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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 aprile 2021

Cassazione n. 36227/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania emessa in data 27/04/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, che, ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 16 d.l. 228 del 2021, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catania, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Catania in composizione monocratica in data 07/03/2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata a pena di giustizia per i reati di cui: A) agli artt. 99, comma quarto, 624, 625 n. 7 cod. pen.; B) agli artt. 61 n. 2, 385 cod. pen., in Misterbianco il 17/01/2019, qualificava il fatto sub A) come tentativo di furto, ai sensi degli artt. 56, 524, 625 n. 7 cod. pen., con rideterminazione della pena.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., in quanto la Corte territoriale ha solo apparentemente motivato circa la sussistenza della contestata aggravante, atteso che il responsabile della sicurezza del centro commerciale aveva monitorato la condotta dell'imputata sin dal primo momento, per seguirla fino alle casse, dove era stata bloccata; in tal senso, quindi, l'esclusione della contestata aggravante porrebbe anche un problema di procedibilità per carenza di legittimazione a sporgere querela da parte del responsabile della sicurezza; parimenti censurabile risulta la motivazione della sentenza circa la mancata esclusione della recidiva, basata solo sui precedenti dell'imputata, senza considerarne lo stato di bisogno. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato limitatamente alla insussistenza della circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede.

Come si evince dalla motivazione di entrambe le sentenze di merito - che, in caso di doppia conforme si integrano reciprocamente - il responsabile della sicurezza del supermercato Auchan aveva notato, attraverso il sistema di videosorveglianza, la condotta della donna, la quale aveva occultato delle bottiglie in una borsa; in quel contesto, quindi, l'addetto alla sorveglianza, senza perdere di vista i movimenti della donna aveva, contemporaneamente, avvisato il personale della sicurezza, che aveva fermato l'imputata appena superate le casse, dove aveva pagato articoli diversi da quelli occultati.

Da ciò è discesa la qualificazione della condotta come furto tentato, in quanto la costante sorveglianza aveva impedito il raggiungimento della disponibilità piena dei beni sottratti da parte dell'imputata, in coerenza con l'insegnamento delle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 52117 del 17/07/2014, P.G. in proc.

Prevete e altro, Rv. 261186), secondo il quale "Il monitoraggio nella attualità della azione furtiva avviata, esercitato sia mediante la diretta osservazione della persona offesa (o dei dipendenti addetti alla sorveglianza o delle forze dell'ordine presenti in loco), sia mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce, e il conseguente intervento difensivo in continenti, a tutela della detenzione, impediscono la consumazione del delitto di furto, che resta allo stadio del tentativo, in quanto l'agente non ha conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo diretto del soggetto passivo".

Tale profilo - incontestato nel caso di specie - va tenuto distinto da quello relativo alla sussistenza della contestata aggravante, che può essere ritenuta sia in relazione ad un furto consumato che ad un furto tentato.

La giurisprudenza di questa Corte regolatrice tende a ritenere tale aggravante in tutti i casi in cui il sistema di sorveglianza esercitato sulla res sia saltuario e non impedisca la sottrazione del bene (Sez. 2, n. 2724 del 26/11/2015, dep. 21/01/2016, Scalambrieri, Rv. 265808; Sez. 5, n. 12436 del 11/12/2013, dep. 17/03/2014, Felici, Rv. 259869; inoltre, Sez. 5, n. 10584 del 30/01/2014, Catarinozzi, Rv. 260204; Sez. 5, n. 9394 del 20/01/2014, Tiritiello, Rv. 259537; Sez. 5, n. 9245 del 14/10/2014, dep. 03/03/2015, Franzese, Rv. 263258, in relazione alla sottrazione di una vettura munita di antifurto satellitare, in cui si è evidenziato come il detto sistema, pur attuando la costante percepibilità della localizzazione del veicolo, non impedisce la sottrazione ed il conseguente impossessamento, ma consente solo di porre rimedio all'azione delittuosa con il successivo recupero del bene).

Con specifico riferimento alla sottrazione di beni all'interno di un supermercato dotato di sistemi di videosorveglianza, si è ribadito che la sussistenza o meno dell'aggravante in esame dipenda dalla possibilità o meno di ravvisare un sistema preventivo e continuativo di monitoraggio della res, dovendosi ritenere detta circostanza aggravante in tutti i casi in cui il sistema di monitoraggio rappresenti un ausilio a posteriori per individuare gli autori del reato, dovendo, al contrario, essere esclusa qualora la sorveglianza sia specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene (Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280493; Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 14/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280157; Sez. 5, n. 54 del 25/10/2018, dep. 02/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274381). [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dare continuità a tale indirizzo ermeneutico, incentrato, evidentemente, sul principio di concreta offensività della condotta.

Sebbene, infatti, secondo alcune pronunce di legittimità la sussistenza della circostanza aggravante sembra fondarsi sulla modalità di esposizione del bene e sulla facilità con cui lo stesso possa essere appreso da parte di un numero indistinto di potenziali acquirenti (Sez. 2, n. 29171 del 08/09/2020, Distefano /'7;" Flavio, Rv. 279774; Sez. 5, n. 14022 del 08/01/2014, Fusari, Rv. 259870), quasi come se tale aggravante possa - latu sensu - costituire una sorta di "condizione" del bene, ciò nondimeno si deve considerare che le circostanzg aggravanti rappresentano una modalità specifica della fattispecie e, come tale, ancor prima di trovare il proprio inquadramento in una categoria normativa, devono essere ravvisate nel fatto concreto, proprio in virtù del principio di offensività, secondo la specifica scansione della vicenda.

Nel caso che occupa, infatti, è emersa - come evidenziato dalle sentenze di merito - la sussistenza di un controllo costa kk e continuo, nel senso che, attraverso la videosorveglianza, a cui era preposto un addetto - il quale aveva notato la condotta di prelevamento e di occultamento delle bottiglie in una borsa - era stato possibile non solo individuare immediatamente la condotta, ma anche monitorarla, attraverso altri addetti alla sicurezza che, tempestivamente avvisati, avevano potuto bloccare l'imputata dopo le casse, scegliendo, quindi, anche il momento in cui intervenire.

E' evidente, quindi, che il controllo effettuato aveva ad oggetto proprio il bene in sé, il che ha costituito una sorta di ineludibile contrappeso rispetto alla modalità di esposizione del bene stesso, in quanto ha consentito di non perdere mai di vista le fasi di apprensione e di occultamento delle bottiglie, rendendone possibile, infine, il recupero proprio attraverso la specifica modalità di nnonitoraggio, che ha fatto sì che fossero calibrate e coordinate la modalità di accertamento della condotta e di recupero dei beni appresi dall'imputata.

Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, limitatamente all'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, che va eliminata, ed il conseguente rinvio della sentenza per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

2. Nel resto, il ricorso va dichiarato inammissibile, posto che la querela risulta sporta proprio dal responsabile alla sicurezza dell'esercizio, soggetto legittimato anche se non munito dei poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto titolare della detenzione qualificata della cosa in custodia, che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018, dep. 25/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275342).

Quanto alla contestata recidiva, la sentenza impugnata ha considerato la presenza di numerosi precedenti specifici, commessi in un ristretto arco temporale, sottolineando, altresì, come l'imputata, al momento della commissione del delitto in esame, fosse sottoposta alla misura degli arresti domiciliari, avendo, quindi, commesso anche il reato di evasione, sintomi evidenti di proclività a delinquere e di accresciuta pericolosità sociale.Trattasi di motivazione adeguata, logica e, come tale, incensurabile in sede di legittimità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente all'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, che elimina, e con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 07/07/2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania emessa in data 27/04/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, che, ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 16 d.l. 228 del 2021, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catania, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Catania in composizione monocratica in data 07/03/2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata a pena di giustizia per i reati di cui: A) agli artt. 99, comma quarto, 624, 625 n. 7 cod. pen.; B) agli artt. 61 n. 2, 385 cod. pen., in Misterbianco il 17/01/2019, qualificava il fatto sub A) come tentativo di furto, ai sensi degli artt. 56, 524, 625 n. 7 cod. pen., con rideterminazione della pena. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., in quanto la Corte territoriale ha solo apparentemente motivato circa la sussistenza della contestata aggravante, atteso che il responsabile della sicurezza del centro commerciale aveva monitorato la condotta dell'imputata sin dal primo momento, per seguirla fino alle casse, dove era stata bloccata; in tal senso, quindi, l'esclusione della contestata aggravante porrebbe anche un problema di procedibilità per carenza di legittimazione a sporgere querela da parte del responsabile della sicurezza; parimenti censurabile risulta la motivazione della sentenza circa la mancata esclusione della recidiva, basata solo sui precedenti dell'imputata, senza considerarne lo stato di bisogno. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato limitatamente alla insussistenza della circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede. Come si evince dalla motivazione di entrambe le sentenze di merito - che, in caso di doppia conforme si integrano reciprocamente - il responsabile della sicurezza del supermercato Auchan aveva notato, attraverso il sistema di videosorveglianza, la condotta della donna, la quale aveva occultato delle bottiglie in una borsa; in quel contesto, quindi, l'addetto alla sorveglianza, senza perdere di vista i movimenti della donna aveva, contemporaneamente, avvisato il personale della sicurezza, che aveva fermato l'imputata appena superate le casse, dove aveva pagato articoli diversi da quelli occultati. Da ciò è discesa la qualificazione della condotta come furto tentato, in quanto la costante sorveglianza aveva impedito il raggiungimento della disponibilità piena dei beni sottratti da parte dell'imputata, in coerenza con l'insegnamento delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, P.G. in proc. Prevete e altro, Rv. 261186), secondo il quale "Il monitoraggio nella attualità della azione furtiva avviata, esercitato sia mediante la diretta osservazione della persona offesa (o dei dipendenti addetti alla sorveglianza o delle forze dell'ordine presenti in loco), sia mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce, e il conseguente intervento difensivo in continenti, a tutela della detenzione, impediscono la consumazione del delitto di furto, che resta allo stadio del tentativo, in quanto l'agente non ha conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo diretto del soggetto passivo". Tale profilo - incontestato nel caso di specie - va tenuto distinto da quello relativo alla sussistenza della contestata aggravante, che può essere ritenuta sia in relazione ad un furto consumato che ad un furto tentato. La giurisprudenza di questa Corte regolatrice tende a ritenere tale aggravante in tutti i casi in cui il sistema di sorveglianza esercitato sulla res sia saltuario e non impedisca la sottrazione del bene (Sez. 2, n. 2724 del 26/11/2015, dep. 21/01/2016, Scalambrieri, Rv. 265808; Sez. 5, n. 12436 del 11/12/2013, dep. 17/03/2014, Felici, Rv. 259869; inoltre, Sez. 5, n. 10584 del 30/01/2014, Catarinozzi, Rv. 260204; Sez. 5, n. 9394 del 20/01/2014, Tiritiello, Rv. 259537; Sez. 5, n. 9245 del 14/10/2014, dep. 03/03/2015, Franzese, Rv. 263258, in relazione alla sottrazione di una vettura munita di antifurto satellitare, in cui si è evidenziato come il detto sistema, pur attuando la costante percepibilità della localizzazione del veicolo, non impedisce la sottrazione ed il conseguente impossessamento, ma consente solo di porre rimedio all'azione delittuosa con il successivo recupero del bene). Con specifico riferimento alla sottrazione di beni all'interno di un supermercato dotato di sistemi di videosorveglianza, si è ribadito che la sussistenza o meno dell'aggravante in esame dipenda dalla possibilità o meno di ravvisare un sistema preventivo e continuativo di monitoraggio della res, dovendosi ritenere detta circostanza aggravante in tutti i casi in cui il sistema di monitoraggio rappresenti un ausilio a posteriori per individuare gli autori del reato, dovendo, al contrario, essere esclusa qualora la sorveglianza sia specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene (Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280493; Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 14/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280157; Sez. 5, n. 54 del 25/10/2018, dep. 02/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274381). [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dare continuità a tale indirizzo ermeneutico, incentrato, evidentemente, sul principio di concreta offensività della condotta. Sebbene, infatti, secondo alcune pronunce di legittimità la sussistenza della circostanza aggravante sembra fondarsi sulla modalità di esposizione del bene e sulla facilità con cui lo stesso possa essere appreso da parte di un numero indistinto di potenziali acquirenti (Sez. 2, n. 29171 del 08/09/2020, Distefano /'7;" Flavio, Rv. 279774; Sez. 5, n. 14022 del 08/01/2014, Fusari, Rv. 259870), quasi come se tale aggravante possa - latu sensu - costituire una sorta di "condizione" del bene, ciò nondimeno si deve considerare che le circostanzg aggravanti rappresentano una modalità specifica della fattispecie e, come tale, ancor prima di trovare il proprio inquadramento in una categoria normativa, devono essere ravvisate nel fatto concreto, proprio in virtù del principio di offensività, secondo la specifica scansione della vicenda. Nel caso che occupa, infatti, è emersa - come evidenziato dalle sentenze di merito - la sussistenza di un controllo costa kk e continuo, nel senso che, attraverso la videosorveglianza, a cui era preposto un addetto - il quale aveva notato la condotta di prelevamento e di occultamento delle bottiglie in una borsa - era stato possibile non solo individuare immediatamente la condotta, ma anche monitorarla, attraverso altri addetti alla sicurezza che, tempestivamente avvisati, avevano potuto bloccare l'imputata dopo le casse, scegliendo, quindi, anche il momento in cui intervenire. E' evidente, quindi, che il controllo effettuato aveva ad oggetto proprio il bene in sé, il che ha costituito una sorta di ineludibile contrappeso rispetto alla modalità di esposizione del bene stesso, in quanto ha consentito di non perdere mai di vista le fasi di apprensione e di occultamento delle bottiglie, rendendone possibile, infine, il recupero proprio attraverso la specifica modalità di nnonitoraggio, che ha fatto sì che fossero calibrate e coordinate la modalità di accertamento della condotta e di recupero dei beni appresi dall'imputata. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, limitatamente all'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, che va eliminata, ed il conseguente rinvio della sentenza per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. 2. Nel resto, il ricorso va dichiarato inammissibile, posto che la querela risulta sporta proprio dal responsabile alla sicurezza dell'esercizio, soggetto legittimato anche se non munito dei poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto titolare della detenzione qualificata della cosa in custodia, che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018, dep. 25/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275342). Quanto alla contestata recidiva, la sentenza impugnata ha considerato la presenza di numerosi precedenti specifici, commessi in un ristretto arco temporale, sottolineando, altresì, come l'imputata, al momento della commissione del delitto in esame, fosse sottoposta alla misura degli arresti domiciliari, avendo, quindi, commesso anche il reato di evasione, sintomi evidenti di proclività a delinquere e di accresciuta pericolosità sociale.Trattasi di motivazione adeguata, logica e, come tale, incensurabile in sede di legittimità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente all'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, che elimina, e con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 07/07/2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 36227/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris