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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04809/2024

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la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n.12 presso gli Uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]-S.A.S. di [OSCURATO:PERSONA] C., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. -intimati- avverso la sentenza n. 2306 / 5 / 2021 della C ommissione T ributaria Regionale delLazio, depositata il 3 maggio 20 21 ; Rilevato che: la controversia trae origine da un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate rettificava il reddito dichiarato dalla Tributi-[OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza del giudice del rinvio società di persone per l’anno di imposta 2001, sebbene in presenza di condono ex art. 289/2002, al fine di recuperare le imposte dovute dai soci per effetto del regime di trasparenza.

Successivamente, con separati avvisi di accertamento, l’Agenzia recuperava a tassazione i predetti redditi nei confronti dei soci nella misura corrispondente alla rispettiva quota di partecipazione.

La società ed il socio [OSCURATO:PERSONA] impugnavano gli avvisi con distinti ricorsi che venivano accolti dalla Commissione tributaria provinciale.

L’appello proposto avverso tale decisione veniva rigettato dalla C.T.R. con sentenza che veniva impugnata con ricorso per cassazione dall’Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA] cassazione, con sentenza n. 23672/2010 , dichiar ava la nullità dell’intero giudizio in quanto svoltosi senza la partecipazione di tutti i soci.

In sede di rinvio, la Commissione di prima istanza accolse i ricorsi riuniti rilevando, per la s ocietà, la preclusione data dall’adesione al condono e, al contempo, l’errata qualificazione da parte dell’Ufficio dei costi sostenuti per la locazione in spese di rappresentanza.

L’appello proposto dall’Ufficio avverso la sentenza ven iva dichiarato inammissibile, perché tardivo, dalla Commissione tributaria regionale del Lazio con la sentenza indicata in epigrafe.

Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso su unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] e i soci non hanno svolto attività difensiva.

Considerato che: 1.Con l’unico motivo di ricorso rubricato “violazione degli artt.327 cpc, 51 D.Lgs. 546/1992 e 58 legge 69/2009” l’Agenzia delle Entrate eccepisce l’error in procedendocommesso dalla C.T.R., per non avere considerato valevole, nel caso di specie, il termine lungo annuale, essendo stato il giudizio di primo grado instaurato prima del 4 luglio 2009.

1.1. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questaCorte, a partire dalla sentenza delle Sezioni unite n. 19701 del 17 settembre 2010 che il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, non dà vita ad un nuovo ed ulteriore procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario da ritenersi unico ed unitario.Sicché si è costantemente affermato che in tema di impugnazioni, la modifica dell'art. 327 cod. proc. civ., introdotta dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all'originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio (cfr.Cass. 17 aprile 2012 n. 6007 seguita in senso conforme, ex pluribus, da Cass. n.ri 17060 del 2012, 15741 del 2013; 19943 del 2014; n. 20102 del 06/10/2016;n. 19979 del 27/07/2018).

1.2. Va, peraltro, rilevato che,in caso analogo al presente, Cass. sez. 6-5, ord . n. 22407 del 15/10/2020 , muovendo da Cass.

SU, n. 11844 del 9 giugno 2016, riguardo alla distinzione tra rinvio prosecutorio (o proprio), di cui all’art. 383, primo comma, cod. proc. civ., e rinvio restitutorio o improprio di cui all’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ.,ha statuito che nel caso di annullamento dell'intero giudizio di merito, da parte della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c., non trova applicazione il principio del "tempus regit processum" – secondo cui, in ossequio alle regole del giusto processo civile (art. 111 Cost.), vanno mantenute le norme vigenti al momento della proposizione della domanda iniziale -, dal momento che esso presuppone l'esistenza di atti processuali validi, compiuti nel previgente regime, mentre nell'ipotesi suddetta, insieme con l'atto originario, cade anche il collegamento col precedente regime processuale e il nuovo giudizio che si instaura a seguito di rinvio restitutorio è sottoposto alle regole vigenti (nella specie relative al termine lungo per impugnare) nel momento in cui, con la riassunzione, si rinnova l'atto introduttivo nullo, in virtù del giustapposto principio del "tempus regit actum" .

1.3. La distinzione è richiamata in ulteriori successivi provvedimenti sezionali (tra gli altri, più di recente, Cass. sez. 5, ord.28 settembre 2023, n. 27577; Cass. sez. 5, ord. 19 aprile 2023, n. 10439; Cass. sez. 5, ord. 22 giugno 2021, n. 17855), tutte peraltro rese in ipotesi di rinvio prosecutorio o proprio (in tema di diversità del regime impugnatorio, per la modifica normativa, nelle more intervenuta, della decisione annullata, quanto alla rilevanza della distinzione, si vedano anche Cass. sez. 3, ord. 8 novembre 2023, n. 31081 e Cass. sez. lav. ord. n. 167/2019).

2. Ciò rilevato, anche alla luce di una migliore valutazione di osservazioni critiche emerse in dottrina,a ppare opportuno che per la rilevanza nomofilattica della questione di diritto, la trattazione del ricorso avvenga in pubblica udienza, con conseguente rinvio della causaa nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causaa nuovo ruolo per la trattazione in pubblic

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n.12 presso gli Uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]-S.A.S. di [OSCURATO:PERSONA] C., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. -intimati- avverso la sentenza n. 2306 / 5 / 2021 della C ommissione T ributaria Regionale delLazio, depositata il 3 maggio 20 21 ; Rilevato che: la controversia trae origine da un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate rettificava il reddito dichiarato dalla Tributi-[OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza del giudice del rinvio società di persone per l’anno di imposta 2001, sebbene in presenza di condono ex art. 289/2002, al fine di recuperare le imposte dovute dai soci per effetto del regime di trasparenza. Successivamente, con separati avvisi di accertamento, l’Agenzia recuperava a tassazione i predetti redditi nei confronti dei soci nella misura corrispondente alla rispettiva quota di partecipazione. La società ed il socio [OSCURATO:PERSONA] impugnavano gli avvisi con distinti ricorsi che venivano accolti dalla Commissione tributaria provinciale. L’appello proposto avverso tale decisione veniva rigettato dalla C.T.R. con sentenza che veniva impugnata con ricorso per cassazione dall’Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA] cassazione, con sentenza n. 23672/2010 , dichiar ava la nullità dell’intero giudizio in quanto svoltosi senza la partecipazione di tutti i soci. In sede di rinvio, la Commissione di prima istanza accolse i ricorsi riuniti rilevando, per la s ocietà, la preclusione data dall’adesione al condono e, al contempo, l’errata qualificazione da parte dell’Ufficio dei costi sostenuti per la locazione in spese di rappresentanza. L’appello proposto dall’Ufficio avverso la sentenza ven iva dichiarato inammissibile, perché tardivo, dalla Commissione tributaria regionale del Lazio con la sentenza indicata in epigrafe. Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso su unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] e i soci non hanno svolto attività difensiva. Considerato che: 1.Con l’unico motivo di ricorso rubricato “violazione degli artt.327 cpc, 51 D.Lgs. 546/1992 e 58 legge 69/2009” l’Agenzia delle Entrate eccepisce l’error in procedendocommesso dalla C.T.R., per non avere considerato valevole, nel caso di specie, il termine lungo annuale, essendo stato il giudizio di primo grado instaurato prima del 4 luglio 2009. 1.1. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questaCorte, a partire dalla sentenza delle Sezioni unite n. 19701 del 17 settembre 2010 che il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, non dà vita ad un nuovo ed ulteriore procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario da ritenersi unico ed unitario.Sicché si è costantemente affermato che in tema di impugnazioni, la modifica dell'art. 327 cod. proc. civ., introdotta dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all'originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio (cfr.Cass. 17 aprile 2012 n. 6007 seguita in senso conforme, ex pluribus, da Cass. n.ri 17060 del 2012, 15741 del 2013; 19943 del 2014; n. 20102 del 06/10/2016;n. 19979 del 27/07/2018). 1.2. Va, peraltro, rilevato che,in caso analogo al presente, Cass. sez. 6-5, ord . n. 22407 del 15/10/2020 , muovendo da Cass. SU, n. 11844 del 9 giugno 2016, riguardo alla distinzione tra rinvio prosecutorio (o proprio), di cui all’art. 383, primo comma, cod. proc. civ., e rinvio restitutorio o improprio di cui all’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ.,ha statuito che nel caso di annullamento dell'intero giudizio di merito, da parte della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c., non trova applicazione il principio del "tempus regit processum" – secondo cui, in ossequio alle regole del giusto processo civile (art. 111 Cost.), vanno mantenute le norme vigenti al momento della proposizione della domanda iniziale -, dal momento che esso presuppone l'esistenza di atti processuali validi, compiuti nel previgente regime, mentre nell'ipotesi suddetta, insieme con l'atto originario, cade anche il collegamento col precedente regime processuale e il nuovo giudizio che si instaura a seguito di rinvio restitutorio è sottoposto alle regole vigenti (nella specie relative al termine lungo per impugnare) nel momento in cui, con la riassunzione, si rinnova l'atto introduttivo nullo, in virtù del giustapposto principio del "tempus regit actum" . 1.3. La distinzione è richiamata in ulteriori successivi provvedimenti sezionali (tra gli altri, più di recente, Cass. sez. 5, ord.28 settembre 2023, n. 27577; Cass. sez. 5, ord. 19 aprile 2023, n. 10439; Cass. sez. 5, ord. 22 giugno 2021, n. 17855), tutte peraltro rese in ipotesi di rinvio prosecutorio o proprio (in tema di diversità del regime impugnatorio, per la modifica normativa, nelle more intervenuta, della decisione annullata, quanto alla rilevanza della distinzione, si vedano anche Cass. sez. 3, ord. 8 novembre 2023, n. 31081 e Cass. sez. lav. ord. n. 167/2019). 2. Ciò rilevato, anche alla luce di una migliore valutazione di osservazioni critiche emerse in dottrina,a ppare opportuno che per la rilevanza nomofilattica della questione di diritto, la trattazione del ricorso avvenga in pubblica udienza, con conseguente rinvio della causaa nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte rinvia la causaa nuovo ruolo per la trattazione in pubblic