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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22245/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso con annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udita la difesa dell'imputato, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Roma ha dichiarato non doversi proceder nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati ascrittigli di cui ai capi a) (art. 582, comma 2, cod. pen.), capo b) (artt. 81, comma 2, 581 cod. pen.) e capo c) (art. 595, comma 1, cod. pen.) per difetto di querela.

Il giudice rilevava che in alcuno degli atti prodotti dal pubblico ministero (querela, integrazione e ratifica) era contenuta l'istanza di punizione del colpevole da parte della parte offesa, costituita parte civile.

2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre la parte civile, per il tramite del difensore e procuratore speciale, denunciando inosservanza di norma penale e processuale e vizio di motivazione.

Secondo la ricorrente, nel provvedimento impugnato, si assume che la persona offesa si sarebbe limitata a chiedere di essere informata in caso di archiviazione, esponendo i fatti attribuiti all'imputato, senza alcun riferimento, anche implicito, alla volontà di punizione del colpevole.

Tuttavia, non si terrebbe conto della documentazione in atti, la quale attesta che vi sono tre denunce della persona offesa (del 8, 17 novembre e del 18 dicembre 2017) presso i carabinieri della Stazione di Medaglie d'Oro in Roma, a carico del proprio datore di lavoro, odierno ricorrente, leggendo le quali si ricava, dal complesso, la volontà di punizione di colpevole.

Peraltro, l'intestazione degli atti fa riferimento espresso a denuncia/querela proposta oralmente, dunque questa è idonea a manifestare la volontà di punire il colpevole.

Ciò si ricaverebbe anche dalla memoria difensiva depositata all'udienza, nella fase preliminare al dibattimento, potendo applicarsi la giurisprudenza di legittimità secondo la quale la denominazione dell'atto come denuncia/querela sarebbe sufficiente ai fini della manifestazione univoca della volontà di punire il colpevole.

In ogni caso, vi sarebbero atti dimostrativi in tal senso, quali i due atti integrativi della prima denuncia querela, la sollecitazione del pubblico ministero del 24 ottobre 2018 all'esercizio dell'azione penale e la costituzione della parte civile, il 22 novembre 2019. 3.11 difensore dell'imputato, avv.

M. Onofri, ha chiesto tempestivamente, la discussione orale all'esito della quale le parti hanno concluso nel senso precisato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.1.Per quanto emerge dalla lettura complessiva degli atti (in materia processuale la Corte di cassazione è anche giudice del fatto, nel senso che, nella ricerca degli eventuali errores in procedendo, opportunamente denunciati con specifico motivo di ricorso, occorre verificare, ex actis, l'osservanza della legge processuale: Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Rv. 220092) deve essere considerata valida e idonea a supportare la procedibilità dell'azione promossa, la denuncia-querela sporta oralmente dalla parte ricorrente, in data 8 novembre 2017, con successive integrazioni.

Si richiama, sul punto l'indirizzo costante di questa Corte in tema di validità della querela (ex multis, Sez. 5, n. 11075 del 19/11/2014, Chiarenza, Rv. 263102; Sez. 6, n. 12799 del 1/04/2010, Pandolci, Rv. 246683) secondo la quale la denuncia formalmente presentata è idonea ad assumere anche valore di querela, sempre che essa non si limiti alla mera esposizione dei fatti, ma esprima la volontà che, indipendentemente dalla loro apparente qualificazione giuridica, si proceda nei confronti del responsabile.

Si è osservato, infatti, (Sez. 5, n. 1710 del 5/12/2013, Rv. 258682) ai fini della validità della querela, che la manifestazione della volontà di punizione è univocamente desumibile dall'espressa qualificazione dell'atto da parte della persona offesa come denuncia-querela (come nel caso al vaglio, ove la denominazione dell'atto di integrazione, nell'intestazione come denuncia è seguito da quella di querela - cfr. integrazione del 18 dicembre 2017 sottoscritto dalla Buratti - così come viene denominata denuncia-querela, quella sporta oralmente dalla medesima Buratti in data 8 novembre 2017 ai militari della Stazione dei Carabinieri di Medaglie d'oro).

All'uopo, invero, assume rilievo decisivo il significato tecnico dell'espressione adoperata, laddove ci si trovi in presenza di un atto proveniente direttamente dalla parte, ossia confezionato dalla parte stessa, o da un difensore, e sottoscritto dal querelante.

E' noto, invero, che è pacificamente ispirato al favor quaerelae il principio, più volte ribadito da questa Corte, secondo il quale nei casi in cui la dichiarazione con la quale la persona offesa, dell'atto della denuncia, si riserva di costituirsi parte civile, questa deve essere considerata valida manifestazione del diritto di querela (Sez. 5, n. 15691 del 06/12/2013, Rv. 260557).

Ciò posto, deve sottolinearsi che, ai fini che interessano, in base alla complessiva valutazione della volontà della parte, da svolgersi facendo riferimento al medesimo principio di favore, emerge che la denunciante ha espressamente letto, confermato e sottoscritto di persona l'atto che rendeva conto della denuncia sporta oralmente, denominato espressamente denuncia/querela, sicché esso appare valido ed efficace e tale da integrare la necessaria condizione di procedibilità, anche in considerazione delle successive integrazioni, ugualmente denominate come denuncia/querela.1.1.A ciò deve essere aggiunto che la parte ha sollecitato il pubblico ministero a procedere agli avvisi, in caso di archiviazione, nonché che la Buratti si è costituita parte civile, così dimostrando, nel prosieguo del procedimento, l'esistenza della volontà di punizione del destinatario della denuncia/querela. 2.Ne deriva l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al Giudice di pace di Roma in diversa persona fisica.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Roma, in diversa persona fisica.

Così deciso, il 19 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] C laselice Ge

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso con annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udita la difesa dell'imputato, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Roma ha dichiarato non doversi proceder nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati ascrittigli di cui ai capi a) (art. 582, comma 2, cod. pen.), capo b) (artt. 81, comma 2, 581 cod. pen.) e capo c) (art. 595, comma 1, cod. pen.) per difetto di querela. Il giudice rilevava che in alcuno degli atti prodotti dal pubblico ministero (querela, integrazione e ratifica) era contenuta l'istanza di punizione del colpevole da parte della parte offesa, costituita parte civile. 2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre la parte civile, per il tramite del difensore e procuratore speciale, denunciando inosservanza di norma penale e processuale e vizio di motivazione. Secondo la ricorrente, nel provvedimento impugnato, si assume che la persona offesa si sarebbe limitata a chiedere di essere informata in caso di archiviazione, esponendo i fatti attribuiti all'imputato, senza alcun riferimento, anche implicito, alla volontà di punizione del colpevole. Tuttavia, non si terrebbe conto della documentazione in atti, la quale attesta che vi sono tre denunce della persona offesa (del 8, 17 novembre e del 18 dicembre 2017) presso i carabinieri della Stazione di Medaglie d'Oro in Roma, a carico del proprio datore di lavoro, odierno ricorrente, leggendo le quali si ricava, dal complesso, la volontà di punizione di colpevole. Peraltro, l'intestazione degli atti fa riferimento espresso a denuncia/querela proposta oralmente, dunque questa è idonea a manifestare la volontà di punire il colpevole. Ciò si ricaverebbe anche dalla memoria difensiva depositata all'udienza, nella fase preliminare al dibattimento, potendo applicarsi la giurisprudenza di legittimità secondo la quale la denominazione dell'atto come denuncia/querela sarebbe sufficiente ai fini della manifestazione univoca della volontà di punire il colpevole. In ogni caso, vi sarebbero atti dimostrativi in tal senso, quali i due atti integrativi della prima denuncia querela, la sollecitazione del pubblico ministero del 24 ottobre 2018 all'esercizio dell'azione penale e la costituzione della parte civile, il 22 novembre 2019. 3.11 difensore dell'imputato, avv. M. Onofri, ha chiesto tempestivamente, la discussione orale all'esito della quale le parti hanno concluso nel senso precisato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.1.Per quanto emerge dalla lettura complessiva degli atti (in materia processuale la Corte di cassazione è anche giudice del fatto, nel senso che, nella ricerca degli eventuali errores in procedendo, opportunamente denunciati con specifico motivo di ricorso, occorre verificare, ex actis, l'osservanza della legge processuale: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Rv. 220092) deve essere considerata valida e idonea a supportare la procedibilità dell'azione promossa, la denuncia-querela sporta oralmente dalla parte ricorrente, in data 8 novembre 2017, con successive integrazioni. Si richiama, sul punto l'indirizzo costante di questa Corte in tema di validità della querela (ex multis, Sez. 5, n. 11075 del 19/11/2014, Chiarenza, Rv. 263102; Sez. 6, n. 12799 del 1/04/2010, Pandolci, Rv. 246683) secondo la quale la denuncia formalmente presentata è idonea ad assumere anche valore di querela, sempre che essa non si limiti alla mera esposizione dei fatti, ma esprima la volontà che, indipendentemente dalla loro apparente qualificazione giuridica, si proceda nei confronti del responsabile. Si è osservato, infatti, (Sez. 5, n. 1710 del 5/12/2013, Rv. 258682) ai fini della validità della querela, che la manifestazione della volontà di punizione è univocamente desumibile dall'espressa qualificazione dell'atto da parte della persona offesa come denuncia-querela (come nel caso al vaglio, ove la denominazione dell'atto di integrazione, nell'intestazione come denuncia è seguito da quella di querela - cfr. integrazione del 18 dicembre 2017 sottoscritto dalla Buratti - così come viene denominata denuncia-querela, quella sporta oralmente dalla medesima Buratti in data 8 novembre 2017 ai militari della Stazione dei Carabinieri di Medaglie d'oro). All'uopo, invero, assume rilievo decisivo il significato tecnico dell'espressione adoperata, laddove ci si trovi in presenza di un atto proveniente direttamente dalla parte, ossia confezionato dalla parte stessa, o da un difensore, e sottoscritto dal querelante. E' noto, invero, che è pacificamente ispirato al favor quaerelae il principio, più volte ribadito da questa Corte, secondo il quale nei casi in cui la dichiarazione con la quale la persona offesa, dell'atto della denuncia, si riserva di costituirsi parte civile, questa deve essere considerata valida manifestazione del diritto di querela (Sez. 5, n. 15691 del 06/12/2013, Rv. 260557). Ciò posto, deve sottolinearsi che, ai fini che interessano, in base alla complessiva valutazione della volontà della parte, da svolgersi facendo riferimento al medesimo principio di favore, emerge che la denunciante ha espressamente letto, confermato e sottoscritto di persona l'atto che rendeva conto della denuncia sporta oralmente, denominato espressamente denuncia/querela, sicché esso appare valido ed efficace e tale da integrare la necessaria condizione di procedibilità, anche in considerazione delle successive integrazioni, ugualmente denominate come denuncia/querela.1.1.A ciò deve essere aggiunto che la parte ha sollecitato il pubblico ministero a procedere agli avvisi, in caso di archiviazione, nonché che la Buratti si è costituita parte civile, così dimostrando, nel prosieguo del procedimento, l'esistenza della volontà di punizione del destinatario della denuncia/querela. 2.Ne deriva l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al Giudice di pace di Roma in diversa persona fisica. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Roma, in diversa persona fisica. Così deciso, il 19 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] C laselice Ge
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