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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 febbraio 2023

Cassazione n. 07750/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato a a Benevento il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 della Corte di appello di Milano letti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, rispettivamente violazione di legge penale in relazione agli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 335 cod. pen. e cumulativi vizi di motivazione, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto in ordine alla responsabilità dell'imputato ed incentrati sulla improponibile, perché non giustificata da illogicità della motivazione, ricostruzione delle risultanze di prova di cui il ricorrente propone una alternativa rilettura; M

I. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 febbraio 2023 Il Consigliere retor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato a a Benevento il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 della Corte di appello di Milano letti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, rispettivamente violazione di legge penale in relazione agli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 335 cod. pen. e cumulativi vizi di motivazione, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto in ordine alla responsabilità dell'imputato ed incentrati sulla improponibile, perché non giustificata da illogicità della motivazione, ricostruzione delle risultanze di prova di cui il ricorrente propone una alternativa rilettura; M I. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 febbraio 2023 Il Consigliere retor