CassazionedecretoSezione 2Decisione del 2 marzo 2023
Cassazione n. 20039/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13633/2018 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappre- sentatie difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] GENOVAn.1400/2017 depositata il7/11/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2/03/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Tra le parti era stato stipulato nel 1988 un contratto di mutuo. Il mutuante allegava un patto di tasso di interessi al 13% e su questa base otteneva un decreto ingiuntivo di pagamento del residuo debito restitutorio. In sede di opposizione al d.i., il mutuante non riusciva a provare tale patto.Si disponeva c.t.u. per l’accertamento dei rapporti 2di 5 – 13633/2018 – S2 – CC 02/03/2023 (19) – [OSCURATO:PERSONA]. di dare-avere tra le parti. Con giudicato d el 2009, l’opposizione era accolta, il d.i. revocato eveniva accertato che la mutuataria aveva pa- gato oltre € 17.000 in più rispetto al debito restitutorio. Nel 2012 la mutuataria introduceva l’attuale giudizio per la restituzione della somma pagata in eccesso. In primo grado la domandaveniva rigettata poiché il Tribunale di Genova qualificavala dazione come adempimento di un’obbligazione naturale; pertanto,non ne concedeva la ripetizione . In secondo gradola pronuncia è stata riformata poic hé la Corte di ap- pello ha ritenutoche la fattispecie debba essere qualificata ex art. 2033 c.c. in termini di pagamento di una somma non dovuta (indebito og- gettivo),con conseguente condanna alla restituzione. Ricorre in cassazione la parte mutuante con due motivi, illustrati da memoria. Rimane intimata la parte mutuataria. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con il primo motivo si denuncia che la Corte di appello abbia argomentato l’assenza della caratteristica del le obbligazioni naturali, ossia la spontaneità dell’adempimento,in quanto la somma è stata ri- chiesta daimutuanti anche a mezzo di azioni giudiziarie (si deduce vio- lazione del combinato disposto degli artt. 1284 e 2034 c.c.).In parti- colare, i mutuanti obiettano che la mutuataria «del tutt o spontanea- mente e volontariamente si impegnava a corrispondere l’importo pat- tuito» e tale spontaneità sorreggeva anche il pagamento, avvenuto in data anteriore ad ogni richiesta. Con il secondo motivo si censura che la Corte di appello non abbia fondato la propria decisione sulle prove prodotte in giudizio dalle parti, ma sisia «appiattita» sulle risultanze della c.t.u. svolta nel precedente giudizio tra le parti, interpretandole in modo errato (si deduce viola- zionedegli artt. 115 e 116 c.p.c.). 3di 5 – 13633/2018 – S2 – CC 02/03/2023 (19) – [OSCURATO:PERSONA]. 2. –I due motivi di ricorso possono esaminarsi contestualmente poi- ché sono accomunati dall’intendimentodi eludere la valenza precettiva di un precedente giudicatotra le parti. In particolare, il primo motivo è infondato. Il pagamento spontaneo di interessi in misura superiore al tasso le- gale costituisce l’adempimento di un’obbligazione naturaleex art. 2034 c.c. Pertanto, di esso non è ammessa la ripetizione. Tale è l’orienta- mento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 14481/2008, 226271984, 3832/1977, 3807/1976), posto a fondamento della sen- tenza di primo grado,nonché del ricorso in cassazione avverso la sen- tenza di appello di riforma. Lo si richiamaa questo punto non certa- mente per disattenderlo, quanto per escludere che esso possa appli- carsinel caso di specie. Infatti, tale applicazione è esclusa dal principio che il giudicato copre il dedotto e il deducibile. Il giudicato de quo è quello che si è formato tra le parti in forza di Corte di appello di Genova, n. 693/2009, come è stato constatato nella sentenza impugnata (p. 2). La pronuncia del 2009 conteneva l’accertamento che la mutuataria aveva pagato oltre € 17.000 in più rispetto al debito restitutorio.Come narra la parte mutuante e ricorrente , la mutuataria procedeva una prima volta all’esecuzione, ma nel 2010 decideva di rinunciare agli atti esecutivi. Nel 2021, come già accennato nell’esposizione dei fatti di causa,la mutuataria conveniva di nuovo in giudizio i mutuanti , per la restituzione della somma di denaro pagata in eccedenza. Entra in gioco a questo punto il principiocardine che il giudicato co- pre il dedotto e il deducibile. Prendendo a prestitole parole del fonda- tore della moderna scienza italiana del diritto processuale civile, il prin- cipio che il giudicato copre il dedotto e il deducibile consiste in ciò: «che non è ammesso che il giudice in un futuro processo possa comunque disconoscere o diminuire il bene riconosciuto nel precedente giudizio». 4di 5 – 13633/2018 – S2 – CC 02/03/2023 (19) – [OSCURATO:PERSONA]. La chiave di volta è l’avverbio «comunque», cioè:in ogni modo. «Tutte le questioni che furono fatte e le questioni che si sarebbero potute fare intorno» al diritto oggetto delprimo giudizio «al fine di ottenere il rico- noscimento del bene negato o il disconoscimento del bene ricono- sciuto» non possono essere riproposte in un secondo processo ove ciò possa avere «per risultato dirimettere comunque in questione e peggio poi di diminuire o disconoscere il bene riconosciuto nelprecedente giu- dicato». In altre parole, l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato tronca «il nesso che collega la norma con la fattispecie sosti- tuendosi a quella nelladisciplina di questa». La fattispecie dell’effetto accertatoin giudizio rinviene così la fonte della propria rilevanza giuri- dica unicamente nell’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato e non più nella norma sostanziale. In termini incisivi, il giudicato sostanziale operacome lex specialis tra le parti in relazione alla fattispecie dedotta in giudizio. Tale sganciamento (dalla normaso- stanziale della rilevanza della fattispecie dell’effetto accertato con au- torità di cosa giudicata)impedisce nel caso di specie che il pagamento (pur spontaneo) da parte della mutuataria dellasomma di denaro, ac- certata giudizialmente comeeccedente il debito restitutorio , possa es- sere oggetto di una diversa qualificazione giuridica (cioè in termini di spontanea prestazione in esecuzione di un dovere morale e sociale, qual è secondo la giurisprudenza il pagamento di interessi in misura superiore al tasso legale) in un secondo processo (qual è quello instau- rato nel 2012 dallamutuataria ) al fine di escluderne la ripetibilità, in quanto obbligazione naturale ex art. 2034 c.c.). Ne segue, viceversa, la correttezza della qualificazione giuridica ex art. 2033 c.c. adottata dalla Corte di appello per l’effetto della ripetibilità di un indebito 5di 5 – 13633/2018 – S2 – CC 02/03/2023 (19) – [OSCURATO:PERSONA]. oggettivo, che non solo è compatibile, ma è imposta dal precedente giudicato. In conclusione, il primo motivo è rigettato. 3. - De l secondo motivo è viceversa da dichiarare l’inammissibilità. Infatti, l’invocare la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non offre usbergo dinanzi alla considerazione che, con tale motivo, i ricorrenti aspirano a sovrapporre il loro apprezzamento della portata precettiva del giudicato del 2009 a quello che la Corte di appello ha esternato in una motivazione che non si espone a censure in sede di giudizio di legittimità. Il secondo motivo è inammissibile. 4. –Dall’infondatezza del primo motivo e dall’inammissibilità del se- condo motivo segue il rigetto del ricorso. Non vi è necessità di liquidare spese,poiché la parte controricorrente non ha svolto attività difensiva. Ai sensi dell’art. 13, co. 1quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari al contributo unificato per il ricorso a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera dell