Osservazioni preliminari
84.
In primo luogo, è, in linea di principio, all’atto della verifica della sua competenza internazionale sulla base del regolamento (UE) n. 1215/2012 (
61
) che il giudice di uno Stato membro stabilisce se la controversia di cui è investito rientri o meno nella materia civile e commerciale (
62
). Orbene, né dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, né dal fascicolo trasmesso alla Corte si evince che l’applicabilità di detto regolamento sia stata esaminata (
63
).
85.
Tuttavia, detta mancata verifica della competenza internazionale non è tale da rimettere in discussione il riconoscimento delle decisioni rese (
64
). Ne deduco che la domanda di pronuncia pregiudiziale deve essere esaminata dalla Corte indipendentemente da ogni considerazione sulla competenza internazionale dei giudici maltesi aditi.
86.
In secondo luogo, posto che, nel caso di specie, lo Stato di Libia fa valere diritti soggetti all’applicazione della propria legge nazionale, occorre osservare, da un lato, che il regolamento Roma II non contiene alcuna precisazione in merito alle situazioni che coinvolgono paesi terzi e, dall’altro, che l’articolo 3 di detto regolamento consente la scelta di una legge che non è quella di uno Stato membro.
87.
In terzo luogo, posto che il considerando 7 del regolamento Roma II invita a interpretare detto regolamento in maniera coerente, in particolare, con il regolamento n. 44/2001 (
65
), la giurisprudenza della Corte relativa all’ambito di applicazione di detto strumento e del regolamento Bruxelles I
bis
, che gli è succeduto, deve fungere da riferimento.
88.
In quarto luogo, dalla sentenza del 28 giugno 2022 emerge che l’applicabilità del regolamento Roma II è stata discussa su iniziativa di CK, a nome di CD e della [OSCURATO:PERSONA]. Esso ha sostenuto che, secondo la legge maltese, applicabile in forza di detto regolamento, l’azione dello Stato di Libia, che rientrerebbe nella responsabilità civile, sarebbe prescritta (
66
).
2.
Sull’azione avviata dallo Stato di Libia esaminata alla luce dell’interpretazione della
nozione di «materia civile e commerciale»
89.
Il giudice del rinvio non ha illustrato, alla luce della giurisprudenza della Corte, cosa alimenti i suoi dubbi in merito all’azione di cui è investito.
90.
È sì vero che la Corte non si è pronunciata sull’interpretazione della nozione di «materia civile e commerciale» che delimita l’ambito di applicazione del regolamento Roma II.
91.
Tuttavia, detto regolamento fornisce due spiegazioni utili. Si può fin da subito constatare che il procedimento principale si fonda sull’arricchimento illecito di [OSCURATO:PERSONA] in ragione del suo status di militare. Orbene, il considerando 9 di detto regolamento è formulato come segue: «[l]e azioni che derivano da atti od omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (
acta iure imperii
) dovrebbero includere quelle esercitate nei confronti dei funzionari che agiscono a nome dello Stato e quelle di responsabilità per atti delle autorità pubbliche, compresa la responsabilità dei funzionari pubblici. Pertanto, tali questioni dovrebbero essere escluse dal campo di applicazione del presente regolamento». Fatte salve le verifiche del giudice del rinvio, gli atti contestati a [OSCURATO:PERSONA] non rientrano in tali casi.
92.
Inoltre, il considerando 7 del medesimo regolamento (
67
) raccomanda di ricercare l’interpretazione di detta nozione che figura, segnatamente, all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I
bis
, dal momento che la formulazione di detto articolo è pressoché identica a quella dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento Roma II.
93.
Occorre, quindi, ricordare i criteri accolti dalla Corte nella sua giurisprudenza sull’interpretazione della nozione di «materia civile e commerciale».
94.
Secondo una giurisprudenza costante, per qualificare un’azione come rientrante nella «materia civile e commerciale», la Corte esamina gli elementi che caratterizzano la natura dei rapporti giuridici tra le parti in causa o l’oggetto della lite o, in alternativa, il fondamento e le modalità di esercizio dell’azione intentata (
68
).
95.
La Corte ha altresì considerato che, sebbene talune controversie tra un’autorità pubblica e un soggetto di diritto privato possano rientrare nell’ambito d’applicazione del regolamento Bruxelles I
bis
, la situazione è diversa qualora l’autorità pubblica agisca nell’esercizio della sua potestà d’imperio (
69
), il che si manifesta nell’esercizio di poteri esorbitanti rispetto alle norme applicabili nei rapporti tra privati (
70
).
96.
Per quanto concerne il procedimento principale, va ricordato che lo Stato di Libia ha avviato un’azione civile contro gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e contro la [OSCURATO:PERSONA] dinanzi a un giudice maltese sulla base di leggi speciali di natura penale, vale a dire la legge n. 3 del 1986 e la legge n. 10 del 2002, in ragione di atti asseritamente illeciti che sarebbero stati commessi da [OSCURATO:PERSONA].
97.
In primo luogo, dalle disposizioni pertinenti di dette leggi, come quelle citate dal giudice del rinvio, emerge che l’azione avviata dallo Stato di Libia mira a salvaguardare gli interessi pubblici (
71
). Infatti, dette leggi sanzionano i profitti illeciti ottenuti, in particolare, da funzionari pubblici, ivi compresi i membri delle forze armate (
72
), di cui lo Stato di Libia si considera vittima. Le medesime leggi, che impongono la restituzione dei guadagni illeciti a chiunque (senza distinzione tra persone fisiche o giuridiche (
73
)) ne sia titolare, anche in caso di morte del responsabile, non possono quindi fondare un’azione da parte dei privati. Pertanto, il rapporto giuridico esistente dovrebbe essere qualificato di diritto pubblico (
74
).
98.
In secondo luogo (
75
), da dette disposizioni si evince altresì che l’azione di cui al procedimento principale è stata promossa dallo Stato di Libia nell’esercizio di poteri ad esso conferiti che esorbitano dal diritto comune.
99.
Osservo, infatti, anzitutto, che la procedura attuata per le persone di cui alla legge n. 10 del 2002 si fonda sui poteri di indagine attribuiti a un comitato sulla base di presunzioni di guadagni illeciti (
76
). Il pubblico ministero viene informato da detto comitato in caso di sospetti proventi illeciti (
77
) ed è incaricato della parte civile dell’azione penale, potendo chiamare in causa il coniuge e i figli dell’autore principale, oltre alle altre persone interessate da detti guadagni (
78
). Tali poteri possono essere esercitati soltanto da dette autorità pubbliche (
79
).
100.
Ricordo poi che, per quanto attiene agli eredi di [OSCURATO:PERSONA] contro cui è diretta l’azione dello Stato di Libia, il giudice del rinvio cita l’articolo 11, paragrafo 3, della legge n. 10 del 2002 sulla cui base un tribunale libico può imporre agli eredi dell’autore dei reati la restituzione dei fondi illeciti. Orbene, la controversia principale mette in evidenza come la domanda di restituzione possa essere presentata dallo Stato di Libia dinanzi a un giudice di uno Stato membro senza che un procedimento penale sia stato avviato in Libia a carico di [OSCURATO:PERSONA] prima della sua morte.
101.
Date le circostanze, l’azione proposta dallo Stato di Libia non è equiparabile a un’azione di risarcimento danni nascente da illecito penale davanti a un’autorità giurisdizionale presso la quale è esercitata l’azione penale e che può conoscere dell’azione civile, prevista all’articolo 7, punto 3, del regolamento Bruxelles I
bis
(
80
), e che può essere esercitata da chiunque. Preciso che, nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 21 aprile 1993, Sonntag (
81
)
, invocata dallo Stato di Libia, la domanda di risarcimento del danno era stata proposta contro l’imputato dinanzi a un giudice penale che l’ha accolta a seguito della condanna penale
(
82
)
. Ritengo, quindi, che il diritto alla restituzione alla base dell’azione proposta nel procedimento principale, come esercitata dallo Stato di Libia, sia riconosciuto, nelle condizioni previste, alle sole autorità statali.
102.
Lo Stato di Libia sostiene che il trasferimento in capo agli eredi, in forza dei principi di diritto civile, dei diritti e delle obbligazioni del defunto nei confronti dei creditori è sufficiente a giustificare l’avvenuta proposizione dell’azione nei loro confronti, come avrebbe potuto fare qualsiasi persona. Tuttavia, da un lato, tale fondamento civilistico di diritto comune non è considerato nella decisione di rinvio (
83
). Dall’altro, detto argomento non è, a mio avviso, sufficiente per ritenere che un privato possa proporre una domanda di risarcimento contro gli eredi dell’autore del danno senza che la colpa o la responsabilità di quest’ultimo sia stata preliminarmente accertata, tanto più quando l’azione è proposta contro una società di cui quest’ultimo era l’unico azionista.
103.
Osservo, infine, per quanto concerne i beneficiari delle restituzioni eventualmente ordinate, che le disposizioni considerate dal giudice del rinvio non prevedono alcuna restituzione a favore di soggetti privati. La sola disposizione menzionata, vale a dire l’articolo 6 della legge n. 3 del 1986 (
84
), il quale segue direttamente gli articoli che definiscono i reati e le pene previste (
85
), prevede che il Tesoro pubblico ha
diritto ai fondi
di cui è accertato l’acquisto illecito.
104.
Per tutte le ragioni illustrate, l’azione dello Stato di Libia si fonda, a mio avviso, su disposizioni che sono espressione dell’esercizio di potestà d’imperio, con conseguente esclusione di detta azione dalla nozione di «materia civile e commerciale».
105.
Propongo pertanto alla Corte di dichiarare che il regolamento Roma II non trova applicazione e, di conseguenza, di non rispondere alla seconda e alla terza questione pregiudiziale, che vertono sull’interpretazione di altre disposizioni di detto regolamento.
V.
Conclusione
106.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di dichiarare irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Qorti tal-Appell (Corte d’appello, Malta), con decisione del 28 aprile 2025.
In subordine, propongo alla Corte di rispondere come segue alle questioni pregiudiziali sollevate dalla Qorti tal‑Appell (Corte d’appello):
L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma II),
dev’essere interpretato nel senso che:
un’azione, come quella oggetto del procedimento principale, avviata da uno Stato terzo al fine di ottenere la restituzione di fondi detenuti in uno Stato membro, in quanto sarebbero stati ottenuti illecitamente da un suo cittadino nel frattempo deceduto, e fondata su leggi speciali che conferiscono a detto Stato poteri che esorbitano dalla sfera delle norme applicabili ai rapporti tra i privati, non rientra nella nozione di «materia civile e commerciale», ai sensi di detta disposizione.
1
Lingua originale: il francese.
i
Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
2
GU 2007, L 199, pag. 40; in prosieguo: il «regolamento Roma II».
3
In prosieguo: il «rappresentante dello Stato di Libia».
4
Nella versione originale delle conclusioni l’avvocato generale utilizza la grafia più diffusa in francese per questo nome, ossia [OSCURATO:PERSONA]. Nella traduzione di tali conclusioni, la grafia utilizzata è quella comunemente utilizzata in italiano, ossia [OSCURATO:PERSONA].
5
In prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA] di esperti».
6
Detto mandato è stato prorogato sino al 15 agosto 2027 [v. punto 24 della risoluzione 2819 (2026)].
7
Nella versione in lingua francese dell’allegato II del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 (GU 2016, L 12, pag. 1), il nome è scritto come segue: [OSCURATO:PERSONA]. Nella versione originale delle conclusioni l’avvocato generale utilizza la grafia più diffusa in francese per questo nome, ossia [OSCURATO:PERSONA]. Nella traduzione di tali conclusioni, la grafia utilizzata è quella comunemente utilizzata in italiano, ossia [OSCURATO:PERSONA].
8
V., segnatamente, in termini analoghi, il punto 20 della risoluzione 1973 (2011) del Consiglio di sicurezza, del 17 marzo 2011, e la riaffermazione delle intenzioni del Consiglio di sicurezza al punto 14 della sua risoluzione 2701 (2023), del 19 ottobre 2023, e al punto 13 della sua risoluzione 2769 (2025), del 16 gennaio 2025, il quale enuncia quanto segue: «[Il Consiglio di sicurezza s]ottolinea che i beni soggetti a congelamento in applicazione del punto 17 della risoluzione 1970 (2011) devono, in una fase successiva, essere messi a disposizione della popolazione libica e utilizzati a suo beneficio, insiste sul fatto che le misure di congelamento dei beni sono adottate a fini protettivi e chiede a tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati di tutelare tali beni per consentire alla popolazione libica di goderne in futuro, segnatamente, impedendone la sottrazione e l’utilizzo indebito». Nella risoluzione 2819 (2026), il punto 13 è integrato, in particolare, con riferimento alle misure che gli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati sono chiamati ad adottare per preservare il valore dei beni congelati.
9
Decisione del Consiglio, del 28 febbraio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU 2011, L 58, pag. 53).
10
Regolamento del Consiglio, del 2 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU 2011, L 58, pag. 1).
11
Decisione del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC (GU 2015, L 206, pag. 34).
12
È ivi precisato quanto segue: «Altre informazioni: inserito nell’elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 [(2011)] (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto». Tali precisazioni sono state integrate come segue con l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/489 del Consiglio, del 21 marzo 2017, che attua l’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU 2017, L 76 pag. 3): «Sarebbe deceduto a Sirte, Libia, il 20 ottobre 2011. Link all’avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell’ONU: https://www.interpol.int/fr/notice/search/un/5525915.
13
Per la Repubblica di Malta, l’indirizzo Internet inserito all’allegato IV del regolamento 2016/44 è il seguente: https://smb.gov.mt/.
14
Regolamento del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).
15
Il giudice del rinvio precisa che lo Stato di Libia non ha avviato in Libia alcun procedimento giudiziario, in particolare di natura penale, a causa dell’intervenuto decesso di [OSCURATO:PERSONA].
16
Disponibile al seguente indirizzo Internet: https://ecourts.gov.mt/onlineservices/Judgements/PrintPdf?JudgementId=0&CaseJudgementId=108575; in prosieguo: la «sentenza del 23 ottobre 2017». Tale decisione è stata prodotta agli atti dinanzi alla Corte.
17
Disponibile al seguente indirizzo Internet: https://ecourts.gov.mt/onlineservices/Judgements/PrintPdf?CaseJudgementId=132984&JudgementId=0, in prosieguo: la «sentenza del 28 giugno 2022». Tale decisione è stata prodotta agli atti dinanzi alla Corte.
18
V. l’unico documento che, a quanto mi consta, dà atto della cancellazione in caso di decesso dell’interessato: nota del 3 luglio 2024 del Segretariato generale del Consiglio alle delegazioni (documento 11623/24)] sulle «Misure restrittive (sanzioni) – Aggiornamento delle migliori pratiche dell’UE per l’attuazione effettiva di misure restrittive», con riferimento alle sanzioni autonome dell’Unione (punto 18).
19
V. sentenze del 21 aprile 1988, Pardini (338/85, EU:C:1988:194, punto 8), e del 22 ottobre 2024, Kolin Inşaat [OSCURATO:PERSONA] ve Ticaret (C‑652/22, EU:C:2024:910, punto 36 e giurisprudenza citata).
20
V. sentenze del 22 ottobre 2024, Kolin Inşaat [OSCURATO:PERSONA] ve Ticaret (C‑652/22, EU:C:2024:910, punto 37 e giurisprudenza citata), e del 1º agosto 2025, [OSCURATO:PERSONA] (C‑514/23, EU:C:2025:597, punto 34).
21
V. sentenze del 22 ottobre 2024, Kolin Inşaat [OSCURATO:PERSONA] ve Ticaret (C‑652/22, EU:C:2024:910, punto 38), e del 1º agosto 2025, [OSCURATO:PERSONA] (C‑514/23, EU:C:2025:597, punto 35).
22
V. paragrafo 34 delle presenti conclusioni. Alla pagina 12 della sentenza del 23 ottobre 2017 si precisa che l’Avukat Ġenerali ta’ Malta (Procuratore generale di Malta) ha informato la Prim’Awla tal-Qorti Ċivili (Prima Sezione del tribunale civile) che l’Uffiċċju tal‑Avukat Ġenerali ta’ Malta (Ufficio del Procuratore generale di Malta) aveva ricevuto una comunicazione dal [OSCURATO:PERSONA] di esperti secondo cui «i beni rivendicati, la società e gli attivi noti a nome della [OSCURATO:PERSONA] (...), detenuti al 100% da [OSCURATO:PERSONA], al pari di ogni altro bene a lui appartenente, devono restare congelati conformemente alla misura di congelamento dei beni. Parimenti, i beni detenuti o controllati da [CD] devono essere congelati in conformità di detta misura».
23
V. pagg. 32 e 33 di detta sentenza, dove vengono citate due disposizioni che prevedono la messa a disposizione dei beni congelati alla popolazione libica e nel suo interesse, tra cui il punto 18 della risoluzione 1970 (2011). V. paragrafo 6 delle presenti conclusioni.
24
V. pag. 50 della sentenza del 28 giugno 2022. Il grassetto è presente in detta sentenza.
25
V. paragrafo 52 delle presenti conclusioni.
26
Nella sentenza del 23 ottobre 2017, viene precisato, da un lato, che lo Stato di Libia ha sostenuto che «[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto accumulare, con lo stipendio che percepiva quale ufficiale dell’esercito libico, tutti i beni detenuti in nome proprio o di terzi qui a Malta e che detti beni sono stati accumulati in violazione delle leggi militari dello Stato di Libia applicabili agli ufficiali delle forze armate libiche e/o abusando della funzione che egli rivestiva a danno dei fondi pubblici libici, cosicché detti beni devono pertanto essere restituiti allo Stato di Libia». Dall’altro, «[l]a presente causa verte (...) sull’obbligo che (...) [OSCURATO:PERSONA] avrebbe assunto, in forza della legge marziale libica, vale a dire del diritto pubblico libico, di non esercitare alcuna attività commerciale fintantoché era membro dell’esercito libico».
27
V. definizione enunciata all’articolo 1, lettera b), del regolamento 2016/44, citata al paragrafo 9 delle presenti conclusioni. V., a tal riguardo, per un’analisi dettagliata di tale nozione definita in termini sostanzialmente analoghi in altri regolamenti, le mie conclusioni nella causa SBK Art (C‑465/24, EU:C:2025:732, paragrafi da 22 a 29 e da 31 a 33 e giurisprudenza citata).
28
V. sentenza del 12 marzo 2026, SBK Art (C‑465/24, EU:C:2026:187, punto 43 e giurisprudenza citata).
29
V. sentenza dell’11 novembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] (C‑340/20, EU:C:2021:903, punto 59).
30
C‑84/24, EU:C:2026:181.
31
V. sentenza del 12 marzo 2026, EM System (C‑84/24, EU:C:2026:181, punto 118).
32
V. paragrafo 13 delle presenti conclusioni.
33
Per la Repubblica di Malta, v. nota 13 delle presenti conclusioni.
34
Sul principio secondo cui occorre valutare la possibilità di attuare una misura su utilità economiche sottoposte a congelamento in funzione dei soli effetti giuridici da essa prodotti, e non in funzione della causa del credito afferente a tale misura, v. sentenza dell’11 novembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] (C‑340/20, EU:C:2021:903, punto 63).
35
V. relazione del [OSCURATO:PERSONA] di esperti comunicata al Consiglio di sicurezza il 12 novembre 2024 e disponibile al seguente indirizzo Internet: https://docs.un.org/fr/S/2024/914, punto VII, A (pag. 53). In udienza, il governo maltese ha sostenuto che sarebbe stato emanato un parere in senso contrario. In mancanza di riferimenti al riguardo, le mie ricerche sul sito Internet che raccoglie le relazioni del [OSCURATO:PERSONA] di esperti (https://main.un.org/securitycouncil/fr/sanctions/1970/panel-experts/reports) non hanno dato alcun esito (v. ultima relazione datata 24 marzo 2026). Si può soltanto precisare che la formulazione del parere lascia pensare che la decisione di cui trattasi sia stata eseguita. Orbene, così non è in ragione dell’appello pendente (si vedano le precisazioni contenute nell’allegato 91 di tale prima relazione) nell’ambito del quale la Corte è stata investita della presente domanda di pronuncia pregiudiziale.
36
V. paragrafo 4 delle presenti conclusioni.
37
V., segnatamente, punti 13 e 17 della risoluzione 2819 (2026).
