CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 02947/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 16/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il decreto della Corte di appello di Napoli in data 16 luglio 2024 che - in parziale riforma del decreto emesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - ha dichiarato il ricorrente portatore di pericolosità ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b) e c), d.lgs. n. 159 del 2011, confermando, nel resto, il suddetto decreto del Tribunale; letta e valutata la memoria pervenuta in data 2 dicembre 2024 via PEC a firma degli avv.ti Letizia e Stellato; ritenuto che il primo motivo di ricorso - che deduce il vizio di violazione di legge in relazione alla sussistenza della pericolosità generica, dichiarata in assenza di contestazione - sia manifestamente infondato in quanto nel procedimento di prevenzione non si configura alcuna violazione del principio di correlazione tra contestazione e decisione qualora, come nel caso qui in esame, il provvedimento applicativo della misura ritenga sussistente una categoria di pericolosità sociale diversa da quella indicata nella proposta (nella specie, la pericolosità generica in luogo di quella qualificata ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a), dAgs. n. 159 del 2011), purché la nuova definizione giuridica sia fondata sui medesimi elementi di fatto posti a fondamento della proposta, in relazione ai quali sia stato assicurato alla difesa un contraddittorio effettivo e congruo (Sez. 1, n. 8038 del 05/02/2019, Manauro, Rv. 274915 - 01). ritenuto che il secondo e il terzo motivo - che denunziano violazione di legge in ordine ai presupposti di applicazione e alla durata della misura di prevenzione - non siano consentiti dalla legge in sede di legittimità perché tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal Giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha adeguatamente esplicitato le ragioni del suo convincimento, anche rispetto alla durata, della misura disposta (cfr. Sez. U, n. 6402, del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01, secondo cui esula dai poteri della Corte di cassazione la 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis