CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 05900/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2023 della Corte di appello di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma con sentenza del 08/06/2023 su accordo delle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ha riformato la sentenza del Tribunale di Velletri del 30/05/2022 appellata da [OSCURATO:PERSONA] rideterminando la pena inflitta per il reato allo stesso ascritto in concorso con [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo nullità della sentenza per violazione degli artt. 546 e606, nonché 599, 599-bis cod. proc. pen. nonché art. 648 cod. pen. per apparenza della motivazione, in assenza di qualsiasi argomentazione ed esplicazione del percorso argomentativo in ordine alla nuova determinazione della pena. 4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo manifestamente infondato, oltre che generico e del tutto aspecifico. Come osservato da questa Corte è sempre possibile ricorrere per cassazione deducendo, sulla base del menzionato art. 448, comma 2-bis, solo per motivi attinenti alla volontà del'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e, infine, alla illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ciò posto, è evidente che l'odierno ricorrente proponga - con argomentazione del tutto generica per come articolata, formalmente intesa a contestare la pena richiesta, neanche definita illegale (ma in tutto corrispondente alla proposta di concordato formulata), in assenza di qualsiasi effettiva allegazione, in relazione alla quale la determinazione della pena realizzata possa essere eventualmente ritenuta illegale, senza precisare secondo quale parametro - un motivo manifestamente infondato. 5. Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così dec