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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 20 ottobre 1966

Cassazione n. 05169/2025

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cremona, nonché da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20-10-1966, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26-09-1970, avverso l'ordinanza del 21-02-2024 del Tribunale di Cremona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore degli indagati Margheriti e Sciacca, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del 22 gennaio 2024, il G.I.P. del Tribunale di Cremona, nell'ambito di un articolato procedimento penale in materia di reati tributari, disponeva il sequestro preventivo del profitto dei reati contestati agli indagati, tra cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in via diretta nei confronti delle società da loro rappresentate e, per equivalente, nei confronti dei soggetti indagati.

2. Con ordinanza del 21 febbraio 2024, il Tribunale del riesame di Cremona rigettava l'impugnazione cautelare proposta da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] e accoglieva l'istanza di riesame proposta dalla società Nextpower s.r.I., nei cui confronti disponeva la restituzione dei beni oggetto di cautela reale, ritenendo per tale società carente il requisito del periculum in mora.

3. Avverso l'ordinanza del Tribunale, hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Cremona e gli indagati Margheriti e Sciacca.

3.1. Il ricorso del P.M. è affidato a due motivi.

Con il primo, è stato contestato il giudizio sull'esclusione del periculum in mora rispetto alla Nextpower, rilevandosi che l'ordinanza impugnata ha incentrato la sua valutazione solo sul profilo soggettivo dell'autore del reato, osservando cioè che la società beneficiaria dei proventi illeciti ha cambiato amministratore, mentre non sarebbe stato adeguatamente affrontato il tema della natura e della consistenza del bene oggetto della cautela reale, ossia il denaro, non essendosi considerato, ad esempio, che la società Nextpower ha costituito il veicolo per la commissione dei reati ed è risultata collegata a una rete di società coinvolte nella medesima frode e in mano agli stessi soggetti.

Con il secondo motivo, si eccepisce l'evidente contraddizione dell'ordinanza impugnata, posto che, da un lato, si afferma che non sussistono collegamenti tra il precedente amministratore (Margheriti) e quello attuale (Bertesago) e, dall'altro, si dà atto che entrambi erano congiuntamente amministratori della società fino ad aprile 2022 e che sussiste uno stretto legame tra i due, da rapportarsi anche alla commissione dei fatti illeciti, per cui diventa difficile credere che, al di là del dato formale, l'attuale compagine amministrativa sia estranea ai reati contestati, pur dovendo la valutazione essere limitata al pericolo di dispersione del denaro.

3.2. I ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Sciacca, tramite il loro comune difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], hanno sollevato nei loro distinti ricorsi, due motivi, tra loro sovrapponibili.

Con il primo, la difesa deduce la violazione degli art. 8 e 16 cod. proc. pen. e 18 del d.

Igs. n. 74 del 2000, eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale di Cremona in favore di quella del Tribunale di Milano o, in subordine, di Piacenza, ciò in quanto, contrariamente a quanto affermato nell'ordinanza impugnata, la competenza territoriale del reato istantaneo di cui all'art. 8 del d.

Igs. n. 74 del 2000 va determinata in relazione al luogo di materiale emissione delle fatture delle operazioni inesistenti e non al luogo di consegna della fattura al destinatario.

Ne consegue che, costituendo l'emissione delle fatture il necessario antecedente logico e temporale rispetto al luogo di consegna delle fatture e di loro utilizzo nella dichiarazione fiscale, la competenza per territorio andava radicata presso il Tribunale di Milano, nel cui circondario hanno sede le società emittenti le fatture incriminate, non essendovi elementi, anche alla luce dei messaggi intercettati, per ritenere che le fatture non siano state emesse presso le sedi delle società.

In subordine, ove si ritenga che le fatture siano state emesse presso il domicilio del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] a Farini (PC), il Tribunale compente sarebbe quello di Piacenza, essendo irrilevante il luogo di consegna e/o di utilizzo delle fatture ritenute false.

Con il secondo motivo, si contesta il giudizio sulla sussistenza del periculum in mora, osservandosi che i giudici cautelari si sarebbero limitati a recepire in maniera acritica la richiesta del P.M., senza verificare gli elementi del concreto e attuale pericolo di dispersione del patrimonio e dell'impossibilità di attendere la definizione del giudizio, così come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.