38
V., per analogia, conclusioni dell’avvocato generale Norkus presentate il 4 settembre 2025 nella causa Čiekuri-Shishki (C‑480/24, EU:C:2025:672, paragrafi 3, 28, 75 e 77).
39
V. sentenza del 16 ottobre 2025, Timchenko e Timchenko/Consiglio (C‑805/24 P, EU:C:2025:792, punti da 20 a 24 e giurisprudenza citata).
40
V. nota punto «I/A» del 2 luglio 2024 del Segretariato generale del Consiglio al Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio (documento 11618/24) sugli «Orientamenti per le sanzioni – aggiornamento», parte H, relativa all’attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza.
41
V. sentenza del 1º agosto 2025, [OSCURATO:PERSONA] (C‑600/23, EU:C:2025:617, punto 87).
42
C‑802/24, EU:C:2026:110.
43
Regolamento del Consiglio del 31 luglio 2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229, pag. 1).
44
V. conclusioni dell’avvocato generale Biondi nella causa Reibel (C‑802/24, EU:C:2026:110, paragrafi da 63 a 66, nonché 69 e 70).
45
Con la sua prima questione pregiudiziale, la Rīgas apgabaltiesa (Corte regionale di Riga, Lettonia) chiede, sostanzialmente, se la violazione del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 6), debba essere considerata come integrante una violazione dell’ordine pubblico dell’Unione.
46
C‑842/24, EU:C:2026:233.
47
Regolamento del Consiglio del 18 dicembre 2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen (GU 2014, L 365, pag. 60). L’articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento dispone che «[è] vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato I, o destinarli a loro vantaggio».
48
V. conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa DNO Yemen (C‑842/24, EU:C:2026:233, paragrafo 109 e, in particolare, nota 76 e giurisprudenza citata).
49
Nelle sue conclusioni presentate il 4 settembre 2025 nella causa Čiekuri‑Shishki (C‑480/24, EU:C:2025:672), che non verteva sul riconoscimento di un lodo arbitrale, l’avvocato generale Norkus ha considerato che un giudice nazionale può, in linea di principio, pronunciarsi su richieste di natura civile a condizione che garantisca che la sua decisione non violi le disposizioni relative alle sanzioni previste dal regolamento n. 269/2014 (paragrafo 78).
50
V. paragrafo 58 delle presenti conclusioni.
51
V. paragrafi 35 e 36 e nota 26 delle presenti conclusioni.
52
Sottolineato nella domanda di pronuncia pregiudiziale.
53
V. paragrafo 69 delle presenti conclusioni.
54
V. pagg. 46 e 47 della sentenza del 28 giugno 2022.
55
V. paragrafo 56 delle presenti conclusioni. La Corte ha dichiarato che la misura di congelamento è una misura conservativa che non incide, di per sé, sulla proprietà dei beni oggetto di tale misura. V. sentenza del 15 dicembre 2022, Instrubel e a. (C‑753/21 e C‑754/21, EU:C:2022:987, punti 50 e 51 e giurisprudenza citata).
56
Disponibile al seguente indirizzo Internet: https://docs.un.org/fr/S/2014/106; in prosieguo: la «relazione del [OSCURATO:PERSONA] di esperti S/2014/106».
57
Detta sentenza è stata citata dallo Stato di Libia a sostegno della sua domanda ed è commentata al paragrafo 249 della relazione del [OSCURATO:PERSONA] di esperti S/2014/106 nei seguenti termini: «[Q]uesto approccio è già stato seguito nell’ambito di un procedimento avviato dal Governo libico dinanzi alla [[OSCURATO:PERSONA] of Justice (England & Wales), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), divisione del [OSCURATO:PERSONA] (sezione commerciale), [OSCURATO:PERSONA]]. Detta causa riguardava un bene immobile detenuto nel [OSCURATO:PERSONA] dalla società [OSCURATO:PERSONA]., il cui proprietario effettivo era un’altra persona inserita nell’elenco, [OSCURATO:PERSONA]. Dopo aver sentito gli argomenti del Governo libico, l’Alta Corte ha concluso che il bene di cui trattasi era stato irregolarmente trasferito dallo Stato di Libia a [OSCURATO:PERSONA] e che quest’ultimo lo deteneva pertanto per conto della popolazione libica, che ne era il reale proprietario (v. allegato XIV [di detta relazione]). Posto che il bene non era mai stato regolarmente trasferito a [OSCURATO:PERSONA], esso non era oggetto del congelamento dei beni».
58
La raccomandazione del [OSCURATO:PERSONA] di esperti diretta al Consiglio di sicurezza in materia di congelamento dei beni è contenuta al paragrafo 288 della relazione del [OSCURATO:PERSONA] di esperti S/2014/106 ed è formulata come segue: «Al paragrafo 18 della sua risoluzione 1970 (2011), il Consiglio di sicurezza indica che i beni congelati dovrebbero, “in una fase successiva, essere messi a disposizione per la popolazione libica e nel suo interesse”. Questa disposizione ha ingenerato confusione, avendo il Governo libico reclamato beni congelati in quanto appartenenti a persone iscritte nell’elenco. [OSCURATO:PERSONA] di esperti raccomanda al Consiglio di sicurezza di affrontare, nelle prossime risoluzioni relative al regime sanzionatorio contro la Libia, i meccanismi di assegnazione dei beni congelati, in particolare quelli appartenenti a persone iscritte nell’elenco. Occorre in particolare che: a) i beni libici sottratti da tali persone e assoggettati a congelamento per tale ragione siano debitamente recuperati dallo Stato interessato nell’ambito di un procedimento giudiziario; b) non siano lesi i diritti di proprietà degli individui interessati».
59
Termini tratti dalla relazione del [OSCURATO:PERSONA] di esperti S/2014/106. V. paragrafo 79 e nota 58 delle presenti conclusioni.
60
V. paragrafo 13 delle presenti conclusioni.
61
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1); in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I
bis
».
62
V., in tal senso, sentenze del 16 giugno 2016, [OSCURATO:PERSONA] (C‑12/15, EU:C:2016:449, punto 44 e giurisprudenza citata), e del 13 febbraio 2025, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑393/23, EU:C:2025:85, punti da 41 a 43 e giurisprudenza citata). V., altresì, sentenza del 14 luglio 2022, EPIC [OSCURATO:PERSONA] (C‑274/21 e C‑275/21, EU:C:2022:565, punto 57 e giurisprudenza citata). La Corte ha precisato che il regolamento n. 44/2001, abrogato e sostituito dal regolamento Bruxelles I
bis
, è applicabile ad una controversia tra un convenuto avente il proprio domicilio in uno Stato membro e un ricorrente di uno Stato terzo [v. sentenza del 17 marzo 2016, [OSCURATO:PERSONA] (C‑175/15, EU:C:2016:176, punto 20)].
63
V. paragrafo 41 delle presenti conclusioni.
64
V., in tal senso, sentenza del 7 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (C‑590/21, EU:C:2023:633, punto 29 e giurisprudenza citata).
65
V., in tal senso, sentenze del 21 gennaio 2016, ERGO [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑359/14 e C‑475/14, EU:C:2016:40, punto 43), e del 15 gennaio 2026, Wunner (C‑77/24, EU:C:2026:1, punto 40).
66
V. paragrafo 37 delle presenti conclusioni.
67
V. paragrafo 87 delle presenti conclusioni.
68
V. sentenze del 16 luglio 2020, Movic e a. (C‑73/19, EU:C:2020:568, punto 37, in cui l’espressione «in alternativa» è utilizzata per la prima volta), e del 3 settembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑186/19, EU:C:2020:638, punto 55 e giurisprudenza citata).
69
V., in tal senso, sentenza del 12 settembre 2013, Sunico e a. (C‑49/12, EU:C:2013:545, punto 34). V., altresì, sentenza del 3 settembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑186/19, EU:C:2020:638, punto 56).
70
V. sentenza del 3 settembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑186/19, EU:C:2020:638, punto 57).
71
V., per analogia, sentenza del 15 novembre 2018, Kuhn (C‑308/17, EU:C:2018:911, punti 37 e 42 sul carattere eccezionale della legge considerata), che va distinta dalla sentenza dell’11 giugno 2015, Fahnenbrock e a. (C‑226/13, C‑245/13 e C‑247/13, EU:C:2015:383), invocata dallo Stato di Libia. È sì vero che detta sentenza verte sulle medesime circostanze. Tuttavia, la sua portata deve essere limitata allo strumento di collaborazione interpretato, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli [OSCURATO:PERSONA] membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale. V., a tal proposito, conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa Kuhn (C‑308/17, EU:C:2018:528, paragrafi da 48 a 58). V., altresì, con riferimento alla tutela dell’ordine pubblico economico, sentenza del 22 dicembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] (C‑98/22, EU:C:2022:1032, punto 26).
72
La legge n. 10 del 2002 ha un ambito di applicazione limitato rispetto alla legge n. 3 del 1986. V. paragrafo 21 delle presenti conclusioni.
73
Il giudice del rinvio non precisa su quale base sia stata avviata l’azione avverso la [OSCURATO:PERSONA].
74
V., in tal senso, sentenza del 28 luglio 2016, [OSCURATO:PERSONA] (C‑102/15, EU:C:2016:607, punti 38 e 40, con riferimento a un diritto di credito che trae origine da un atto d’imperio, vale a dire un’ammenda comminata da un’Autorità garante della concorrenza). V., in senso contrario, sentenze dell’11 aprile 2013, Sapir e a. (C‑645/11, EU:C:2013:228, punti 35 e 36, per quanto concerne un’azione di ripetizione dell’indebito basata sull’arricchimento senza causa il cui fondamento giuridico di diritto civile è parimenti applicabile, senza distinzione, ai singoli), e del 12 settembre 2013, Sunico e a. (C‑49/12, EU:C:2013:545, punti 39 e 40, con riferimento a un’azione diretta contro convenuti non soggetti all’imposta sul valore aggiunto e, quindi, non fondata sul diritto tributario).
75
V., per analogia, sul principio secondo cui la finalità pubblica di talune attività non costituisce, di per sé, un elemento sufficiente per qualificare tali attività come svolte
iure imperii
, allorché esse non corrispondono all’esercizio di poteri che esorbitano dalla sfera delle norme applicabili nei rapporti tra privati, sentenza del 3 settembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑186/19, EU:C:2020:638, punto 66 e giurisprudenza citata).
76
V. articoli da 6 a 8 della legge n. 10 del 2002.
77
V. articolo 9 della legge n. 10 del 2002.
78
V. articolo 12 della legge n. 10 del 2002.
79
V., per una constatazione analoga, sentenza del 22 dicembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] (C‑98/22, EU:C:2022:1032, punto 26).
80
La Corte ha dichiarato che l’articolo 5, punto 4, della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968 (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalle successive convenzioni relative all’adesione a tale Convenzione dei nuovi [OSCURATO:PERSONA] membri (GU 1998, C 27, pag. 1), le cui disposizioni equivalgono all’articolo 7, punto 3, del regolamento Bruxelles I
bis
, si fonda sulla natura civile del diritto a risarcimento a seguito di una condanna penale che è generalmente riconosciuto nei sistemi giuridici degli [OSCURATO:PERSONA] contraenti. V. sentenza del 21 aprile 1993, Sonntag (C‑172/91, EU:C:1993:144, punto 19). V., nello stesso senso, sentenza del 22 ottobre 2015, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑523/14, EU:C:2015:722, punto 32 e giurisprudenza citata).
81
C‑172/91, EU:C:1993:144.
82
V. punti da 3 a 5 di detta sentenza.
83
In base alla mia lettura della traduzione libera della sentenza del 28 giugno 2022, non viene citata alcuna disposizione di diritto civile. Alle pagine da 44 a 49 sono esaminate solo leggi speciali. Il riferimento fatto dallo Stato di Libia alla sentenza del 14 novembre 2002, Baten (C‑271/00, EU:C:2002:656), non mi sembra quindi pertinente. V. punto 32 di detta sentenza sulle norme di diritto civile su cui si fonda l’azione di recupero di sussidi sociali esperita da un ente pubblico contro un soggetto debitore di alimenti
84
V. paragrafo 20 delle presenti conclusioni.
85
V. paragrafo 19 delle presenti conclusioni.