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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 marzo 2026

Cassazione n. 17412/2026

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[OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], MASSIMO BOCCIA2026NERI, [OSCURATO:PERSONA];1555- controricorrente –avverso la sentenza n. 735/2022 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 08/11/2022 R.G.N. 601/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/03/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 1555/20261.Il Tribunale di Ravenna, con sentenza n. 65/2021, haNumero di raccolta generale 17412/2026rigettato la domanda proposta dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] volDtaat a apudbb licazione 02/06/2026ottenere dall’INPS il pagamento di assegni per il nucleo familiare(A.N.F.).

Disattese le eccezioni preliminari spiegate dall'INPS didifetto di legittimazione passiva e d'improcedibilità dell'azionegiudiziaria per asserito difetto di previa domanda amministrativa,ha ritenuto infondata la domanda del ricorrente sul rilievo che nonavesse "depositato la documentazione reddituale, ossial’autocertificazione nella quale il richiedente deve, anno per anno,indicare i redditi del proprio nucleo familiare".2.Con sentenza n. 735 del 2022, la Corte d’Appello di Bologna- rigettata la richiesta di sospensione del giudizio, ex art 295 cpc,avanzata in ragione della sottoposizione al vaglio della Cortecostituzionale dell’art 2 della l. 153/1988 (essendo intervenuta lapronuncia del Giudice delle Leggi n.67/2022 sull’efficacia direttadelle fonti unionali in materia), nonché la richiesta di rinviopregiudiziale alla Corte di Giustizia UE- ha ribadito la assolutacarenza di deduzione, allegazione e prova del requisito reddituale,confermando la decisione di primo grado e condannandol’appellante al pagamento delle spese processuali.3.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione laparte in epigrafe per un motivo.4.Con provvedimento del 14.10.2025, il Consigliere delegatoha formulato proposta di definizione del ricorso ai sensi dell’art.380 bis cod. proc. civ. rilevando l’infondatezza della censura.5.

Il ricorrente, opponendosi alla proposta, ha presentatoistanza di decisione ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.6.Si è costituito, tardivamente, con controricorso l’INPS.7.Il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza, nel terminedi sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera diconsiglio.Numero registro generale 17160/2023Numero sezionale 1555/2026RAGIONI DELLA DECISIONENumero di raccolta generale 17412/20261.Con un unico motivo di ricorso, la parte deduce violazioDantae p uebb licazione 02/06/2026falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.,dell’art. 2, comma 9 L. n. 153 1988 in combinato disposto con l’art.1, comma 1324 L. n. 296/2006.Contesta che la Corte territoriale ha erroneamente richiesto laproduzione di una autocertificazione dei redditi del nucleofamiliare, non prevista dalla norma in materia di ANF (Assegno peril [OSCURATO:PERSONA]), applicando le disposizioni previste all’art. 3D.P.R. 445/2000, norma di rango secondario rispetto alla L.296/2006, che permette anche ai titolari di permesso di lungosoggiorno, con reddito inferiore ai limiti di legge, di accedere aibenefici fiscali per i familiari a carico.Sostiene che la Corte territoriale avrebbe applicato in modoerrato la direttiva comunitaria 2003/109/CE, come indicato dallasentenza CGUE del 25.11.2020 (causa C-303/2019), negando ildiritto agli assegni per i familiari [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] la Comunità Europea (Senegal).2.

Nel controricorso, tardivamente depositato, l’INPS haeccepito “l’inammissibilità” dell’impugnazione, per decorrenza deltermine stabilito per legge per il deposito del ricorso.

Ha chiesto,in subordine, di essere rimesso in termini per la proposizione delcontroricorso.3.

In via pregiudiziale, va dichiarata l’improcedibilità del ricorsoper Cassazione, notificato all’INPS in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e depositatoin cancelleria (telematicamente) solo in data 25.8.2023, dopo oltretre mesi dalla notifica.Ai sensi dell’art. 369, primo comma, del c.p.c., nel testo,applicabile ratione temporis, vigente a seguito delle modificheapportate dall’art. 3, comma 27, lett. e), n. 1, del d.lgs. n. 149 del2022, il ricorso doveva essere depositato -a pena diimprocedibilità- entro giorni 20 dall’ultima notificazioNnuem,e ro nreegislltrao generale 17160/2023Numero sezionale 1555/2026specie intervenuta in data 8.05.2023.Numero di raccolta generale 17412/2026L'inosservanza del termine stabilito dall'art. 369 cod. procD.a tca ipvub.b licazione 02/06/2026per il “deposito in cancelleria” del ricorso per cassazione necomporta l'improcedibilità, rilevabile anche di ufficio e non esclusadalla costituzione del resistente, atteso che il principio - sancitodall'art. 156 cod. proc. civ. - di non rilevabilità della nullità di unesclusivamente alle ipotesi di inosservanza di forme in sensostretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite eseparate disposizioni (Cass. n. 12894/2013; n. 25453/2017).4.