Peraltro, nel sopperire indebitamente all'eccepita lacuna argomentativa del G.I.P., i giudici del riesame hanno evocato dati del tutto neutri, generici e privi di rilievo.

4. Con memoria trasmessa il 2 settembre 2024, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della Nextpower s.r.I., ha chiesto il rigetto del ricorso del P.M., rimarcando la carenza del perículum in mora, e ciò anche in ragione del fatto che, dopo la cessione delle quote societarie, è cessata ogni presunta attività illecita. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso del Pubblico Ministero è inammissibile, mentre i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono nel complesso infondati.

1. In via preliminare, occorre richiamare la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.

Non può invece essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cui alla lett.

E) dell'art. 606 cod. proc. pen. (in tal senso, cfr. Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, Rv. 285189 e Sez.

Un. n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710).2.

Alla luce di tale premessa ermeneutica, devono ritenersi inammissibili sia i due motivi di ricorso del Pubblico Ministero, sia le censure in punto di periculum in mora sollevate dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Sciacca (secondo motivo).

2.1. Ed invero, quanto ai ricorsi di Margheriti e Sciacca, occorre evidenziare che i giudici del riesame hanno adeguatamente argomentato la sussistenza del periculum in mora, osservando (pag. 9-10 dell'ordinanza impugnata) che il coindagato [OSCURATO:PERSONA] dispone all'estero di un conto corrente a favore del quale Sciacca periodicamente esegue bonifici a partire dal 2022 con causali generiche, per cui è stata ritenuta ragionevole l'ipotesi che il profitto venga trasferito all'estero con evidenti difficoltà di recupero; a ciò è stato aggiunto che la società Ilios s.r.I., di cui Margheriti è amministratore unico, appartiene integralmente alla [OSCURATO:PERSONA] SA, con sede in Lussemburgo, il che rende verosimile che i proventi/dividendi della Ilios siano destinati all'estero, tanto più che la Guardia di Finanza, con nota del 12 gennaio 2024, ha dato conto di importanti flussi finanziari intercorsi tra le società oggetto di indagini, tra cui appunto la Ilios, e la società Safeli, anch'essa amministrata da [OSCURATO:PERSONA], con causali riferite a conferimenti sociali, essendo stato altresì accertato che la compagine sociale della Safeli è costituita al 99% dalla Argos trustee s.r.I., che a sua volta amministra il [OSCURATO:PERSONA] dove Margheriti conferisce considerevoli assets immobiliari e mobiliari di sua proprietà, con l'evidente intento di reinvestire il profitto dei reati.

2.2. Quanto alle doglianze articolate nel ricorso del Pubblico Ministero, suscettibili di trattazione unitaria perché tra loro sovrapponibili, deve osservarsi che il Tribunale, nel giustificare l'accoglimento del ricorso proposto nell'interesse della Nextpower s.r.I., ha sottolineato (pag. 10 dell'ordinanza impugnata) che Margheriti, dopo aver mantenuto la carica di amministratore della società insieme ad [OSCURATO:PERSONA] sino all'aprile 2022, è uscito definitivamente dalla gestione sociale, né sono emersi collegamenti attuali della società con Margheriti o tra questi e Bertesago, attuale legale rappresentante, per cui, anche in ragione del fatto che il G.I.P. non aveva svolto alcuna argomentazione in ordine al periculum in mora per giustificare il sequestro nei confronti di questa società, i giudici del riesame hanno disposto la restituzione dei beni sequestrati alla Nextpower s.r.l.

2.3. Orbene, sia rispetto alla posizione dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Sciacca, sia con riferimento alla società Nextpower s.r.I., il percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata, in quanto fondato su una disamina razionale delle fonti investigative disponibili, non presta il fianco alle doglianze proposte dagli indagati e dal P.M., per cui, fermo restando che le obiezioni sollevate dai ricorrenti potranno essere eventualmente approfondite anche a livello probatorio nelle successive evoluzioni del procedimento penale in corso, deve ribadirsi che il provvedimento impugnato risulta sorretto da un apparato argomentativo non apparente, ma razionale e coerente, concernendo le censure in esame aspetti che ruotano nell'orbita non tanto della violazione di legge, ma piuttosto della manifesta illogicità o della erroneità della motivazione, profilo questo che, come si è già anticipato, non è deducibile con il ricorso per cassazione proposto contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio.

3. Venendo al primo motivo dei ricorsi di Margheriti e Sciacca, relativo al rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorio, se ne deve rimarcare invece l'infondatezza, anche se per una ratio decidendi in parte diversa da quella posta a fondamento dell'ordinanza impugnata.

Ed invero il Tribunale del riesame, dopo aver correttamente premesso che, rispetto ai reati di pari gravità ascritti a Margheriti e Sciacca, la competenza andava determinata ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen. in relazione al reato anteriore, ossia quello di emissione di fatture per operazioni inesistenti, ha osservato che tale reato, disciplinato dall'art. 8 del d.

Igs. n. 74 del 2000, si consuma solo nel momento e nel luogo in cui la fattura viene consegnata al destinatario per la sua utilizzazione, uscendo dalla sfera di disponibilità dell'autore della falsificazione.

Ciò posto, è stato rilevato che, nel caso di specie, non era noto dove Sciacca ha consegnato a Margheriti o a un suo delegato, essendo però sostenibile che ciò è avvenuto in un luogo ubicato nel circondario del Tribunale di Cremona, dal momento che Margheriti risiedeva a Sergnano e le restanti società da lui gestite all'epoca dei fatti (Nextpower e Ilios), negli anni di riferimento (2016 e 2018), avevano sempre sede in Crema, per cui era verosimile che lì abbia avuto luogo la consegna di tutte le fatture contestate; in altri termini, si legge nel provvedimento impugnato (pag. 5), Sciacca non doveva recarsi a Milano per consegnare a Margheriti le fatture quando questi orbitava principalmente nell'area cremonese, dove peraltro si svolgevano le operazioni commerciali riconducibili alle sue società.

In ogni caso, hanno concluso i giudici dell'impugnazione cautelare, nel dubbio sul luogo di emissione delle fatture, non poteva che assumere rilievo il criterio sussidiario indicato dall'art. 18, commi 1 e 3, del d.

Igs. n. 74 del 2000 per i casi in cui non è certo il luogo di consumazione del reato, dovendosi cioè fare riferimento o al luogo di accertamento del reato o al giudice di uno dei luoghi in cui ha sede l'Ufficio del P.M. che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reati, criteri questi che radicavano comunque la competenza del Tribunale di Cremona, essendo state le indagini condotte dalla Guardia di Finanza di Crema.

3.1. Orbene, ritiene il Collegio che l'impostazione del Tribunale sia condivisibile nelle conclusioni, ma non nella sua premessa, ossia rispetto all'indicazione del criterio di individuazione del luogo di consumazione del reato per cui si procede.

Al riguardo occorre infatti osservare che l'art. 8 del d.

Igs. n. 74 del 2000 sanziona la condotta, alternativa, di chi "emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti", dovendosi in proposito precisare che il verbo "emettere" è stato mutuato dagli art. 21, 21 bis e 22 del d.P.R. n. 633 del 1972 che disciplinano l'obbligo di fatturazione, mentre il "rilascio" riguarda tutti gli altri documenti (tra questi le ricevute e gli scontrini fiscali, di cui agli art. 8 della legge n. 249 del 1976, n. 249 e 12 della legge n. 413 del 1991, che utilizzano il verbo rilasciare).

È necessario dunque chiarire cosa si intende per "emettere" e "rilasciare".

Sul punto deve precisarsi che, secondo il dizionario della lingua italiana, "emettere" deriva dal verbo latino "mittere", ossia "mandare", concetto che, con particolare riferimento al settore economico, si declina come "diffondere", "mettere in circolazione"; a sua volta, "rilasciare", dal latino "relaxare", significa "dare", "consegnare", e, nel gergo burocratico, "consegnare" (ad es. un documento).

