CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2021
Cassazione n. 43184/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza del 10 gennaio 2020 con la quale la Corte di appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Terni, in data 9 novembre 2018, di sua condanna per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 495, per avere falsamente dichiarato, in più occasioni, a pubblici ufficiali che procedevano alla sua identificazione, generalità sempre diverse, ha rideterminato la pena inflittagli, essendosi estinti per prescrizione alcuni dei fatti commessi. 2. Denuncia, con un solo motivo, violazione dell'art. 495 cod.pen. e, all'uopo, lamenta il difetto di tipicità della fattispecie concreta, non essendo consentito affermare che egli avesse affermato il falso quanto alle proprie generalità nelle occasioni indicate in imputazione, non potendosi dire, in assenza di una identificazione documentale certa, quando egli avesse affermato il vero. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. E' ormai pacifico approdo della giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale, integra il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un P.U. sulla identità o su qualità personali proprie o di altri (art. 495 cod.pen.) la condotta di colui che rende molteplici dichiarazioni, tutte fra loro diverse, in ordine alle proprie generalità, non rilevando, a tal fine, il fatto che non sia stato possibile accertare le vere generalità del dichiarante e che questi, in una sola delle molteplici occasioni, possa, eventualmente, avere detto il vero (Sez. 5, n. 57755 del 23/11/2017, Rv. 271990; Sez. 5, n. 29874 del 09/05/2017, Rv. 270876; Sez. 5, n. 7712 del 22/10/2014, dep. 2015, Rv. 262836). E', invero, rimasta del tutto isolata la pronuncia, citata dal ricorrente, secondo la quale, per raggiungere la prova del delitto in questione, si debba positivamente accertare quali fossero le autentiche generalità del dichiarante, senza poter trarre la prova logica sufficiente del reato dal fatto che il soggetto abbia prima declinato dei dati che, in epoca successiva, egli stesso ha smentito, così implicitamente affermando dì avere, nell'occasione precedente, mentito (Sez. 4, n. 41774 del 20/06/2014, Rv. 260948). 3.2. Il principio di diritto applicato dalla sentenza impugnata è, peraltro, quantomai pertinente nel caso concreto, non avendo il ricorrente dato alcun conto delle eventuali ragioni della sua condotta, magari fornendo elementi utili alla individuazione delle sue autentiche generalità. Sotto questo profilo il ricorso si appalesa anche generico. 4. Alla stregua di quanto detto, s'impone la declaratoria d' inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 novembre 2021 Il Presidente S