CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 03821/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CAGLIARIudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso richiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 30 marzo 2021, la Corte di appello di Cagliari, in accoglimento della richiesta del Procuratore generale presso la stessa Corte di appello, revocava l'indulto concesso a [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del 14 aprile 2017, in merito alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 413, 17 di multa, inflitta con sentenza del Tribunale di Cagliari in data 30 maggio 2000, irrevocabile il 23 settembre 2005, per reati di estorsione commessi sino al 1992. Il giudice dell'esecuzione precisava che inizialmente detta pena era stata condizionalmente sospesa, successivamente la sospensione condizionale era stata revocata con ordinanza 30 marzo 2017, in quanto nei cinque anni dall'irrevocabilità della predetta sentenza, ovvero in data 13 aprile 2007, Altea aveva commesso un altro delitto per il quale aveva riportato condanna a pena detentiva (sentenza di condanna del Tribunale di Cagliari in data 3 dicembre 2014, irrevocabile il 18 novembre 2016, per il delitto di appropriazione indebita, commesso il 13 aprile 2007). Successivamente alla revoca della sospensione condizionale della pena era stato applicato l'indulto, ai sensi della legge 31 luglio 2006 n. 241, revocato con il provvedimento impugnato nel presente procedimento, in quanto entro i cinque anni dall'entrata in vigore della legge aveva commesso un delitto non colposo per cui aveva riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva non inferiore a due anni (sentenza di condanna della Corte di appello di Cagliari in data 22 maggio 2018, irrevocabile il 2 luglio 2020, per delitti in materi di stupefacenti commessi dal 2008 al 2010). Il giudice riteneva che le argomentazioni addotte da Altea a sostengo della non revocabilità dell'indulto, in quanto riguardante una pena già prescritta, non fossero fondate. Precisava, infatti, che alla data di applicazione dell'indulto la pena non fosse affatto prescritta, in quanto il termine di prescrizione era iniziato a decorrere dalla data di definitività della sentenza che aveva accertato la causa di revoca, quindi dal 18 novembre 2016, e non dal 13 aprile 2007, data di commissione del delitto infraquinquennale. In definitiva, rimarcava il giudice dell'esecuzione, l'indulto era stato legittimamente concesso e doveva essere revocato ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 241 del 2006, per avere il condannato commesso nei cinque anni dalla data di entrata in vigore della predetta legge altro delitto non colposo per il quale aveva riportato condanna a pena detentiva non inferiore a due anni. 2. Avverso predetto provvedimento propone ricorso il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quale unico motivo, l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 172, commi 1 e 5, e 168, comma 1, n.1. cod. pen. La difesa osserva che in data 14 aprile 2017, quando venne concesso l'indulto, la pena era già prescritta per il decorso del termine massimo di dieci anni dalla data di commissione del delitto costituente causa della revoca della sospensione condizionale della pena, inizialmente concessa con la sentenza del Tribunale di Cagliari in data 30 maggio 2000, irrevocabile in data 23 settembre 2005. Dal dato testuale di cui all'art. 168, comma 1, n. 1. cod. pen., infatti, evidenzia la difesa, emerge che per la revoca del beneficio della sospensione condizionale rileva la commissione di un nuovo delitto nel quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza concessiva del beneficio e non il passaggio in giudicato della sentenza che abbia accertato il nuovo delitto. Di conseguenza, evidenzia il ricorrente, poiché il nuovo reato presupposto della revoca è stato commesso il 13 aprile 2007, la pena si era già estinta per prescrizione dopo dieci anni e, quindi, già al momento della concessione dell'indulto, avvenuta il 14 aprile 2017. In sostanza, allora, poiché l'indulto non poteva essere concesso non può neppure essere revocato. La difesa richiama alcune pronunce di legittimità che hanno precisato che ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena ciò che rileva è la data di commissione del reato e non quella del suo accertamento giudiziale definitivo, e che il provvedimento di revoca ha mera funzione ricognitiva della condizione risolutiva del beneficio ed i relativi effetti si producono ex tunc, retroagendo al momento in cui la condizione si è verificata (Sez. 1, n. 19277 del 14/02/2020, Guida; Sez. 1, n. 18843 del 25/02/2020, Hayari). L'irragionevolezza della diversa interpretazione, assume la difesa, emergerebbe con evidenza, considerando che si dovrebbe eseguire una pena a distanza di oltre ventotto anni dalla commissione dei fatti (risalenti al 1992) e di oltre quindici anni dal passaggio in giudicato della relativa condanna (23 settembre 2005). 3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso richiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, osservando che l'assunto difensivo poggia sul presupposto errato della prescrizione della pena per la quale è stato disposto il revocato indulto. Evidenzia che con riferimento alla pena condizionalmente sospesa, come era la pena per cui fu concesso l'indulto revocato, il termine di prescrizione decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza che ne determina la revoca (Sez. 5, n. 3189 del 26/10/2020, dep. 2021, Gavinelli, Rv. 280330) analogamente al caso della revoca dell'indulto (Sez. U, Sentenza n. 2 del 30/10/2014, Maiorella, Rv. 26139901). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto si fonda su motivo manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] intende ribadire il principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui - in linea con quanto affermato da Sez. U., n. 2 del 30/10/2014, dep. 2015, Maiorella, Rv. 26139901 in tema di revoca dell'indulto - nel caso di revoca della sospensione condizionale della pena, il termine di prescrizione della pena decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza che accerta il reato da cui consegue la revoca e non dalla definitività della decisione che dispone la revoca, non potendo dipendere dalle contingenti determinazioni dell'autorità giudiziaria (Sez. 1, n. 36103, del 10/12/2020, Occhipinti; Sez. fer., n. 27328 del 02/09/2020, Francavilla, Rv. 279759). Ebbene, nel caso di specie Altea aveva beneficiato della sospensione condizionale della pena di anni uno e mesi otto di reclusione e 4217, 17 euro di multa, inflitta con la sentenza del Tribunale di Cagliari in data 30 maggio 2000, irrevocabile il 23 settembre 2005, per il delitto di tentata estorsione continuata, commesso dal 15 ottobre 1991 e sino al novembre 1992. Detta sospensione veniva revocata, ai sensi dell'art. 168 cod. pen., con ordinanza in data 30 marzo 2017 in quanto Altea veniva condannato, con sentenza del Tribunale di Cagliari in data 3 dicembre 2014, irrevocabile il 18 novembre 2016, per il delitto di appropriazione indebita aggravata commesso il 13 aprile 2007, ad una pena detentiva (interamente espiata). Il provvedimento di revoca dell'indulto oggetto della presente impugnazione interessa, quindi, la pena di cui alla sentenza del 30 maggio 2000, divenuta eseguibile a seguito della revoca del beneficio della sospensione condizionale. Le argomentazioni svolte nel ricorso sono manifestamente infondate in quanto sovrappongono due diversi istituti, quello della revoca della sospensione condizionale e quello del termine di decorrenza della prescrizione della pena, disciplinati in modo differente. La giurisprudenza richiamata dalla difesa non è pertinente, in quanto si riferisce alla revoca della sospensione condizionale, rispetto alla quale il termine, di cinque anni, stabilito dal legislatore entro il quale valutare la ricorrenza di una eventuale condizione risolutiva del beneficio, si riferisce alla data di verificazione del presupposto di tale condizione, ovvero dalla "commissione" del delitto, secondo il dato testuale contenuto nell'art. 168, comma 1, n.1, cod, pen. e non alla data del suo definitivo accertamento. (Sez. 1, n. 19277 del 14/02/2020, Guida; Sez. 1, n. 18843 del 25/02/2020, Hayari). In questi casi, invero, questa Corte ha precisato che la revoca della sospensione condizionale della pena ha natura dichiarativa e opera di diritto al momento del verificarsi dei suoi presupposti. Per questa ragione, quindi, il provvedimento di revoca ha mera funzione ricognitiva della condizione risolutiva del beneficio ed i relativi effetti si producono ex tunc, retroagendo al momento in cui la condizione si è verificata. Diverso è, invece, il profilo del termine di decorrenza della prescrizione della pena quando sia intervenuta una causa di revoca della sospensione condizionale della pena. In questo caso, come già evidenziato, la giurisprudenza è pacifica nell'affermare che il termine di prescrizione della pena, decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna che costituisce presupposto per la revoca del beneficio della sospensione condizionale, originariamente concessa (tra le altre, Sez. 5, n. 3189 del 26/10/2020, dep. 2021, Gavinelli, Rv. 280330).La Corte di appello di Cagliari ha, quindi, fatto buon governo dei principi sopraesposti, secondo i quali, a mente dell'art. 172, comma 5, cod. pen., è dalla data di accertamento della sussistenza della causa di revoca della sospensione della esecuzione (quindi dal 18 novembre 2006) che il termine di prescrizione della pena ha iniziato a decorrere. 2. Per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i