Ora, con specifico riferimento all'oggetto delle condotte sanzionate dalla norma incriminatrice, deve precisarsi che i concetti di "emissione" e di "rilascio" evidentemente presuppongono il materiale confezionamento di una falsa fattura, attività cui se ne sovrappone una successiva, consistente nell'invio ("emettere") o, comunque, nella consegna ("rilasciare") del documento contabile mendace.

Ciò posto, se può convenirsi con il Tribunale del riesame sul fatto che, ai fini della consumazione del reato, non basta la mera formazione della fattura falsa, non può invece essere condivisa l'ulteriore affermazione secondo cui, perché il delitto de quo risulti integrato, occorre anche che il documento giunga nella sfera di conoscenza del destinatario, dovendosi invece ritenere sufficiente per la configurabilità del reato che la fattura esca dalla disponibilità del soggetto emittente o rilasciante, il che può verificarsi già con la spedizione del documento.

L'emissione e il rilascio, infatti, non devono essere qualificati come atti recettizi, esaurendosi gli stessi nella diffusione del documento, che si realizza al momento della fuoriuscita dello stesso dalla disponibilità del suo autore mediante le attività propedeutiche al ricevimento dell'atto da parte del suo destinatario, quali ad esempio la trasmissione telematica o l'invio materiale del documento cartaceo.

Viceversa, un'anticipazione della soglia di consumazione del reato alla fase della formazione deve ritenersi sussistente rispetto alla cd.

"autofatturazione" (art. 21, comma 6 ter del d.P.R. n. 633 del 1972), posto che, ancorché la norma parli pure in tale ipotesi di "emissione", deve però ritenersi sufficiente il materiale confezionamento del documento mendace, attività che già vale a integrare la lesione del bene giuridico protetto dalla norma, non essendo quindi necessario il successivo passaggio della spedizione dell'atto, che in tal caso entra nella disponibilità del soggetto emittente contestualmente alla sua formazione.

3.2. Tanto chiarito, deve però ribadirsi che, pur partendo da premesse non del tutto corrette, il Tribunale è giunto a conclusioni condivisibili, sia nella misura in cui ha sottolineato che, in assenza di elementi contrari, la predisposizione e l'invio delle false fatture devono essere contestualizzati nel contesto del territorio cremonese, dove risiedeva Margheriti e dove avevano sede le due società da lui gestite, sia nella parte in cui ha evocato i criteri sussidiari di competenza.• Quanto al primo aspetto, non può non rilevarsi che quello compiuto dai giudici del riesame costituisce un accertamento di fatto non suscettibile di essere messo in discussione in questa sede, risolvendosi le censure difensive in differenti valutazioni di merito che esulano dal perimetro del giudizio di legittimità, mentre, in ordine al secondo profilo, l'individuazione del criterio sussidiario appare immune da censure, non essendovi dubbi sul fatto che, pure se si opta per il luogo di accertamento dei reati tributari per cui si procede, va comunque riconosciuta la competenza del Tribunale di Cremona, nel cui circondario sono iniziate le indagini.

Peraltro, il ricorso al criterio sussidiario nel caso di specie non può essere ritenuto illegittimo, avendo questa Corte più volte affermato (cfr. ex multis Sez. 3, n. 11216 del 19/02/2021, Rv. 281568) che, in tema di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, il «luogo in cui il reato è stato consumato», previsto come criterio determinativo della competenza dall'art. 8, comma 1, cod. proc. pen., dalla cui inapplicabilità discende la competenza del «giudice del luogo di accertamento del reato», ex art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 74 del 2000, deve essere individuato in base ad elementi oggettivi e idonei a fondare una ragionevole certezza al momento dell'esercizio dell'azione penale, ovvero, se la decisione deve essere assunta anteriormente, allo stato degli atti, e non coincide necessariamente con la sede dell'ente cui è attribuibile la falsa emissione dei documenti fiscali.

Da ciò consegue l'infondatezza delle censure difensive in punto di competenza territoriale, non valendo le stesse a destrutturare le conclusioni del Tribunale.

4. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse del P.M. deve essere dichiarato quindi inammissibile, mentre i ricorsi di Margheriti e Sciacca, avuto riguardo alla non manifesta infondatezza del motivo sulla questione di incompetenza territoriale, devono essere rigettati, da ciò conseguendo la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

PReb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cremona, nonché da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20-10-1966, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26-09-1970, avverso l'ordinanza del 21-02-2024 del Tribunale di Cremona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore degli indagati Margheriti e Sciacca, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 22 gennaio 2024, il G.I.P. del Tribunale di Cremona, nell'ambito di un articolato procedimento penale in materia di reati tributari, disponeva il sequestro preventivo del profitto dei reati contestati agli indagati, tra cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in via diretta nei confronti delle società da loro rappresentate e, per equivalente, nei confronti dei soggetti indagati. 2. Con ordinanza del 21 febbraio 2024, il Tribunale del riesame di Cremona rigettava l'impugnazione cautelare proposta da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] e accoglieva l'istanza di riesame proposta dalla società Nextpower s.r.I., nei cui confronti disponeva la restituzione dei beni oggetto di cautela reale, ritenendo per tale società carente il requisito del periculum in mora. 3. Avverso l'ordinanza del Tribunale, hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Cremona e gli indagati Margheriti e Sciacca. 3.1. Il ricorso del P.M. è affidato a due motivi. Con il primo, è stato contestato il giudizio sull'esclusione del periculum in mora rispetto alla Nextpower, rilevandosi che l'ordinanza impugnata ha incentrato la sua valutazione solo sul profilo soggettivo dell'autore del reato, osservando cioè che la società beneficiaria dei proventi illeciti ha cambiato amministratore, mentre non sarebbe stato adeguatamente affrontato il tema della natura e della consistenza del bene oggetto della cautela reale, ossia il denaro, non essendosi considerato, ad esempio, che la società Nextpower ha costituito il veicolo per la commissione dei reati ed è risultata collegata a una rete di società coinvolte nella medesima frode e in mano agli stessi soggetti. Con il secondo motivo, si eccepisce l'evidente contraddizione dell'ordinanza impugnata, posto che, da un lato, si afferma che non sussistono collegamenti tra il precedente amministratore (Margheriti) e quello attuale (Bertesago) e, dall'altro, si dà atto che entrambi erano congiuntamente amministratori della società fino ad aprile 2022 e che sussiste uno stretto legame tra i due, da rapportarsi anche alla commissione dei fatti illeciti, per cui diventa difficile credere che, al di là del dato formale, l'attuale compagine amministrativa sia estranea ai reati contestati, pur dovendo la valutazione essere limitata al pericolo di dispersione del denaro. 3.2. I ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Sciacca, tramite il loro comune difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], hanno sollevato nei loro distinti ricorsi, due motivi, tra loro sovrapponibili. Con il primo, la difesa deduce la violazione degli art. 8 e 16 cod. proc. pen. e 18 del d. Igs. n. 74 del 2000, eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale di Cremona in favore di quella del Tribunale di Milano o, in subordine, di Piacenza, ciò in quanto, contrariamente a quanto affermato nell'ordinanza impugnata, la competenza territoriale del reato istantaneo di cui all'art. 8 del d. Igs. n. 74 del 2000 va determinata in relazione al luogo di materiale emissione delle fatture delle operazioni inesistenti e non al luogo di consegna della fattura al destinatario. Ne consegue che, costituendo l'emissione delle fatture il necessario antecedente logico e temporale rispetto al luogo di consegna delle fatture e di loro utilizzo nella dichiarazione fiscale, la competenza per territorio andava radicata presso il Tribunale di Milano, nel cui circondario hanno sede le società emittenti le fatture incriminate, non essendovi elementi, anche alla luce dei messaggi intercettati, per ritenere che le fatture non siano state emesse presso le sedi delle società. In subordine, ove si ritenga che le fatture siano state emesse presso il domicilio del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] a Farini (PC), il Tribunale compente sarebbe quello di Piacenza, essendo irrilevante il luogo di consegna e/o di utilizzo delle fatture ritenute false. Con il secondo motivo, si contesta il giudizio sulla sussistenza del periculum in mora, osservandosi che i giudici cautelari si sarebbero limitati a recepire in maniera acritica la richiesta del P.M., senza verificare gli elementi del concreto e attuale pericolo di dispersione del patrimonio e dell'impossibilità di attendere la definizione del giudizio, così come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. Peraltro, nel sopperire indebitamente all'eccepita lacuna argomentativa del G.I.P., i giudici del riesame hanno evocato dati del tutto neutri, generici e privi di rilievo. 4. Con memoria trasmessa il 2 settembre 2024, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della Nextpower s.r.I., ha chiesto il rigetto del ricorso del P.M., rimarcando la carenza del perículum in mora, e ciò anche in ragione del fatto che, dopo la cessione delle quote societarie, è cessata ogni presunta attività illecita. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso del Pubblico Ministero è inammissibile, mentre i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono nel complesso infondati. 1. In via preliminare, occorre richiamare la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Non può invece essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cui alla lett. E) dell'art. 606 cod. proc. pen. (in tal senso, cfr. Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, Rv. 285189 e Sez. Un. n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710).2. Alla luce di tale premessa ermeneutica, devono ritenersi inammissibili sia i due motivi di ricorso del Pubblico Ministero, sia le censure in punto di periculum in mora sollevate dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Sciacca (secondo motivo). 2.1. Ed invero, quanto ai ricorsi di Margheriti e Sciacca, occorre evidenziare che i giudici del riesame hanno adeguatamente argomentato la sussistenza del periculum in mora, osservando (pag. 9-10 dell'ordinanza impugnata) che il coindagato [OSCURATO:PERSONA] dispone all'estero di un conto corrente a favore del quale Sciacca periodicamente esegue bonifici a partire dal 2022 con causali generiche, per cui è stata ritenuta ragionevole l'ipotesi che il profitto venga trasferito all'estero con evidenti difficoltà di recupero; a ciò è stato aggiunto che la società Ilios s.r.I., di cui Margheriti è amministratore unico, appartiene integralmente alla [OSCURATO:PERSONA] SA, con sede in Lussemburgo, il che rende verosimile che i proventi/dividendi della Ilios siano destinati all'estero, tanto più che la Guardia di Finanza, con nota del 12 gennaio 2024, ha dato conto di importanti flussi finanziari intercorsi tra le società oggetto di indagini, tra cui appunto la Ilios, e la società Safeli, anch'essa amministrata da [OSCURATO:PERSONA], con causali riferite a conferimenti sociali, essendo stato altresì accertato che la compagine sociale della Safeli è costituita al 99% dalla Argos trustee s.r.I., che a sua volta amministra il [OSCURATO:PERSONA] dove Margheriti conferisce considerevoli assets immobiliari e mobiliari di sua proprietà, con l'evidente intento di reinvestire il profitto dei reati. 2.2. Quanto alle doglianze articolate nel ricorso del Pubblico Ministero, suscettibili di trattazione unitaria perché tra loro sovrapponibili, deve osservarsi che il Tribunale, nel giustificare l'accoglimento del ricorso proposto nell'interesse della Nextpower s.r.I., ha sottolineato (pag. 10 dell'ordinanza impugnata) che Margheriti, dopo aver mantenuto la carica di amministratore della società insieme ad [OSCURATO:PERSONA] sino all'aprile 2022, è uscito definitivamente dalla gestione sociale, né sono emersi collegamenti attuali della società con Margheriti o tra questi e Bertesago, attuale legale rappresentante, per cui, anche in ragione del fatto che il G.I.P. non aveva svolto alcuna argomentazione in ordine al periculum in mora per giustificare il sequestro nei confronti di questa società, i giudici del riesame hanno disposto la restituzione dei beni sequestrati alla Nextpower s.r.l. 2.3. Orbene, sia rispetto alla posizione dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Sciacca, sia con riferimento alla società Nextpower s.r.I., il percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata, in quanto fondato su una disamina razionale delle fonti investigative disponibili, non presta il fianco alle doglianze proposte dagli indagati e dal P.M., per cui, fermo restando che le obiezioni sollevate dai ricorrenti potranno essere eventualmente approfondite anche a livello probatorio nelle successive evoluzioni del procedimento penale in corso, deve ribadirsi che il provvedimento impugnato risulta sorretto da un apparato argomentativo non apparente, ma razionale e coerente, concernendo le censure in esame aspetti che ruotano nell'orbita non tanto della violazione di legge, ma piuttosto della manifesta illogicità o della erroneità della motivazione, profilo questo che, come si è già anticipato, non è deducibile con il ricorso per cassazione proposto contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio. 3. Venendo al primo motivo dei ricorsi di Margheriti e Sciacca, relativo al rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorio, se ne deve rimarcare invece l'infondatezza, anche se per una ratio decidendi in parte diversa da quella posta a fondamento dell'ordinanza impugnata. Ed invero il Tribunale del riesame, dopo aver correttamente premesso che, rispetto ai reati di pari gravità ascritti a Margheriti e Sciacca, la competenza andava determinata ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen. in relazione al reato anteriore, ossia quello di emissione di fatture per operazioni inesistenti, ha osservato che tale reato, disciplinato dall'art. 8 del d. Igs. n. 74 del 2000, si consuma solo nel momento e nel luogo in cui la fattura viene consegnata al destinatario per la sua utilizzazione, uscendo dalla sfera di disponibilità dell'autore della falsificazione. Ciò posto, è stato rilevato che, nel caso di specie, non era noto dove Sciacca ha consegnato a Margheriti o a un suo delegato, essendo però sostenibile che ciò è avvenuto in un luogo ubicato nel circondario del Tribunale di Cremona, dal momento che Margheriti risiedeva a Sergnano e le restanti società da lui gestite all'epoca dei fatti (Nextpower e Ilios), negli anni di riferimento (2016 e 2018), avevano sempre sede in Crema, per cui era verosimile che lì abbia avuto luogo la consegna di tutte le fatture contestate; in altri termini, si legge nel provvedimento impugnato (pag. 5), Sciacca non doveva recarsi a Milano per consegnare a Margheriti le fatture quando questi orbitava principalmente nell'area cremonese, dove peraltro si svolgevano le operazioni commerciali riconducibili alle sue società. In ogni caso, hanno concluso i giudici dell'impugnazione cautelare, nel dubbio sul luogo di emissione delle fatture, non poteva che assumere rilievo il criterio sussidiario indicato dall'art. 18, commi 1 e 3, del d. Igs. n. 74 del 2000 per i casi in cui non è certo il luogo di consumazione del reato, dovendosi cioè fare riferimento o al luogo di accertamento del reato o al giudice di uno dei luoghi in cui ha sede l'Ufficio del P.M. che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reati, criteri questi che radicavano comunque la competenza del Tribunale di Cremona, essendo state le indagini condotte dalla Guardia di Finanza di Crema. 3.1. Orbene, ritiene il Collegio che l'impostazione del Tribunale sia condivisibile nelle conclusioni, ma non nella sua premessa, ossia rispetto all'indicazione del criterio di individuazione del luogo di consumazione del reato per cui si procede. Al riguardo occorre infatti osservare che l'art. 8 del d. Igs. n. 74 del 2000 sanziona la condotta, alternativa, di chi "emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti", dovendosi in proposito precisare che il verbo "emettere" è stato mutuato dagli art. 21, 21 bis e 22 del d.P.R. n. 633 del 1972 che disciplinano l'obbligo di fatturazione, mentre il "rilascio" riguarda tutti gli altri documenti (tra questi le ricevute e gli scontrini fiscali, di cui agli art. 8 della legge n. 249 del 1976, n. 249 e 12 della legge n. 413 del 1991, che utilizzano il verbo rilasciare). È necessario dunque chiarire cosa si intende per "emettere" e "rilasciare". Sul punto deve precisarsi che, secondo il dizionario della lingua italiana, "emettere" deriva dal verbo latino "mittere", ossia "mandare", concetto che, con particolare riferimento al settore economico, si declina come "diffondere", "mettere in circolazione"; a sua volta, "rilasciare", dal latino "relaxare", significa "dare", "consegnare", e, nel gergo burocratico, "consegnare" (ad es. un documento). Ora, con specifico riferimento all'oggetto delle condotte sanzionate dalla norma incriminatrice, deve precisarsi che i concetti di "emissione" e di "rilascio" evidentemente presuppongono il materiale confezionamento di una falsa fattura, attività cui se ne sovrappone una successiva, consistente nell'invio ("emettere") o, comunque, nella consegna ("rilasciare") del documento contabile mendace. Ciò posto, se può convenirsi con il Tribunale del riesame sul fatto che, ai fini della consumazione del reato, non basta la mera formazione della fattura falsa, non può invece essere condivisa l'ulteriore affermazione secondo cui, perché il delitto de quo risulti integrato, occorre anche che il documento giunga nella sfera di conoscenza del destinatario, dovendosi invece ritenere sufficiente per la configurabilità del reato che la fattura esca dalla disponibilità del soggetto emittente o rilasciante, il che può verificarsi già con la spedizione del documento. L'emissione e il rilascio, infatti, non devono essere qualificati come atti recettizi, esaurendosi gli stessi nella diffusione del documento, che si realizza al momento della fuoriuscita dello stesso dalla disponibilità del suo autore mediante le attività propedeutiche al ricevimento dell'atto da parte del suo destinatario, quali ad esempio la trasmissione telematica o l'invio materiale del documento cartaceo. Viceversa, un'anticipazione della soglia di consumazione del reato alla fase della formazione deve ritenersi sussistente rispetto alla cd. "autofatturazione" (art. 21, comma 6 ter del d.P.R. n. 633 del 1972), posto che, ancorché la norma parli pure in tale ipotesi di "emissione", deve però ritenersi sufficiente il materiale confezionamento del documento mendace, attività che già vale a integrare la lesione del bene giuridico protetto dalla norma, non essendo quindi necessario il successivo passaggio della spedizione dell'atto, che in tal caso entra nella disponibilità del soggetto emittente contestualmente alla sua formazione. 3.2. Tanto chiarito, deve però ribadirsi che, pur partendo da premesse non del tutto corrette, il Tribunale è giunto a conclusioni condivisibili, sia nella misura in cui ha sottolineato che, in assenza di elementi contrari, la predisposizione e l'invio delle false fatture devono essere contestualizzati nel contesto del territorio cremonese, dove risiedeva Margheriti e dove avevano sede le due società da lui gestite, sia nella parte in cui ha evocato i criteri sussidiari di competenza.• Quanto al primo aspetto, non può non rilevarsi che quello compiuto dai giudici del riesame costituisce un accertamento di fatto non suscettibile di essere messo in discussione in questa sede, risolvendosi le censure difensive in differenti valutazioni di merito che esulano dal perimetro del giudizio di legittimità, mentre, in ordine al secondo profilo, l'individuazione del criterio sussidiario appare immune da censure, non essendovi dubbi sul fatto che, pure se si opta per il luogo di accertamento dei reati tributari per cui si procede, va comunque riconosciuta la competenza del Tribunale di Cremona, nel cui circondario sono iniziate le indagini. Peraltro, il ricorso al criterio sussidiario nel caso di specie non può essere ritenuto illegittimo, avendo questa Corte più volte affermato (cfr. ex multis Sez. 3, n. 11216 del 19/02/2021, Rv. 281568) che, in tema di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, il «luogo in cui il reato è stato consumato», previsto come criterio determinativo della competenza dall'art. 8, comma 1, cod. proc. pen., dalla cui inapplicabilità discende la competenza del «giudice del luogo di accertamento del reato», ex art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 74 del 2000, deve essere individuato in base ad elementi oggettivi e idonei a fondare una ragionevole certezza al momento dell'esercizio dell'azione penale, ovvero, se la decisione deve essere assunta anteriormente, allo stato degli atti, e non coincide necessariamente con la sede dell'ente cui è attribuibile la falsa emissione dei documenti fiscali. Da ciò consegue l'infondatezza delle censure difensive in punto di competenza territoriale, non valendo le stesse a destrutturare le conclusioni del Tribunale. 4. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse del P.M. deve essere dichiarato quindi inammissibile, mentre i ricorsi di Margheriti e Sciacca, avuto riguardo alla non manifesta infondatezza del motivo sulla questione di incompetenza territoriale, devono essere rigettati, da ciò conseguendo la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. PReb
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