Nella specie, il rilievo di improcedibilità interviene d’ufficio eprescinde dall’eccezione di parte che, formulata in un controricorsotardivamente depositato, non può essere presa in considerazione(pur in assenza di un'espressa previsione normativa, Cassn. 10608 del 23/04/2025).Peraltro, non assume alcun rilievo la causa del mancatotempestivo adempimento di tale onere, in quanto nel giudizio dicassazione non trova applicazione l'istituto della rimessione intermini (Cass. n. 15544/2012).5.Per tale ragione, va dichiarata l’improcedibilità del ricorso.Nulla per spese per spese processuali, considerata la tardivacostituzione dell’INPS (Cass. n. 11619/2010).6.Non deve farsi luogo alla sanzione processuale di cuiall'ultimo comma dell'art. 380-bis c.p.c. considerato che ladefinizione collegiale del ricorso prescinde del tutto dalla propostadi definizione anticipata (cfr. n. 21668/2024).7.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto, ove dovuto, per il ricorso a norma dellostesso art. 13, comma 1 bis (cfr Cass. n. 30702/202N2u;m eSro .rUeg.isntro. generale 17160/2023Numero sezionale 1555/202620627/2023).Numero di raccolta generale 17412/2026 P.Q.MLa Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13,comma 1 bis.Roma, deciso all’adunanza camerale del 25 marzo 2026La PresidenteLucia EspositoNumero registro generale 17160/2023Numero sezionale 1555/2026Numero di raccolta generale 17412/2026Data pubblicazione 02/06/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], MASSIMO BOCCIA2026NERI, [OSCURATO:PERSONA];1555- controricorrente –avverso la sentenza n. 735/2022 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 08/11/2022 R.G.N. 601/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/03/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 1555/20261.Il Tribunale di Ravenna, con sentenza n. 65/2021, haNumero di raccolta generale 17412/2026rigettato la domanda proposta dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] volDtaat a apudbb licazione 02/06/2026ottenere dall’INPS il pagamento di assegni per il nucleo familiare(A.N.F.). Disattese le eccezioni preliminari spiegate dall'INPS didifetto di legittimazione passiva e d'improcedibilità dell'azionegiudiziaria per asserito difetto di previa domanda amministrativa,ha ritenuto infondata la domanda del ricorrente sul rilievo che nonavesse "depositato la documentazione reddituale, ossial’autocertificazione nella quale il richiedente deve, anno per anno,indicare i redditi del proprio nucleo familiare".2.Con sentenza n. 735 del 2022, la Corte d’Appello di Bologna- rigettata la richiesta di sospensione del giudizio, ex art 295 cpc,avanzata in ragione della sottoposizione al vaglio della Cortecostituzionale dell’art 2 della l. 153/1988 (essendo intervenuta lapronuncia del Giudice delle Leggi n.67/2022 sull’efficacia direttadelle fonti unionali in materia), nonché la richiesta di rinviopregiudiziale alla Corte di Giustizia UE- ha ribadito la assolutacarenza di deduzione, allegazione e prova del requisito reddituale,confermando la decisione di primo grado e condannandol’appellante al pagamento delle spese processuali.3.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione laparte in epigrafe per un motivo.4.Con provvedimento del 14.10.2025, il Consigliere delegatoha formulato proposta di definizione del ricorso ai sensi dell’art.380 bis cod. proc. civ. rilevando l’infondatezza della censura.5. Il ricorrente, opponendosi alla proposta, ha presentatoistanza di decisione ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.6.Si è costituito, tardivamente, con controricorso l’INPS.7.Il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza, nel terminedi sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera diconsiglio.Numero registro generale 17160/2023Numero sezionale 1555/2026RAGIONI DELLA DECISIONENumero di raccolta generale 17412/20261.Con un unico motivo di ricorso, la parte deduce violazioDantae p uebb licazione 02/06/2026falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.,dell’art. 2, comma 9 L. n. 153 1988 in combinato disposto con l’art.1, comma 1324 L. n. 296/2006.Contesta che la Corte territoriale ha erroneamente richiesto laproduzione di una autocertificazione dei redditi del nucleofamiliare, non prevista dalla norma in materia di ANF (Assegno peril [OSCURATO:PERSONA]), applicando le disposizioni previste all’art. 3D.P.R. 445/2000, norma di rango secondario rispetto alla L.296/2006, che permette anche ai titolari di permesso di lungosoggiorno, con reddito inferiore ai limiti di legge, di accedere aibenefici fiscali per i familiari a carico.Sostiene che la Corte territoriale avrebbe applicato in modoerrato la direttiva comunitaria 2003/109/CE, come indicato dallasentenza CGUE del 25.11.2020 (causa C-303/2019), negando ildiritto agli assegni per i familiari [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] la Comunità Europea (Senegal).2. Nel controricorso, tardivamente depositato, l’INPS haeccepito “l’inammissibilità” dell’impugnazione, per decorrenza deltermine stabilito per legge per il deposito del ricorso. Ha chiesto,in subordine, di essere rimesso in termini per la proposizione delcontroricorso.3. In via pregiudiziale, va dichiarata l’improcedibilità del ricorsoper Cassazione, notificato all’INPS in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e depositatoin cancelleria (telematicamente) solo in data 25.8.2023, dopo oltretre mesi dalla notifica.Ai sensi dell’art. 369, primo comma, del c.p.c., nel testo,applicabile ratione temporis, vigente a seguito delle modificheapportate dall’art. 3, comma 27, lett. e), n. 1, del d.lgs. n. 149 del2022, il ricorso doveva essere depositato -a pena diimprocedibilità- entro giorni 20 dall’ultima notificazioNnuem,e ro nreegislltrao generale 17160/2023Numero sezionale 1555/2026specie intervenuta in data 8.05.2023.Numero di raccolta generale 17412/2026L'inosservanza del termine stabilito dall'art. 369 cod. procD.a tca ipvub.b licazione 02/06/2026per il “deposito in cancelleria” del ricorso per cassazione necomporta l'improcedibilità, rilevabile anche di ufficio e non esclusadalla costituzione del resistente, atteso che il principio - sancitodall'art. 156 cod. proc. civ. - di non rilevabilità della nullità di unesclusivamente alle ipotesi di inosservanza di forme in sensostretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite eseparate disposizioni (Cass. n. 12894/2013; n. 25453/2017).4. Nella specie, il rilievo di improcedibilità interviene d’ufficio eprescinde dall’eccezione di parte che, formulata in un controricorsotardivamente depositato, non può essere presa in considerazione(pur in assenza di un'espressa previsione normativa, Cassn. 10608 del 23/04/2025).Peraltro, non assume alcun rilievo la causa del mancatotempestivo adempimento di tale onere, in quanto nel giudizio dicassazione non trova applicazione l'istituto della rimessione intermini (Cass. n. 15544/2012).5.Per tale ragione, va dichiarata l’improcedibilità del ricorso.Nulla per spese per spese processuali, considerata la tardivacostituzione dell’INPS (Cass. n. 11619/2010).6.Non deve farsi luogo alla sanzione processuale di cuiall'ultimo comma dell'art. 380-bis c.p.c. considerato che ladefinizione collegiale del ricorso prescinde del tutto dalla propostadi definizione anticipata (cfr. n. 21668/2024).7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto, ove dovuto, per il ricorso a norma dellostesso art. 13, comma 1 bis (cfr Cass. n. 30702/202N2u;m eSro .rUeg.isntro. generale 17160/2023Numero sezionale 1555/202620627/2023).Numero di raccolta generale 17412/2026 P.Q.MLa Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13,comma 1 bis.Roma, deciso all’adunanza camerale del 25 marzo 2026La PresidenteLucia EspositoNumero registro generale 17160/2023Numero sezionale 1555/2026Numero di raccolta generale 17412/2026Data pubblicazione 02/06/2026
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