Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 ottobre 1987

Cassazione n. 18547/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 17/10/1987 avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale cittadino per il reato di cui agli art. 624-bis e 625, n. 2, cod. pen.

Deduce mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, con riguardo alla ritenuta responsabilità dell'imputato sulla base della sola prova dattiloscopica.

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e generico.

Invero, contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, innanzitutto e irídefettibilmente, il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta: confronto qui del tutto mancante, avendo il ricorrente, in presenza di una motivazione dettagliata ed esaustiva, avanzato doglianze del tutto generiche e ripropositive di censure già adeguatamente vagliate e disattese dalla sentenza impugnata (pp. 2 e 3), con motivazione rispettosa dei principi stabiliti da questa Corte di legittimità, a mente dei quali il risultato delle indagini dattiloscopiche offre piena garanzia di attendibilità e può costituire fonte di prova senza elementi sussidiari di conferma anche nel caso in cui sia relativo all'impronta di un solo dito, purché evidenzi almeno sedici o diciassette punti caratteristici uguali per forma e posizione, in quanto fornisce la certezza che la persona con riguardo alla quale detta verifica è effettuata si è trovata sul luogo in cui è stato commesso il reato; ne consegue che il risultato legittimamente è utilizzato dal giudice ai fini del giudizio di colpevolezza, in assenza di giustificazioni o prova contraria su detta presenza (Sez. 5, n. 54493 del 28/09/2018, J., Rv. 274167; sul punto anche Sez. 4, n. 37712 del 07/10/2021, Ferrari, non massimata).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 gennaio 2023 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 17/10/1987 avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale cittadino per il reato di cui agli art. 624-bis e 625, n. 2, cod. pen. Deduce mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, con riguardo alla ritenuta responsabilità dell'imputato sulla base della sola prova dattiloscopica. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e generico. Invero, contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, innanzitutto e irídefettibilmente, il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta: confronto qui del tutto mancante, avendo il ricorrente, in presenza di una motivazione dettagliata ed esaustiva, avanzato doglianze del tutto generiche e ripropositive di censure già adeguatamente vagliate e disattese dalla sentenza impugnata (pp. 2 e 3), con motivazione rispettosa dei principi stabiliti da questa Corte di legittimità, a mente dei quali il risultato delle indagini dattiloscopiche offre piena garanzia di attendibilità e può costituire fonte di prova senza elementi sussidiari di conferma anche nel caso in cui sia relativo all'impronta di un solo dito, purché evidenzi almeno sedici o diciassette punti caratteristici uguali per forma e posizione, in quanto fornisce la certezza che la persona con riguardo alla quale detta verifica è effettuata si è trovata sul luogo in cui è stato commesso il reato; ne consegue che il risultato legittimamente è utilizzato dal giudice ai fini del giudizio di colpevolezza, in assenza di giustificazioni o prova contraria su detta presenza (Sez. 5, n. 54493 del 28/09/2018, J., Rv. 274167; sul punto anche Sez. 4, n. 37712 del 07/10/2021, Ferrari, non massimata). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2023 Il
Sentenza Cassazione n. 18547/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris