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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 luglio 2025

Cassazione n. 23350/2025

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 32485/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, TIBULLO 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; –controricorrente– nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata- avverso la sentenza n. 926/2020 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 08/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/07/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva

1. Con ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 11618/2024, resa pubblica il 30/4/2024, si è esposto quanto segue.

“Unione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (UBI Banca), [OSCURATO:SOCIETA]., quest’ultima nella sua qualità di aggiudicataria di un compendio immobiliare di una procedura esecutiva, chiedevano al Tribunale di Savona, in composizione monocratica, ai sensi dell’art.702 bis c.p.c., di accertare e dichiarare l'inefficacia e l'inopponibilità delle trascrizioni pregiudizievoli (nella specie, provvedimento di lottizzazione abusiva) effettuate dal Comune di Ceriale su parte dei terreni agricoli costituendi il compendio immobiliare pignorato.

2. Con propria ordinanza del 20.03.2019 il Tribunale di Savona, nella resistenza del Comune di Ceriale, accoglieva la domanda attorea.

3. Avverso la decisione proponeva appello il Comune di Ceriale.

Si costituivano in giudizio UBI Banche e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. quale mandataria con rappresentanza di [OSCURATO:SOCIETA].

4. Con sentenza n. 926/2020, la Corte di Appello di Genova accoglieva il gravame e, in riforma dell’ordinanza del giudice di prime cure, respingeva le domande attrici, asserendo che il provvedimento di lottizzazione abusiva trascritto (con funzioni di pubblicità-notizia) produce i suoi effetti ablatori anche nei confronti dei diritti di garanzia costituiti anteriormente all'adozione del provvedimento in questione.

5. Nei confronti di tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA], rappresentata dalla sua mandataria [OSCURATO:PERSONA] e Unione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., sulla scorta di tre motivi.

6. Ha resistito con controricorso il Comune di Ceriale.

7. In prossimità dell’adunanza camerale hanno depositato memoria [OSCURATO:SOCIETA] e il Comune di Ceriale. 1.- Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 30 d.P.R. n. 380/2001 e degli artt. 156 e 160 c.p.c., nonché l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dall'omessa contestazione di illecito amministrativo al proprietario del compendio immobiliare.

Con il motivo viene censurato il mancato accertamento dell'inesistenza sia della contestazione sia della notifica dell'ordinanza comunale di acquisizione al patrimonio comunale ai sensi dell'art. 30 del decreto su citato alla società proprietaria dei terreni agricoli, contestata e notificata a un soggetto che non era più titolare di diritti dominicali sul bene. 2.- Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano ancora la violazione dell’art. 30 d.P.R. n. 380/2001 in relazione agli artt. 3, 27, 42 Cost. e corrispondente art.1 Prot. [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.

Si duole parte ricorrente del fatto che la sentenza impugnata non abbia considerato che la confisca amministrativa urbanistica non può incidere, pena la violazione delle norme costituzionali indicate, sui diritti reali di garanzia acquisiti da terzi in buona fede anteriormente all'illecito edilizio (lottizzazione abusiva) che – come nel caso di specie - non ha alcun modo alterato con opere il suolo agricolo dato in garanzia, con correlata inesistenza di un interesse pubblico al ripristino del bene e/o alla sanzione del soggetto estraneo alla violazione edilizia. 3.- Con il terzo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione ad alcune statuizioni in punto spese della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. -[OSCURATO:PERSONA] rileva preliminarmente, quanto al secondo motivo di ricorso per cassazione, che l’ordinanza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 583 dell’8 gennaio 2024 ha sollevato, con riferimento agli artt. 3, 24 e 117 primo comma Cost., in collegamento con l’art. 42 Cost. (in considerazione del contrasto tra la norma in esame e l’art. 1 del Protocollo addizionale della CEDU), questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, terzo comma, della legge n. 47 del 1985 e dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, nella parte in cui queste norme non prevedono – in caso di iscrizione di ipoteca giudiziale su di un terreno sul quale sia stato costruito un immobile abusivo, immobile gratuitamente acquisito al patrimonio del comune –la permanenza dell’ipoteca sul terreno a garanzia del creditore ipotecario.

Ritenuta la decisiva rilevanza della pronuncia della Corte Costituzionale sulla sollevata questione di legittimità costituzionale per l’accoglimento o il rigetto del motivo di ricorso in esame, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo.” Di conseguenza, è stato disposto il rinvio della causa “a nuovo ruolo in attesa della decisione della Consulta sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, terzo comma, della legge n. 47 del 1985 e dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001”.

2. Poiché la Corte costituzionale con la sentenza n. 160, depositata il 3/10/2024, ha deciso sull’incidente di costituzionalità, la causa è stata rimessa alla trattazione camerale.

All’approssimarsi di essa entrambe le parti hanno depositato ulteriori memorie illustrative.

3. Occorre esaminare prioritariamente il secondo motivo a cagione della fondatezza che lo contraddistingue.

La Corte costituzionale, con l’anzidetta sentenza, ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell’abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell’atto di accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire”.

Mutato, pertanto, il quadro normativo di riferimento, con efficacia “ ex tunc ” , il motivo deve essere senz’altro accolto, dovendo il Giudice del merito riesaminare la vicenda alla luce della sopravvenuta declaratoria d’incostituzionalità.

Pur vero che il provvedimento sanzionatoria sarebbe stato adottato ex art. 30 T.U., al fine di por fine un’abusiva attività lottizzatoria (sul punto insiste il controricorrente con l’ultima memoria).

Tuttavia, intervenuta la sentenza caducatoria, spetterà al Giudice del merito, che, ovviamente, non ha potuto conoscerla, stabilirne la portata e la refluenza sulla vicenda fattuale.

4. Accolto il secondo motivo, gli altri due (il primo e il terzo) restano assorbiti in senso proprio.

5. Cassata la sentenza, il Giudice del rinvio regolerà anche il capo delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M accoglie il secondo motivo e dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione all’accolto motivo e rinvia alla Corte d’appello di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 32485/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, TIBULLO 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; –controricorrente– nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata- avverso la sentenza n. 926/2020 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 08/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/07/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1. Con ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 11618/2024, resa pubblica il 30/4/2024, si è esposto quanto segue. “Unione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (UBI Banca), [OSCURATO:SOCIETA]., quest’ultima nella sua qualità di aggiudicataria di un compendio immobiliare di una procedura esecutiva, chiedevano al Tribunale di Savona, in composizione monocratica, ai sensi dell’art.702 bis c.p.c., di accertare e dichiarare l'inefficacia e l'inopponibilità delle trascrizioni pregiudizievoli (nella specie, provvedimento di lottizzazione abusiva) effettuate dal Comune di Ceriale su parte dei terreni agricoli costituendi il compendio immobiliare pignorato. 2. Con propria ordinanza del 20.03.2019 il Tribunale di Savona, nella resistenza del Comune di Ceriale, accoglieva la domanda attorea. 3. Avverso la decisione proponeva appello il Comune di Ceriale. Si costituivano in giudizio UBI Banche e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. quale mandataria con rappresentanza di [OSCURATO:SOCIETA]. 4. Con sentenza n. 926/2020, la Corte di Appello di Genova accoglieva il gravame e, in riforma dell’ordinanza del giudice di prime cure, respingeva le domande attrici, asserendo che il provvedimento di lottizzazione abusiva trascritto (con funzioni di pubblicità-notizia) produce i suoi effetti ablatori anche nei confronti dei diritti di garanzia costituiti anteriormente all'adozione del provvedimento in questione. 5. Nei confronti di tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA], rappresentata dalla sua mandataria [OSCURATO:PERSONA] e Unione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., sulla scorta di tre motivi. 6. Ha resistito con controricorso il Comune di Ceriale. 7. In prossimità dell’adunanza camerale hanno depositato memoria [OSCURATO:SOCIETA] e il Comune di Ceriale. 1.- Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 30 d.P.R. n. 380/2001 e degli artt. 156 e 160 c.p.c., nonché l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dall'omessa contestazione di illecito amministrativo al proprietario del compendio immobiliare. Con il motivo viene censurato il mancato accertamento dell'inesistenza sia della contestazione sia della notifica dell'ordinanza comunale di acquisizione al patrimonio comunale ai sensi dell'art. 30 del decreto su citato alla società proprietaria dei terreni agricoli, contestata e notificata a un soggetto che non era più titolare di diritti dominicali sul bene. 2.- Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano ancora la violazione dell’art. 30 d.P.R. n. 380/2001 in relazione agli artt. 3, 27, 42 Cost. e corrispondente art.1 Prot. [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. Si duole parte ricorrente del fatto che la sentenza impugnata non abbia considerato che la confisca amministrativa urbanistica non può incidere, pena la violazione delle norme costituzionali indicate, sui diritti reali di garanzia acquisiti da terzi in buona fede anteriormente all'illecito edilizio (lottizzazione abusiva) che – come nel caso di specie - non ha alcun modo alterato con opere il suolo agricolo dato in garanzia, con correlata inesistenza di un interesse pubblico al ripristino del bene e/o alla sanzione del soggetto estraneo alla violazione edilizia. 3.- Con il terzo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione ad alcune statuizioni in punto spese della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. -[OSCURATO:PERSONA] rileva preliminarmente, quanto al secondo motivo di ricorso per cassazione, che l’ordinanza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 583 dell’8 gennaio 2024 ha sollevato, con riferimento agli artt. 3, 24 e 117 primo comma Cost., in collegamento con l’art. 42 Cost. (in considerazione del contrasto tra la norma in esame e l’art. 1 del Protocollo addizionale della CEDU), questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, terzo comma, della legge n. 47 del 1985 e dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, nella parte in cui queste norme non prevedono – in caso di iscrizione di ipoteca giudiziale su di un terreno sul quale sia stato costruito un immobile abusivo, immobile gratuitamente acquisito al patrimonio del comune –la permanenza dell’ipoteca sul terreno a garanzia del creditore ipotecario. Ritenuta la decisiva rilevanza della pronuncia della Corte Costituzionale sulla sollevata questione di legittimità costituzionale per l’accoglimento o il rigetto del motivo di ricorso in esame, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo.” Di conseguenza, è stato disposto il rinvio della causa “a nuovo ruolo in attesa della decisione della Consulta sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, terzo comma, della legge n. 47 del 1985 e dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001”. 2. Poiché la Corte costituzionale con la sentenza n. 160, depositata il 3/10/2024, ha deciso sull’incidente di costituzionalità, la causa è stata rimessa alla trattazione camerale. All’approssimarsi di essa entrambe le parti hanno depositato ulteriori memorie illustrative. 3. Occorre esaminare prioritariamente il secondo motivo a cagione della fondatezza che lo contraddistingue. La Corte costituzionale, con l’anzidetta sentenza, ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell’abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell’atto di accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire”. Mutato, pertanto, il quadro normativo di riferimento, con efficacia “ ex tunc ” , il motivo deve essere senz’altro accolto, dovendo il Giudice del merito riesaminare la vicenda alla luce della sopravvenuta declaratoria d’incostituzionalità. Pur vero che il provvedimento sanzionatoria sarebbe stato adottato ex art. 30 T.U., al fine di por fine un’abusiva attività lottizzatoria (sul punto insiste il controricorrente con l’ultima memoria). Tuttavia, intervenuta la sentenza caducatoria, spetterà al Giudice del merito, che, ovviamente, non ha potuto conoscerla, stabilirne la portata e la refluenza sulla vicenda fattuale. 4. Accolto il secondo motivo, gli altri due (il primo e il terzo) restano assorbiti in senso proprio. 5. Cassata la sentenza, il Giudice del rinvio regolerà anche il capo delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M accoglie il secondo motivo e dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione all’accolto motivo e rinvia alla Corte d’appello di
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