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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 ottobre 2022

Cassazione n. 44350/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 01POVQY) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 24262/ 2ffl Costil OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui all' art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria difensiva depositata in data 7 ottobre 2022; Ritenuto che le doglianze contenute nel ricorso per cassazione (e ribadite nella memoria difensiva), che denunziano la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla responsabilità dell'imputato in relazione al capo 3) della imputazione e al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma incriminatrice in ordine a tutte le fattispecie contestate, oltre che formulate in termini generici, non sono consentite in sede di legittimità, trattandosi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione priva di fratture logiche (v. pagg. 7- 11); Rilevato che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 01POVQY) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 24262/ 2ffl Costil OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui all' art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria difensiva depositata in data 7 ottobre 2022; Ritenuto che le doglianze contenute nel ricorso per cassazione (e ribadite nella memoria difensiva), che denunziano la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla responsabilità dell'imputato in relazione al capo 3) della imputazione e al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma incriminatrice in ordine a tutte le fattispecie contestate, oltre che formulate in termini generici, non sono consentite in sede di legittimità, trattandosi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione priva di fratture logiche (v. pagg. 7- 11); Rilevato che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 44350/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris