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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:C:2025:940
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 4 dicembre 2025 ( 1 ) Causa C ‑ 528/24 [Boothnesse] ( i ) LQ, NT, RM interveniente: Minister for Justice and Equality [Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, [OSCURATO:PERSONA])] « Rinvio pregiudiziale – Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, dall’altra – Parte terza, titolo VII – Consegna di una persona al [OSCURATO:PERSONA] ai fini dell’esercizio di un’azione penale – Articolo 604, lettera c), e articolo 625 – Eventuali azioni penali per altri reati – Regola della specialità – Nozione di “reati (...) diversi da quello per cui [la persona] è stata consegnata” – Oltraggio alla corte – Oltraggio civile – Pena privativa della libertà di sei mesi – Privazione della libertà – Nozione autonoma – Possibilità di invocare la regola della specialità dinanzi a un giudice – [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 6, articolo 47 e articolo 49, paragrafo 1 – Tutela giurisdizionale effettiva – Principio di legalità e di prevedibilità delle pene – Garanzie supplementari che lo Stato emittente deve fornire »

I. Introduzione

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame verte sull’interpretazione dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, dall’altra ( 2 ) (in prosieguo: l’«[OSCURATO:PERSONA]»), letto in combinato disposto con gli articoli 47, 48 e 49 della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»).

2. La regola della specialità ( 3 ), una garanzia fondamentale delle norme in materia di estradizione e consegna, è enunciata all’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA], ai sensi del quale, salvo in determinati casi, una persona non è sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stata consegnata.

3. La presente causa è sorta nel contesto del procedimento di esecuzione di tre mandati di arresto emessi ai sensi dell’[OSCURATO:PERSONA] da un giudice del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord.

Mediante tali mandati si chiede la consegna al [OSCURATO:PERSONA] di tre persone, LQ, NT e RM, ai fini dell’esercizio dell’azione penale nei loro confronti per reati legati a frodi.

Tali persone si oppongono alla consegna, sostenendo che essa violerebbe la regola della specialità prevista all’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA], in quanto esse sarebbero tenute a scontare una pena privativa della libertà di sei mesi per oltraggio civile alla corte [in inglese, lingua di procedura «civil contempt of court», ndt], avendo agito in violazione di ordinanze di sequestro emesse da un giudice del [OSCURATO:PERSONA].

Poiché l’oltraggio civile alla corte non costituisce un reato nel [OSCURATO:PERSONA], esso non è contemplato nel mandato d’arresto ai fini della consegna.

4. In tale contesto, la causa solleva una questione di interpretazione delle disposizioni della parte terza, titolo VII, dell’[OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, dell’articolo 625, paragrafo 2, di quest’ultimo, nel caso in cui la normativa dello Stato che richiede la consegna (in prosieguo: lo «Stato emittente») non qualifichi come reato la condotta che dà luogo a una privazione della libertà.

La Corte è chiamata a decidere in che modo debba essere interpretata l’espressione «reati (...) diversi da quello per cui [la persona] è stata consegnata», ai sensi di tale disposizione.

5. La presente causa pone al centro dell’attenzione la questione se la regola della specialità debba essere considerata come un diritto azionabile del singolo anziché come una regola intergovernativa tra [OSCURATO:PERSONA] ( 4 ).

II. Contesto normativo A.

[OSCURATO:PERSONA]

6. L’articolo 4 dell’[OSCURATO:PERSONA], intitolato «Diritto internazionale pubblico», al suo paragrafo 1 dispone quanto segue: «Le disposizioni del presente accordo o eventuale accordo integrativo sono interpretate in buona fede sulla base della loro accezione abituale nel loro contesto e alla luce dell’oggetto e della finalità del presente accordo secondo le norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate nella convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, conclusa a Vienna il 23 maggio 1969 [(in prosieguo: la “convenzione di Vienna sul diritto dei trattati”) ( 5 )]».

7. L’articolo 524 dell’[OSCURATO:PERSONA], intitolato «Tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali», prevede quanto segue: «1.

La cooperazione di cui alla presente parte si basa sul rispetto che le parti e gli [OSCURATO:PERSONA] membri nutrono da lunga data per la democrazia, lo Stato di diritto e la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, come enunciati anche nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo [adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948] e nella [Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la “CEDU”) ( 6 )], e sull’importanza che attribuiscono all’attuazione sul piano interno dei diritti e delle libertà previste da detta convenzione.

2. Nulla della presente parte modifica l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici quali sanciti in particolare nella [CEDU] e, per l’Unione e i suoi [OSCURATO:PERSONA] membri, nella [[OSCURATO:PERSONA]]».

8. L’articolo 599 dell’[OSCURATO:PERSONA], intitolato «Ambito di applicazione», ai suoi paragrafi 1 e 2 prevede quanto segue: «1.

Il mandato d’arresto può essere emesso per dei fatti puniti dalle leggi dello Stato emittente con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi oppure, se è stata disposta la condanna a una pena o è stata inflitta una misura di sicurezza, per condanne o misure di sicurezza privative della libertà di durata non inferiore a quattro mesi.

2. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4, la consegna è subordinata alla condizione che i fatti per i quali è stato emesso il mandato d’arresto costituiscano un reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso».

9. L’articolo 604, lettera c), dell’[OSCURATO:PERSONA] così dispone: «L’esecuzione del mandato d’arresto da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione può essere subordinata a una delle seguenti garanzie: (…)

c) se sussistono fondati motivi per ritenere che vi sia un rischio effettivo per la protezione dei diritti fondamentali della persona ricercata, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può richiedere, se del caso, garanzie supplementari quanto al trattamento della persona ricercata dopo la sua consegna prima di decidere se eseguire il mandato d’arresto».

10. L’articolo 611 dell’[OSCURATO:PERSONA] prevede quanto segue: «1.

Se l’arrestato indica di acconsentire alla propria consegna, il consenso ed eventualmente la rinuncia espressa al beneficio della regola della specialità, definita all’articolo 625, paragrafo 2, devono essere raccolti dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione in conformità del diritto interno dello Stato di esecuzione.

2. Ciascuno Stato adotta le misure necessarie affinché il consenso ed eventualmente la rinuncia di cui al paragrafo 1 siano raccolti in condizioni dalle quali risulti che l’interessato li ha espressi volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze.

A tal fine la persona ha diritto a essere assistita da un difensore. (…)».

11. L’articolo 613, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] così dispone: «L’autorità giudiziaria dell’esecuzione che non ritiene le informazioni comunicatele dallo Stato emittente sufficienti per permetterle di prendere una decisione sulla consegna, richiede urgentemente le informazioni complementari necessarie segnatamente in relazione all’articolo 597, agli articoli da 600 a 602, e agli articoli 604 e 606 e può stabilire un termine per la ricezione delle stesse (...)».

12. L’articolo 625 dell’[OSCURATO:PERSONA], intitolato «Eventuali azioni penali per altri reati», prevede quanto segue: «1. [OSCURATO:PERSONA] e l’Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, possono ciascuno notificare al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie [(in prosieguo: il «comitato specializzato»)] che, nei rapporti con altri [OSCURATO:PERSONA] a cui si applica la stessa notifica, si presume che sia stato accordato l’assenso all’azione penale, alla condanna o alla detenzione di una persona ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui la persona è stata consegnata salvo che in un caso specifico l’autorità giudiziaria dell’esecuzione faccia una diversa dichiarazione nella sua decisione relativa alla consegna.

2. Salvi i casi previsti ai paragrafi 1 e 3, la persona non è sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stata consegnata.

3. Il paragrafo 2 del presente articolo non si applica nei casi seguenti: (…)

b) il reato non è punibile con una pena o una misura privative della libertà; (…)

d) la persona potrebbe essere soggetta a una pena o misura che non implichi la privazione della libertà, in particolare una pena pecuniaria o una misura sostitutiva della pena pecuniaria, anche se la pena o misura può restringere la sua libertà personale;

e) la persona ha acconsentito alla propria consegna, oltre a rinunciare, se del caso, alla regola della specialità, in conformità dell’articolo 611;

f) dopo essere stata consegnata, la persona ha espressamente rinunciato a beneficiare della regola della specialità rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna.

Tale rinuncia deve essere raccolta dalla competente autorità giudiziaria dello Stato emittente e verbalizzata in conformità del diritto interno di quest’ultimo.

Essa deve essere redatta in modo che risulti che l’interessato l’ha espressa volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze.

A tal fine la persona ha diritto a essere assistita da un difensore; e

g) l’autorità giudiziaria dell’esecuzione che ha consegnato la persona dà il suo assenso in conformità del paragrafo 4 del presente articolo.

4. La richiesta di assenso è presentata all’autorità giudiziaria dell’esecuzione, corredata delle informazioni di cui all’articolo 606, paragrafo 1, nonché di una traduzione, come previsto all’articolo 606, paragrafo

2. L’assenso è accordato qualora il reato per cui è richiesto dia esso stesso luogo a consegna conformemente al disposto del presente titolo.

L’assenso è rifiutato per i motivi di cui all’articolo 600 e, altrimenti, può essere rifiutato soltanto per i motivi di cui all’articolo 601, o all’articolo 602, paragrafo 2, e all’articolo 603, paragrafo

2. La decisione interviene entro i trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Per le situazioni di cui all’articolo 604, lo Stato emittente deve fornire le garanzie ivi previste».

B. Diritto irlandese

13. La procedura di consegna disciplinata dall’[OSCURATO:PERSONA] è stata prevista e attuata nel diritto irlandese mediante lo [OSCURATO:PERSONA] (legge del 2003 sul mandato d’arresto europeo), il cui articolo 22 prevede che, a norma di tale sezione, la [OSCURATO:PERSONA] (Alta Corte) è tenuta a rifiutare di consegnare una persona ai sensi della legge in questione qualora sia convinta che la legislazione dello Stato emittente non prevede che una persona ivi consegnata in forza di un mandato d’arresto pertinente non sarà sottoposta a un procedimento penale, condannata o detenuta ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, o altrimenti limitata nella sua libertà personale, in relazione a un reato, e che la persona sarà sottoposta a procedimento penale, condannata o detenuta ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, o altrimenti limitata nella sua libertà personale, in relazione a un reato.

III. Controversia nel procedimento principale e questioni pregiudiziali

14. LQ, NT e RM, ricorrenti in appello, sono sottoposti a un procedimento penale nel [OSCURATO:PERSONA] per frodi che avrebbero commesso in qualità di comproprietari e amministratori di una società.

L’asserita condotta fraudolenta, descritta in dettaglio nei mandati d’arresto, consiste nell’aver fornito informazioni ingannevoli e nell’aver effettuato opere di riparazione non necessarie (e frequenti), per le quali essi hanno addebitato un costo eccessivo ai proprietari degli immobili interessati, per lo più persone anziane.

15. Nel marzo 2021 la [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha emesso ordinanze di sequestro al fine di garantire che, in caso di condanna, i beni della società e di LQ, NT e RM fossero disponibili per il risarcimento delle presunte parti lese ( 7 ).

Il 5 agosto 2021 tale giudice ha dichiarato che LQ, NT e RM avevano violato i termini delle ordinanze di sequestro e, conseguentemente, li ha condannati in contumacia per oltraggio alla corte, infliggendo a ciascuno di essi una pena privativa della libertà di sei mesi.

16. Il 6 dicembre 2022 il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), l’autorità giudiziaria, ha emesso tre mandati di arresto sulla base dell’[OSCURATO:PERSONA], chiedendo la consegna di LQ, NT e RM, ai fini dell’esercizio, nei loro confronti, dell’azione penale per reati di frode.

In tali mandati d’arresto, detta autorità ha indicato che, poiché la violazione delle misure di congelamento dei beni non costituisce un reato ai sensi del diritto inglese, la constatazione della [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]) secondo cui i ricorrenti in appello avevano violato la decisione di congelamento dei beni, rendendosi così colpevoli di oltraggio alla corte, non significa che tali fatti costituiscano un reato, sicché i mandati d’arresto in questione devono considerarsi emessi esclusivamente ai fini dell’esercizio dell’azione penale per frode ( 8 ).

17. Con sentenza dell’8 aprile 2024, la [OSCURATO:PERSONA] (Alta Corte, [OSCURATO:PERSONA]) ha respinto l’opposizione di LQ, NT e RM alla consegna e, mediante ordinanze della stessa data, ha disposto la loro consegna al [OSCURATO:PERSONA].

18. Il 5 giugno 2024 LQ, NT e RM sono stati autorizzati a presentare appello dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio.

19. Dinanzi a tale giudice, LQ, NT e RM sostengono che la loro consegna al [OSCURATO:PERSONA] deve essere rifiutata, poiché essa costituirebbe una violazione della regola della specialità prevista all’articolo 22, paragrafo 2, dello [OSCURATO:PERSONA] 2003 (legge del 2003 sul mandato d’arresto europeo) e all’articolo 625 dell’[OSCURATO:PERSONA].

20. In appello, i ricorrenti hanno sostenuto che al termine «reato» di cui all’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere attribuito un significato autonomo e che esso non dovrebbe essere definito sulla base delle qualificazioni nazionali.

Sebbene l’oltraggio alla corte non sia considerato un reato nel diritto inglese, i ricorrenti in appello sostengono che la natura del procedimento e la severità della sanzione hanno attribuito ad esso carattere penale.

Essi richiamano la finalità dell’articolo 625 dell’[OSCURATO:PERSONA], che è garantire il diritto a un equo processo ai sensi dell’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA].

Essi sostengono che l’interpretazione della nozione di «reato» deve essere conforme alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU»), e in particolare ai criteri stabiliti nella sentenza Engel ( 9 ), che concernono la qualificazione dell’illecito nel diritto interno, la sua natura e la severità della sanzione inflitta.

I ricorrenti in appello sottolineano che questi due ultimi criteri potrebbero essere sufficienti, considerati singolarmente, per qualificare un procedimento come penale ai sensi della CEDU, e si sono basati su cause quali Kyprianou c.

Cipro ( 10 ) e Benham c. [OSCURATO:PERSONA] ( 11 ) per sostenere che, a seconda della sanzione inflitta, i procedimenti per oltraggio alla corte potrebbero rientrare nelle tutele previste dall’articolo 6 della CEDU.

21. Di converso, il resistente sostiene che l’analogia con l’articolo 6 della CEDU è fuori luogo.

Esso adduce che la CEDU esige un criterio comune per definire le accuse penali in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] contraenti, ma che le disposizioni in materia di consegna di cui all’[OSCURATO:PERSONA] e alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio ( 12 ) perseguono uno scopo diverso, radicato nella fiducia reciproca e nel rispetto delle qualificazioni nazionali.

Secondo il resistente, il principio della doppia incriminazione e la regola della specialità dimostrano l’importanza della qualificazione di una condotta, come penalmente rilevante o meno, da parte di ciascuno Stato.

Ciò nonostante, il resistente riconosce che, se alla nozione di «reato» fosse attribuito un significato autonomo, l’ultimo criterio di cui alla sentenza Engel, ossia la severità della sanzione, potrebbe creare difficoltà alla sua posizione, dato che la pronuncia di una condanna a sei mesi per oltraggio potrebbe probabilmente comportare una sua qualificazione come accusa penale ai sensi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.

22. In tale contesto, il giudice del rinvio ritiene che l’appello sollevi una questione di interpretazione del titolo VII della parte terza dell’[OSCURATO:PERSONA], e in particolare del suo articolo 625, paragrafo

2. Al centro della causa si colloca la modalità di applicazione della regola della specialità quando lo Stato emittente non qualifica come avente natura penale la condotta che dà luogo a una privazione della libertà o il procedimento che conduce a detta privazione.

Il giudice del rinvio ritiene che si tratti di una questione di importanza più ampia, in particolare per quanto concerne l’oltraggio alla corte.

In numerose giurisdizioni, in particolare nell’ambito della tradizione di common law, gli individui possono essere privati della libertà per oltraggio, a titolo di misura coercitiva o di misura punitiva, senza che il procedimento sia qualificato come penale o che la condotta sottostante sia considerata un reato.

La soluzione di tale questione è quindi fondamentale per stabilire il modo in cui la regola della specialità debba operare nel contesto dei meccanismi di esecuzione transfrontaliera ai sensi dell’[OSCURATO:PERSONA].

Il giudice del rinvio osserva che la Corte di giustizia non ha ancora avuto occasione di pronunciarsi su tale questione.

23. Il giudice del rinvio ritiene che non vi sia alcun motivo per dubitare della correttezza dell’affermazione delle autorità del [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la violazione di misure di congelamento dei beni non costituisce un reato ai sensi del diritto di tale Stato.

Esso sottolinea inoltre che in [OSCURATO:PERSONA], così come nel [OSCURATO:PERSONA], possono esservi casi di oltraggio civile alla corte sanzionati con pene detentive fisse aventi finalità non puramente coercitive.

Tuttavia, esso rileva di non aver udito argomentazioni sufficienti per stabilire se, in circostanze analoghe a quelle previste nel [OSCURATO:PERSONA], siffatto oltraggio debba essere considerato penale o civile.

Il giudice del rinvio precisa che potrebbe non essere necessario rispondere a tale questione qualora, in risposta alla sua domanda di pronuncia pregiudiziale, la Corte stabilisca che il termine «reato» di cui all’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] possiede un significato autonomo.

24. In tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se le disposizioni del titolo VII [della parte terza] dell’[[OSCURATO:PERSONA]], relativo alla “ consegna ”, si applichino unicamente ai procedimenti penali e/o alle pene o misure privative della libertà inflitte per reati di natura penale. 2) Se nell’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA], il quale dispone che, salvi i casi previsti ai paragrafi 1 e 3 del medesimo articolo 625, “la persona non è sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stata consegnata”, per “ reato ” debba intendersi (1) un reato quale definito dal diritto dello Stato emittente o (2) un reato quale definito dal diritto dello Stato di esecuzione o (3) se tale nozione abbia un significato autonomo ai sensi del diritto dell’Unione europea. 3) Qualora la nozione di “ reato ” di cui all’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] rivesta tale significato autonomo, quali siano i criteri che consentono di determinare cosa costituisca un siffatto “ reato ”. 4) Se l’articolo 47, l’articolo 48, l’articolo 49 e l’articolo 50 della [[OSCURATO:PERSONA]] [che fanno riferimento a “ ricorso effettivo ” e “ giudice imparziale ” (articolo 47), “ imputato ” (articolo 48), “ reato ” (articolo 49) e “ condannato per un reato ” (articolo 50)] e/o l’articolo 6 e l’articolo 13 della [CEDU] (che fa riferimento a “ ogni accusa penale ” e a un “ ricorso effettivo ”) siano pertinenti in tale contesto. 5) Se l’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] osti alla consegna in una situazione in cui una persona è stata condannata a sei mesi di privazione della libertà per oltraggio alla corte, ma la consegna non è stata richiesta ai fini dell’esecuzione di tale pena, in quanto il diritto dello Stato emittente qualifica l’oltraggio alla corte come un oltraggio civile e non lo considera un reato o una questione di rilevanza penale».

IV. Procedimento dinanzi alla Corte

25. Hanno presentato osservazioni scritte LQ, NT e RM, l’[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] europea.

L’11 settembre 2025 si è tenuta un’udienza, nel corso della quale tali parti hanno svolto le loro difese orali.

V. Analisi

26. Le presenti conclusioni sono strutturate come indicato qui di seguito.

Inizierò illustrando la sequenza e la logica interna delle questioni proposte dal giudice del rinvio (sezione A).

Mi occuperò poi del loro esame nel merito, iniziando con l’interpretazione della regola della specialità ai sensi dell’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] e la rilevanza dei diritti fondamentali in tale contesto (sezione B).

Infine, mi soffermerò sulla questione se la condotta e la sanzione specifiche di cui trattasi, vale a dire una pena privativa della libertà per oltraggio alla corte, qualificato come illecito civile ai sensi del diritto dello Stato emittente, rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] (sezione C).

A. Sequenza e logica interna delle questioni proposte dal giudice del rinvio

27. A mio avviso, sarebbe utile ai fini dell’analisi esaminare le prime quattro questioni congiuntamente, prima di affrontare la quinta questione, poiché mi sembra che le prime quattro questioni individuino il contesto concettuale e normativo alla luce del quale deve essere esaminata la quinta questione.

28. Con le prime quattro questioni si chiede se il meccanismo di consegna si applichi soltanto in materia penale (prima questione), in che modo si debba intendere la nozione di «reato» di cui all’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] (seconda e terza questione) e se le norme dell’Unione o della CEDU in materia di diritti fondamentali siano pertinenti ai fini di tale accertamento (quarta questione).

Pertanto, può essere opportuno che la Corte esamini le prime quattro questioni congiuntamente, in particolare in quanto esse costituiscono un insieme coerente che attiene all’interpretazione della nozione di «reato» e alla rilevanza dei diritti fondamentali in tale contesto.

29. Con la quinta questione, di converso, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] osti alla consegna nel caso in cui la persona sia stata condannata a una pena privativa della libertà di sei mesi per oltraggio alla corte, ma la consegna non sia richiesta ai fini dell’esecuzione di tale pena perché lo Stato emittente qualifica l’oltraggio come un illecito civile, e non come un reato.

Tale questione è quindi articolata attorno a una situazione specifica caratterizzata da una pena privativa della libertà per oltraggio alla corte qualificato come illecito civile dallo Stato emittente, e costituisce un’applicazione del contesto interpretativo delineato nelle prime quattro questioni.

30. Ciò detto, l’applicazione dell’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] presuppone che la condotta che dà luogo alla privazione della libertà – nella fattispecie, l’oltraggio civile alla corte in conseguenza al mancato rispetto di ordinanze di sequestro, che ha determinato l’irrogazione di una pena privativa della libertà – rientri nella nozione di «reato» ai sensi di tale disposizione.

Qualora, invece, tale condotta non rientri in detta nozione, la regola della specialità, semplicemente, non troverebbe applicazione.

In tal caso, non occorrerebbe esaminare se tale regola osti alla consegna, poiché non sarebbero soddisfatti i presupposti giuridici per la sua applicazione.

31. Infine, è altresì evidente che la quinta questione non può essere affrontata in modo avulso dal contesto, poiché essa presuppone che la condotta di cui trattasi, vale a dire l’oltraggio civile alla corte, sia già stata qualificata come «reato», ai sensi dell’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA].

I criteri che consentono di giungere a tale qualificazione sono specificamente oggetto delle prime quattro questioni.

32. Conseguentemente, la mia analisi è strutturata in due parti: in primo luogo, l’interpretazione della regola della specialità e della nozione di «reato» ai sensi dell’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA]; e, in secondo luogo, le conseguenze di tale interpretazione nel caso in cui la condotta in questione integri un oltraggio alla corte qualificato come civile nello Stato emittente.

B. Questioni dalla prima alla quarta

33. Con le sue prime quattro questioni, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’ambito di applicazione del titolo VII della parte terza dell’[OSCURATO:PERSONA], relativo alla «consegna», e in particolare del suo articolo 625, paragrafo 2, sia limitato ai procedimenti penali e/o alle pene o alle misure di sicurezza privative della libertà inflitte per reati; e, in caso affermativo, se il termine «reato», ai fini della regola della specialità, debba essere interpretato i) alla luce del diritto dello Stato emittente, ii) alla luce del diritto dello Stato di esecuzione o iii) autonomamente, e, in quest’ultimo caso, sulla base di quali criteri, tenuto conto degli articoli da 47 a 50 della [OSCURATO:PERSONA] e dell’articolo 6 della CEDU.

34. La formulazione dell’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] non indica espressamente, di per sé, se il termine «reato» debba essere definito conformemente al diritto dello Stato emittente o dello Stato di esecuzione, oppure se esso debba essere interpretato in modo autonomo.

Pertanto, la nozione di «reato» deve essere interpretata alla luce del contesto più ampio dell’[OSCURATO:PERSONA] e della regola della specialità.

1. Contesto generale per l’interpretazione dell’[OSCURATO:PERSONA] a) Uno strumento di diritto internazionale pubblico 35.

Dopo la scadenza del periodo di transizione relativo al recesso del [OSCURATO:PERSONA] dall’Unione europea, le relazioni tra l’Unione e il [OSCURATO:PERSONA] sono state disciplinate da accordi internazionali, soprattutto dall’[OSCURATO:PERSONA].

L’[OSCURATO:PERSONA] è un accordo di associazione concluso ai sensi dell’articolo 217 TFUE.

Esso è stato adottato in qualità di accordo «puramente dell’Unione», e non di accordo misto, il che significa che gli [OSCURATO:PERSONA] membri non sono a loro volta parti contraenti ( 13 ).

36. È ampiamente riconosciuto che l’[OSCURATO:PERSONA] debba essere interpretato come uno strumento di diritto internazionale pubblico ( 14 ).

L’accordo stesso conferma tale orientamento.

Il suo articolo 4, paragrafo 2, esclude l’obbligo di interpretare le disposizioni dell’[OSCURATO:PERSONA] secondo il diritto interno dell’una o dell’altra parte.

Il contesto interpretativo è quindi quello del diritto internazionale pubblico e, in particolare, della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati ( 15 ).

L’articolo 4, paragrafo 1, dell’[OSCURATO:PERSONA] lo precisa espressamente, esigendo che l’accordo sia interpretato in buona fede, sulla base dell’accezione abituale dei suoi termini nel loro contesto e alla luce dell’oggetto e dello scopo dell’accordo.

37. Infine, occorre rilevare che l’articolo 5, paragrafo 1, dell’[OSCURATO:PERSONA] stabilisce che, di regola, le disposizioni dell’accordo non conferiscono diritti e non impongono obblighi direttamente in capo ai singoli.

Tuttavia, tale disposizione prevede espressamente un’eccezione, «per quanto riguarda l’Unione [europea]», relativamente alla parte terza dell’[OSCURATO:PERSONA].

L’articolo 625 dell’[OSCURATO:PERSONA], che enuncia la regola della specialità, si inserisce nel titolo VII della parte terza, intitolato «consegna».

Tale scelta intenzionale di redazione indica che, nell’ordinamento giuridico dell’Unione, le disposizioni della parte terza possono avere effetto diretto, e quindi essere invocate dai singoli, a condizione che esse soddisfino i criteri ordinari stabiliti dalla giurisprudenza della Corte per riconoscere effetto diretto agli accordi internazionali ( 16 ).

In altri termini, le questioni rientranti nella parte terza dell’[OSCURATO:PERSONA] sono idonee, all’interno dell’Unione europea, a conferire ai singoli diritti che essi possono far valere dinanzi ai giudici nazionali, nonostante l’esclusione generale dell’effetto diretto per quanto concerne le restanti disposizioni dell’[OSCURATO:PERSONA]. b) Cooperazione reciproca accompagnata da garanzie

38. Le conclusioni della Corte nella sentenza Alchaster I sono decisive per comprendere la regola della specialità ( 17 ).

La Corte ha precisato che, a differenza del regime del mandato d’arresto europeo (in prosieguo: il «MAE»), che si regge sulla fiducia reciproca tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri, l’[OSCURATO:PERSONA] istituisce un regime di cooperazione reciproca accompagnato da garanzie.

39. A tal riguardo, la Corte ha osservato che il [OSCURATO:PERSONA] non fa parte del sistema fondato sulla fiducia reciproca e ha elaborato una classificazione a tre livelli dei regimi di cooperazione, vale a dire, in primo luogo, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione, nei quali la fiducia reciproca è alla base dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia; in secondo luogo, alcuni paesi terzi, in particolare taluni [OSCURATO:PERSONA] dello Spazio economico europeo, quali l’Islanda e la Norvegia, che intrattengono relazioni privilegiate con l’Unione europea; e, in terzo luogo, altri paesi terzi.

Per quanto riguarda il [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha dichiarato che la «cooperazione non è presentata come basata sulla salvaguardia della fiducia reciproca tra gli [OSCURATO:PERSONA] interessati che esisteva prima dell’uscita dall’Unione del [OSCURATO:PERSONA]» ( 18 ).

In particolare, «il [OSCURATO:PERSONA] non fa parte dello spazio europeo senza frontiere interne, la cui costruzione è resa possibile, segnatamente, dal principio della fiducia reciproca» ( 19 ).

Inoltre, il regime istituito dall’[OSCURATO:PERSONA] non instaura relazioni «tanto privilegiate quanto» quelle descritte in una giurisprudenza pregressa relativa ai summenzionati [OSCURATO:PERSONA] dello Spazio economico europeo ( 20 ).

40. Tale distinzione è fondamentale ai fini dell’applicazione della regola della specialità, la cui attuazione nel contesto del regime del MAE presuppone che entrambi gli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati operino in un contesto fondato sulla fiducia reciproca.

È sulla base di tale fiducia reciproca che lo Stato emittente può assumersi la responsabilità dell’esercizio dell’azione penale o dell’esecuzione di una pena una volta autorizzata la consegna ( 21 ).

Parimenti, tale fiducia reciproca garantisce che i diritti fondamentali delle persone interessate, compresi quelli sanciti dalla [OSCURATO:PERSONA], siano protetti nel contesto di ordinamenti giuridici nazionali ritenuti idonei a garantire una tutela equivalente ed effettiva all’interno dell’Unione ( 22 ).

41. Inoltre, nella sentenza Alchaster I, la Corte ha sottolineato che il regime di consegna previsto dall’[OSCURATO:PERSONA] contiene eccezioni e garanzie individualizzate in materia di diritti umani – comprese quelle fondate sulla natura politica dei reati, sulla cittadinanza e sui rischi per i diritti fondamentali – che non hanno equivalenti nel regime del MAE ( 23 ).

Tali eccezioni non sono subordinate alla constatazione di carenze sistemiche ( 24 ).

42. In particolare, la Corte ha sottolineato che l’[OSCURATO:PERSONA] contiene deroghe e garanzie supplementari, come quelle previste all’articolo 602, all’articolo 603 e all’articolo 604, lettera c), dell’[OSCURATO:PERSONA], che non si rinvengono nella decisione quadro 2002/584.

Nella sentenza Alchaster I si dichiara che il regime dell’[OSCURATO:PERSONA] esige un esame caso per caso, ex ante , delle garanzie e dei limiti giuridici applicabili ( 25 ).

Ne consegue che i giudici dell’Unione devono procedere a una valutazione individuale dei rischi alla luce della [OSCURATO:PERSONA].

La Corte ha concluso che tale regime esige una valutazione autonoma da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, che non si può fondare su una presunzione generale di fiducia ( 26 ).

43. Tale distinzione incide sul modo in cui la regola della specialità deve essere intesa: vale a dire, non come una presunzione automatica di conformità dello Stato emittente, bensì come una garanzia che l’autorità dell’esecuzione deve attivamente valutare e salvaguardare nell’espletamento dei propri obblighi di garantire il rispetto dei diritti fondamentali.

Come sottolineato dalla Corte nella sentenza Alchaster I, l’articolo 604, lettera c), dell’[OSCURATO:PERSONA] autorizza espressamente l’autorità dell’esecuzione a richiedere garanzie supplementari qualora sussistano fondati motivi per ritenere che, in caso di consegna, vi sarebbe un rischio effettivo per la protezione dei diritti fondamentali della persona ricercata ( 27 ).

2. Ambito di applicazione della regola della specialità di cui all’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA]

44. La regola della specialità fa parte del diritto consuetudinario che disciplina l’estradizione tra [OSCURATO:PERSONA] ( 28 ).

Disposizioni che enunciano tale regola sono rinvenibili nella maggior parte dei trattati di estradizione, se non addirittura in tutti ( 29 ).

Nel caso dell’[OSCURATO:PERSONA], l’articolo 625, paragrafo 2, stabilisce che, fatte salve talune eccezioni, «la persona [consegnata] non è sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stata consegnata».

45. Tale disposizione, che disciplina la regola della specialità ai sensi di tale accordo, riflette la formulazione e la struttura dell’articolo 27 della decisione quadro 2002/584 ( 30 ).

Tuttavia, come chiarito dalla Corte nella sentenza Polydor e RSO Records ( 31 ), una formulazione identica nel diritto dell’Unione e in un accordo internazionale non determina automaticamente un’interpretazione uniforme.

Ciò poiché le disposizioni contenute in un accordo internazionale possono perseguire obiettivi diversi e operare in un contesto giuridico e istituzionale distinto.

Di conseguenza, la giurisprudenza relativa alla regola della specialità sviluppata nel contesto del MAE non può essere automaticamente trasposta al regime dell’[OSCURATO:PERSONA], in quanto tale regime sostituisce la fiducia reciproca, connaturata a uno spazio senza frontiere interne, con un sistema di cooperazione accompagnato da garanzie ( 32 ).

Di converso, la portata della regola della specialità prevista dall’[OSCURATO:PERSONA] deve essere determinata mediante un’interpretazione letterale, contestuale e teleologica dell’accordo stesso ( 33 ).

46. Mentre l’ambito di applicazione territoriale della regola della specialità prevista all’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA], che si applica alle consegne tra il [OSCURATO:PERSONA] e tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione, non è in discussione nella presente causa, occorre invece esaminare l’ambito di applicazione soggettivo, temporale e materiale di tale norma, di cui mi occuperò ora, in sequenza. a) Ambito di applicazione soggettivo

47. Nella sentenza Leymann e Pustovarov ( 34 ), la Corte ha dichiarato che la regola della specialità enunciata all’articolo 27, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584 è «connessa alla sovranità dello Stato membro di esecuzione» e «conferisce alla persona ricercata il diritto di essere incriminata, condannata o privata della libertà unicamente per il reato che ha determinato la sua consegna» ( 35 ).

Ne conseguono due osservazioni.

L’affermazione della Corte secondo cui la regola è «connessa» e «conferisce» è indicativa della sua duplice natura: nel contesto del MAE essa funge, al contempo, da salvaguardia della sovranità dello Stato e da diritto soggettivo della persona consegnata, che può essere invocato da quest’ultima ai sensi del diritto dell’Unione.

48. Si pone pertanto la questione se la duplice natura affermata nella giurisprudenza relativa al MAE interessi anche l’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA].

49. A tal riguardo, per quanto riguarda la sovranità, l’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] chiarisce che la sottoposizione a un procedimento penale per «altri reati» richiede l’assenso dell’autorità dell’esecuzione, il che garantisce che lo Stato di esecuzione conservi, in ultima analisi, un controllo sugli effetti giuridici della sua decisione di consegna.

Tale funzione riflette la logica di sovranità sviluppata in relazione alla decisione quadro 2002/584.

50. Per quanto riguarda i diritti conferiti all’individuo, il regime del MAE si basa su un elevato livello di fiducia reciproca tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri ( 36 ), in particolare in uno spazio europeo senza frontiere interne ( 37 ).

Come spiegato dalla Corte ( 38 ), tale fiducia impone a ciascuno Stato membro di ritenere, salvo circostanze eccezionali, che tutti gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri rispettino il diritto dell’Unione e, in particolare, i diritti fondamentali ( 39 ).

Tale presunzione fondamentale di conformità permette di fondarsi su procedure semplificate, anziché sull’offerta di garanzie caso per caso o su meccanismi di assenso.

51. Di converso, la parte terza dell’[OSCURATO:PERSONA] è fondata sulla cooperazione nel settore della giustizia penale, come chiarito dalla Corte nella sentenza Alchaster

I. Essa ha osservato che, ai sensi del considerando 23 e dell’articolo 1 dell’[OSCURATO:PERSONA], tale accordo è inteso a rafforzare la sicurezza tanto del [OSCURATO:PERSONA] quanto dell’Unione, consentendo la cooperazione in materia di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati ed esecuzione di sanzioni penali ( 40 ).

Tale obiettivo è sancito nella parte terza, come confermato dall’articolo 522, paragrafo 1, dell’[OSCURATO:PERSONA] ( 41 ).

Inoltre, l’articolo 524, paragrafo 1, dell’[OSCURATO:PERSONA] ancora tale cooperazione al rispetto condiviso, da parte dell’Unione, del [OSCURATO:PERSONA] e degli [OSCURATO:PERSONA] membri, della democrazia, dello Stato di diritto e della tutela dei diritti fondamentali, compresi quelli garantiti dalla CEDU ( 42 ).

52. Tuttavia, sebbene l’[OSCURATO:PERSONA] aspiri a mantenere un livello elevato di garanzie per gli individui, paragonabili a quelle assicurate all’interno dell’Unione europea, esso opera, come ho già indicato ( 43 ), sulla base di una cooperazione reciproca accompagnata da garanzie, anziché sulla fiducia reciproca.

Per assicurare che i diritti fondamentali restino efficacemente protetti è quindi necessario che le garanzie incorporate nell’[OSCURATO:PERSONA], in particolare quelle di cui al suo articolo 625, paragrafo 2, siano pienamente applicate e utilizzate come garanzie operative nell’ambito del processo di consegna.

53. Ciò dimostra che la regola della specialità, pur essendo concepita come una garanzia procedurale, opera, nella pratica, come uno strumento che deve essere applicato attivamente dall’autorità dell’esecuzione al fine di garantire che essa svolga la sua funzione protettiva, in particolare alla luce degli obblighi in materia di diritti fondamentali.

Di conseguenza, ai sensi dell’[OSCURATO:PERSONA], la dimensione relativa ai diritti individuali della regola di specialità è accentuata, poiché l’assenza di fiducia reciproca ( 44 ) obbliga l’autorità giudiziaria dell’esecuzione a verificare, prima della consegna, il rispetto di tale regola e, ove necessario, a richiedere garanzie supplementari ai sensi dell’articolo 604, lettera c), dell’[OSCURATO:PERSONA].

54. Ne consegue che la regola della specialità enunciata all’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] deve essere intesa nel senso che possiede la stessa duplice natura della regola prevista nella decisione quadro 2002/584: essa costituisce espressione della sovranità dello Stato di esecuzione e, inoltre, all’interno dell’Unione europea, conferisce alla persona consegnata il diritto di non essere sottoposta a un procedimento penale, condannata o privata della libertà, salvo che per il reato per il quale è stata consegnata. b) Ambito di applicazione temporale

55. La procedura di consegna ai sensi dell’[OSCURATO:PERSONA] si compone di più fasi procedurali distinte, che comprendono l’esame della domanda di consegna, l’esecuzione della decisione di consegnare (o non consegnare) l’interessato e la procedura di assenso.

Le garanzie giuridiche applicabili possono variare a seconda della fase del procedimento.

È pertanto importante chiarire l’ambito di applicazione temporale dell’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] e il suo rapporto con la successiva procedura di assenso di cui all’articolo 625, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4.

56. Per quanto concerne l’ambito di applicazione temporale, l’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] opera prima della consegna e quale sua condizione: esso si inserisce nel contesto normativo che disciplina la questione se si possa legittimamente procedere alla consegna.

Di converso, la procedura di assenso di cui all’articolo 625, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4, dell’[OSCURATO:PERSONA] interviene a seguito della consegna.

Essa costituisce il meccanismo mediante il quale lo Stato emittente può, dopo la consegna, chiedere l’assenso dello Stato di esecuzione ad estendere la portata dell’azione penale ad altri reati.

57. Alla luce del ragionamento della Corte nella sentenza Alchaster I, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione è tenuta a procedere a un controllo ex ante al fine di assicurarsi che il trattamento atteso a seguito della consegna rispetti la regola della specialità.

Pertanto, la questione se la regola della specialità si applichi nel caso di specie è una questione che deve porsi prima della consegna, nel contesto della valutazione del giudice dell’esecuzione alla luce della [OSCURATO:PERSONA].

58. Ne consegue che il meccanismo di assenso previsto all’articolo 625, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4, dell’[OSCURATO:PERSONA] e la valutazione alla luce della [OSCURATO:PERSONA], come applicati alla regola della specialità, costituiscono due questioni distinte.

La procedura relativa all’assenso si svolge a seguito della consegna: essa è avviata soltanto qualora lo Stato emittente chieda formalmente un’estensione della portata della consegna al fine di sottoporre la persona consegnata a un procedimento penale per «altri reati» ( 45 ).

Di converso, il controllo ex ante dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione interviene prima della consegna e riguarda la garanzia di base prevista all’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA], vale a dire la circostanza che la persona non sarà sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per reati non contemplati, cioè reati diversi da quelli indicati nel mandato.

Si tratta di una forma di protezione immediata ed ex ante ; essa si inserisce fra gli elementi che, a priori , rendono legittima la decisione di consegna.

59. Tale ragionamento non è messo in discussione dalla giurisprudenza della Corte nelle sentenze Leymann e Pustovarov ( 46 ) e nella sentenza Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (Principio di specialità) ( 47 ), dato che entrambe le pronunce partono dal presupposto che la consegna sia già avvenuta e che la persona consegnata si trovi già sotto la giurisdizione dello Stato emittente.

In tali cause, la Corte ha analizzato la regola della specialità nel contesto di richieste successive alla consegna: lo Stato emittente aveva richiesto l’assenso a sottoporre a procedimento penale, per ulteriori reati, una persona che era già stata consegnata.

60. Analogamente, nella sentenza F. ( 48 ), la questione non riguardava l’applicabilità della regola della specialità – che era pacifica – bensì quali fossero le garanzie procedurali richieste allo Stato di esecuzione.

La questione pregiudiziale verteva sulla circostanza se il diritto nazionale potesse prevedere un ricorso sospensivo avverso la decisione dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione di dare il suo assenso all’esercizio dell’azione penale per altri reati.

In altri termini, la valutazione effettuata dal giudice dell’esecuzione nella causa F. aveva avuto luogo soltanto dopo la consegna, nel contesto della procedura di assenso.

Il ruolo dell’autorità dell’esecuzione si era limitato a una decisione di assenso successiva, dopo che la consegna iniziale era già stata eseguita.

61. Poiché tali sentenze riguardano situazioni giuridiche in cui la consegna ha già avuto luogo, esse non sono adeguate a circostanze in cui l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non si sia ancora pronunciata sulla consegna della persona.

Tale distinzione conferma che la giurisprudenza relativa all’assenso successivo alla consegna nel contesto del MAE non può essere automaticamente trasposta alla fase che precede la consegna ai sensi dall’[OSCURATO:PERSONA].

62. Nella presente causa, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non si è ancora pronunciata sulla consegna.

Qualora la persona ricercata sollevi obiezioni nel corso del procedimento che precede la consegna, come nel caso di specie, si configura una distinzione di natura temporale e procedurale di rilevanza cruciale.

Nell’ambito di tali obiezioni precedenti alla consegna, la censura dell’interessato non verte sull’estensione della portata della consegna ex post , bensì sulla questione se la consegna stessa debba essere autorizzata.

Di conseguenza, quando, nel contesto dell’[OSCURATO:PERSONA], sono formulate obiezioni ai sensi delle quali la consegna esporrebbe l’individuo a un procedimento penale o alla privazione di libertà per un reato diverso da quello specificato nel mandato, la valutazione di tale obiezione avviene necessariamente prima della consegna e concerne la legittimità della decisione di consegna stessa.

63. Garantendo che una persona non possa essere sottoposta a un procedimento penale, condannata o privata della libertà per reati diversi da quelli per i quali l’autorità dell’esecuzione ha autorizzato la consegna, la regola della specialità di cui all’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] protegge gli individui dall’essere privati della libertà in modo arbitrario o imprevedibile, il che costituisce parte integrante dei diritti alla libertà e alla legalità.

Essa costituisce quindi una garanzia procedurale essenziale, che è strettamente connessa ai diritti alla libertà e alla legalità.

64. Da un lato, la formulazione dell’articolo 611, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] conferma tale natura: si richiede che qualsiasi rinuncia alla regola sia espressa «volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze».

Siffatta formulazione è tipica delle disposizioni che disciplinano la rinuncia a garanzie procedurali essenziali, quali i diritti della difesa o il diritto a un processo equo ( 49 ).

65. Dall’altro lato, da un punto di vista sistematico, la regola della specialità funziona come uno scudo procedurale che attribuisce un effetto concreto ai diritti conferiti dalla [OSCURATO:PERSONA], quali il diritto alla libertà (articolo 6) ( 50 ), il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva (articolo 47) e il principio di legalità e di prevedibilità delle pene (articolo 49, paragrafo 1) ( 51 ).

Sebbene non si tratti di un diritto autonomo espressamente sancito dalla [OSCURATO:PERSONA], essa è paragonabile a garanzie procedurali essenziali quali il diritto all’assistenza di un difensore o il diritto di presenziare al processo.

66. In particolare, ai sensi dell’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA], che costituisce una riaffermazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva, i giudici nazionali devono poter fare quanto necessario per garantire la piena efficacia di diritti dell’Unione dotati di effetto diretto ( 52 ).

L’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA], quale garanzia procedurale essenziale facente parte del diritto dell’Unione ( 53 ), attribuisce siffatto diritto.

Di conseguenza, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve avere il potere e il dovere di garantirne il rispetto rifiutando la consegna o esigendo garanzie vincolanti nel caso in cui sia probabile una sua violazione.

Qualsiasi disposizione o prassi nazionale che impedisca a tale autorità di esercitare detto potere porterebbe a una riduzione dell’efficacia del diritto dell’Unione e violerebbe l’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA] ( 54 ).

L’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA] presuppone dunque che l’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] possa essere applicato in sede giurisdizionale, legittimando l’autorità dell’esecuzione a garantirne il rispetto. c) Ambito di applicazione materiale

67. A mio avviso, l’ambito di applicazione materiale della regola della specialità di cui all’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] comprende due dimensioni distinte ma interconnesse.

La prima concerne il modo in cui la nozione di «reato», deve essere definita, il che potrebbe essere in base alla normativa dello Stato emittente, oppure in base alla normativa dello Stato di esecuzione, oppure in modo autonomo in base all’accordo stesso.

La seconda dimensione concerne i reati oggetto della decisione di consegna, che fissano i limiti sostanziali dei procedimenti penali che possono legittimamente fare seguito alla consegna. 1) Nozione di «reato» ai sensi dell’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA]

68. L’[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sostengono che il senso comune da attribuire alla nozione di «reato» ai sensi dell’articolo 625 dell’[OSCURATO:PERSONA] è limitato ai reati qualificati come tali dallo Stato emittente.

In udienza, l’[OSCURATO:PERSONA] ha posto l’accento sul ruolo sistemico della regola della doppia incriminazione quale garanzia comparativa.

Secondo l’[OSCURATO:PERSONA], fondarsi sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa all’articolo 6 della CEDU sarebbe fuori luogo, dal momento che tale giurisprudenza sviluppa una nozione autonoma di «accusa penale» nel contesto dell’equo processo, e non di una procedura di consegna.

69. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che al termine «reato» di cui all’articolo 625 dell’[OSCURATO:PERSONA] deve essere attribuito un significato unico valido per l’intera disposizione, ossia per i paragrafi 2 e 4, e che esso può riferirsi soltanto ai reati definiti come tali dallo Stato emittente.

Varie disposizioni della parte terza dell’[OSCURATO:PERSONA] fanno espresso riferimento a un «procedimento penale» o a un «reato (...) secondo la (...) legge penale», mentre il suo articolo 599 disciplina la regola della doppia incriminazione in questi termini.

70. A mio avviso, un’interpretazione a tal punto restrittiva non dovrebbe essere accolta.

In primo luogo, e soprattutto, l’[OSCURATO:PERSONA] è parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’Unione ( 55 ) e, pertanto, la sua interpretazione deve essere conforme alla [OSCURATO:PERSONA], che si applica ogniqualvolta gli [OSCURATO:PERSONA] membri agiscano all’interno dell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, ivi compresa la procedura di consegna ai sensi della parte terza dell’[OSCURATO:PERSONA].

Ne consegue che la regola della specialità di cui all’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] deve essere interpretata in modo da rispettare la [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, i diritti alla libertà sanciti all’articolo 6 della [OSCURATO:PERSONA] e a una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi dell’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA], nonché il principio di legalità e di prevedibilità delle pene previsto all’articolo 49, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA], esigono che la tutela conferita dalla regola della specialità non sia limitata agli illeciti formalmente qualificati come «penali» dallo Stato emittente, ma si estenda a qualsiasi condotta o procedimento avente natura o effetti penali.

71. S’impone quindi un’interpretazione autonoma della nozione di «reato», quale stabilita nella giurisprudenza della Corte nella sentenza Bonda ( 56 ), che riflette i criteri Engel elaborati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo ( 57 ) (in prosieguo: i «criteri Bonda»), in cui la Corte ha elaborato il criterio in tre fasi per stabilire se una sanzione abbia «natura penale»: i) la qualificazione giuridica nel diritto nazionale; ii) la natura intrinseca dell’illecito; e iii) la severità della sanzione.

Tale approccio garantisce che la privazione della libertà non possa essere esclusa dalla tutela offerta dalla regola della specialità per il solo fatto che un ordinamento nazionale qualifichi una sanzione come «civile», «amministrativa» o «disciplinare».

In altri termini, l’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] non può essere interpretato in modo tale da escludere dal suo ambito di applicazione condotte e sanzioni regolamentate dai diritti tutelati dalla [OSCURATO:PERSONA] ( 58 ).

72. In secondo luogo, come dichiarato nell’articolo 4, paragrafo 1, dell’[OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 1, della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, un accordo deve essere interpretato in buona fede sulla base dell’accezione abituale dei suoi termini nel loro contesto e alla luce del suo oggetto e della sua finalità.

L’oggetto e la finalità della regola della specialità di cui all’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] consistono nel proteggere la persona ricercata dall’essere sottoposta a procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per fatti che non sono stati oggetto di esame da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione.

Un’interpretazione restrittiva legata esclusivamente alla qualificazione formale operata dallo Stato emittente priverebbe tale garanzia di gran parte del suo effetto utile ( 59 ), in particolare nel contesto di obiezioni precedenti alla consegna.

Poiché l’[OSCURATO:PERSONA] si basa espressamente non sulla fiducia reciproca ma sulla cooperazione reciproca accompagnata da garanzie, se l’autorità dell’esecuzione dovesse applicare «ciecamente» la qualificazione operata dallo Stato emittente, la tutela dell’individuo potrebbe essere ridotta proprio nel momento in cui le conseguenze della decisione dell’autorità dell’esecuzione sono più significative per i diritti di tale persona, vale a dire prima della consegna, quando l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve ancora stabilire se tali diritti saranno adeguatamente tutelati.

In altri termini, l’effetto utile della regola della specialità prevista all’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] esige che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione conservi la sua capacità di valutare autonomamente se la sanzione di cui si tratta abbia natura penale, anziché limitarsi a fare affidamento sulla qualificazione operata dallo Stato emittente.

Analogamente, un’interpretazione autonoma garantirebbe anche l’effetto utile dell’articolo 524, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] ( 60 ).

73. L’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il suo approccio tutelerebbe i diritti fondamentali in modo altrettanto efficace, senza esigere una definizione autonoma del termine «reato», trascura il fatto che la regola della specialità di cui all’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] fornisce essa stessa una garanzia procedurale essenziale a tutela dei diritti fondamentali, la quale garantisce che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione definisca i limiti giuridici precisi della possibile privazione della libertà da essa autorizzata, proteggendo così il diritto alla libertà, la tutela giurisdizionale effettiva e i principi di legalità e prevedibilità delle pene.

Se l’interpretazione della nozione di «reato» fosse confinata alla qualificazione nazionale, l’autorità dell’esecuzione perderebbe il controllo dei limiti della protezione concessa, esponendo così la persona ricercata a un’eventuale privazione della libertà o a una pena per fatti non contemplati nella sua decisione di consegna.

Una definizione autonoma della nozione di «reato», guidata dai criteri Bonda e incentrata sulla questione se la sanzione che essa implica abbia natura penale, è quindi indispensabile per la salvaguardia di tali diritti fondamentali ( 61 ).

74. Per quanto riguarda l’argomento secondo cui la formulazione stessa dell’[OSCURATO:PERSONA] corrobora un’interpretazione più ampia, occorre notare che, da un lato, altre disposizioni della parte terza dell’[OSCURATO:PERSONA], quali l’articolo 598, lettera a), l’articolo 600, lettera a), e l’articolo 601, lettera d), fanno espresso riferimento a un «procedimento penale» o a un «reato», e il suo articolo 599 disciplina la regola della doppia incriminazione in questi termini.

Dall’altro, [nella sua versione in lingua inglese, lingua in cui sono redatte le presenti conclusioni, ndt] l’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] utilizza il termine «offence», senza aggettivo.

L’omissione dell’aggettivo «criminal» suggerisce che la scelta di utilizzare il termine più ampio «offence» sia stata volontaria, il che è indicativo di una maggiore ampiezza dell’ambito di tutela della regola della specialità.

Tuttavia, alcune versioni linguistiche dell’[OSCURATO:PERSONA] non confermano che il termine «offence» nell’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] sia diretto a includere unicamente reati o anche altre forme di condotta illecita ( 62 ).

Le versioni linguistiche non sono, quindi, decisive su tale punto, e il significato di «offence» non può essere determinato limitandosi a considerazioni di tipo linguistico. 75.

Il termine «reato» di cui all’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] deve pertanto essere inteso alla luce del contesto e dello scopo di tale disposizione, che possono giustificare un’applicazione differenziata del concetto di «reato» ai sensi dell’accordo.

In base all’[OSCURATO:PERSONA], la nozione di «reato» può quindi operare in modo distinto nelle due fasi del regime di consegna: esso può essere qualificato sulla base del diritto interno ai fini dell’emissione di un mandato di arresto ai sensi dell’[OSCURATO:PERSONA], ma essere interpretato a in modo autonomo in sede di applicazione della regola della specialità di cui all’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA].

L’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] funge, dunque, da garanzia di tutela che protegge la persona consegnata dall’essere sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per «altri reati».

Tale obiettivo di tutela milita nel senso di un’interpretazione autonoma della nozione di «reato» conformemente ai criteri Bonda, in modo da evitare che la garanzia sia compromessa dalle qualificazioni giuridiche nazionali e da preservare la coerenza e lo scopo protettivo del regime di consegna previsto dall’[OSCURATO:PERSONA] ( 63 ).

76. La stessa logica si applica all’argomento relativo alla regola della doppia incriminazione.

L’[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il requisito della doppia incriminazione di cui all’articolo 599, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA], dimostra che è necessario fare riferimento al diritto interno sia dello Stato emittente che dello Stato di esecuzione per stabilire se la condotta di cui trattasi costituisca un reato ai fini dell’accordo.

A suo avviso, il titolo VII della parte terza dell’[OSCURATO:PERSONA] parte quindi dal presupposto che soltanto le condotte qualificate come «penali» nel territorio dei due [OSCURATO:PERSONA] coinvolti nella procedura di consegna possano essere oggetto di un mandato.

77. A tal riguardo, osservo che l’articolo 599, paragrafo 2, e l’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] disciplinano fasi differenti della procedura di consegna e perseguono obiettivi diversi.

L’articolo 599, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA], che fa applicazione della regola della doppia incriminazione, riguarda la legittimità della consegna in relazione alle condotte alla base della richiesta di consegna.

Di converso, l’articolo 625, paragrafo 2, è una garanzia di tutela che impedisce che una persona sia sottoposta a un procedimento penale o altrimenti privata della libertà per «altri reati» commessi prima della consegna.

Al fine di garantire le tutele riconosciute dalla [OSCURATO:PERSONA] e al fine di essere efficace, la regola della specialità impone un’interpretazione autonoma della nozione di «reato», conformemente ai criteri Bonda ( 64 ). 2) Reati contemplati nel mandato

78. La regola della specialità, sancita dall’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA], garantisce il diritto di una persona a non essere sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stata consegnata.

Sulla base della formulazione di tale disposizione, incentrata sul concetto di reato ( 65 ), l’oltraggio civile alla corte integrerebbe, di regola, un illecito distinto dalla frode, in quanto implica una qualificazione giuridica distinta e protegge interessi diversi.

Di conseguenza, sottoporre una persona a un procedimento penale, condannarla o privarla della libertà per oltraggio alla corte senza l’assenso dello Stato richiesto determinerebbe, prima facie , l’attivazione della regola della specialità.

Di converso, non vi sarebbe alcuna violazione della regola della specialità se l’asserito oltraggio civile alla corte fosse strettamente connesso alla condotta integrante l’asserita frode per la quale è stato emesso il mandato d’arresto, e in essa implicito.

3. Regola della specialità nella pratica a) Sua invocazione al fine di opporsi alla consegna

79. Come precisato nella sentenza Alchaster I, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve procedere a una valutazione ex ante della compatibilità della consegna con i diritti fondamentali, ai sensi dell’articolo 604, lettera c), dell’[OSCURATO:PERSONA].

Ne consegue che, qualora vi sia un rischio fondato di violazione della regola della specialità, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può limitarsi ad ignorare tale preoccupazione sulla base del fatto che la procedura di assenso di cui all’articolo 625, paragrafo 4, dell’[OSCURATO:PERSONA] interviene soltanto dopo la consegna.

80. Se la valutazione dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione rivela un rischio effettivo che la persona sia sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per reati diversi da quelli alla base della consegna, potrebbe verificarsi una violazione delle garanzie procedurali essenziali riconosciute a tale persona.

Anche in caso di violazioni potenziali, e non effettive, di tali garanzie, l’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] obbliga l’autorità giudiziaria dell’esecuzione ad assicurare che la persona non sia sottoposta a un procedimento penale o privata della libertà in modo arbitrario.

Pertanto, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione è tenuta ad adottare misure per eliminare tale rischio prima di autorizzare la consegna.

81. È esattamente in tale contesto che l’articolo 604, lettera c), dell’[OSCURATO:PERSONA], in combinato disposto con l’articolo 613, paragrafo 2, dello stesso, assume rilevanza.

Tale disposizione legittima l’autorità giudiziaria dell’esecuzione ad esigere dallo Stato emittente garanzie adeguate, quale condizione per la consegna.

In tal modo, la regola della specialità di cui all’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] e la possibilità di richiedere informazioni supplementari ai sensi dell’articolo 604, lettera c), dell’[OSCURATO:PERSONA] operano in combinazione.

La prima definisce la tutela sostanziale, mentre la seconda fornisce il meccanismo procedurale mediante il quale l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può garantire detta tutela in anticipo. b) Diritto dei singoli di far valere la regola della specialità

82. Si può osservare che la regola della specialità di cui all’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] produce effetti giuridici distinti per ciascun attore.

Per quanto concerne lo Stato di esecuzione, tale norma garantisce che esso conservi un controllo sulla portata delle condotte in relazione alle quali esso autorizza la consegna, conferendo alle sue autorità giudiziarie il potere di rifiutare l’assenso in singoli casi, preservando così la sua sovranità.

Per quanto attiene allo Stato emittente, tale regola impone ad esso l’obbligo di rispettare i limiti della decisione di consegna: salvo che la persona ricercata abbia rinunciato a tale protezione, lo Stato emittente deve astenersi dal sottoporre a un procedimento penale, condannare o privare della libertà detta persona per «altri reati», chiedere l’assenso dello Stato di esecuzione a tal fine oppure emettere un nuovo mandato.

Per quanto concerne la persona consegnata, la regola le garantisce il diritto di non essere sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per fatti che esulano da quelli per i quali è stata autorizzata la consegna, garantendo la certezza del diritto e la protezione contro privazioni arbitrarie della libertà.

83. Occorre rilevare che la regola della specialità è redatta in termini chiari, rigorosi e di proibizione («la persona non è sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà»).

Pertanto, a mio avviso, l’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] stabilisce una garanzia chiara (anche se soggetta a talune eccezioni) ( 66 ) che la persona consegnata non sarà sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà dallo Stato emittente per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stata concessa la consegna ( 67 ).

84. Tenuto conto dei termini chiari e precisi in cui è redatto l’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA], unitamente a tali eccezioni limitate ed espressamente definite, nonché dell’espresso riconoscimento, da parte di tale disposizione, dei diritti della persona consegnata, si può validamente sostenere che esso raggiunga la soglia richiesta per configurarsi come una norma di tutela di diritti fondamentali dell’Unione.

85. Di conseguenza, gli effetti giuridici di tale disposizione non si limitano ad obblighi tra [OSCURATO:PERSONA], ma si estendono all’attribuzione di diritti azionabili aventi effetto diretto nell’ordinamento giuridico dell’Unione, che possono essere fatti valere direttamente dinanzi ai giudici.

86. Tuttavia, sebbene l’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] possa, ai sensi del diritto dell’Unione, essere invocato dinanzi ai giudici degli [OSCURATO:PERSONA] membri, come indicato in precedenza ( 68 ), esso non ha effetto diretto nel [OSCURATO:PERSONA].

Ciò non significa che la persona consegnata sia priva di tutela giurisdizionale in tale Stato, bensì che tale tutela dipende dal diritto nazionale e non può essere fondata direttamente sull’[OSCURATO:PERSONA].

Ne consegue che, nella fase della consegna, i giudici dell’Unione devono essi stessi garantire il rispetto della regola della specialità e, se del caso, esigere garanzie supplementari ai sensi dell’articolo 604, lettera c), dell’[OSCURATO:PERSONA], poiché è in tale momento che il rispetto dell’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] può essere garantito all’interno dell’ordinamento giuridico dell’Unione stesso. c) Applicazione sostanziale e procedurale

87. Una violazione procedurale dei diritti individuali si verifica quando un singolo non dispone di un mezzo efficace per invocare la regola della specialità o per farne valere la violazione.

Ad esempio, se la persona potesse avvalersi soltanto della protezione diplomatica dello Stato di esecuzione, senza essere legittimata ad agire dinanzi ai giudici dello Stato emittente, la tutela dei diritti fondamentali diverrebbe puramente teorica.

Un breve esame comparativo degli ordinamenti giuridici nazionali mostra, inoltre, che la possibilità di invocare la regola della specialità da parte dell’interessato è generalmente oggetto di esame da parte dei giudici nazionali, il che conferma il suo carattere di garanzia azionabile dai singoli ( 69 ).

Di conseguenza, quando una persona sia legittimata a far valere un’asserita violazione della regola della specialità da parte dello Stato emittente, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può procedere alla consegna, dato che i diritti fondamentali dell’interessato resterebbero tutelati in modo efficace all’interno di tale ordinamento giuridico ( 70 ).

88. Analogamente, è opportuno considerare che, ai sensi dell’[OSCURATO:PERSONA], sia il contenuto della regola della specialità (osservanza sostanziale) che la possibilità di azionarla (accesso procedurale alla giustizia) sono indispensabili per garantire la compatibilità con le norme in materia di diritti fondamentali derivanti dalla [OSCURATO:PERSONA].

Qualora l’una o l’altra dimensione sia incerta, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può procedere alla consegna.

Essa ha il dovere di valutare la situazione prevedibile della persona ricercata nel [OSCURATO:PERSONA].

89. In pratica, dalla sentenza Alchaster I risulta che, sebbene l’articolo 604, lettera c), dell’[OSCURATO:PERSONA] non faccia espresso riferimento al rifiuto di consegna in presenza di garanzie insufficienti, la garanzia sarebbe privata del suo effetto utile se un mandato fosse eseguito in circostanze in cui non sono fornite garanzie.

Di conseguenza, ai sensi di tale disposizione, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, «prima di decidere se eseguire il mandato d’arresto» conserva il potere – e il dovere ( 71 )– di rifiutare la consegna qualora persistano rischi per i diritti fondamentali ( 72 ).

90. A seguito di tale sentenza, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve tener conto sia del contesto giuridico generale e della prassi nel [OSCURATO:PERSONA] in materia di rispetto della regola della specialità, sia delle circostanze particolari del caso – comprese eventuali indicazioni che la persona potrebbe essere sottoposta a procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per reati diversi da quelli contemplati nella decisione di consegna.

Qualora, al termine di tale esame, persistano fondati motivi sui quali è possibile fondare una violazione della regola della specialità, tale autorità è tenuta, prima di autorizzare la consegna, a richiedere garanzie adeguate allo Stato emittente oppure, in caso di assenza o insufficienza di tali garanzie, a rifiutare del tutto la consegna ( 73 ).

In particolare, al punto 78 della sentenza Alchaster I, la Corte sottolinea che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione chiamata a pronunciarsi su un mandato d’arresto emesso sul fondamento dell’[OSCURATO:PERSONA] non può ordinare la consegna della persona ricercata qualora reputi, a seguito dell’esame concreto e preciso della situazione di tale persona, che vi siano valide ragioni per ritenere che, in caso di consegna al [OSCURATO:PERSONA], vi sarebbe un rischio reale di violazione dei diritti fondamentali di tale persona. d) Limiti e condizioni per invocare la regola della specialità

91. Il diritto di avvalersi della regola della specialità nei procedimenti che precedono la consegna non è illimitato.

Lo stesso articolo 625 dell’[OSCURATO:PERSONA] stabilisce talune condizioni che definiscono la portata della possibilità di avvalersene.

In primo luogo, come indicato in precedenza ( 74 ), tale diritto può essere oggetto di rinuncia ai sensi dell’articolo 611, paragrafi 1 e 2, dell’[OSCURATO:PERSONA].

In secondo luogo, l’articolo 625, paragrafo 1, dell’[OSCURATO:PERSONA] consente alle parti di notificare al comitato specializzato che l’assenso all’azione penale per altri reati sarà presunto, salvo che, in un caso specifico, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione faccia una diversa dichiarazione.

Tale meccanismo impone all’autorità giudiziaria di esercitare una vigilanza allorché una persona invochi la regola della specialità, dato che l’assenso presunto non può operare automaticamente dinanzi a obiezioni fondate.

In terzo luogo, il ricorso a tale regola deve basarsi su un rischio fondato: l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non è tenuta ad occuparsi di censure ipotetiche o speculative, ma soltanto di censure accompagnate da indizi credibili che la persona potrebbe essere sottoposta a procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per reati in relazione ai quali la consegna non è stata autorizzata.

92. Congiuntamente, tali condizioni garantiscono che la regola della specialità non sia applicata al di là del suo ambito di applicazione previsto, preservando al contempo l’effetto utile dell’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] quale garanzia procedurale essenziale.

Esse garantiscono che il ricorso a tale regola si mantenga un meccanismo equilibrato: accessibile al singolo quando è effettivamente a rischio la libertà, ma strutturato in modo tale da rispettare il meccanismo di consegna previsto dall’[OSCURATO:PERSONA].

4. Conclusione provvisoria

93. La regola della specialità prevista all’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] costituisce una garanzia procedurale essenziale la quale assicura che la persona consegnata non sia sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per reati diversi da quelli per i quali la consegna è stata autorizzata dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione.

L’[OSCURATO:PERSONA] fa parte del diritto dell’Unione, il che significa che la sua interpretazione deve essere conforme alla [OSCURATO:PERSONA], in particolare all’articolo 6, all’articolo 47 e all’articolo 49, paragrafo 1, di quest’ultima, che garantiscono il diritto alla libertà, la tutela giurisdizionale effettiva, la legalità e la prevedibilità delle pene.

Di conseguenza, il termine «reato» di cui all’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] non può essere interpretato unicamente in funzione della qualificazione adottata dallo Stato emittente, ma deve essere oggetto di un’interpretazione autonoma, effettuata con riferimento ai criteri Bonda; in particolare, la natura dell’illecito, il suo carattere intrinseco e la severità della sanzione.

Poiché l’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] costituisce un diritto azionabile all’interno dell’ordinamento giuridico dell’Unione, un singolo deve potersene avvalere per opporsi all’autorizzazione della consegna.

In caso di violazione sostanziale o procedurale della regola della specialità, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione è tenuta a intervenire ai sensi dell’articolo 604, lettera c), dell’[OSCURATO:PERSONA] per sospendere o impedire la consegna, poiché il mancato rispetto sotto il profilo sostanziale o procedurale della regola della specialità renderebbe la consegna incompatibile con la [OSCURATO:PERSONA].

94. Di conseguenza, suggerisco alla Corte di rispondere alle prime quattro questioni dichiarando che l’articolo 604, lettera c), e l’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA], in combinato disposto con l’articolo 6, l’articolo 47 e l’articolo 49, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA], devono essere interpretati nel senso che la regola della specialità costituisce una garanzia procedurale essenziale vincolante, la cui violazione o probabile violazione, valutata alla luce di una nozione di «reato» definita in modo autonomo, tenendo conto della qualificazione giuridica ai sensi del diritto nazionale, della natura intrinseca dell’illecito e della severità della sanzione, impone all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di subordinare la consegna a garanzie adeguate, da parte dello Stato emittente, che la persona consegnata non sarà sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per reati diversi da quelli per i quali è stata consegnata.

C. Quinta questione

95. Con la sua quinta questione, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] debba essere interpretato nel senso che osta alla consegna di una persona ricercata che sia stata condannata a sei mesi di privazione della libertà per oltraggio alla corte, allorché la consegna non sia stata richiesta ai fini dell’esecuzione di tale pena, in quanto lo Stato emittente qualifica l’oltraggio come illecito civile, e non penale.

96. In primo luogo, in sede di esame delle obiezioni sollevate dai ricorrenti in appello prima della consegna, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione è chiamata a stabilire se la condotta o la sanzione di cui trattasi, ad esempio l’oltraggio alla corte, rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA].

Ciò esige una valutazione indipendente basata sui criteri Bonda ( 75 ).

Il fatto che la sanzione di siffatta condotta comporti una privazione della libertà, ad esempio sotto forma di una condanna a una pena privativa della libertà di sei mesi, depone fortemente a favore della sua natura penale ai sensi dell’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA], indipendentemente dalla sua qualificazione da parte dello Stato emittente.

97. In secondo luogo, se l’autorità giudiziaria dell’esecuzione accerta che una condotta o una sanzione ha natura penale, tale autorità è tenuta poi a stabilire, sulla base di elementi oggettivi, attendibili e precisi, se sussistano fondati motivi per ritenere che la persona sarebbe sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per tale condotta dopo la consegna, in violazione dell’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA].

98. Se la regola della specialità è assente, inefficace o non può essere invocata dai singoli – come può accadere allorché lo Stato emittente qualifichi determinate condotte (quali l’oltraggio civile) come esulanti dalla sfera penale – tale circostanza indica già un rischio strutturale di violazione dell’articolo 625, paragrafo 2, e dell’articolo 604, lettera c), dell’[OSCURATO:PERSONA], letto in combinato disposto con l’articolo 6, l’articolo 47 e l’articolo 49, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA].

Qualora il diritto dello Stato emittente escluda espressamente tale condotta e le relative sanzioni dalla protezione offerta dalla regola della specialità, il rischio diviene certo anziché ipotetico. 99.

In terzo luogo, se tale rischio è individuato, prima di autorizzare la consegna l’autorità è tenuta a chiedere formalmente allo Stato emittente garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 604, lettera c), dell’[OSCURATO:PERSONA].

L’autorità giudiziaria dell’esecuzione dovrà poi valutare se le garanzie offerte siano sufficienti, nel senso che escludono il rischio che la persona sia privata della libertà per una condotta non contemplata nel mandato.

Se le garanzie eliminano il rischio, la consegna può essere autorizzata.

Qualora non siano fornite garanzie o le garanzie fornite siano poco chiare o insufficienti, l’autorità dell’esecuzione è tenuta a sospendere la consegna fino a quando non siano fornite garanzie soddisfacenti.

In ultima istanza, essa deve rifiutare la consegna nel caso in cui l’assenza o l’insufficienza delle garanzie persista ( 76 ).

100. A tal riguardo, nell’ambito del regime di consegna previsto dall’[OSCURATO:PERSONA], è essenziale la cooperazione tra l’autorità giudiziaria dell’esecuzione e le autorità dello Stato emittente.

Nella pratica, tale cooperazione può assumere la forma di un dialogo giudiziario e di uno scambio di informazioni ai sensi dell’articolo 604, lettera c), che consente all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di chiedere chiarimenti o garanzie allo Stato emittente in merito alla portata dei reati, alle garanzie procedurali applicabili o al rispetto della regola della specialità.

Nel caso in cui i dubbi persistano, lo Stato emittente può fornire garanzie formali che rispondano a preoccupazioni specifiche, quali i limiti dell’azione penale o la disponibilità di mezzi di ricorso effettivi.

Tale processo permette a entrambe le autorità di operare un bilanciamento tra i diritti dell’individuo e l’interesse generale a una buona amministrazione della giustizia, garantendo che la consegna abbia luogo soltanto in presenza di garanzie adeguate.

In seguito, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione potrebbe dover valutare se le garanzie supplementari soddisfino i requisiti di cui all’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA], tenendo conto, al contempo, del diritto alla giustizia delle vittime ( 77 ).

101. Tale approccio garantisce che l’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] funga da garanzia efficace e azionabile avverso un procedimento penale o una privazione della libertà non autorizzati.

Esso è conforme all’articolo 47 e all’articolo 49, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA], i quali esigono che le procedure di consegna ai sensi dell’[OSCURATO:PERSONA] siano legittime e prevedibili e che garantiscano una tutela giurisdizionale effettiva.

102. Infine, è opportuno sottolineare l’affermazione del giudice del rinvio secondo cui esso ritiene che i ricorrenti in appello, nel corso dei procedimenti dinanzi ai giudici dello Stato emittente concernenti le ordinanze di sequestro, abbiano beneficiato dell’intera gamma di tutele procedurali garantite dagli articoli 6 e 13 della CEDU.

I ricorrenti in appello sono stati processati da un giudice indipendente e imparziale, sono stati informati dell’accusa nei loro confronti, sono stati informati dell’ora e del luogo dell’udienza, erano legalmente rappresentati e disponevano di un diritto d’impugnazione.

Inoltre, i ricorrenti in appello avevano accesso a un ricorso effettivo nello Stato emittente, in quanto legittimati a impugnare la condanna per mezzo del procedimento d’appello.

Tuttavia, dal fascicolo risulta che i ricorrenti in appello sono stati condannati per oltraggio alla corte in contumacia.

Tale circostanza, che spetta al giudice del rinvio verificare, può essere pertinente, in quanto solleva una questione distinta, relativa al loro diritto di presenziare al processo e di difendersi.

Anche nel caso in cui il procedimento iniziale abbia soddisfatto le garanzie previste agli articoli 6 e 13 della CEDU, l’irrogazione di una pena in contumacia impone di esaminare se i ricorrenti in appello siano stati effettivamente informati dell’udienza e se ad essi continui ad essere riconosciuto, dopo la consegna, il diritto a un nuovo processo o a un mezzo di ricorso equivalente nello Stato emittente.

103. Alla luce di quanto precede, ritengo che l’articolo 604, lettera c), e l’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA], in combinato disposto con l’articolo 6, l’articolo 47 e l’articolo 49, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA], debbano essere interpretati nel senso che qualora la consegna di una persona ricercata, condannata a sei mesi di privazione della libertà per oltraggio alla corte, non sia stata richiesta ai fini dell’esecuzione di tale pena, poiché l’oltraggio in questione è qualificato come illecito civile dal diritto dello Stato emittente, essa è incompatibile con il diritto dell’Unione nel caso in cui, secondo l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, tale oltraggio costituisca, in sostanza, un illecito di natura penale e vi siano fondati motivi per ritenere che, dopo la consegna, si verificherebbe una violazione sostanziale o procedurale della regola della specialità, in quanto la persona sarebbe privata della libertà in violazione della regola della specialità o non potrebbe invocarla; l’autorità giudiziaria dell’esecuzione è tenuta, prima di autorizzare la consegna, ad ottenere dallo Stato emittente garanzie supplementari adeguate che la persona non sarà sottoposta a procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per tale oltraggio, in assenza delle quali la consegna dovrà essere rifiutata.

VI. Conclusione

104. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, [OSCURATO:PERSONA]) nei seguenti termini: l’articolo 604, lettera c), e l’articolo 625, paragrafo 2, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, dall’altra, in combinato disposto con l’articolo 6, l’articolo 47 e l’articolo 49, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che: 1) la regola della specialità costituisce una garanzia procedurale essenziale vincolante, la cui violazione o probabile violazione, valutata alla luce di una nozione di «reato» definita in modo autonomo, tenendo conto della qualificazione giuridica ai sensi del diritto nazionale, della natura intrinseca dell’illecito e della severità della sanzione, impone all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di subordinare la consegna a garanzie adeguate, da parte dello Stato emittente, che la persona consegnata non sarà sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per reati diversi da quelli per i quali è stata consegnata. 2) Qualora la consegna di una persona ricercata, condannata a sei mesi di privazione della libertà per oltraggio alla corte, non sia stata richiesta ai fini dell’esecuzione di tale pena, poiché l’oltraggio in questione è qualificato come illecito civile dal diritto dello Stato emittente, essa è incompatibile con il diritto dell’Unione nel caso in cui, secondo l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, tale oltraggio costituisca, in sostanza, un illecito di natura penale e vi siano fondati motivi per ritenere che, dopo la consegna, si verificherebbe una violazione sostanziale o procedurale della regola della specialità, in quanto la persona sarebbe privata della libertà in violazione della regola della specialità; l’autorità giudiziaria dell’esecuzione è tenuta, prima di autorizzare la consegna, ad ottenere dallo Stato emittente garanzie supplementari adeguate che la persona non sarà sottoposta a procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per tale oltraggio, in assenza delle quali la consegna dovrà essere rifiutata. 1 Lingua originale: l’inglese. i Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. 2 GU 2021, L 149, pag.

10. 3 Denominata anche specialità, principio di specialità o dottrina della specialità. 4 V., in tal senso, Tinsley, A.,«Specialty: Arresting an elusive “right” in [OSCURATO:PERSONA] extradition law», [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] , Vol. 12, Issue 1, 2020, pagg. da 23 a

35. https://doi.org/10.1177/2032284420976994 . 5 Firmata a Vienna il 23 maggio 1969,

[OSCURATO:PERSONA]

, Vol. 1155, pag.

331. 6 Firmata a Roma il 4 novembre 1950. 7 Tali ordinanze di sequestro vietavano la cessione di beni collegati alla società, ai conti bancari di LQ, NT e RM e ai loro autoveicoli e obbligavano i ricorrenti in appello a comunicare e a fornire i dettagli necessari di tutti i beni situati all’interno o al di fuori di Inghilterra e Galles. 8 Le informazioni sulle pene inflitte per oltraggio alla corte figurano nella parte (f) di ciascun mandato d’arresto, in cui si legge: «La violazione dell’ordinanza di sequestro non costituisce un reato, cosicché non può costituire un fatto che dà luogo all’estradizione e non è pertanto inclusa nell’elenco dei reati che danno luogo all’estradizione.

La constatazione da parte del [giudice della [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA])] del fatto che l’imputato ha violato l’ordinanza di sequestro e ha così commesso un oltraggio alla corte non costituisce una condanna, pertanto tale mandato resta unicamente un mandato d’accusa». 9 Corte EDU, 8 giugno 1976, Engel e a. c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:1976:0608JUD000510071). 10 Corte EDU, 15 dicembre 2005, Kyprianou c.

Cipro (CE:ECHR:2005:1215JUD007379701). 11 Corte EDU, 10 giugno 1996, Benham c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:1996:0610JUD001938092). 12 Decisione quadro del 13 giugno 2002 relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra [OSCURATO:PERSONA] membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24; in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584»). 13 Conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa Alchaster (C‑202/24, EU:C:2024:559, paragrafo 55). 14 Ibidem , paragrafo 58; v. anche le conclusioni dell’avvocato generale Biondi nella causa P&O [OSCURATO:PERSONA] e P&O [OSCURATO:PERSONA] (C‑413/24, EU:C:2025:490, paragrafi 48 e 49). 15 V., in tal senso, sentenza del 10 gennaio 2006, IATA e ELFAA (C‑344/04, EU:C:2006:10, punto 40 e giurisprudenza ivi citata), nella quale la Corte ha ricordato che, ai sensi dell’articolo 31 della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, un trattato dev’essere interpretato in buona fede, secondo il senso comune da attribuire ai suoi termini nel loro contesto ed alla luce del suo oggetto e del suo scopo. 16 V., in tal senso, sentenze del 30 settembre 1987, Demirel (12/86, EU:C:1987:400, punto 14) e del 26 maggio 2011, Akdas e a. (C‑485/07, EU:C:2011:346, punto 67 e giurisprudenza ivi citata). 17 Sentenza del 29 luglio 2024, Alchaster (C‑202/24; in prosieguo: la «sentenza Alchaster I», EU:C:2024:649). 18 Ibidem , punto

71. 19 Ibidem , punto

70. 20 Ibidem . 21 Sentenza del 24 settembre 2020, Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (Principio di specialità) (C‑195/20 PPU, EU:C:2020:749, punto 40). 22 Sentenza del 22 febbraio 2022, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Unità del nucleo familiare – Protezione già accordata) (C‑483/20, EU:C:2022:103, punto 27). 23 Punti da 72 a

74. 24

V. punto

75. 25 Punto

82. 26 Punti da 72 a

83. 27 Punto

75. 28 Schabas, W.A, [OSCURATO:PERSONA]: A Commentary on the [OSCURATO:PERSONA] , 2 a edizione, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2016, pagg. da 1362 a 1366. 29 [OSCURATO:PERSONA] on [OSCURATO:PERSONA], UN Doc.

A/RES/45/116, allegato, articolo 14, e Convenzione europea di estradizione, ETS n. 24, articolo

14. 30 L’articolo 625, paragrafo 1, dell’[OSCURATO:PERSONA] corrisponde all’articolo 27, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584.

L’articolo 27, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584 e l’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] sono sostanzialmente identici.

L’articolo 27, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 prevede eccezioni all’applicazione della regola della specialità e l’articolo 625, paragrafo 3, dell’[OSCURATO:PERSONA] riprende quasi alla lettera il contenuto di tale disposizione.

L’articolo 27, paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584 è riprodotto, in sostanza, all’articolo 625, paragrafo 4, dell’[OSCURATO:PERSONA], il quale prevede una procedura che consente allo Stato emittente di presentare una richiesta di assenso all’autorità giudiziaria dell’esecuzione. 31 Sentenza del 9 febbraio 1982 (270/80, EU:C:1982:43, punti da 14 a 16). 32 V supra , paragrafo

41. 33 V supra , paragrafo

37. 34

V. sentenza del 1º dicembre 2008 (C‑388/08 PPU, EU:C:2008:669, punti 43 e 44). 35 Tale formulazione è ripresa, in termini identici, al punto 39 della sentenza del 24 settembre 2020, Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (Principio di specialità) (C‑195/20 PPU, EU:C:2020:749).

Il punto 40 di tale sentenza chiarisce la dimensione giurisdizionale, che impone allo Stato emittente di ottenere l’assenso dello Stato di esecuzione al fine di rispettarne le competenze, ma non circoscrive la duplice natura affermata dalla Corte in tale passaggio. 36

V. sentenza del 10 novembre 2016, Poltorak (C‑452/16 PPU, EU:C:2016:858, punto 25).

Tale regime si fonda su un elevato livello di fiducia reciproca tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri, in particolare nel contesto dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

La presunzione è che ciascuno Stato membro si conformi a norme comuni in materia di tutela dei diritti fondamentali, il che permette procedure semplificate basate sulla cooperazione istituzionale piuttosto che su un assenso individualizzato. 37

V. sentenza Alchaster I, punti 63 e 70. 38 Ibidem , punti da 24 a 27. 39

V. sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru (C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 78). 40 Sentenza Alchaster I, punti 40 e

41. 41 Ibidem , punto

41. 42 Ibidem , punto

42. 43 Supra , paragrafo

41. 44 Supra , paragrafo

42. 45 Essa non deve essere confusa con la forma di consenso distinta di cui all’articolo 611 dell’[OSCURATO:PERSONA], per mezzo della quale la persona ricercata può acconsentire a una consegna rapida rinunciando a determinate garanzie procedurali.

I due meccanismi sono concettualmente distinti: il primo riguarda la portata dell’azione penale dopo la consegna, mentre il secondo riguarda il modo in cui viene effettuata la consegna. 46

V. sentenza del 1º dicembre 2008 (C‑168/08 PPU, EU:C:2008:669). 47 La situazione giuridica considerata nella giurisprudenza della Corte relativa alla regola della specialità nell’ambito del MAE – in cui la persona è già stata consegnata e lo Stato emittente deve rispettare i limiti imposti dall’autorità dell’esecuzione – non si è ancora verificata nel caso di specie.

Il ragionamento di cui alla sentenza del 24 settembre 2020 (C‑195/20 PPU, EU:C:2020:749, punto 40), è subordinato alla condizione che la consegna sia già avvenuta.

Lo «sconfinamento» menzionato dalla Corte presuppone che lo Stato di esecuzione abbia trasferito la persona in custodia e che lo Stato emittente sia in grado di agire nei confronti di tale persona entro i limiti imposti dalla decisione di consegna.

Di converso, nella fase precedente alla consegna, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione è tenuta a verificare se esista un rischio effettivo che lo Stato emittente non rispetti tali limiti una volta effettuata la consegna, agendo così in violazione della regola della specialità. 48

V. sentenza del 30 maggio 2013 (C‑168/13 PPU, EU:C:2013:358). 49 V., per analogia, la rinuncia al diritto di presenziare al processo, riconosciuto dalla Corte nella sentenza del 26 febbraio 2013, Melloni (C‑399/11, EU:C:2013:107, punto 49) ed espressamente riflesso nell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2016, L 65, pag. 1). 50 V., ad esempio, ordinanza del 24 marzo 2016 (n. 175/16), nella quale il Bundesverfassungsgericht (Corte costituzionale federale, Germania) ha statuito che un’estradizione che non garantisce il rispetto della regola della specialità viola il diritto fondamentale alla libertà personale.

Inoltre, se un’autorità giudiziaria dell’esecuzione rifiuta di verificare se i requisiti della regola della specialità siano soddisfatti, ciò costituisce una violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. 51 Secondo una giurisprudenza costante, ai sensi del principio di legalità dei reati e delle pene, sancito all’articolo 49, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA], le disposizioni penali devono rispettare determinati requisiti di accessibilità e prevedibilità per quanto concerne sia la definizione del reato sia la determinazione della pena (v. sentenza dell’11 giugno 2020, [OSCURATO:PERSONA] w Słupsku, C‑634/18, EU:C:2020:455, punti 47 e 48 e giurisprudenza ivi citata). 52 V., in tal senso, sentenze del 26 luglio 2017, Sacko (C‑348/16, EU:C:2017:591, punto 31) e del 25 luglio 2018, Alheto (C‑585/16, EU:C:2018:584, punto 114). 53

V. infra , paragrafo

70. 54 V., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2019, Torubarov (C‑556/17, EU:C:2019:626, punti da 72 a 75). 55 V., in tal senso, sentenze del 30 aprile 1974, Haegeman (181/73, EU:C:1974:41, punto 5); del 16 giugno 1998, Racke (C‑162/96, EU:C:1998:293, punto 41); del 25 febbraio 2010, Brita (C‑386/08, EU:C:2010:91, punto 39); e del 27 febbraio 2018, [OSCURATO:PERSONA] UK (C‑266/16, EU:C:2018:118, punto 46).

Poiché l’[OSCURATO:PERSONA] è stato concluso mediante la decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, dall’altra, e dell’accordo tra l’Unione europea e il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU 2021, L 149, pag. 2) ai sensi dell’articolo 217 TFUE, esso costituisce, secondo la giurisprudenza della Corte, un atto delle istituzioni dell’Unione e fa parte del diritto dell’Unione. 56 Sentenza del 5 giugno 2012, C‑489/10, EU:C:2012:319, punti 37 e seguenti). 57 L’interpretazione autonoma della nozione di «accusa penale» da parte della Corte EDU è stata elaborata al fine di evitare esclusioni arbitrarie dall’ambito di applicazione delle garanzie fondamentali.

Nella sentenza dell’8 giugno 1976, Engel e a. c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:1976:0608JUD000510071), la Corte EDU ha statuito che la questione se un procedimento abbia natura «penale» non può dipendere unicamente dalla sua qualificazione da parte dello Stato; diversamente, gli [OSCURATO:PERSONA] potrebbero sottrarsi all’applicazione dell’articolo 6 della CEDU semplicemente rietichettando misure punitive come «disciplinari».

Essa ha quindi elaborato i tre criteri summenzionati.

Tale logica è stata confermata nella sentenza Öztürk c.

Germania (21 febbraio 1984, CE:ECHR:1984:0221JUD000854479), in cui un procedimento formalmente qualificato come «amministrativo» è stato considerato, ciò nonostante, rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 6 della CEDU, in ragione della sua finalità punitiva e dissuasiva. 58 Sebbene il fondamento della parte terza dell’[OSCURATO:PERSONA], come chiarito dalla Corte nella sentenza Alchaster I (punti da 40 a 43), sia la cooperazione nel settore della giustizia penale e dell’applicazione della legge, tale elemento contestuale non limita l’interpretazione del termine «reato» di cui all’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] agli illeciti formalmente qualificati come penali ai sensi del diritto interno.

L’obiettivo generale della parte terza è definire l’ambito di applicazione del meccanismo, vale a dire la cooperazione in materia penale, ma non il significato delle garanzie protettive ivi contenute.

Pertanto, tali garanzie possono estendersi anche a sanzioni che, pur non essendo formalmente definite come penali alla luce della loro qualificazione nazionale, sono di natura penale a causa della loro finalità, della loro severità o del loro carattere dissuasivo. 59 Ciò è conforme alla giurisprudenza più ampia della Corte.

Nella sentenza del 4 novembre 2013, Baláž (C‑60/12, EU:C:2013:733, punto 35), la Corte ha dichiarato che, per salvaguardare l’effetto utile della decisione quadro 2002/584, la qualificazione degli illeciti da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri non è decisiva in sede di interpretazione delle disposizioni relative alla competenza in materia penale.

Analogamente, nella sentenza del 27 maggio 2014, Spasic (C‑129/14 PPU, EU:C:2014:586, punto 77), la Corte ha sottolineato che, sebbene il diritto dell’Unione non abbia armonizzato il diritto penale sostanziale o processuale, il principio del ne bis in idem di cui all’articolo 54 Acquis di Schengen – Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli [OSCURATO:PERSONA] dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU 2000, L 239, pag. 19) evita l’impunità e favorisce la certezza del diritto.

Essa ha sottolineato che, in mancanza di armonizzazione, le disposizioni del diritto dell’Unione che non rinviano espressamente al diritto interno devono ricevere un’interpretazione autonoma e uniforme, alla luce del loro contesto e dei loro obiettivi. 60 L’articolo 524, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] stabilisce che nulla della parte terza modifica l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali quali sanciti nella CEDU e, per l’Unione, nella [OSCURATO:PERSONA].

Ciò esige che l’interpretazione dell’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] sia conforme a tali strumenti.

Di conseguenza, se lo Stato emittente potesse qualificare una sanzione come civile, anche quando essa possiede natura penale alla luce dei criteri della CEDU e della [OSCURATO:PERSONA], l’effetto utile dell’articolo 524, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] sarebbe compromesso.

Per evitare tale risultato, il termine «reato» di cui all’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] deve essere interpretato in modo autonomo, conformemente ai criteri Bonda, i quali garantiscono che tutte le condotte che determinano un’accusa di natura penale rientrino nella protezione offerta dalla regola della specialità. 61 Sulle nozioni autonome della CEDU, v.

Letsas, G, «Autonomous concepts, conventionalism, and judicial discretion», A Theory of Interpretation of the [OSCURATO:PERSONA] on [OSCURATO:PERSONA] , edizione online, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2007, pagg. da 37 a

57. 62 Ad esempio, nella versione di lingua italiana, le corrispondenti disposizioni usano il termine reato, che connota generalmente illeciti di rilevanza penale in tale ordinamento giuridico. 63 È opportuno osservare che basarsi sulla qualificazione dello Stato emittente ai sensi dell’articolo 625, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4, dell’[OSCURATO:PERSONA] potrebbe rivelarsi problematico.

Quando talune condotte, come l’oltraggio alla corte nel [OSCURATO:PERSONA], non sono considerate «reato» ai sensi del diritto interno, nessun assenso successivo alla consegna potrebbe essere richiesto, anche se la sanzione che ne risulta avrebbe potuto, alla luce di un interpretazione autonoma dell’articolo 625, paragrafo 2, impedire la consegna.

Poiché tali disposizioni fanno riferimento ai «reati» che legittimano la consegna nell’ambito del titolo VII, parte terza, dell’[OSCURATO:PERSONA], il meccanismo di assenso non può estendersi a misure di esecuzione che sono civili nella forma ma penali nella sostanza, impedendo all’autorità di esecuzione di autorizzare l’eventuale privazione della libertà che ne potrebbe risultare.

Rimane aperta a interpretazione la questione se questa lacuna strutturale possa essere colmata attraverso un’interpretazione teleologica del termine «reato» di cui all’articolo 625, paragrafo 4, dell’[OSCURATO:PERSONA], conformemente all’approccio di tutela dei diritti richiesto dall’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA]. 64 Quanto all’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui non vi sarebbe una «necessità imperativa» di un’interpretazione teleologica della nozione di «reato», in quanto la [OSCURATO:PERSONA] troverebbe comunque applicazione, occorre sottolineare che l’applicabilità della [OSCURATO:PERSONA] e la portata della sua applicazione procedurale sono questioni distinte.

Mentre la [OSCURATO:PERSONA] garantisce diritti, la regola della specialità li garantisce dal punto di vista procedurale.

È soltanto attraverso un’interpretazione autonoma della nozione di «reato» di cui all’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] che l’autorità dell’esecuzione può stabilire se la sottoposizione a un procedimento penale, la condanna o la privazione della libertà successive alla consegna esulino dall’ambito di applicazione della privazione della libertà autorizzata, un accertamento essenziale ai fini dell’effetto utile dell’articolo 47 e dell’articolo 49, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non può sostituirsi alla garanzia procedurale concepita per rendere le garanzie da essa previste concrete e applicabili. 65 L’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] mantiene la tradizionale formulazione basata sul concetto di reato (anziché di condotta), concentrandosi sulla sottoposizione a un procedimento penale, sulla condanna o sulla privazione della libertà di una persona per un reato diverso da quello per cui è stata concessa la consegna. 66

V. supra , paragrafi 37 e da 47 a

54. 67 Tali eccezioni comprendono i) l’assenso dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, ii) la rinuncia alla regola da parte della persona consegnata ai sensi dell’articolo 611, paragrafi 1 e 2, dell’[OSCURATO:PERSONA], purché espressa volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze, e iii) la possibilità di un assenso presunto mediante le notifiche di cui all’articolo 625, paragrafo 1, dell’[OSCURATO:PERSONA], salvo che in un caso specifico l’autorità giudiziaria dell’esecuzione lo escluda espressamente. 68 V supra , paragrafo

37. È stato chiarito, dinanzi alla Corte, che i singoli non possono far valere tale disposizione come norma di un trattato dinanzi ai giudici del [OSCURATO:PERSONA].

L’[OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato che, di converso, la regola della specialità trova applicazione nel [OSCURATO:PERSONA] soltanto per mezzo della normativa nazionale, vale a dire l’[OSCURATO:PERSONA] 2003 (legge del 2003 sull’estradizione). 69

V. l’ordinanza del Bundesverfassungsgericht (Corte costituzionale federale) citata supra , alla nota 50, in cui tale giudice ha aggiunto, al punto 60, che negare ai singoli tutela giurisdizionale è contrario all’articolo 19, paragrafo 4, del Grundgesetz (Costituzione), che garantisce l’accesso a un ricorso effettivo, in circostanze in cui la persona estradata non può invocare personalmente la regola della specialità, come nel caso degli [OSCURATO:PERSONA] d’America, a seguito della decisione [OSCURATO:PERSONA] v.

Suarez [U.S. [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello degli [OSCURATO:PERSONA] per il secondo circuito), No. 14-2378-cr, 30 giugno 2015].

Analogamente, lo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden (Corte suprema dei [OSCURATO:PERSONA]) limita la sua valutazione dell’ammissibilità di un’estradizione dai [OSCURATO:PERSONA] verso un altro paese ai soli casi in cui: a) risulta che la persona interessata sarebbe esposta a una «flagrante violazione» dei suoi diritti; e

b) è stato debitamente dimostrato che, dopo la consegna, la persona non disporrebbe di un «mezzo di ricorso» avverso tale violazione [[OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden (Corte suprema dei [OSCURATO:PERSONA]), sentenza del 7 settembre 2004, (00760/04 U, NL:HR:2004:AP1534)]. 70 V., in tal senso, [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden (Corte suprema dei [OSCURATO:PERSONA]), sentenza del 26 settembre 2023, (23/01346 U, NL:HR:2023:1315). 71

V. articolo 625, paragrafo 4, ultima frase, dell’[OSCURATO:PERSONA], in cui si impiega il termine «deve», dal quale si evince che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può procedere in assenza delle garanzie previste dall’articolo 604 dell’[OSCURATO:PERSONA]. 72 V., in tal senso, punti 76 e 77 della sentenza Alchaster

I. Tale interpretazione è corroborata dal tenore letterale di tale disposizione che, come indicato al punto 74, impone all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di ottenere «garanzie supplementari quanto al trattamento della persona ricercata dopo la sua consegna prima di decidere se eseguire il mandato d’arresto», confermando così che essa è tenuta a valutare e, se del caso, rifiutare l’esecuzione qualora tali garanzie non siano adeguate. 73 Sentenza Alchaster I, punti 78, da 83 a 91 e

98. 74 V supra , paragrafo

82. 75

V. i precedenti paragrafi da 71 a

77. 76 V supra , paragrafo

90. 77 V., sul tema del dovere di cooperazione e dei diritti delle vittime, ad esempio, sentenza Güzelyurtlu e a. c.

Cipro e Turchia (CE:ECHR:2019:0129JUD003692507, §§ da 232 a 236) in cui la Corte EDU ha dichiarato che l’articolo 2 della CEDU (diritto alla vita) può creare un dovere di cooperazione bidirezionale tra [OSCURATO:PERSONA] nelle indagini su omicidi, al fine di chiarire le circostanze in cui sono avvenuti e assicurare i colpevoli alla giustizia.

Poiché tale dovere costituisce un obbligo di mezzi, e non di risultato, gli [OSCURATO:PERSONA] devono adottare tutte le misure ragionevoli disponibili nel contesto degli strumenti di cooperazione esistenti.

Sulla base di tale pronuncia, nella sua sentenza del 9 luglio 2019, [OSCURATO:PERSONA] c.

Belgio (CE:ECHR:2019:0709JUD000835117, §§ da 79 a 92), la Corte EDU ha analizzato, in sostanza, la questione se il rifiuto del Belgio di cooperare avesse indebitamente pregiudicato i diritti procedurali dei ricorrenti in appello ai sensi dell’articolo 2 della CEDU.

La Corte EDU ammette che un rischio di violazione dell’articolo 3 della CEDU (divieto di trattamenti inumani o degradanti) potrebbe costituire un motivo di rifiuto della consegna, ma sottolinea che siffatto rischio deve fondarsi su elementi sufficientemente circostanziati e fattuali.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 4 dicembre 2025 ( 1 ) Causa C ‑ 528/24 [Boothnesse] ( i ) LQ, NT, RM interveniente: Minister for Justice and Equality [Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, [OSCURATO:PERSONA])] « Rinvio pregiudiziale – Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, dall’altra – Parte terza, titolo VII – Consegna di una persona al [OSCURATO:PERSONA] ai fini dell’esercizio di un’azione penale – Articolo 604, lettera c), e articolo 625 – Eventuali azioni penali per altri reati – Regola della specialità – Nozione di “reati (...) diversi da quello per cui [la persona] è stata consegnata” – Oltraggio alla corte – Oltraggio civile – Pena privativa della libertà di sei mesi – Privazione della libertà – Nozione autonoma – Possibilità di invocare la regola della specialità dinanzi a un giudice – [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 6, articolo 47 e articolo 49, paragrafo 1 – Tutela giurisdizionale effettiva – Principio di legalità e di prevedibilità delle pene – Garanzie supplementari che lo Stato emittente deve fornire » I. Introduzione 1. La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame verte sull’interpretazione dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, dall’altra ( 2 ) (in prosieguo: l’«[OSCURATO:PERSONA]»), letto in combinato disposto con gli articoli 47, 48 e 49 della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»). 2. La regola della specialità ( 3 ), una garanzia fondamentale delle norme in materia di estradizione e consegna, è enunciata all’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA], ai sensi del quale, salvo in determinati casi, una persona non è sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stata consegnata. 3. La presente causa è sorta nel contesto del procedimento di esecuzione di tre mandati di arresto emessi ai sensi dell’[OSCURATO:PERSONA] da un giudice del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord. Mediante tali mandati si chiede la consegna al [OSCURATO:PERSONA] di tre persone, LQ, NT e RM, ai fini dell’esercizio dell’azione penale nei loro confronti per reati legati a frodi. Tali persone si oppongono alla consegna, sostenendo che essa violerebbe la regola della specialità prevista all’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA], in quanto esse sarebbero tenute a scontare una pena privativa della libertà di sei mesi per oltraggio civile alla corte [in inglese, lingua di procedura «civil contempt of court», ndt], avendo agito in violazione di ordinanze di sequestro emesse da un giudice del [OSCURATO:PERSONA]. Poiché l’oltraggio civile alla corte non costituisce un reato nel [OSCURATO:PERSONA], esso non è contemplato nel mandato d’arresto ai fini della consegna. 4. In tale contesto, la causa solleva una questione di interpretazione delle disposizioni della parte terza, titolo VII, dell’[OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, dell’articolo 625, paragrafo 2, di quest’ultimo, nel caso in cui la normativa dello Stato che richiede la consegna (in prosieguo: lo «Stato emittente») non qualifichi come reato la condotta che dà luogo a una privazione della libertà. La Corte è chiamata a decidere in che modo debba essere interpretata l’espressione «reati (...) diversi da quello per cui [la persona] è stata consegnata», ai sensi di tale disposizione. 5. La presente causa pone al centro dell’attenzione la questione se la regola della specialità debba essere considerata come un diritto azionabile del singolo anziché come una regola intergovernativa tra [OSCURATO:PERSONA] ( 4 ). II. Contesto normativo A. [OSCURATO:PERSONA] 6. L’articolo 4 dell’[OSCURATO:PERSONA], intitolato «Diritto internazionale pubblico», al suo paragrafo 1 dispone quanto segue: «Le disposizioni del presente accordo o eventuale accordo integrativo sono interpretate in buona fede sulla base della loro accezione abituale nel loro contesto e alla luce dell’oggetto e della finalità del presente accordo secondo le norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate nella convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, conclusa a Vienna il 23 maggio 1969 [(in prosieguo: la “convenzione di Vienna sul diritto dei trattati”) ( 5 )]». 7. L’articolo 524 dell’[OSCURATO:PERSONA], intitolato «Tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali», prevede quanto segue: «1.      La cooperazione di cui alla presente parte si basa sul rispetto che le parti e gli [OSCURATO:PERSONA] membri nutrono da lunga data per la democrazia, lo Stato di diritto e la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, come enunciati anche nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo [adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948] e nella [Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la “CEDU”) ( 6 )], e sull’importanza che attribuiscono all’attuazione sul piano interno dei diritti e delle libertà previste da detta convenzione. 2.      Nulla della presente parte modifica l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici quali sanciti in particolare nella [CEDU] e, per l’Unione e i suoi [OSCURATO:PERSONA] membri, nella [[OSCURATO:PERSONA]]». 8. L’articolo 599 dell’[OSCURATO:PERSONA], intitolato «Ambito di applicazione», ai suoi paragrafi 1 e 2 prevede quanto segue: «1.      Il mandato d’arresto può essere emesso per dei fatti puniti dalle leggi dello Stato emittente con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi oppure, se è stata disposta la condanna a una pena o è stata inflitta una misura di sicurezza, per condanne o misure di sicurezza privative della libertà di durata non inferiore a quattro mesi. 2.      Fatti salvi i paragrafi 3 e 4, la consegna è subordinata alla condizione che i fatti per i quali è stato emesso il mandato d’arresto costituiscano un reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso». 9. L’articolo 604, lettera c), dell’[OSCURATO:PERSONA] così dispone: «L’esecuzione del mandato d’arresto da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione può essere subordinata a una delle seguenti garanzie: (…) c)      se sussistono fondati motivi per ritenere che vi sia un rischio effettivo per la protezione dei diritti fondamentali della persona ricercata, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può richiedere, se del caso, garanzie supplementari quanto al trattamento della persona ricercata dopo la sua consegna prima di decidere se eseguire il mandato d’arresto». 10. L’articolo 611 dell’[OSCURATO:PERSONA] prevede quanto segue: «1.      Se l’arrestato indica di acconsentire alla propria consegna, il consenso ed eventualmente la rinuncia espressa al beneficio della regola della specialità, definita all’articolo 625, paragrafo 2, devono essere raccolti dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione in conformità del diritto interno dello Stato di esecuzione. 2.      Ciascuno Stato adotta le misure necessarie affinché il consenso ed eventualmente la rinuncia di cui al paragrafo 1 siano raccolti in condizioni dalle quali risulti che l’interessato li ha espressi volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze. A tal fine la persona ha diritto a essere assistita da un difensore. (…)». 11. L’articolo 613, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] così dispone: «L’autorità giudiziaria dell’esecuzione che non ritiene le informazioni comunicatele dallo Stato emittente sufficienti per permetterle di prendere una decisione sulla consegna, richiede urgentemente le informazioni complementari necessarie segnatamente in relazione all’articolo 597, agli articoli da 600 a 602, e agli articoli 604 e 606 e può stabilire un termine per la ricezione delle stesse (...)». 12. L’articolo 625 dell’[OSCURATO:PERSONA], intitolato «Eventuali azioni penali per altri reati», prevede quanto segue: «1.      [OSCURATO:PERSONA] e l’Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, possono ciascuno notificare al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie [(in prosieguo: il «comitato specializzato»)] che, nei rapporti con altri [OSCURATO:PERSONA] a cui si applica la stessa notifica, si presume che sia stato accordato l’assenso all’azione penale, alla condanna o alla detenzione di una persona ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui la persona è stata consegnata salvo che in un caso specifico l’autorità giudiziaria dell’esecuzione faccia una diversa dichiarazione nella sua decisione relativa alla consegna. 2.      Salvi i casi previsti ai paragrafi 1 e 3, la persona non è sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stata consegnata. 3.      Il paragrafo 2 del presente articolo non si applica nei casi seguenti: (…) b)      il reato non è punibile con una pena o una misura privative della libertà; (…) d)      la persona potrebbe essere soggetta a una pena o misura che non implichi la privazione della libertà, in particolare una pena pecuniaria o una misura sostitutiva della pena pecuniaria, anche se la pena o misura può restringere la sua libertà personale; e)      la persona ha acconsentito alla propria consegna, oltre a rinunciare, se del caso, alla regola della specialità, in conformità dell’articolo 611; f)      dopo essere stata consegnata, la persona ha espressamente rinunciato a beneficiare della regola della specialità rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna. Tale rinuncia deve essere raccolta dalla competente autorità giudiziaria dello Stato emittente e verbalizzata in conformità del diritto interno di quest’ultimo. Essa deve essere redatta in modo che risulti che l’interessato l’ha espressa volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze. A tal fine la persona ha diritto a essere assistita da un difensore; e g)      l’autorità giudiziaria dell’esecuzione che ha consegnato la persona dà il suo assenso in conformità del paragrafo 4 del presente articolo. 4.      La richiesta di assenso è presentata all’autorità giudiziaria dell’esecuzione, corredata delle informazioni di cui all’articolo 606, paragrafo 1, nonché di una traduzione, come previsto all’articolo 606, paragrafo 2. L’assenso è accordato qualora il reato per cui è richiesto dia esso stesso luogo a consegna conformemente al disposto del presente titolo. L’assenso è rifiutato per i motivi di cui all’articolo 600 e, altrimenti, può essere rifiutato soltanto per i motivi di cui all’articolo 601, o all’articolo 602, paragrafo 2, e all’articolo 603, paragrafo 2. La decisione interviene entro i trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Per le situazioni di cui all’articolo 604, lo Stato emittente deve fornire le garanzie ivi previste». B. Diritto irlandese 13. La procedura di consegna disciplinata dall’[OSCURATO:PERSONA] è stata prevista e attuata nel diritto irlandese mediante lo [OSCURATO:PERSONA] (legge del 2003 sul mandato d’arresto europeo), il cui articolo 22 prevede che, a norma di tale sezione, la [OSCURATO:PERSONA] (Alta Corte) è tenuta a rifiutare di consegnare una persona ai sensi della legge in questione qualora sia convinta che la legislazione dello Stato emittente non prevede che una persona ivi consegnata in forza di un mandato d’arresto pertinente non sarà sottoposta a un procedimento penale, condannata o detenuta ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, o altrimenti limitata nella sua libertà personale, in relazione a un reato, e che la persona sarà sottoposta a procedimento penale, condannata o detenuta ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, o altrimenti limitata nella sua libertà personale, in relazione a un reato. III. Controversia nel procedimento principale e questioni pregiudiziali 14. LQ, NT e RM, ricorrenti in appello, sono sottoposti a un procedimento penale nel [OSCURATO:PERSONA] per frodi che avrebbero commesso in qualità di comproprietari e amministratori di una società. L’asserita condotta fraudolenta, descritta in dettaglio nei mandati d’arresto, consiste nell’aver fornito informazioni ingannevoli e nell’aver effettuato opere di riparazione non necessarie (e frequenti), per le quali essi hanno addebitato un costo eccessivo ai proprietari degli immobili interessati, per lo più persone anziane. 15. Nel marzo 2021 la [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha emesso ordinanze di sequestro al fine di garantire che, in caso di condanna, i beni della società e di LQ, NT e RM fossero disponibili per il risarcimento delle presunte parti lese ( 7 ). Il 5 agosto 2021 tale giudice ha dichiarato che LQ, NT e RM avevano violato i termini delle ordinanze di sequestro e, conseguentemente, li ha condannati in contumacia per oltraggio alla corte, infliggendo a ciascuno di essi una pena privativa della libertà di sei mesi. 16. Il 6 dicembre 2022 il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), l’autorità giudiziaria, ha emesso tre mandati di arresto sulla base dell’[OSCURATO:PERSONA], chiedendo la consegna di LQ, NT e RM, ai fini dell’esercizio, nei loro confronti, dell’azione penale per reati di frode. In tali mandati d’arresto, detta autorità ha indicato che, poiché la violazione delle misure di congelamento dei beni non costituisce un reato ai sensi del diritto inglese, la constatazione della [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]) secondo cui i ricorrenti in appello avevano violato la decisione di congelamento dei beni, rendendosi così colpevoli di oltraggio alla corte, non significa che tali fatti costituiscano un reato, sicché i mandati d’arresto in questione devono considerarsi emessi esclusivamente ai fini dell’esercizio dell’azione penale per frode ( 8 ). 17. Con sentenza dell’8 aprile 2024, la [OSCURATO:PERSONA] (Alta Corte, [OSCURATO:PERSONA]) ha respinto l’opposizione di LQ, NT e RM alla consegna e, mediante ordinanze della stessa data, ha disposto la loro consegna al [OSCURATO:PERSONA]. 18. Il 5 giugno 2024 LQ, NT e RM sono stati autorizzati a presentare appello dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio. 19. Dinanzi a tale giudice, LQ, NT e RM sostengono che la loro consegna al [OSCURATO:PERSONA] deve essere rifiutata, poiché essa costituirebbe una violazione della regola della specialità prevista all’articolo 22, paragrafo 2, dello [OSCURATO:PERSONA] 2003 (legge del 2003 sul mandato d’arresto europeo) e all’articolo 625 dell’[OSCURATO:PERSONA]. 20. In appello, i ricorrenti hanno sostenuto che al termine «reato» di cui all’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere attribuito un significato autonomo e che esso non dovrebbe essere definito sulla base delle qualificazioni nazionali. Sebbene l’oltraggio alla corte non sia considerato un reato nel diritto inglese, i ricorrenti in appello sostengono che la natura del procedimento e la severità della sanzione hanno attribuito ad esso carattere penale. Essi richiamano la finalità dell’articolo 625 dell’[OSCURATO:PERSONA], che è garantire il diritto a un equo processo ai sensi dell’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA]. Essi sostengono che l’interpretazione della nozione di «reato» deve essere conforme alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU»), e in particolare ai criteri stabiliti nella sentenza Engel ( 9 ), che concernono la qualificazione dell’illecito nel diritto interno, la sua natura e la severità della sanzione inflitta. I ricorrenti in appello sottolineano che questi due ultimi criteri potrebbero essere sufficienti, considerati singolarmente, per qualificare un procedimento come penale ai sensi della CEDU, e si sono basati su cause quali Kyprianou c. Cipro ( 10 ) e Benham c. [OSCURATO:PERSONA] ( 11 ) per sostenere che, a seconda della sanzione inflitta, i procedimenti per oltraggio alla corte potrebbero rientrare nelle tutele previste dall’articolo 6 della CEDU. 21. Di converso, il resistente sostiene che l’analogia con l’articolo 6 della CEDU è fuori luogo. Esso adduce che la CEDU esige un criterio comune per definire le accuse penali in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] contraenti, ma che le disposizioni in materia di consegna di cui all’[OSCURATO:PERSONA] e alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio ( 12 ) perseguono uno scopo diverso, radicato nella fiducia reciproca e nel rispetto delle qualificazioni nazionali. Secondo il resistente, il principio della doppia incriminazione e la regola della specialità dimostrano l’importanza della qualificazione di una condotta, come penalmente rilevante o meno, da parte di ciascuno Stato. Ciò nonostante, il resistente riconosce che, se alla nozione di «reato» fosse attribuito un significato autonomo, l’ultimo criterio di cui alla sentenza Engel, ossia la severità della sanzione, potrebbe creare difficoltà alla sua posizione, dato che la pronuncia di una condanna a sei mesi per oltraggio potrebbe probabilmente comportare una sua qualificazione come accusa penale ai sensi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. 22. In tale contesto, il giudice del rinvio ritiene che l’appello sollevi una questione di interpretazione del titolo VII della parte terza dell’[OSCURATO:PERSONA], e in particolare del suo articolo 625, paragrafo 2. Al centro della causa si colloca la modalità di applicazione della regola della specialità quando lo Stato emittente non qualifica come avente natura penale la condotta che dà luogo a una privazione della libertà o il procedimento che conduce a detta privazione. Il giudice del rinvio ritiene che si tratti di una questione di importanza più ampia, in particolare per quanto concerne l’oltraggio alla corte. In numerose giurisdizioni, in particolare nell’ambito della tradizione di common law, gli individui possono essere privati della libertà per oltraggio, a titolo di misura coercitiva o di misura punitiva, senza che il procedimento sia qualificato come penale o che la condotta sottostante sia considerata un reato. La soluzione di tale questione è quindi fondamentale per stabilire il modo in cui la regola della specialità debba operare nel contesto dei meccanismi di esecuzione transfrontaliera ai sensi dell’[OSCURATO:PERSONA]. Il giudice del rinvio osserva che la Corte di giustizia non ha ancora avuto occasione di pronunciarsi su tale questione. 23. Il giudice del rinvio ritiene che non vi sia alcun motivo per dubitare della correttezza dell’affermazione delle autorità del [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la violazione di misure di congelamento dei beni non costituisce un reato ai sensi del diritto di tale Stato. Esso sottolinea inoltre che in [OSCURATO:PERSONA], così come nel [OSCURATO:PERSONA], possono esservi casi di oltraggio civile alla corte sanzionati con pene detentive fisse aventi finalità non puramente coercitive. Tuttavia, esso rileva di non aver udito argomentazioni sufficienti per stabilire se, in circostanze analoghe a quelle previste nel [OSCURATO:PERSONA], siffatto oltraggio debba essere considerato penale o civile. Il giudice del rinvio precisa che potrebbe non essere necessario rispondere a tale questione qualora, in risposta alla sua domanda di pronuncia pregiudiziale, la Corte stabilisca che il termine «reato» di cui all’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] possiede un significato autonomo. 24. In tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali: «1)      Se le disposizioni del titolo VII [della parte terza] dell’[[OSCURATO:PERSONA]], relativo alla “ consegna ”, si applichino unicamente ai procedimenti penali e/o alle pene o misure privative della libertà inflitte per reati di natura penale. 2)      Se nell’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA], il quale dispone che, salvi i casi previsti ai paragrafi 1 e 3 del medesimo articolo 625, “la persona non è sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stata consegnata”, per “ reato ” debba intendersi (1) un reato quale definito dal diritto dello Stato emittente o (2) un reato quale definito dal diritto dello Stato di esecuzione o (3) se tale nozione abbia un significato autonomo ai sensi del diritto dell’Unione europea. 3)      Qualora la nozione di “ reato ” di cui all’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] rivesta tale significato autonomo, quali siano i criteri che consentono di determinare cosa costituisca un siffatto “ reato ”. 4)      Se l’articolo 47, l’articolo 48, l’articolo 49 e l’articolo 50 della [[OSCURATO:PERSONA]] [che fanno riferimento a “ ricorso effettivo ” e “ giudice imparziale ” (articolo 47), “ imputato ” (articolo 48), “ reato ” (articolo 49) e “ condannato per un reato ” (articolo 50)] e/o l’articolo 6 e l’articolo 13 della [CEDU] (che fa riferimento a “ ogni accusa penale ” e a un “ ricorso effettivo ”) siano pertinenti in tale contesto. 5)      Se l’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] osti alla consegna in una situazione in cui una persona è stata condannata a sei mesi di privazione della libertà per oltraggio alla corte, ma la consegna non è stata richiesta ai fini dell’esecuzione di tale pena, in quanto il diritto dello Stato emittente qualifica l’oltraggio alla corte come un oltraggio civile e non lo considera un reato o una questione di rilevanza penale». IV. Procedimento dinanzi alla Corte 25. Hanno presentato osservazioni scritte LQ, NT e RM, l’[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] europea. L’11 settembre 2025 si è tenuta un’udienza, nel corso della quale tali parti hanno svolto le loro difese orali. V. Analisi 26. Le presenti conclusioni sono strutturate come indicato qui di seguito. Inizierò illustrando la sequenza e la logica interna delle questioni proposte dal giudice del rinvio (sezione A). Mi occuperò poi del loro esame nel merito, iniziando con l’interpretazione della regola della specialità ai sensi dell’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] e la rilevanza dei diritti fondamentali in tale contesto (sezione B). Infine, mi soffermerò sulla questione se la condotta e la sanzione specifiche di cui trattasi, vale a dire una pena privativa della libertà per oltraggio alla corte, qualificato come illecito civile ai sensi del diritto dello Stato emittente, rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] (sezione C). A. Sequenza e logica interna delle questioni proposte dal giudice del rinvio 27. A mio avviso, sarebbe utile ai fini dell’analisi esaminare le prime quattro questioni congiuntamente, prima di affrontare la quinta questione, poiché mi sembra che le prime quattro questioni individuino il contesto concettuale e normativo alla luce del quale deve essere esaminata la quinta questione. 28. Con le prime quattro questioni si chiede se il meccanismo di consegna si applichi soltanto in materia penale (prima questione), in che modo si debba intendere la nozione di «reato» di cui all’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] (seconda e terza questione) e se le norme dell’Unione o della CEDU in materia di diritti fondamentali siano pertinenti ai fini di tale accertamento (quarta questione). Pertanto, può essere opportuno che la Corte esamini le prime quattro questioni congiuntamente, in particolare in quanto esse costituiscono un insieme coerente che attiene all’interpretazione della nozione di «reato» e alla rilevanza dei diritti fondamentali in tale contesto. 29. Con la quinta questione, di converso, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] osti alla consegna nel caso in cui la persona sia stata condannata a una pena privativa della libertà di sei mesi per oltraggio alla corte, ma la consegna non sia richiesta ai fini dell’esecuzione di tale pena perché lo Stato emittente qualifica l’oltraggio come un illecito civile, e non come un reato. Tale questione è quindi articolata attorno a una situazione specifica caratterizzata da una pena privativa della libertà per oltraggio alla corte qualificato come illecito civile dallo Stato emittente, e costituisce un’applicazione del contesto interpretativo delineato nelle prime quattro questioni. 30. Ciò detto, l’applicazione dell’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] presuppone che la condotta che dà luogo alla privazione della libertà – nella fattispecie, l’oltraggio civile alla corte in conseguenza al mancato rispetto di ordinanze di sequestro, che ha determinato l’irrogazione di una pena privativa della libertà – rientri nella nozione di «reato» ai sensi di tale disposizione. Qualora, invece, tale condotta non rientri in detta nozione, la regola della specialità, semplicemente, non troverebbe applicazione. In tal caso, non occorrerebbe esaminare se tale regola osti alla consegna, poiché non sarebbero soddisfatti i presupposti giuridici per la sua applicazione. 31. Infine, è altresì evidente che la quinta questione non può essere affrontata in modo avulso dal contesto, poiché essa presuppone che la condotta di cui trattasi, vale a dire l’oltraggio civile alla corte, sia già stata qualificata come «reato», ai sensi dell’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA]. I criteri che consentono di giungere a tale qualificazione sono specificamente oggetto delle prime quattro questioni. 32. Conseguentemente, la mia analisi è strutturata in due parti: in primo luogo, l’interpretazione della regola della specialità e della nozione di «reato» ai sensi dell’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA]; e, in secondo luogo, le conseguenze di tale interpretazione nel caso in cui la condotta in questione integri un oltraggio alla corte qualificato come civile nello Stato emittente. B. Questioni dalla prima alla quarta 33. Con le sue prime quattro questioni, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’ambito di applicazione del titolo VII della parte terza dell’[OSCURATO:PERSONA], relativo alla «consegna», e in particolare del suo articolo 625, paragrafo 2, sia limitato ai procedimenti penali e/o alle pene o alle misure di sicurezza privative della libertà inflitte per reati; e, in caso affermativo, se il termine «reato», ai fini della regola della specialità, debba essere interpretato i) alla luce del diritto dello Stato emittente, ii) alla luce del diritto dello Stato di esecuzione o iii) autonomamente, e, in quest’ultimo caso, sulla base di quali criteri, tenuto conto degli articoli da 47 a 50 della [OSCURATO:PERSONA] e dell’articolo 6 della CEDU. 34. La formulazione dell’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] non indica espressamente, di per sé, se il termine «reato» debba essere definito conformemente al diritto dello Stato emittente o dello Stato di esecuzione, oppure se esso debba essere interpretato in modo autonomo. Pertanto, la nozione di «reato» deve essere interpretata alla luce del contesto più ampio dell’[OSCURATO:PERSONA] e della regola della specialità. 1. Contesto generale per l’interpretazione dell’[OSCURATO:PERSONA] a) Uno strumento di diritto internazionale pubblico 35. Dopo la scadenza del periodo di transizione relativo al recesso del [OSCURATO:PERSONA] dall’Unione europea, le relazioni tra l’Unione e il [OSCURATO:PERSONA] sono state disciplinate da accordi internazionali, soprattutto dall’[OSCURATO:PERSONA]. L’[OSCURATO:PERSONA] è un accordo di associazione concluso ai sensi dell’articolo 217 TFUE. Esso è stato adottato in qualità di accordo «puramente dell’Unione», e non di accordo misto, il che significa che gli [OSCURATO:PERSONA] membri non sono a loro volta parti contraenti ( 13 ). 