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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 02074/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.31206/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATErappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] TORINO rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

LOMBARDIA n.664/2020 depositata il 27/02/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; rilevato che l’indirizzo giurisprudenziale si è consolidato solo dopo il deposito de ricorso per cassazione, sussistono i presupposti per la compensazione dele spese di lìte P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Spese compensate.

Così deciso in Roma,il 23/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.31206/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATErappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] TORINO rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n.664/2020 depositata il 27/02/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; rilevato che l’indirizzo giurisprudenziale si è consolidato solo dopo il deposito de ricorso per cassazione, sussistono i presupposti per la compensazione dele spese di lìte P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Spese compensate. Così deciso in Roma,il 23/
Decreto Cassazione n. 02074/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris