CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 24 gennaio 2025
Cassazione n. 26659/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] MARIAche ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorsoE' presente l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BRESCIA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] la quale espone i motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 14 ottobre 2025 la Corte d’appello di Brescia, in parzialeriforma della sentenza emessa in data 24.1.2025 dal Gup del locale Tribunale,all’esito di giudizio abbreviato, impugnata dall’imputato e dal Pubblico Ministero,in parziale accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico Ministero, riconosciutala circostanza aggravante dell’indebolimento dell’organo della masticazione conriferimento al capo 4) della rubrica, ha rideterminato la pena in anni cinque,mesi due e giorni venti di reclusione ed Euro 26.200,00 di multa, confermandonel resto la sentenza impugnata.2. Le contestazioni elevate nei riguardi dell’odierno ricorrente avevano adoggetto il porto d’arma in luogo pubblico (capo 1), il tentato omicidio ai danni diLaini [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo 2), il porto d’arma in luogo pubblico di cui al capo6), il reato di detenzione di stupefacenti di cui al capo 3) nonché il reato dilesioni di cui al capo 4).Quanto alla ricostruzione dei fatti, dalla CNR della Stazione dei Carabinieri diBedizzole del 30 agosto 2023, emerge che in data 29 agosto 2023 sipresentavano alle forze dell’ordine i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] eGasparini [OSCURATO:PERSONA] i quali rendevano dichiarazioni accusatorie nei confronti diBroglio [OSCURATO:PERSONA] che veniva indicato quale autore di un tentativo di omicidio aidanni di [OSCURATO:PERSONA], commesso esplodendo contro di lui colpi di arma dafuoco circa due mesi e mezzo prima (ovvero il 13.6.2023) all’interno del barRiverside gestito dai [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] dichiarava inoltre di essere detentore disostanza stupefacente, del tipo cocaina e hashish, e di munizioni (cartuccecalibro 12) per conto del [OSCURATO:PERSONA], materiale questo che veniva effettivamenterinvenuto presso la sua abitazione.Lo sviluppo successivo delle indagini portava all’applicazione nei confronti delBroglio della misura della custodia cautelare in carcere con contestazione almedesimo anche dei fatti di cui ai capi 1) e 6) della imputazione.Inoltre nel corso di una perquisizione presso l’abitazione del [OSCURATO:PERSONA] venivarinvenuta una pistola scacciacani con matricola abrasa e con annesse quattrocartucce a salve che l’imputato dichiarava essere quella usata presso il bar deiLaini per spaventarli, non risultando, tuttavia, tale dato riscontrato.Non veniva invece rinvenuta l’arma con cui era stato esploso un colpo indirezione del [OSCURATO:PERSONA], sia pure verso il basso, né veniva rinvenuto il proiettile. Nonvi erano elementi per stabilire se fosse una pistola semiautomatica da sparoquindi vera o una scacciacani modificata.3. Il giudice di primo grado, all’esito di rito abbreviato, con sentenza del 24gennaio 2025 dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati a lui ascritti aicapi 1) e 3) (porto d’arma in luogo pubblico e detenzione stupefacenti), previaesclusione dell’aggravante di cui all’art. 583 cod.pen., 4) e 5) e per l’effetto,riconosciuto il vincolo della continuazione, ritenuto più grave il reato di cui all’art.73, comma 1, d.p.r. n. 309 del 1990 di cui al capo 3), operata la riduzione per ilrito, lo condannava alla pena finale di anni cinque e mesi due di reclusione edEuro 26.000,00 di multa nonché al risarcimento dei danni nei confronti dellaparte civile [OSCURATO:PERSONA], rimettendo le parti dinanzi al giudice civile per laliquidazione. Assolveva invece l’imputato dai reati a lui ascritti ai capi 2) e 6)perché il fatto non sussiste.Il giudice d’appello ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado neitermini già indicati.4. Avverso detta sentenza l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, haproposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.Con il primo motivo deduce la violazione ai sensi dell’art. 606 comma 1, lett. e),cod.proc.pen. in relazione alle ritenute circostanze aggravanti del reato di lesionipersonali di cui al capo 4) dell’imputazione.Con riguardo alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 585 cod.pen., ovverodell’utilizzo di oggetti atti ad offendere (indicati nel capo di imputazione comeuna caraffa e dei bicchieri di vetro), rileva che [OSCURATO:PERSONA] ha reso duesuccessive dichiarazioni affermando cose diverse rispetto all’aggressione subita;inoltre già con l’atto di appello aveva sottolineato che il [OSCURATO:PERSONA] non doveva esserequalificato come semplice persona offesa ma come imputato in procedimentocollegato ai sensi dell’art. 371, comma 2, lett. b) cod.proc.pen. con conseguenteapplicazione dell’art. 192, commi 3 e 4, cod.proc.pen.Assumeva che nella specie si era in presenza di due vicende (ovvero quella deidue sequestri di sostanza stupefacente e munizioni) rispetto alle quali la prova éin rapporto di reciproca influenza, dovendosi rammentare che [OSCURATO:PERSONA] é imputatodella detenzione del medesimo quantitativo di sostanza sequestrata al Gasparinie di fatti che sono collegati all’episodio della cassetta sequestrata al [OSCURATO:PERSONA] che siaLaini che [OSCURATO:PERSONA] dichiaravano appartenere al [OSCURATO:PERSONA].Proprio in quanto trattasi di reati commessi nello stesso spazio temporale e daglistessi soggetti, si versa nella ipotesi di soggetto privo della piena capacità ditestimoniare sicché le dichiarazioni vanno valutate unitamente ad altri elementidi prova. Vi é poi l’ulteriore rilievo che il [OSCURATO:PERSONA] si é costituito parte civile e quindile sue dichiarazioni vanno necessariamente sottoposte ad un particolare vaglio diCon riguardo alla circostanza aggravante di cui all’art. 583 cod.pen., ovverol’indebolimento permanente dell’organo della masticazione, si premette che lastessa é stata ritenuta dal giudice di secondo grado sull’appello del PubblicoMinistero tuttavia con motivazione illogica ed incomprensibile. Peraltro ledichiarazioni circa il dente riattaccato provengono dalla persona offesa costituitaparte civile le cui dichiarazioni necessitano di riscontri esterni trovandoapplicazione il principio della scindibilità della valutazione. Inoltre é stato ritenutoil nesso causale tra la perdita del dente del [OSCURATO:PERSONA] e l’aggressione da parte delBroglio sulla sola scorta della fotografia acquisita dai Carabinieri.Con il secondo motivo deduce la violazione ai sensi dell’art. 606 comma 1, lett.e) cod.proc.pen. per la manifesta illogicità della motivazione nonché permotivazione meramente apparente quanto all’esistenza di elementi di riscontroesterno individualizzanti rispetto alla chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA] inrelazione al capo 3) dell’imputazione.Con riguardo al reato di cui al capo 3), si assume che la motivazione dellasentenza impugnata é caratterizzata da carenze ed incongruità argomentativetravisando il contenuto dell’atto di appello. Ma nel concentrarsi su tale profilo laCorte di merito non ha affrontato il tema dei riscontri esterni alle dichiarazionidel [OSCURATO:PERSONA] ma si é limitata a ritenerlo credibile; inoltre non ha dato conto dellerisultanze delle attività difensive. Priva di riscontri esterni é altresì la chiamata inreità in ordine al possesso delle munizioni rinvenute a [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso, con cui si contesta sub specie di vizio motivatorio lasussistenza delle ritenute circostanze aggravanti del reato di lesioni di cui al capo4), é infondato.La contestazione de qua si riferisce all’aggressione posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] aidanni di [OSCURATO:PERSONA] in data 13 agosto 2023 e si inserisce in una più ampiavicenda storica e processuale, laddove gli elementi a carico dell’odierno imputatosono stati desunti dalle dichiarazioni delle persone offese, odierne parti civili([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), da quelle rese da [OSCURATO:PERSONA], nonchédagli accertamenti compiuti sul luogo dei fatti, sulla sostanza stupefacenterinvenuta nella disponibilità degli indagati e sulla pistola rinvenuta nelladisponibilità di [OSCURATO:PERSONA].Con specifico riguardo al reato di cui al capo 4), la sentenza impugnata ha postoin rilievo che l’imputato ha ammesso il fatto adducendo tuttavia che le lesionisarebbe state procurate “a mani nude”. ILa sentenza impugnata, come già quella di primo grado, con una percorsomotivatorio esente da vizi logici, ha ritenuto la sussistenza dell’aggravantedell’uso di oggetti atti ad offendere, basandosi in primo luogo sulle dichiarazionirese da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto pienamente credibile, nonché su una serie dialtri dati probatori da cui emerge che il [OSCURATO:PERSONA], recatosi presso il bar del [OSCURATO:PERSONA],nei cui confronti vantava un credito di Euro 3500,00, per recuperare la somma,lo aveva aggredito con più pugni di cui uno al volto (che gli aveva causato laperdita di due denti) colpendolo anche con degli oggetti tra cui una caraffa e deibicchieri di vetro anche all’altezza dell’occhio.Gli esiti di tale aggressione trovavano riscontro nel verbale di arresto a carico diLaini [OSCURATO:PERSONA] in data 16 agosto 2023 nel corso del quale gli operanti siavvedevano del suo volto tumefatto, compatibile con un’aggressione avvenutatre giorni prima.Con riguardo alla valenza delle prove dichiarative, va ribadito che le dichiarazionirese dal soggetto danneggiato dal reato che si sia costituito parte civile possonoessere legittimamente poste da sole a fondamento della responsabilitàdell'imputato, senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art.192 commi 3 e 4, cod. proc. pen., purchè il narrato sia soggetto ad un piùrigoroso controllo di attendibilità, opportunamente corroborato dall'indicazione dialtri elementi di riscontro (Sez. 4 , n. 410 del 09/11/2021, dep. 2022,Rv. 282558).Va altresì richiamato il principio secondo cui l'imputato di reato collegato ex art.371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. può essere esaminato in qualità ditestimone assistito con le forme di cui all'art. 197-bis cod. proc. pen., senzanecessità di procedere agli avvisi previsti dall'art. 64 cod. proc. pen., nel caso incui abbia già reso, in precedenza, dichiarazioni sulla responsabilità di altri, nonavvalendosi, per libera scelta, della facoltà di non rispondere. (In motivazione, laCorte ha precisato che, in tali casi, viene in rilievo il disposto dell'art. 210,comma 6, cod. proc. pen., a termini del quale trovano applicazione le regolesancite dall'art. 197-bis cod. proc. pen, tra le quali non è compresa quellaenunciativa del "diritto al silenzio" del testimone, le cui dichiarazioni accusatorienecessitano, invece, di riscontro esterno, giusta il richiamo all'art. 192, comma3, cod. proc. pen.)(Sez. 2, n. 28265 del 10/05/2023, Rv. 284867).Ebbene, facendo corretta applicazione di tali principi, nel dare conto delle fonti diprova poste a base del proprio convincimento, il giudice dell’appello ha in primisosservato che il [OSCURATO:PERSONA] nel riferire le modalità dell’aggressione subita certamentenon poteva conoscere la valenza giuridica degli strumenti utilizzati ed ha altresìspecificamente argomentato circa l’irrilevanza della parziale contraddizione,sottolineata dalla difesa, in ordine all’oggetto che avrebbe colpito il Lainiall’occhio, ovvero una brocca di vetro o dei bicchieri, atteso che comunque si eratrattato di un oggetto in vetro scagliato contro di lui.Neppure é stata reputata rilevante, al fine di infirmare la credibilità del teste, ilfatto che abbia dichiarato di aver attaccato uno dei due denti con l’Attak, tenutoconto che comunque il [OSCURATO:PERSONA] aveva mostrato agli operanti la caduta di un dente eprecisamente di un incisivo (come peraltro si evince da una foto acquisita agliDetta circostanza,peraltro, nel giudizio della Corte di merito, ha correttamenteintegrato l’aggravante di cui all’art. 583, comma 1, n. 2 cod.pen. atteso cheanche l'avulsione di un solo dente incisivo può integrare l’indebolimento di unorgano in quanto occorre far riferimento alla naturale funzionalità dell'organoindipendentemente dalla possibile applicazione di una protesi dentaria, (vediSez. 2, n. 32586 del 03/06/2010, Rv. 247979).2. La seconda censura, afferente il reato di cui al capo 3) è del pari infondata.La contestazione di cui al capo 3), elevata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] nonché diGasparini e di [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti si é proceduto separatamente,del tipo cocaina, contenuta all’interno di un involucro in cellophane rinvenuta nelvano sottoscala nonché di hashish rinvenuto nel vano caldaia oltre a n.222cartucce calibro 12.L’impianto accusatorio, anche con riguardo a tale fattispecie di reato, si é fondatoin larga parte sulle dichiarazioni etero accusatorie del [OSCURATO:PERSONA] il quale haindicato il [OSCURATO:PERSONA] come colui per conto del quale deteneva lo stupefacente pressola propria abitazione, fatto poi confermato dall’esito positivo della perquisizionepresso la sua abitazione. Nelle dichiarazioni rese il [OSCURATO:PERSONA] ha descrittopuntualmente il rapporto intercorso con lo stesso con riguardo alla detenzionedello stupefacente, facendo in particolare menzione di una cassetta chiusa achiave che gli avrebbe richiesto di occultare e che poi gli avrebbe chiesto diportare presso il bar Riverside gestito dai [OSCURATO:PERSONA]. Qui giunto, una volta comunicatoal [OSCURATO:PERSONA] di non voler più custodire lo stupefacente per lui, si sarebbe scatenatala reazione violenta del [OSCURATO:PERSONA] che lo avrebbe malmenato (come si evince dalleriprese registrate delle telecamere presenti nel locale).Ebbene, la sentenza impugnata oltre a valutare la intrinseca attendibilità delledichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA], in quanto puntuali e prive di contraddizioni, conmotivazione esente da aporie logiche, ha individuato precisi riscontri esterni alledichiarazioni del medesimo. In particolare ha rimarcato che [OSCURATO:PERSONA] ha indicatoquali suoi danti causa non solo il [OSCURATO:PERSONA] ma anche tale [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti del quale l’accusa é sfociata in una sentenza di patteggiamento; inoltreper essersi autodenunciato lo stesso ha riportato una condanna definitiva ad annidue di reclusione motivando la sua scelta con il timore per la propria incolumitàderivante dalle minacce del [OSCURATO:PERSONA].La sentenza ha altresì puntualmente replicato alle prospettazioni difensive, conmotivazione che non presenta alcun profilo di censurabilità, reputando priva difondamento, anche da un punto di vista logico, la tesi di una macchinazioneordita ai danni del [OSCURATO:PERSONA] e comunque meno credibile di quella fornita dalGasparini, nonché priva di verosimiglianza la tesi difensiva secondo cui lechiamate ed i messaggi inviati con insistenza dal [OSCURATO:PERSONA] al Gaspariniriguardassero solo un lavoro di tinteggiatura della ringhiera della casa del Broglioeseguito da parte del medesimo.Giova ribadire a riguardo che in tema di ricorso per cassazione, non ècensurabile, salvo il necessario controllo sulla congruità e sulla logicità dellamotivazione, la valutazione del giudice di merito afferente a contrasti testimonialio alla scelta tra versioni e interpretazioni del fatto divergenti, spettando aquest'ultimo il vaglio sulla rilevanza e sull'attendibilità delle fonti di prova(Sez. 2, n. 4218 del 15/01/2026, Rv. 289369).3. In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 21 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMarina [OSCURATO:PERSONA]