36. È ampiamente riconosciuto che l’[OSCURATO:PERSONA] debba essere interpretato come uno strumento di diritto internazionale pubblico ( 14 ). L’accordo stesso conferma tale orientamento. Il suo articolo 4, paragrafo 2, esclude l’obbligo di interpretare le disposizioni dell’[OSCURATO:PERSONA] secondo il diritto interno dell’una o dell’altra parte. Il contesto interpretativo è quindi quello del diritto internazionale pubblico e, in particolare, della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati ( 15 ). L’articolo 4, paragrafo 1, dell’[OSCURATO:PERSONA] lo precisa espressamente, esigendo che l’accordo sia interpretato in buona fede, sulla base dell’accezione abituale dei suoi termini nel loro contesto e alla luce dell’oggetto e dello scopo dell’accordo. 37. Infine, occorre rilevare che l’articolo 5, paragrafo 1, dell’[OSCURATO:PERSONA] stabilisce che, di regola, le disposizioni dell’accordo non conferiscono diritti e non impongono obblighi direttamente in capo ai singoli. Tuttavia, tale disposizione prevede espressamente un’eccezione, «per quanto riguarda l’Unione [europea]», relativamente alla parte terza dell’[OSCURATO:PERSONA]. L’articolo 625 dell’[OSCURATO:PERSONA], che enuncia la regola della specialità, si inserisce nel titolo VII della parte terza, intitolato «consegna». Tale scelta intenzionale di redazione indica che, nell’ordinamento giuridico dell’Unione, le disposizioni della parte terza possono avere effetto diretto, e quindi essere invocate dai singoli, a condizione che esse soddisfino i criteri ordinari stabiliti dalla giurisprudenza della Corte per riconoscere effetto diretto agli accordi internazionali ( 16 ). In altri termini, le questioni rientranti nella parte terza dell’[OSCURATO:PERSONA] sono idonee, all’interno dell’Unione europea, a conferire ai singoli diritti che essi possono far valere dinanzi ai giudici nazionali, nonostante l’esclusione generale dell’effetto diretto per quanto concerne le restanti disposizioni dell’[OSCURATO:PERSONA]. b) Cooperazione reciproca accompagnata da garanzie 38. Le conclusioni della Corte nella sentenza Alchaster I sono decisive per comprendere la regola della specialità ( 17 ). La Corte ha precisato che, a differenza del regime del mandato d’arresto europeo (in prosieguo: il «MAE»), che si regge sulla fiducia reciproca tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri, l’[OSCURATO:PERSONA] istituisce un regime di cooperazione reciproca accompagnato da garanzie. 39. A tal riguardo, la Corte ha osservato che il [OSCURATO:PERSONA] non fa parte del sistema fondato sulla fiducia reciproca e ha elaborato una classificazione a tre livelli dei regimi di cooperazione, vale a dire, in primo luogo, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione, nei quali la fiducia reciproca è alla base dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia; in secondo luogo, alcuni paesi terzi, in particolare taluni [OSCURATO:PERSONA] dello Spazio economico europeo, quali l’Islanda e la Norvegia, che intrattengono relazioni privilegiate con l’Unione europea; e, in terzo luogo, altri paesi terzi. Per quanto riguarda il [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha dichiarato che la «cooperazione non è presentata come basata sulla salvaguardia della fiducia reciproca tra gli [OSCURATO:PERSONA] interessati che esisteva prima dell’uscita dall’Unione del [OSCURATO:PERSONA]» ( 18 ). In particolare, «il [OSCURATO:PERSONA] non fa parte dello spazio europeo senza frontiere interne, la cui costruzione è resa possibile, segnatamente, dal principio della fiducia reciproca» ( 19 ). Inoltre, il regime istituito dall’[OSCURATO:PERSONA] non instaura relazioni «tanto privilegiate quanto» quelle descritte in una giurisprudenza pregressa relativa ai summenzionati [OSCURATO:PERSONA] dello Spazio economico europeo ( 20 ). 40. Tale distinzione è fondamentale ai fini dell’applicazione della regola della specialità, la cui attuazione nel contesto del regime del MAE presuppone che entrambi gli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati operino in un contesto fondato sulla fiducia reciproca. È sulla base di tale fiducia reciproca che lo Stato emittente può assumersi la responsabilità dell’esercizio dell’azione penale o dell’esecuzione di una pena una volta autorizzata la consegna ( 21 ). Parimenti, tale fiducia reciproca garantisce che i diritti fondamentali delle persone interessate, compresi quelli sanciti dalla [OSCURATO:PERSONA], siano protetti nel contesto di ordinamenti giuridici nazionali ritenuti idonei a garantire una tutela equivalente ed effettiva all’interno dell’Unione ( 22 ). 41. Inoltre, nella sentenza Alchaster I, la Corte ha sottolineato che il regime di consegna previsto dall’[OSCURATO:PERSONA] contiene eccezioni e garanzie individualizzate in materia di diritti umani – comprese quelle fondate sulla natura politica dei reati, sulla cittadinanza e sui rischi per i diritti fondamentali – che non hanno equivalenti nel regime del MAE ( 23 ). Tali eccezioni non sono subordinate alla constatazione di carenze sistemiche ( 24 ). 42. In particolare, la Corte ha sottolineato che l’[OSCURATO:PERSONA] contiene deroghe e garanzie supplementari, come quelle previste all’articolo 602, all’articolo 603 e all’articolo 604, lettera c), dell’[OSCURATO:PERSONA], che non si rinvengono nella decisione quadro 2002/584. Nella sentenza Alchaster I si dichiara che il regime dell’[OSCURATO:PERSONA] esige un esame caso per caso, ex ante , delle garanzie e dei limiti giuridici applicabili ( 25 ). Ne consegue che i giudici dell’Unione devono procedere a una valutazione individuale dei rischi alla luce della [OSCURATO:PERSONA]. La Corte ha concluso che tale regime esige una valutazione autonoma da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, che non si può fondare su una presunzione generale di fiducia ( 26 ). 43. Tale distinzione incide sul modo in cui la regola della specialità deve essere intesa: vale a dire, non come una presunzione automatica di conformità dello Stato emittente, bensì come una garanzia che l’autorità dell’esecuzione deve attivamente valutare e salvaguardare nell’espletamento dei propri obblighi di garantire il rispetto dei diritti fondamentali. Come sottolineato dalla Corte nella sentenza Alchaster I, l’articolo 604, lettera c), dell’[OSCURATO:PERSONA] autorizza espressamente l’autorità dell’esecuzione a richiedere garanzie supplementari qualora sussistano fondati motivi per ritenere che, in caso di consegna, vi sarebbe un rischio effettivo per la protezione dei diritti fondamentali della persona ricercata ( 27 ). 2. Ambito di applicazione della regola della specialità di cui all’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] 44. La regola della specialità fa parte del diritto consuetudinario che disciplina l’estradizione tra [OSCURATO:PERSONA] ( 28 ). Disposizioni che enunciano tale regola sono rinvenibili nella maggior parte dei trattati di estradizione, se non addirittura in tutti ( 29 ). Nel caso dell’[OSCURATO:PERSONA], l’articolo 625, paragrafo 2, stabilisce che, fatte salve talune eccezioni, «la persona [consegnata] non è sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stata consegnata». 45. Tale disposizione, che disciplina la regola della specialità ai sensi di tale accordo, riflette la formulazione e la struttura dell’articolo 27 della decisione quadro 2002/584 ( 30 ). Tuttavia, come chiarito dalla Corte nella sentenza Polydor e RSO Records ( 31 ), una formulazione identica nel diritto dell’Unione e in un accordo internazionale non determina automaticamente un’interpretazione uniforme. Ciò poiché le disposizioni contenute in un accordo internazionale possono perseguire obiettivi diversi e operare in un contesto giuridico e istituzionale distinto. Di conseguenza, la giurisprudenza relativa alla regola della specialità sviluppata nel contesto del MAE non può essere automaticamente trasposta al regime dell’[OSCURATO:PERSONA], in quanto tale regime sostituisce la fiducia reciproca, connaturata a uno spazio senza frontiere interne, con un sistema di cooperazione accompagnato da garanzie ( 32 ). Di converso, la portata della regola della specialità prevista dall’[OSCURATO:PERSONA] deve essere determinata mediante un’interpretazione letterale, contestuale e teleologica dell’accordo stesso ( 33 ). 46. Mentre l’ambito di applicazione territoriale della regola della specialità prevista all’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA], che si applica alle consegne tra il [OSCURATO:PERSONA] e tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione, non è in discussione nella presente causa, occorre invece esaminare l’ambito di applicazione soggettivo, temporale e materiale di tale norma, di cui mi occuperò ora, in sequenza. a) Ambito di applicazione soggettivo 47. Nella sentenza Leymann e Pustovarov ( 34 ), la Corte ha dichiarato che la regola della specialità enunciata all’articolo 27, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584 è «connessa alla sovranità dello Stato membro di esecuzione» e «conferisce alla persona ricercata il diritto di essere incriminata, condannata o privata della libertà unicamente per il reato che ha determinato la sua consegna» ( 35 ). Ne conseguono due osservazioni. L’affermazione della Corte secondo cui la regola è «connessa» e «conferisce» è indicativa della sua duplice natura: nel contesto del MAE essa funge, al contempo, da salvaguardia della sovranità dello Stato e da diritto soggettivo della persona consegnata, che può essere invocato da quest’ultima ai sensi del diritto dell’Unione. 48. Si pone pertanto la questione se la duplice natura affermata nella giurisprudenza relativa al MAE interessi anche l’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA]. 49. A tal riguardo, per quanto riguarda la sovranità, l’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] chiarisce che la sottoposizione a un procedimento penale per «altri reati» richiede l’assenso dell’autorità dell’esecuzione, il che garantisce che lo Stato di esecuzione conservi, in ultima analisi, un controllo sugli effetti giuridici della sua decisione di consegna. Tale funzione riflette la logica di sovranità sviluppata in relazione alla decisione quadro 2002/584. 50. Per quanto riguarda i diritti conferiti all’individuo, il regime del MAE si basa su un elevato livello di fiducia reciproca tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri ( 36 ), in particolare in uno spazio europeo senza frontiere interne ( 37 ). Come spiegato dalla Corte ( 38 ), tale fiducia impone a ciascuno Stato membro di ritenere, salvo circostanze eccezionali, che tutti gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri rispettino il diritto dell’Unione e, in particolare, i diritti fondamentali ( 39 ). Tale presunzione fondamentale di conformità permette di fondarsi su procedure semplificate, anziché sull’offerta di garanzie caso per caso o su meccanismi di assenso. 51. Di converso, la parte terza dell’[OSCURATO:PERSONA] è fondata sulla cooperazione nel settore della giustizia penale, come chiarito dalla Corte nella sentenza Alchaster I. Essa ha osservato che, ai sensi del considerando 23 e dell’articolo 1 dell’[OSCURATO:PERSONA], tale accordo è inteso a rafforzare la sicurezza tanto del [OSCURATO:PERSONA] quanto dell’Unione, consentendo la cooperazione in materia di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati ed esecuzione di sanzioni penali ( 40 ). Tale obiettivo è sancito nella parte terza, come confermato dall’articolo 522, paragrafo 1, dell’[OSCURATO:PERSONA] ( 41 ). Inoltre, l’articolo 524, paragrafo 1, dell’[OSCURATO:PERSONA] ancora tale cooperazione al rispetto condiviso, da parte dell’Unione, del [OSCURATO:PERSONA] e degli [OSCURATO:PERSONA] membri, della democrazia, dello Stato di diritto e della tutela dei diritti fondamentali, compresi quelli garantiti dalla CEDU ( 42 ). 52. Tuttavia, sebbene l’[OSCURATO:PERSONA] aspiri a mantenere un livello elevato di garanzie per gli individui, paragonabili a quelle assicurate all’interno dell’Unione europea, esso opera, come ho già indicato ( 43 ), sulla base di una cooperazione reciproca accompagnata da garanzie, anziché sulla fiducia reciproca. Per assicurare che i diritti fondamentali restino efficacemente protetti è quindi necessario che le garanzie incorporate nell’[OSCURATO:PERSONA], in particolare quelle di cui al suo articolo 625, paragrafo 2, siano pienamente applicate e utilizzate come garanzie operative nell’ambito del processo di consegna. 53. Ciò dimostra che la regola della specialità, pur essendo concepita come una garanzia procedurale, opera, nella pratica, come uno strumento che deve essere applicato attivamente dall’autorità dell’esecuzione al fine di garantire che essa svolga la sua funzione protettiva, in particolare alla luce degli obblighi in materia di diritti fondamentali. Di conseguenza, ai sensi dell’[OSCURATO:PERSONA], la dimensione relativa ai diritti individuali della regola di specialità è accentuata, poiché l’assenza di fiducia reciproca ( 44 ) obbliga l’autorità giudiziaria dell’esecuzione a verificare, prima della consegna, il rispetto di tale regola e, ove necessario, a richiedere garanzie supplementari ai sensi dell’articolo 604, lettera c), dell’[OSCURATO:PERSONA]. 54. Ne consegue che la regola della specialità enunciata all’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] deve essere intesa nel senso che possiede la stessa duplice natura della regola prevista nella decisione quadro 2002/584: essa costituisce espressione della sovranità dello Stato di esecuzione e, inoltre, all’interno dell’Unione europea, conferisce alla persona consegnata il diritto di non essere sottoposta a un procedimento penale, condannata o privata della libertà, salvo che per il reato per il quale è stata consegnata. b) Ambito di applicazione temporale 55. La procedura di consegna ai sensi dell’[OSCURATO:PERSONA] si compone di più fasi procedurali distinte, che comprendono l’esame della domanda di consegna, l’esecuzione della decisione di consegnare (o non consegnare) l’interessato e la procedura di assenso. Le garanzie giuridiche applicabili possono variare a seconda della fase del procedimento. È pertanto importante chiarire l’ambito di applicazione temporale dell’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] e il suo rapporto con la successiva procedura di assenso di cui all’articolo 625, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4. 56. Per quanto concerne l’ambito di applicazione temporale, l’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] opera prima della consegna e quale sua condizione: esso si inserisce nel contesto normativo che disciplina la questione se si possa legittimamente procedere alla consegna. Di converso, la procedura di assenso di cui all’articolo 625, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4, dell’[OSCURATO:PERSONA] interviene a seguito della consegna. Essa costituisce il meccanismo mediante il quale lo Stato emittente può, dopo la consegna, chiedere l’assenso dello Stato di esecuzione ad estendere la portata dell’azione penale ad altri reati. 57. Alla luce del ragionamento della Corte nella sentenza Alchaster I, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione è tenuta a procedere a un controllo ex ante al fine di assicurarsi che il trattamento atteso a seguito della consegna rispetti la regola della specialità. Pertanto, la questione se la regola della specialità si applichi nel caso di specie è una questione che deve porsi prima della consegna, nel contesto della valutazione del giudice dell’esecuzione alla luce della [OSCURATO:PERSONA]. 58. Ne consegue che il meccanismo di assenso previsto all’articolo 625, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4, dell’[OSCURATO:PERSONA] e la valutazione alla luce della [OSCURATO:PERSONA], come applicati alla regola della specialità, costituiscono due questioni distinte. La procedura relativa all’assenso si svolge a seguito della consegna: essa è avviata soltanto qualora lo Stato emittente chieda formalmente un’estensione della portata della consegna al fine di sottoporre la persona consegnata a un procedimento penale per «altri reati» ( 45 ). Di converso, il controllo ex ante dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione interviene prima della consegna e riguarda la garanzia di base prevista all’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA], vale a dire la circostanza che la persona non sarà sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per reati non contemplati, cioè reati diversi da quelli indicati nel mandato. Si tratta di una forma di protezione immediata ed ex ante ; essa si inserisce fra gli elementi che, a priori , rendono legittima la decisione di consegna. 59. Tale ragionamento non è messo in discussione dalla giurisprudenza della Corte nelle sentenze Leymann e Pustovarov ( 46 ) e nella sentenza Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (Principio di specialità) ( 47 ), dato che entrambe le pronunce partono dal presupposto che la consegna sia già avvenuta e che la persona consegnata si trovi già sotto la giurisdizione dello Stato emittente. In tali cause, la Corte ha analizzato la regola della specialità nel contesto di richieste successive alla consegna: lo Stato emittente aveva richiesto l’assenso a sottoporre a procedimento penale, per ulteriori reati, una persona che era già stata consegnata. 60. Analogamente, nella sentenza F. ( 48 ), la questione non riguardava l’applicabilità della regola della specialità – che era pacifica – bensì quali fossero le garanzie procedurali richieste allo Stato di esecuzione. La questione pregiudiziale verteva sulla circostanza se il diritto nazionale potesse prevedere un ricorso sospensivo avverso la decisione dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione di dare il suo assenso all’esercizio dell’azione penale per altri reati. In altri termini, la valutazione effettuata dal giudice dell’esecuzione nella causa F. aveva avuto luogo soltanto dopo la consegna, nel contesto della procedura di assenso. Il ruolo dell’autorità dell’esecuzione si era limitato a una decisione di assenso successiva, dopo che la consegna iniziale era già stata eseguita. 61. Poiché tali sentenze riguardano situazioni giuridiche in cui la consegna ha già avuto luogo, esse non sono adeguate a circostanze in cui l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non si sia ancora pronunciata sulla consegna della persona. Tale distinzione conferma che la giurisprudenza relativa all’assenso successivo alla consegna nel contesto del MAE non può essere automaticamente trasposta alla fase che precede la consegna ai sensi dall’[OSCURATO:PERSONA]. 62. Nella presente causa, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non si è ancora pronunciata sulla consegna. Qualora la persona ricercata sollevi obiezioni nel corso del procedimento che precede la consegna, come nel caso di specie, si configura una distinzione di natura temporale e procedurale di rilevanza cruciale. Nell’ambito di tali obiezioni precedenti alla consegna, la censura dell’interessato non verte sull’estensione della portata della consegna ex post , bensì sulla questione se la consegna stessa debba essere autorizzata. Di conseguenza, quando, nel contesto dell’[OSCURATO:PERSONA], sono formulate obiezioni ai sensi delle quali la consegna esporrebbe l’individuo a un procedimento penale o alla privazione di libertà per un reato diverso da quello specificato nel mandato, la valutazione di tale obiezione avviene necessariamente prima della consegna e concerne la legittimità della decisione di consegna stessa. 63. Garantendo che una persona non possa essere sottoposta a un procedimento penale, condannata o privata della libertà per reati diversi da quelli per i quali l’autorità dell’esecuzione ha autorizzato la consegna, la regola della specialità di cui all’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] protegge gli individui dall’essere privati della libertà in modo arbitrario o imprevedibile, il che costituisce parte integrante dei diritti alla libertà e alla legalità. Essa costituisce quindi una garanzia procedurale essenziale, che è strettamente connessa ai diritti alla libertà e alla legalità. 64. Da un lato, la formulazione dell’articolo 611, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] conferma tale natura: si richiede che qualsiasi rinuncia alla regola sia espressa «volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze». Siffatta formulazione è tipica delle disposizioni che disciplinano la rinuncia a garanzie procedurali essenziali, quali i diritti della difesa o il diritto a un processo equo ( 49 ). 65. Dall’altro lato, da un punto di vista sistematico, la regola della specialità funziona come uno scudo procedurale che attribuisce un effetto concreto ai diritti conferiti dalla [OSCURATO:PERSONA], quali il diritto alla libertà (articolo 6) ( 50 ), il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva (articolo 47) e il principio di legalità e di prevedibilità delle pene (articolo 49, paragrafo 1) ( 51 ). Sebbene non si tratti di un diritto autonomo espressamente sancito dalla [OSCURATO:PERSONA], essa è paragonabile a garanzie procedurali essenziali quali il diritto all’assistenza di un difensore o il diritto di presenziare al processo. 66. In particolare, ai sensi dell’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA], che costituisce una riaffermazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva, i giudici nazionali devono poter fare quanto necessario per garantire la piena efficacia di diritti dell’Unione dotati di effetto diretto ( 52 ). L’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA], quale garanzia procedurale essenziale facente parte del diritto dell’Unione ( 53 ), attribuisce siffatto diritto. Di conseguenza, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve avere il potere e il dovere di garantirne il rispetto rifiutando la consegna o esigendo garanzie vincolanti nel caso in cui sia probabile una sua violazione. Qualsiasi disposizione o prassi nazionale che impedisca a tale autorità di esercitare detto potere porterebbe a una riduzione dell’efficacia del diritto dell’Unione e violerebbe l’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA] ( 54 ). L’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA] presuppone dunque che l’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] possa essere applicato in sede giurisdizionale, legittimando l’autorità dell’esecuzione a garantirne il rispetto. c) Ambito di applicazione materiale 67. A mio avviso, l’ambito di applicazione materiale della regola della specialità di cui all’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] comprende due dimensioni distinte ma interconnesse. La prima concerne il modo in cui la nozione di «reato», deve essere definita, il che potrebbe essere in base alla normativa dello Stato emittente, oppure in base alla normativa dello Stato di esecuzione, oppure in modo autonomo in base all’accordo stesso. La seconda dimensione concerne i reati oggetto della decisione di consegna, che fissano i limiti sostanziali dei procedimenti penali che possono legittimamente fare seguito alla consegna. 1) Nozione di «reato» ai sensi dell’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] 68. L’[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sostengono che il senso comune da attribuire alla nozione di «reato» ai sensi dell’articolo 625 dell’[OSCURATO:PERSONA] è limitato ai reati qualificati come tali dallo Stato emittente. In udienza, l’[OSCURATO:PERSONA] ha posto l’accento sul ruolo sistemico della regola della doppia incriminazione quale garanzia comparativa. Secondo l’[OSCURATO:PERSONA], fondarsi sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa all’articolo 6 della CEDU sarebbe fuori luogo, dal momento che tale giurisprudenza sviluppa una nozione autonoma di «accusa penale» nel contesto dell’equo processo, e non di una procedura di consegna. 69. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che al termine «reato» di cui all’articolo 625 dell’[OSCURATO:PERSONA] deve essere attribuito un significato unico valido per l’intera disposizione, ossia per i paragrafi 2 e 4, e che esso può riferirsi soltanto ai reati definiti come tali dallo Stato emittente. Varie disposizioni della parte terza dell’[OSCURATO:PERSONA] fanno espresso riferimento a un «procedimento penale» o a un «reato (...) secondo la (...) legge penale», mentre il suo articolo 599 disciplina la regola della doppia incriminazione in questi termini. 70. A mio avviso, un’interpretazione a tal punto restrittiva non dovrebbe essere accolta. In primo luogo, e soprattutto, l’[OSCURATO:PERSONA] è parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’Unione ( 55 ) e, pertanto, la sua interpretazione deve essere conforme alla [OSCURATO:PERSONA], che si applica ogniqualvolta gli [OSCURATO:PERSONA] membri agiscano all’interno dell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, ivi compresa la procedura di consegna ai sensi della parte terza dell’[OSCURATO:PERSONA]. Ne consegue che la regola della specialità di cui all’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] deve essere interpretata in modo da rispettare la [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, i diritti alla libertà sanciti all’articolo 6 della [OSCURATO:PERSONA] e a una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi dell’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA], nonché il principio di legalità e di prevedibilità delle pene previsto all’articolo 49, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA], esigono che la tutela conferita dalla regola della specialità non sia limitata agli illeciti formalmente qualificati come «penali» dallo Stato emittente, ma si estenda a qualsiasi condotta o procedimento avente natura o effetti penali. 71. S’impone quindi un’interpretazione autonoma della nozione di «reato», quale stabilita nella giurisprudenza della Corte nella sentenza Bonda ( 56 ), che riflette i criteri Engel elaborati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo ( 57 ) (in prosieguo: i «criteri Bonda»), in cui la Corte ha elaborato il criterio in tre fasi per stabilire se una sanzione abbia «natura penale»: i) la qualificazione giuridica nel diritto nazionale; ii) la natura intrinseca dell’illecito; e iii) la severità della sanzione. Tale approccio garantisce che la privazione della libertà non possa essere esclusa dalla tutela offerta dalla regola della specialità per il solo fatto che un ordinamento nazionale qualifichi una sanzione come «civile», «amministrativa» o «disciplinare». In altri termini, l’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] non può essere interpretato in modo tale da escludere dal suo ambito di applicazione condotte e sanzioni regolamentate dai diritti tutelati dalla [OSCURATO:PERSONA] ( 58 ). 72. In secondo luogo, come dichiarato nell’articolo 4, paragrafo 1, dell’[OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 1, della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, un accordo deve essere interpretato in buona fede sulla base dell’accezione abituale dei suoi termini nel loro contesto e alla luce del suo oggetto e della sua finalità. L’oggetto e la finalità della regola della specialità di cui all’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] consistono nel proteggere la persona ricercata dall’essere sottoposta a procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per fatti che non sono stati oggetto di esame da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione. Un’interpretazione restrittiva legata esclusivamente alla qualificazione formale operata dallo Stato emittente priverebbe tale garanzia di gran parte del suo effetto utile ( 59 ), in particolare nel contesto di obiezioni precedenti alla consegna. Poiché l’[OSCURATO:PERSONA] si basa espressamente non sulla fiducia reciproca ma sulla cooperazione reciproca accompagnata da garanzie, se l’autorità dell’esecuzione dovesse applicare «ciecamente» la qualificazione operata dallo Stato emittente, la tutela dell’individuo potrebbe essere ridotta proprio nel momento in cui le conseguenze della decisione dell’autorità dell’esecuzione sono più significative per i diritti di tale persona, vale a dire prima della consegna, quando l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve ancora stabilire se tali diritti saranno adeguatamente tutelati. In altri termini, l’effetto utile della regola della specialità prevista all’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] esige che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione conservi la sua capacità di valutare autonomamente se la sanzione di cui si tratta abbia natura penale, anziché limitarsi a fare affidamento sulla qualificazione operata dallo Stato emittente. Analogamente, un’interpretazione autonoma garantirebbe anche l’effetto utile dell’articolo 524, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] ( 60 ). 73. L’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il suo approccio tutelerebbe i diritti fondamentali in modo altrettanto efficace, senza esigere una definizione autonoma del termine «reato», trascura il fatto che la regola della specialità di cui all’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] fornisce essa stessa una garanzia procedurale essenziale a tutela dei diritti fondamentali, la quale garantisce che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione definisca i limiti giuridici precisi della possibile privazione della libertà da essa autorizzata, proteggendo così il diritto alla libertà, la tutela giurisdizionale effettiva e i principi di legalità e prevedibilità delle pene. Se l’interpretazione della nozione di «reato» fosse confinata alla qualificazione nazionale, l’autorità dell’esecuzione perderebbe il controllo dei limiti della protezione concessa, esponendo così la persona ricercata a un’eventuale privazione della libertà o a una pena per fatti non contemplati nella sua decisione di consegna. Una definizione autonoma della nozione di «reato», guidata dai criteri Bonda e incentrata sulla questione se la sanzione che essa implica abbia natura penale, è quindi indispensabile per la salvaguardia di tali diritti fondamentali ( 61 ). 74. Per quanto riguarda l’argomento secondo cui la formulazione stessa dell’[OSCURATO:PERSONA] corrobora un’interpretazione più ampia, occorre notare che, da un lato, altre disposizioni della parte terza dell’[OSCURATO:PERSONA], quali l’articolo 598, lettera a), l’articolo 600, lettera a), e l’articolo 601, lettera d), fanno espresso riferimento a un «procedimento penale» o a un «reato», e il suo articolo 599 disciplina la regola della doppia incriminazione in questi termini. Dall’altro, [nella sua versione in lingua inglese, lingua in cui sono redatte le presenti conclusioni, ndt] l’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] utilizza il termine «offence», senza aggettivo. L’omissione dell’aggettivo «criminal» suggerisce che la scelta di utilizzare il termine più ampio «offence» sia stata volontaria, il che è indicativo di una maggiore ampiezza dell’ambito di tutela della regola della specialità. Tuttavia, alcune versioni linguistiche dell’[OSCURATO:PERSONA] non confermano che il termine «offence» nell’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] sia diretto a includere unicamente reati o anche altre forme di condotta illecita ( 62 ). Le versioni linguistiche non sono, quindi, decisive su tale punto, e il significato di «offence» non può essere determinato limitandosi a considerazioni di tipo linguistico. 75. Il termine «reato» di cui all’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] deve pertanto essere inteso alla luce del contesto e dello scopo di tale disposizione, che possono giustificare un’applicazione differenziata del concetto di «reato» ai sensi dell’accordo. In base all’[OSCURATO:PERSONA], la nozione di «reato» può quindi operare in modo distinto nelle due fasi del regime di consegna: esso può essere qualificato sulla base del diritto interno ai fini dell’emissione di un mandato di arresto ai sensi dell’[OSCURATO:PERSONA], ma essere interpretato a in modo autonomo in sede di applicazione della regola della specialità di cui all’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA]. L’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] funge, dunque, da garanzia di tutela che protegge la persona consegnata dall’essere sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per «altri reati». Tale obiettivo di tutela milita nel senso di un’interpretazione autonoma della nozione di «reato» conformemente ai criteri Bonda, in modo da evitare che la garanzia sia compromessa dalle qualificazioni giuridiche nazionali e da preservare la coerenza e lo scopo protettivo del regime di consegna previsto dall’[OSCURATO:PERSONA] ( 63 ). 76. La stessa logica si applica all’argomento relativo alla regola della doppia incriminazione. L’[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il requisito della doppia incriminazione di cui all’articolo 599, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA], dimostra che è necessario fare riferimento al diritto interno sia dello Stato emittente che dello Stato di esecuzione per stabilire se la condotta di cui trattasi costituisca un reato ai fini dell’accordo. A suo avviso, il titolo VII della parte terza dell’[OSCURATO:PERSONA] parte quindi dal presupposto che soltanto le condotte qualificate come «penali» nel territorio dei due [OSCURATO:PERSONA] coinvolti nella procedura di consegna possano essere oggetto di un mandato. 77. A tal riguardo, osservo che l’articolo 599, paragrafo 2, e l’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] disciplinano fasi differenti della procedura di consegna e perseguono obiettivi diversi. L’articolo 599, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA], che fa applicazione della regola della doppia incriminazione, riguarda la legittimità della consegna in relazione alle condotte alla base della richiesta di consegna. Di converso, l’articolo 625, paragrafo 2, è una garanzia di tutela che impedisce che una persona sia sottoposta a un procedimento penale o altrimenti privata della libertà per «altri reati» commessi prima della consegna. Al fine di garantire le tutele riconosciute dalla [OSCURATO:PERSONA] e al fine di essere efficace, la regola della specialità impone un’interpretazione autonoma della nozione di «reato», conformemente ai criteri Bonda ( 64 ). 2) Reati contemplati nel mandato 78. La regola della specialità, sancita dall’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA], garantisce il diritto di una persona a non essere sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stata consegnata. Sulla base della formulazione di tale disposizione, incentrata sul concetto di reato ( 65 ), l’oltraggio civile alla corte integrerebbe, di regola, un illecito distinto dalla frode, in quanto implica una qualificazione giuridica distinta e protegge interessi diversi. Di conseguenza, sottoporre una persona a un procedimento penale, condannarla o privarla della libertà per oltraggio alla corte senza l’assenso dello Stato richiesto determinerebbe, prima facie , l’attivazione della regola della specialità. Di converso, non vi sarebbe alcuna violazione della regola della specialità se l’asserito oltraggio civile alla corte fosse strettamente connesso alla condotta integrante l’asserita frode per la quale è stato emesso il mandato d’arresto, e in essa implicito. 3. Regola della specialità nella pratica a) Sua invocazione al fine di opporsi alla consegna 79. Come precisato nella sentenza Alchaster I, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve procedere a una valutazione ex ante della compatibilità della consegna con i diritti fondamentali, ai sensi dell’articolo 604, lettera c), dell’[OSCURATO:PERSONA]. Ne consegue che, qualora vi sia un rischio fondato di violazione della regola della specialità, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può limitarsi ad ignorare tale preoccupazione sulla base del fatto che la procedura di assenso di cui all’articolo 625, paragrafo 4, dell’[OSCURATO:PERSONA] interviene soltanto dopo la consegna. 80. Se la valutazione dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione rivela un rischio effettivo che la persona sia sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per reati diversi da quelli alla base della consegna, potrebbe verificarsi una violazione delle garanzie procedurali essenziali riconosciute a tale persona. Anche in caso di violazioni potenziali, e non effettive, di tali garanzie, l’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] obbliga l’autorità giudiziaria dell’esecuzione ad assicurare che la persona non sia sottoposta a un procedimento penale o privata della libertà in modo arbitrario. Pertanto, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione è tenuta ad adottare misure per eliminare tale rischio prima di autorizzare la consegna. 81. È esattamente in tale contesto che l’articolo 604, lettera c), dell’[OSCURATO:PERSONA], in combinato disposto con l’articolo 613, paragrafo 2, dello stesso, assume rilevanza. Tale disposizione legittima l’autorità giudiziaria dell’esecuzione ad esigere dallo Stato emittente garanzie adeguate, quale condizione per la consegna. In tal modo, la regola della specialità di cui all’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] e la possibilità di richiedere informazioni supplementari ai sensi dell’articolo 604, lettera c), dell’[OSCURATO:PERSONA] operano in combinazione. La prima definisce la tutela sostanziale, mentre la seconda fornisce il meccanismo procedurale mediante il quale l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può garantire detta tutela in anticipo. b) Diritto dei singoli di far valere la regola della specialità 82. Si può osservare che la regola della specialità di cui all’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] produce effetti giuridici distinti per ciascun attore. Per quanto concerne lo Stato di esecuzione, tale norma garantisce che esso conservi un controllo sulla portata delle condotte in relazione alle quali esso autorizza la consegna, conferendo alle sue autorità giudiziarie il potere di rifiutare l’assenso in singoli casi, preservando così la sua sovranità. Per quanto attiene allo Stato emittente, tale regola impone ad esso l’obbligo di rispettare i limiti della decisione di consegna: salvo che la persona ricercata abbia rinunciato a tale protezione, lo Stato emittente deve astenersi dal sottoporre a un procedimento penale, condannare o privare della libertà detta persona per «altri reati», chiedere l’assenso dello Stato di esecuzione a tal fine oppure emettere un nuovo mandato. Per quanto concerne la persona consegnata, la regola le garantisce il diritto di non essere sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per fatti che esulano da quelli per i quali è stata autorizzata la consegna, garantendo la certezza del diritto e la protezione contro privazioni arbitrarie della libertà. 83. Occorre rilevare che la regola della specialità è redatta in termini chiari, rigorosi e di proibizione («la persona non è sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà»). Pertanto, a mio avviso, l’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] stabilisce una garanzia chiara (anche se soggetta a talune eccezioni) ( 66 ) che la persona consegnata non sarà sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà dallo Stato emittente per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stata concessa la consegna ( 67 ). 84. Tenuto conto dei termini chiari e precisi in cui è redatto l’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA], unitamente a tali eccezioni limitate ed espressamente definite, nonché dell’espresso riconoscimento, da parte di tale disposizione, dei diritti della persona consegnata, si può validamente sostenere che esso raggiunga la soglia richiesta per configurarsi come una norma di tutela di diritti fondamentali dell’Unione. 85. Di conseguenza, gli effetti giuridici di tale disposizione non si limitano ad obblighi tra [OSCURATO:PERSONA], ma si estendono all’attribuzione di diritti azionabili aventi effetto diretto nell’ordinamento giuridico dell’Unione, che possono essere fatti valere direttamente dinanzi ai giudici. 86. Tuttavia, sebbene l’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] possa, ai sensi del diritto dell’Unione, essere invocato dinanzi ai giudici degli [OSCURATO:PERSONA] membri, come indicato in precedenza ( 68 ), esso non ha effetto diretto nel [OSCURATO:PERSONA]. Ciò non significa che la persona consegnata sia priva di tutela giurisdizionale in tale Stato, bensì che tale tutela dipende dal diritto nazionale e non può essere fondata direttamente sull’[OSCURATO:PERSONA]. Ne consegue che, nella fase della consegna, i giudici dell’Unione devono essi stessi garantire il rispetto della regola della specialità e, se del caso, esigere garanzie supplementari ai sensi dell’articolo 604, lettera c), dell’[OSCURATO:PERSONA], poiché è in tale momento che il rispetto dell’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] può essere garantito all’interno dell’ordinamento giuridico dell’Unione stesso. c) Applicazione sostanziale e procedurale 87. Una violazione procedurale dei diritti individuali si verifica quando un singolo non dispone di un mezzo efficace per invocare la regola della specialità o per farne valere la violazione. Ad esempio, se la persona potesse avvalersi soltanto della protezione diplomatica dello Stato di esecuzione, senza essere legittimata ad agire dinanzi ai giudici dello Stato emittente, la tutela dei diritti fondamentali diverrebbe puramente teorica. Un breve esame comparativo degli ordinamenti giuridici nazionali mostra, inoltre, che la possibilità di invocare la regola della specialità da parte dell’interessato è generalmente oggetto di esame da parte dei giudici nazionali, il che conferma il suo carattere di garanzia azionabile dai singoli ( 69 ). Di conseguenza, quando una persona sia legittimata a far valere un’asserita violazione della regola della specialità da parte dello Stato emittente, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può procedere alla consegna, dato che i diritti fondamentali dell’interessato resterebbero tutelati in modo efficace all’interno di tale ordinamento giuridico ( 70 ). 88. Analogamente, è opportuno considerare che, ai sensi dell’[OSCURATO:PERSONA], sia il contenuto della regola della specialità (osservanza sostanziale) che la possibilità di azionarla (accesso procedurale alla giustizia) sono indispensabili per garantire la compatibilità con le norme in materia di diritti fondamentali derivanti dalla [OSCURATO:PERSONA]. Qualora l’una o l’altra dimensione sia incerta, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può procedere alla consegna. Essa ha il dovere di valutare la situazione prevedibile della persona ricercata nel [OSCURATO:PERSONA]. 89. In pratica, dalla sentenza Alchaster I risulta che, sebbene l’articolo 604, lettera c), dell’[OSCURATO:PERSONA] non faccia espresso riferimento al rifiuto di consegna in presenza di garanzie insufficienti, la garanzia sarebbe privata del suo effetto utile se un mandato fosse eseguito in circostanze in cui non sono fornite garanzie. Di conseguenza, ai sensi di tale disposizione, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, «prima di decidere se eseguire il mandato d’arresto» conserva il potere – e il dovere ( 71 )– di rifiutare la consegna qualora persistano rischi per i diritti fondamentali ( 72 ). 90. A seguito di tale sentenza, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve tener conto sia del contesto giuridico generale e della prassi nel [OSCURATO:PERSONA] in materia di rispetto della regola della specialità, sia delle circostanze particolari del caso – comprese eventuali indicazioni che la persona potrebbe essere sottoposta a procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per reati diversi da quelli contemplati nella decisione di consegna. Qualora, al termine di tale esame, persistano fondati motivi sui quali è possibile fondare una violazione della regola della specialità, tale autorità è tenuta, prima di autorizzare la consegna, a richiedere garanzie adeguate allo Stato emittente oppure, in caso di assenza o insufficienza di tali garanzie, a rifiutare del tutto la consegna ( 73 ). In particolare, al punto 78 della sentenza Alchaster I, la Corte sottolinea che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione chiamata a pronunciarsi su un mandato d’arresto emesso sul fondamento dell’[OSCURATO:PERSONA] non può ordinare la consegna della persona ricercata qualora reputi, a seguito dell’esame concreto e preciso della situazione di tale persona, che vi siano valide ragioni per ritenere che, in caso di consegna al [OSCURATO:PERSONA], vi sarebbe un rischio reale di violazione dei diritti fondamentali di tale persona. d) Limiti e condizioni per invocare la regola della specialità 91. Il diritto di avvalersi della regola della specialità nei procedimenti che precedono la consegna non è illimitato. Lo stesso articolo 625 dell’[OSCURATO:PERSONA] stabilisce talune condizioni che definiscono la portata della possibilità di avvalersene. In primo luogo, come indicato in precedenza ( 74 ), tale diritto può essere oggetto di rinuncia ai sensi dell’articolo 611, paragrafi 1 e 2, dell’[OSCURATO:PERSONA]. In secondo luogo, l’articolo 625, paragrafo 1, dell’[OSCURATO:PERSONA] consente alle parti di notificare al comitato specializzato che l’assenso all’azione penale per altri reati sarà presunto, salvo che, in un caso specifico, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione faccia una diversa dichiarazione. Tale meccanismo impone all’autorità giudiziaria di esercitare una vigilanza allorché una persona invochi la regola della specialità, dato che l’assenso presunto non può operare automaticamente dinanzi a obiezioni fondate. In terzo luogo, il ricorso a tale regola deve basarsi su un rischio fondato: l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non è tenuta ad occuparsi di censure ipotetiche o speculative, ma soltanto di censure accompagnate da indizi credibili che la persona potrebbe essere sottoposta a procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per reati in relazione ai quali la consegna non è stata autorizzata. 92. Congiuntamente, tali condizioni garantiscono che la regola della specialità non sia applicata al di là del suo ambito di applicazione previsto, preservando al contempo l’effetto utile dell’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] quale garanzia procedurale essenziale. Esse garantiscono che il ricorso a tale regola si mantenga un meccanismo equilibrato: accessibile al singolo quando è effettivamente a rischio la libertà, ma strutturato in modo tale da rispettare il meccanismo di consegna previsto dall’[OSCURATO:PERSONA]. 4. Conclusione provvisoria 93. La regola della specialità prevista all’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] costituisce una garanzia procedurale essenziale la quale assicura che la persona consegnata non sia sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per reati diversi da quelli per i quali la consegna è stata autorizzata dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione. L’[OSCURATO:PERSONA] fa parte del diritto dell’Unione, il che significa che la sua interpretazione deve essere conforme alla [OSCURATO:PERSONA], in particolare all’articolo 6, all’articolo 47 e all’articolo 49, paragrafo 1, di quest’ultima, che garantiscono il diritto alla libertà, la tutela giurisdizionale effettiva, la legalità e la prevedibilità delle pene. Di conseguenza, il termine «reato» di cui all’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] non può essere interpretato unicamente in funzione della qualificazione adottata dallo Stato emittente, ma deve essere oggetto di un’interpretazione autonoma, effettuata con riferimento ai criteri Bonda; in particolare, la natura dell’illecito, il suo carattere intrinseco e la severità della sanzione. Poiché l’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] costituisce un diritto azionabile all’interno dell’ordinamento giuridico dell’Unione, un singolo deve potersene avvalere per opporsi all’autorizzazione della consegna. In caso di violazione sostanziale o procedurale della regola della specialità, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione è tenuta a intervenire ai sensi dell’articolo 604, lettera c), dell’[OSCURATO:PERSONA] per sospendere o impedire la consegna, poiché il mancato rispetto sotto il profilo sostanziale o procedurale della regola della specialità renderebbe la consegna incompatibile con la [OSCURATO:PERSONA]. 94. Di conseguenza, suggerisco alla Corte di rispondere alle prime quattro questioni dichiarando che l’articolo 604, lettera c), e l’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA], in combinato disposto con l’articolo 6, l’articolo 47 e l’articolo 49, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA], devono essere interpretati nel senso che la regola della specialità costituisce una garanzia procedurale essenziale vincolante, la cui violazione o probabile violazione, valutata alla luce di una nozione di «reato» definita in modo autonomo, tenendo conto della qualificazione giuridica ai sensi del diritto nazionale, della natura intrinseca dell’illecito e della severità della sanzione, impone all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di subordinare la consegna a garanzie adeguate, da parte dello Stato emittente, che la persona consegnata non sarà sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per reati diversi da quelli per i quali è stata consegnata. C. Quinta questione 95. Con la sua quinta questione, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] debba essere interpretato nel senso che osta alla consegna di una persona ricercata che sia stata condannata a sei mesi di privazione della libertà per oltraggio alla corte, allorché la consegna non sia stata richiesta ai fini dell’esecuzione di tale pena, in quanto lo Stato emittente qualifica l’oltraggio come illecito civile, e non penale. 96. In primo luogo, in sede di esame delle obiezioni sollevate dai ricorrenti in appello prima della consegna, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione è chiamata a stabilire se la condotta o la sanzione di cui trattasi, ad esempio l’oltraggio alla corte, rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA]. Ciò esige una valutazione indipendente basata sui criteri Bonda ( 75 ). Il fatto che la sanzione di siffatta condotta comporti una privazione della libertà, ad esempio sotto forma di una condanna a una pena privativa della libertà di sei mesi, depone fortemente a favore della sua natura penale ai sensi dell’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA], indipendentemente dalla sua qualificazione da parte dello Stato emittente. 97. In secondo luogo, se l’autorità giudiziaria dell’esecuzione accerta che una condotta o una sanzione ha natura penale, tale autorità è tenuta poi a stabilire, sulla base di elementi oggettivi, attendibili e precisi, se sussistano fondati motivi per ritenere che la persona sarebbe sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per tale condotta dopo la consegna, in violazione dell’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA]. 98. Se la regola della specialità è assente, inefficace o non può essere invocata dai singoli – come può accadere allorché lo Stato emittente qualifichi determinate condotte (quali l’oltraggio civile) come esulanti dalla sfera penale – tale circostanza indica già un rischio strutturale di violazione dell’articolo 625, paragrafo 2, e dell’articolo 604, lettera c), dell’[OSCURATO:PERSONA], letto in combinato disposto con l’articolo 6, l’articolo 47 e l’articolo 49, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA]. Qualora il diritto dello Stato emittente escluda espressamente tale condotta e le relative sanzioni dalla protezione offerta dalla regola della specialità, il rischio diviene certo anziché ipotetico. 99. In terzo luogo, se tale rischio è individuato, prima di autorizzare la consegna l’autorità è tenuta a chiedere formalmente allo Stato emittente garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 604, lettera c), dell’[OSCURATO:PERSONA]. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione dovrà poi valutare se le garanzie offerte siano sufficienti, nel senso che escludono il rischio che la persona sia privata della libertà per una condotta non contemplata nel mandato. Se le garanzie eliminano il rischio, la consegna può essere autorizzata. Qualora non siano fornite garanzie o le garanzie fornite siano poco chiare o insufficienti, l’autorità dell’esecuzione è tenuta a sospendere la consegna fino a quando non siano fornite garanzie soddisfacenti. In ultima istanza, essa deve rifiutare la consegna nel caso in cui l’assenza o l’insufficienza delle garanzie persista ( 76 ). 100. A tal riguardo, nell’ambito del regime di consegna previsto dall’[OSCURATO:PERSONA], è essenziale la cooperazione tra l’autorità giudiziaria dell’esecuzione e le autorità dello Stato emittente. Nella pratica, tale cooperazione può assumere la forma di un dialogo giudiziario e di uno scambio di informazioni ai sensi dell’articolo 604, lettera c), che consente all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di chiedere chiarimenti o garanzie allo Stato emittente in merito alla portata dei reati, alle garanzie procedurali applicabili o al rispetto della regola della specialità. Nel caso in cui i dubbi persistano, lo Stato emittente può fornire garanzie formali che rispondano a preoccupazioni specifiche, quali i limiti dell’azione penale o la disponibilità di mezzi di ricorso effettivi. Tale processo permette a entrambe le autorità di operare un bilanciamento tra i diritti dell’individuo e l’interesse generale a una buona amministrazione della giustizia, garantendo che la consegna abbia luogo soltanto in presenza di garanzie adeguate. In seguito, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione potrebbe dover valutare se le garanzie supplementari soddisfino i requisiti di cui all’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA], tenendo conto, al contempo, del diritto alla giustizia delle vittime ( 77 ). 101. Tale approccio garantisce che l’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] funga da garanzia efficace e azionabile avverso un procedimento penale o una privazione della libertà non autorizzati. Esso è conforme all’articolo 47 e all’articolo 49, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA], i quali esigono che le procedure di consegna ai sensi dell’[OSCURATO:PERSONA] siano legittime e prevedibili e che garantiscano una tutela giurisdizionale effettiva. 102. Infine, è opportuno sottolineare l’affermazione del giudice del rinvio secondo cui esso ritiene che i ricorrenti in appello, nel corso dei procedimenti dinanzi ai giudici dello Stato emittente concernenti le ordinanze di sequestro, abbiano beneficiato dell’intera gamma di tutele procedurali garantite dagli articoli 6 e 13 della CEDU. I ricorrenti in appello sono stati processati da un giudice indipendente e imparziale, sono stati informati dell’accusa nei loro confronti, sono stati informati dell’ora e del luogo dell’udienza, erano legalmente rappresentati e disponevano di un diritto d’impugnazione. Inoltre, i ricorrenti in appello avevano accesso a un ricorso effettivo nello Stato emittente, in quanto legittimati a impugnare la condanna per mezzo del procedimento d’appello. Tuttavia, dal fascicolo risulta che i ricorrenti in appello sono stati condannati per oltraggio alla corte in contumacia. Tale circostanza, che spetta al giudice del rinvio verificare, può essere pertinente, in quanto solleva una questione distinta, relativa al loro diritto di presenziare al processo e di difendersi. Anche nel caso in cui il procedimento iniziale abbia soddisfatto le garanzie previste agli articoli 6 e 13 della CEDU, l’irrogazione di una pena in contumacia impone di esaminare se i ricorrenti in appello siano stati effettivamente informati dell’udienza e se ad essi continui ad essere riconosciuto, dopo la consegna, il diritto a un nuovo processo o a un mezzo di ricorso equivalente nello Stato emittente. 103. Alla luce di quanto precede, ritengo che l’articolo 604, lettera c), e l’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA], in combinato disposto con l’articolo 6, l’articolo 47 e l’articolo 49, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA], debbano essere interpretati nel senso che qualora la consegna di una persona ricercata, condannata a sei mesi di privazione della libertà per oltraggio alla corte, non sia stata richiesta ai fini dell’esecuzione di tale pena, poiché l’oltraggio in questione è qualificato come illecito civile dal diritto dello Stato emittente, essa è incompatibile con il diritto dell’Unione nel caso in cui, secondo l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, tale oltraggio costituisca, in sostanza, un illecito di natura penale e vi siano fondati motivi per ritenere che, dopo la consegna, si verificherebbe una violazione sostanziale o procedurale della regola della specialità, in quanto la persona sarebbe privata della libertà in violazione della regola della specialità o non potrebbe invocarla; l’autorità giudiziaria dell’esecuzione è tenuta, prima di autorizzare la consegna, ad ottenere dallo Stato emittente garanzie supplementari adeguate che la persona non sarà sottoposta a procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per tale oltraggio, in assenza delle quali la consegna dovrà essere rifiutata. VI. Conclusione 104. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, [OSCURATO:PERSONA]) nei seguenti termini: l’articolo 604, lettera c), e l’articolo 625, paragrafo 2, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, dall’altra, in combinato disposto con l’articolo 6, l’articolo 47 e l’articolo 49, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che: 1)      la regola della specialità costituisce una garanzia procedurale essenziale vincolante, la cui violazione o probabile violazione, valutata alla luce di una nozione di «reato» definita in modo autonomo, tenendo conto della qualificazione giuridica ai sensi del diritto nazionale, della natura intrinseca dell’illecito e della severità della sanzione, impone all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di subordinare la consegna a garanzie adeguate, da parte dello Stato emittente, che la persona consegnata non sarà sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per reati diversi da quelli per i quali è stata consegnata. 2)      Qualora la consegna di una persona ricercata, condannata a sei mesi di privazione della libertà per oltraggio alla corte, non sia stata richiesta ai fini dell’esecuzione di tale pena, poiché l’oltraggio in questione è qualificato come illecito civile dal diritto dello Stato emittente, essa è incompatibile con il diritto dell’Unione nel caso in cui, secondo l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, tale oltraggio costituisca, in sostanza, un illecito di natura penale e vi siano fondati motivi per ritenere che, dopo la consegna, si verificherebbe una violazione sostanziale o procedurale della regola della specialità, in quanto la persona sarebbe privata della libertà in violazione della regola della specialità; l’autorità giudiziaria dell’esecuzione è tenuta, prima di autorizzare la consegna, ad ottenere dallo Stato emittente garanzie supplementari adeguate che la persona non sarà sottoposta a procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per tale oltraggio, in assenza delle quali la consegna dovrà essere rifiutata. 1 Lingua originale: l’inglese. i Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. 2 GU 2021, L 149, pag. 10. 3 Denominata anche specialità, principio di specialità o dottrina della specialità. 4 V., in tal senso, Tinsley, A.,«Specialty: Arresting an elusive “right” in [OSCURATO:PERSONA] extradition law», [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] , Vol. 12, Issue 1, 2020, pagg. da 23 a 35. https://doi.org/10.1177/2032284420976994 . 5 Firmata a Vienna il 23 maggio 1969, [OSCURATO:PERSONA] , Vol. 1155, pag. 331. 6 Firmata a Roma il 4 novembre 1950. 7 Tali ordinanze di sequestro vietavano la cessione di beni collegati alla società, ai conti bancari di LQ, NT e RM e ai loro autoveicoli e obbligavano i ricorrenti in appello a comunicare e a fornire i dettagli necessari di tutti i beni situati all’interno o al di fuori di Inghilterra e Galles. 8 Le informazioni sulle pene inflitte per oltraggio alla corte figurano nella parte (f) di ciascun mandato d’arresto, in cui si legge: «La violazione dell’ordinanza di sequestro non costituisce un reato, cosicché non può costituire un fatto che dà luogo all’estradizione e non è pertanto inclusa nell’elenco dei reati che danno luogo all’estradizione. La constatazione da parte del [giudice della [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA])] del fatto che l’imputato ha violato l’ordinanza di sequestro e ha così commesso un oltraggio alla corte non costituisce una condanna, pertanto tale mandato resta unicamente un mandato d’accusa». 9 Corte EDU, 8 giugno 1976, Engel e a. c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:1976:0608JUD000510071). 10 Corte EDU, 15 dicembre 2005, Kyprianou c. Cipro (CE:ECHR:2005:1215JUD007379701). 11 Corte EDU, 10 giugno 1996, Benham c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:1996:0610JUD001938092). 12 Decisione quadro del 13 giugno 2002 relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra [OSCURATO:PERSONA] membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24; in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584»). 13 Conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa Alchaster (C‑202/24, EU:C:2024:559, paragrafo 55). 14 Ibidem , paragrafo 58; v. anche le conclusioni dell’avvocato generale Biondi nella causa P&O [OSCURATO:PERSONA] e P&O [OSCURATO:PERSONA] (C‑413/24, EU:C:2025:490, paragrafi 48 e 49). 15 V., in tal senso, sentenza del 10 gennaio 2006, IATA e ELFAA (C‑344/04, EU:C:2006:10, punto 40 e giurisprudenza ivi citata), nella quale la Corte ha ricordato che, ai sensi dell’articolo 31 della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, un trattato dev’essere interpretato in buona fede, secondo il senso comune da attribuire ai suoi termini nel loro contesto ed alla luce del suo oggetto e del suo scopo. 16 V., in tal senso, sentenze del 30 settembre 1987, Demirel (12/86, EU:C:1987:400, punto 14) e del 26 maggio 2011, Akdas e a. (C‑485/07, EU:C:2011:346, punto 67 e giurisprudenza ivi citata). 17 Sentenza del 29 luglio 2024, Alchaster (C‑202/24; in prosieguo: la «sentenza Alchaster I», EU:C:2024:649). 18 Ibidem , punto 71. 19 Ibidem , punto 70. 20 Ibidem . 21 Sentenza del 24 settembre 2020, Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (Principio di specialità) (C‑195/20 PPU, EU:C:2020:749, punto 40). 22 Sentenza del 22 febbraio 2022, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Unità del nucleo familiare – Protezione già accordata) (C‑483/20, EU:C:2022:103, punto 27). 23 Punti da 72 a 74. 24 V. punto 75. 25 Punto 82. 26 Punti da 72 a 83. 27 Punto 75. 28 Schabas, W.A, [OSCURATO:PERSONA]: A Commentary on the [OSCURATO:PERSONA] , 2 a edizione, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2016, pagg. da 1362 a 1366. 29 [OSCURATO:PERSONA] on [OSCURATO:PERSONA], UN Doc. A/RES/45/116, allegato, articolo 14, e Convenzione europea di estradizione, ETS n. 24, articolo 14. 30 L’articolo 625, paragrafo 1, dell’[OSCURATO:PERSONA] corrisponde all’articolo 27, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584. L’articolo 27, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584 e l’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] sono sostanzialmente identici. L’articolo 27, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 prevede eccezioni all’applicazione della regola della specialità e l’articolo 625, paragrafo 3, dell’[OSCURATO:PERSONA] riprende quasi alla lettera il contenuto di tale disposizione. L’articolo 27, paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584 è riprodotto, in sostanza, all’articolo 625, paragrafo 4, dell’[OSCURATO:PERSONA], il quale prevede una procedura che consente allo Stato emittente di presentare una richiesta di assenso all’autorità giudiziaria dell’esecuzione. 31 Sentenza del 9 febbraio 1982 (270/80, EU:C:1982:43, punti da 14 a 16). 32 V supra , paragrafo 41. 33 V supra , paragrafo 37. 34 V. sentenza del 1º dicembre 2008 (C‑388/08 PPU, EU:C:2008:669, punti 43 e 44). 35 Tale formulazione è ripresa, in termini identici, al punto 39 della sentenza del 24 settembre 2020, Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (Principio di specialità) (C‑195/20 PPU, EU:C:2020:749). Il punto 40 di tale sentenza chiarisce la dimensione giurisdizionale, che impone allo Stato emittente di ottenere l’assenso dello Stato di esecuzione al fine di rispettarne le competenze, ma non circoscrive la duplice natura affermata dalla Corte in tale passaggio. 36 V. sentenza del 10 novembre 2016, Poltorak (C‑452/16 PPU, EU:C:2016:858, punto 25). Tale regime si fonda su un elevato livello di fiducia reciproca tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri, in particolare nel contesto dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. La presunzione è che ciascuno Stato membro si conformi a norme comuni in materia di tutela dei diritti fondamentali, il che permette procedure semplificate basate sulla cooperazione istituzionale piuttosto che su un assenso individualizzato. 37 V. sentenza Alchaster I, punti 63 e 70. 38 Ibidem , punti da 24 a 27. 39 V. sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru (C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 78). 40 Sentenza Alchaster I, punti 40 e 41. 41 Ibidem , punto 41. 42 Ibidem , punto 42. 43 Supra , paragrafo 41. 44 Supra , paragrafo 42. 45 Essa non deve essere confusa con la forma di consenso distinta di cui all’articolo 611 dell’[OSCURATO:PERSONA], per mezzo della quale la persona ricercata può acconsentire a una consegna rapida rinunciando a determinate garanzie procedurali. I due meccanismi sono concettualmente distinti: il primo riguarda la portata dell’azione penale dopo la consegna, mentre il secondo riguarda il modo in cui viene effettuata la consegna. 46 V. sentenza del 1º dicembre 2008 (C‑168/08 PPU, EU:C:2008:669). 47 La situazione giuridica considerata nella giurisprudenza della Corte relativa alla regola della specialità nell’ambito del MAE – in cui la persona è già stata consegnata e lo Stato emittente deve rispettare i limiti imposti dall’autorità dell’esecuzione – non si è ancora verificata nel caso di specie. Il ragionamento di cui alla sentenza del 24 settembre 2020 (C‑195/20 PPU, EU:C:2020:749, punto 40), è subordinato alla condizione che la consegna sia già avvenuta. Lo «sconfinamento» menzionato dalla Corte presuppone che lo Stato di esecuzione abbia trasferito la persona in custodia e che lo Stato emittente sia in grado di agire nei confronti di tale persona entro i limiti imposti dalla decisione di consegna. Di converso, nella fase precedente alla consegna, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione è tenuta a verificare se esista un rischio effettivo che lo Stato emittente non rispetti tali limiti una volta effettuata la consegna, agendo così in violazione della regola della specialità. 48 V. sentenza del 30 maggio 2013 (C‑168/13 PPU, EU:C:2013:358). 49 V., per analogia, la rinuncia al diritto di presenziare al processo, riconosciuto dalla Corte nella sentenza del 26 febbraio 2013, Melloni (C‑399/11, EU:C:2013:107, punto 49) ed espressamente riflesso nell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2016, L 65, pag. 1). 50 V., ad esempio, ordinanza del 24 marzo 2016 (n. 175/16), nella quale il Bundesverfassungsgericht (Corte costituzionale federale, Germania) ha statuito che un’estradizione che non garantisce il rispetto della regola della specialità viola il diritto fondamentale alla libertà personale. Inoltre, se un’autorità giudiziaria dell’esecuzione rifiuta di verificare se i requisiti della regola della specialità siano soddisfatti, ciò costituisce una violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. 51 Secondo una giurisprudenza costante, ai sensi del principio di legalità dei reati e delle pene, sancito all’articolo 49, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA], le disposizioni penali devono rispettare determinati requisiti di accessibilità e prevedibilità per quanto concerne sia la definizione del reato sia la determinazione della pena (v. sentenza dell’11 giugno 2020, [OSCURATO:PERSONA] w Słupsku, C‑634/18, EU:C:2020:455, punti 47 e 48 e giurisprudenza ivi citata). 52 V., in tal senso, sentenze del 26 luglio 2017, Sacko (C‑348/16, EU:C:2017:591, punto 31) e del 25 luglio 2018, Alheto (C‑585/16, EU:C:2018:584, punto 114). 53 V. infra , paragrafo 70. 54 V., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2019, Torubarov (C‑556/17, EU:C:2019:626, punti da 72 a 75). 55 V., in tal senso, sentenze del 30 aprile 1974, Haegeman (181/73, EU:C:1974:41, punto 5); del 16 giugno 1998, Racke (C‑162/96, EU:C:1998:293, punto 41); del 25 febbraio 2010, Brita (C‑386/08, EU:C:2010:91, punto 39); e del 27 febbraio 2018, [OSCURATO:PERSONA] UK (C‑266/16, EU:C:2018:118, punto 46). Poiché l’[OSCURATO:PERSONA] è stato concluso mediante la decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, dall’altra, e dell’accordo tra l’Unione europea e il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU 2021, L 149, pag. 2) ai sensi dell’articolo 217 TFUE, esso costituisce, secondo la giurisprudenza della Corte, un atto delle istituzioni dell’Unione e fa parte del diritto dell’Unione. 56 Sentenza del 5 giugno 2012, C‑489/10, EU:C:2012:319, punti 37 e seguenti). 57 L’interpretazione autonoma della nozione di «accusa penale» da parte della Corte EDU è stata elaborata al fine di evitare esclusioni arbitrarie dall’ambito di applicazione delle garanzie fondamentali. Nella sentenza dell’8 giugno 1976, Engel e a. c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:1976:0608JUD000510071), la Corte EDU ha statuito che la questione se un procedimento abbia natura «penale» non può dipendere unicamente dalla sua qualificazione da parte dello Stato; diversamente, gli [OSCURATO:PERSONA] potrebbero sottrarsi all’applicazione dell’articolo 6 della CEDU semplicemente rietichettando misure punitive come «disciplinari». Essa ha quindi elaborato i tre criteri summenzionati. Tale logica è stata confermata nella sentenza Öztürk c. Germania (21 febbraio 1984, CE:ECHR:1984:0221JUD000854479), in cui un procedimento formalmente qualificato come «amministrativo» è stato considerato, ciò nonostante, rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 6 della CEDU, in ragione della sua finalità punitiva e dissuasiva. 58 Sebbene il fondamento della parte terza dell’[OSCURATO:PERSONA], come chiarito dalla Corte nella sentenza Alchaster I (punti da 40 a 43), sia la cooperazione nel settore della giustizia penale e dell’applicazione della legge, tale elemento contestuale non limita l’interpretazione del termine «reato» di cui all’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] agli illeciti formalmente qualificati come penali ai sensi del diritto interno. L’obiettivo generale della parte terza è definire l’ambito di applicazione del meccanismo, vale a dire la cooperazione in materia penale, ma non il significato delle garanzie protettive ivi contenute. Pertanto, tali garanzie possono estendersi anche a sanzioni che, pur non essendo formalmente definite come penali alla luce della loro qualificazione nazionale, sono di natura penale a causa della loro finalità, della loro severità o del loro carattere dissuasivo. 59 Ciò è conforme alla giurisprudenza più ampia della Corte. Nella sentenza del 4 novembre 2013, Baláž (C‑60/12, EU:C:2013:733, punto 35), la Corte ha dichiarato che, per salvaguardare l’effetto utile della decisione quadro 2002/584, la qualificazione degli illeciti da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri non è decisiva in sede di interpretazione delle disposizioni relative alla competenza in materia penale. Analogamente, nella sentenza del 27 maggio 2014, Spasic (C‑129/14 PPU, EU:C:2014:586, punto 77), la Corte ha sottolineato che, sebbene il diritto dell’Unione non abbia armonizzato il diritto penale sostanziale o processuale, il principio del ne bis in idem di cui all’articolo 54 Acquis di Schengen – Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli [OSCURATO:PERSONA] dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU 2000, L 239, pag. 19) evita l’impunità e favorisce la certezza del diritto. Essa ha sottolineato che, in mancanza di armonizzazione, le disposizioni del diritto dell’Unione che non rinviano espressamente al diritto interno devono ricevere un’interpretazione autonoma e uniforme, alla luce del loro contesto e dei loro obiettivi. 60 L’articolo 524, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] stabilisce che nulla della parte terza modifica l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali quali sanciti nella CEDU e, per l’Unione, nella [OSCURATO:PERSONA]. Ciò esige che l’interpretazione dell’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] sia conforme a tali strumenti. Di conseguenza, se lo Stato emittente potesse qualificare una sanzione come civile, anche quando essa possiede natura penale alla luce dei criteri della CEDU e della [OSCURATO:PERSONA], l’effetto utile dell’articolo 524, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] sarebbe compromesso. Per evitare tale risultato, il termine «reato» di cui all’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] deve essere interpretato in modo autonomo, conformemente ai criteri Bonda, i quali garantiscono che tutte le condotte che determinano un’accusa di natura penale rientrino nella protezione offerta dalla regola della specialità. 61 Sulle nozioni autonome della CEDU, v. Letsas, G, «Autonomous concepts, conventionalism, and judicial discretion», A Theory of Interpretation of the [OSCURATO:PERSONA] on [OSCURATO:PERSONA] , edizione online, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2007, pagg. da 37 a 57. 62 Ad esempio, nella versione di lingua italiana, le corrispondenti disposizioni usano il termine reato, che connota generalmente illeciti di rilevanza penale in tale ordinamento giuridico. 63 È opportuno osservare che basarsi sulla qualificazione dello Stato emittente ai sensi dell’articolo 625, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4, dell’[OSCURATO:PERSONA] potrebbe rivelarsi problematico. Quando talune condotte, come l’oltraggio alla corte nel [OSCURATO:PERSONA], non sono considerate «reato» ai sensi del diritto interno, nessun assenso successivo alla consegna potrebbe essere richiesto, anche se la sanzione che ne risulta avrebbe potuto, alla luce di un interpretazione autonoma dell’articolo 625, paragrafo 2, impedire la consegna. Poiché tali disposizioni fanno riferimento ai «reati» che legittimano la consegna nell’ambito del titolo VII, parte terza, dell’[OSCURATO:PERSONA], il meccanismo di assenso non può estendersi a misure di esecuzione che sono civili nella forma ma penali nella sostanza, impedendo all’autorità di esecuzione di autorizzare l’eventuale privazione della libertà che ne potrebbe risultare. Rimane aperta a interpretazione la questione se questa lacuna strutturale possa essere colmata attraverso un’interpretazione teleologica del termine «reato» di cui all’articolo 625, paragrafo 4, dell’[OSCURATO:PERSONA], conformemente all’approccio di tutela dei diritti richiesto dall’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA]. 64 Quanto all’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui non vi sarebbe una «necessità imperativa» di un’interpretazione teleologica della nozione di «reato», in quanto la [OSCURATO:PERSONA] troverebbe comunque applicazione, occorre sottolineare che l’applicabilità della [OSCURATO:PERSONA] e la portata della sua applicazione procedurale sono questioni distinte. Mentre la [OSCURATO:PERSONA] garantisce diritti, la regola della specialità li garantisce dal punto di vista procedurale. È soltanto attraverso un’interpretazione autonoma della nozione di «reato» di cui all’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] che l’autorità dell’esecuzione può stabilire se la sottoposizione a un procedimento penale, la condanna o la privazione della libertà successive alla consegna esulino dall’ambito di applicazione della privazione della libertà autorizzata, un accertamento essenziale ai fini dell’effetto utile dell’articolo 47 e dell’articolo 49, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non può sostituirsi alla garanzia procedurale concepita per rendere le garanzie da essa previste concrete e applicabili. 65 L’articolo 625, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] mantiene la tradizionale formulazione basata sul concetto di reato (anziché di condotta), concentrandosi sulla sottoposizione a un procedimento penale, sulla condanna o sulla privazione della libertà di una persona per un reato diverso da quello per cui è stata concessa la consegna. 66 V. supra , paragrafi 37 e da 47 a 54. 67 Tali eccezioni comprendono i) l’assenso dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, ii) la rinuncia alla regola da parte della persona consegnata ai sensi dell’articolo 611, paragrafi 1 e 2, dell’[OSCURATO:PERSONA], purché espressa volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze, e iii) la possibilità di un assenso presunto mediante le notifiche di cui all’articolo 625, paragrafo 1, dell’[OSCURATO:PERSONA], salvo che in un caso specifico l’autorità giudiziaria dell’esecuzione lo escluda espressamente. 68 V supra , paragrafo 37. È stato chiarito, dinanzi alla Corte, che i singoli non possono far valere tale disposizione come norma di un trattato dinanzi ai giudici del [OSCURATO:PERSONA]. L’[OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato che, di converso, la regola della specialità trova applicazione nel [OSCURATO:PERSONA] soltanto per mezzo della normativa nazionale, vale a dire l’[OSCURATO:PERSONA] 2003 (legge del 2003 sull’estradizione). 69 V. l’ordinanza del Bundesverfassungsgericht (Corte costituzionale federale) citata supra , alla nota 50, in cui tale giudice ha aggiunto, al punto 60, che negare ai singoli tutela giurisdizionale è contrario all’articolo 19, paragrafo 4, del Grundgesetz (Costituzione), che garantisce l’accesso a un ricorso effettivo, in circostanze in cui la persona estradata non può invocare personalmente la regola della specialità, come nel caso degli [OSCURATO:PERSONA] d’America, a seguito della decisione [OSCURATO:PERSONA] v. Suarez [U.S. [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello degli [OSCURATO:PERSONA] per il secondo circuito), No. 14-2378-cr, 30 giugno 2015]. Analogamente, lo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden (Corte suprema dei [OSCURATO:PERSONA]) limita la sua valutazione dell’ammissibilità di un’estradizione dai [OSCURATO:PERSONA] verso un altro paese ai soli casi in cui: a) risulta che la persona interessata sarebbe esposta a una «flagrante violazione» dei suoi diritti; e b) è stato debitamente dimostrato che, dopo la consegna, la persona non disporrebbe di un «mezzo di ricorso» avverso tale violazione [[OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden (Corte suprema dei [OSCURATO:PERSONA]), sentenza del 7 settembre 2004, (00760/04 U, NL:HR:2004:AP1534)]. 70 V., in tal senso, [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden (Corte suprema dei [OSCURATO:PERSONA]), sentenza del 26 settembre 2023, (23/01346 U, NL:HR:2023:1315). 71 V. articolo 625, paragrafo 4, ultima frase, dell’[OSCURATO:PERSONA], in cui si impiega il termine «deve», dal quale si evince che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può procedere in assenza delle garanzie previste dall’articolo 604 dell’[OSCURATO:PERSONA]. 72 V., in tal senso, punti 76 e 77 della sentenza Alchaster I. Tale interpretazione è corroborata dal tenore letterale di tale disposizione che, come indicato al punto 74, impone all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di ottenere «garanzie supplementari quanto al trattamento della persona ricercata dopo la sua consegna prima di decidere se eseguire il mandato d’arresto», confermando così che essa è tenuta a valutare e, se del caso, rifiutare l’esecuzione qualora tali garanzie non siano adeguate. 73 Sentenza Alchaster I, punti 78, da 83 a 91 e 98. 74 V supra , paragrafo 82. 75 V. i precedenti paragrafi da 71 a 77. 76 V supra , paragrafo 90. 77 V., sul tema del dovere di cooperazione e dei diritti delle vittime, ad esempio, sentenza Güzelyurtlu e a. c. Cipro e Turchia (CE:ECHR:2019:0129JUD003692507, §§ da 232 a 236) in cui la Corte EDU ha dichiarato che l’articolo 2 della CEDU (diritto alla vita) può creare un dovere di cooperazione bidirezionale tra [OSCURATO:PERSONA] nelle indagini su omicidi, al fine di chiarire le circostanze in cui sono avvenuti e assicurare i colpevoli alla giustizia. Poiché tale dovere costituisce un obbligo di mezzi, e non di risultato, gli [OSCURATO:PERSONA] devono adottare tutte le misure ragionevoli disponibili nel contesto degli strumenti di cooperazione esistenti. Sulla base di tale pronuncia, nella sua sentenza del 9 luglio 2019, [OSCURATO:PERSONA] c. Belgio (CE:ECHR:2019:0709JUD000835117, §§ da 79 a 92), la Corte EDU ha analizzato, in sostanza, la questione se il rifiuto del Belgio di cooperare avesse indebitamente pregiudicato i diritti procedurali dei ricorrenti in appello ai sensi dell’articolo 2 della CEDU. La Corte EDU ammette che un rischio di violazione dell’articolo 3 della CEDU (divieto di trattamenti inumani o degradanti) potrebbe costituire un motivo di rifiuto della consegna, ma sottolinea che siffatto rischio deve fondarsi su elementi sufficientemente circostanziati e fattuali.