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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 febbraio 2022

Cassazione n. 16175/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2019 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio; lette le richieste del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha parzialmente riformato la sentenza del 26 aprile 2018 del Tribunale di Mantova che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per concorso nel delitto di furto in abitazione aggravato dall'aver approfittato di condizioni di minorata difesa, dalla destrezza e dal numero dei concorrenti nel reato e, con le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti, l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia.

La Corte di appello ha ridotto la pena base e ha escluso l'aggravante della destrezza, confermando il precedente giudizio di bilanciamento tra circostanze in termini di equivalenza.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo si duole dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa con le quali la stessa ha riconosciuto nell'imputata una delle autrici del furto ai suoi danni.

Evidenzia che tali dichiarazioni, rese alla polizia giudiziaria, non sono state confermate in dibattimento dalla vittima del reato e ciononostante sono state poste a base della decisione.

Sostiene, pure, che le suddette dichiarazioni sarebbero inattendibili.

2.2. Con il secondo motivo la ricorrente si duole della violazione del divieto di reformatio in peius fissato dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. per avere la Corte di appello confermato l'equivalenza delle circostanze attenuanti generiche alle aggravanti, nonostante avesse escluso l'aggravante della destrezza.

Sostiene che l'esclusione di detta aggravante imponeva alla Corte territoriale di ritenere le attenuanti prevalenti sulle aggravanti.

3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché generico.

Nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta «prova di resistenza», in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011).

Nel caso di specie la ricorrente non ha assolto tale onere formale limitandosi ad osservare che a seguito dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa si sarebbe dovuto valutare se i residui indizi fossero idonei a confermare il giudizio di colpevolezza.

Quanto alla inattendibilità delle dichiarazioni, trattasi di questione di merito preclusa in questa sede di legittimità.4.

Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

Non viola il divieto di reformatio in peius il giudice d'appello che, a seguito di gravame proposto dal solo imputato, pur escludendo la sussistenza di un'aggravante, lasci inalterata la misura della pena inflitta in primo grado, quando siffatta esclusione comporta la necessità di un rinnovato giudizio comparativo tra circostanze aggravanti ed attenuanti, nella cui formulazione il giudice di secondo grado conserva piena facoltà di conferma della precedente operazione di bilanciamento, secondo una valutazione insindacabile in cassazione, se congruamente motivata (Sez. 2, n. 33480 del 07/05/2021, Ticci, Rv. 281917; Sez. 4, n. 10448 del 22/12/2009, dep. 2010, Ducoli, Rv. 246529; Sez. 5, n. 13252 del 13/01/2006, Mollicone, Rv. 233981).

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10/02/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2019 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio; lette le richieste del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha parzialmente riformato la sentenza del 26 aprile 2018 del Tribunale di Mantova che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per concorso nel delitto di furto in abitazione aggravato dall'aver approfittato di condizioni di minorata difesa, dalla destrezza e dal numero dei concorrenti nel reato e, con le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti, l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia. La Corte di appello ha ridotto la pena base e ha escluso l'aggravante della destrezza, confermando il precedente giudizio di bilanciamento tra circostanze in termini di equivalenza. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo si duole dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa con le quali la stessa ha riconosciuto nell'imputata una delle autrici del furto ai suoi danni. Evidenzia che tali dichiarazioni, rese alla polizia giudiziaria, non sono state confermate in dibattimento dalla vittima del reato e ciononostante sono state poste a base della decisione. Sostiene, pure, che le suddette dichiarazioni sarebbero inattendibili. 2.2. Con il secondo motivo la ricorrente si duole della violazione del divieto di reformatio in peius fissato dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. per avere la Corte di appello confermato l'equivalenza delle circostanze attenuanti generiche alle aggravanti, nonostante avesse escluso l'aggravante della destrezza. Sostiene che l'esclusione di detta aggravante imponeva alla Corte territoriale di ritenere le attenuanti prevalenti sulle aggravanti. 3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché generico. Nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta «prova di resistenza», in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011). Nel caso di specie la ricorrente non ha assolto tale onere formale limitandosi ad osservare che a seguito dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa si sarebbe dovuto valutare se i residui indizi fossero idonei a confermare il giudizio di colpevolezza. Quanto alla inattendibilità delle dichiarazioni, trattasi di questione di merito preclusa in questa sede di legittimità.4. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Non viola il divieto di reformatio in peius il giudice d'appello che, a seguito di gravame proposto dal solo imputato, pur escludendo la sussistenza di un'aggravante, lasci inalterata la misura della pena inflitta in primo grado, quando siffatta esclusione comporta la necessità di un rinnovato giudizio comparativo tra circostanze aggravanti ed attenuanti, nella cui formulazione il giudice di secondo grado conserva piena facoltà di conferma della precedente operazione di bilanciamento, secondo una valutazione insindacabile in cassazione, se congruamente motivata (Sez. 2, n. 33480 del 07/05/2021, Ticci, Rv. 281917; Sez. 4, n. 10448 del 22/12/2009, dep. 2010, Ducoli, Rv. 246529; Sez. 5, n. 13252 del 13/01/2006, Mollicone, Rv. 233981). 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/02/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE
Sentenza Cassazione n. 16175/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris