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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:291
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CJ0418_RES

[OSCURATO:PERSONA]418/24 [Obadal] ( i ) TJ contro [OSCURATO:PERSONA] de Madrid (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA]) Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 aprile 2026 «Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico – Clausola 5 – Misure volte a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato – Trasformazione di una successione di contratti a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato – Normativa nazionale che non consente tale trasformazione, ma prevede altre misure dirette a prevenire e a sanzionare un siffatto ricorso abusivo – Misure sanzionatorie effettive, dissuasive e proporzionate» Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Direttiva 1999/70/CE – Misure volte a prevenire l’utilizzo abusivo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato – Norme relative alle sanzioni applicabili – Misure sanzionatorie effettive, dissuasive e proporzionate – Valutazione da parte del giudice nazionale (Direttiva del Consiglio 1999/70, allegato) (v. punti 45-49) Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Direttiva 1999/70/CE – Nozione di “lavoratore a tempo determinato” – Ambito di applicazione – Rapporto di lavoro non permanente a tempo indeterminato – Inclusione (Direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausole 2 e 3) (v. punti 51-54) Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Direttiva 1999/70/CE – Misure volte a prevenire l’utilizzo abusivo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato – Successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato – Nozione – Rapporto di lavoro non permanente a tempo indeterminato – Proroga ipso iure di tale rapporto di lavoro, in mancanza di organizzazione da parte dell’amministrazione interessata di una procedura di selezione diretta a coprire, in modo definitivo, il posto occupato dal lavoratore interessato – Inclusione (Direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausola 5) (v. punto 55) Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Direttiva 1999/70/CE – Misure volte a prevenire l’utilizzo abusivo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato – Trasformazione di una successione di contratti a tempo determinato in un rapporto di lavoro non permanente a tempo indeterminato – Mantenimento del lavoratore in una situazione di precarietà contraria agli obiettivi dell’accordo quadro – Misura nazionale che non consente di sanzionare debitamente l’utilizzo abusivo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato né di rimuovere le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione (Direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausola 5) (v. punti 56-61 e disp.) Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Direttiva 1999/70/CE – Misure volte a prevenire l’utilizzo abusivo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato – Trasformazione di una successione di contratti a tempo determinato in un rapporto di lavoro non permanente a tempo indeterminato – Normativa nazionale che prevede ulteriori misure volte a prevenire e a sanzionare l’utilizzo abusivo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato – Indennità forfettarie di cessazione del rapporto di lavoro – Regime di responsabilità delle pubbliche amministrazioni – Organizzazione di procedure di selezione – Verifica da parte del giudice del rinvio – Assenza di misure efficaci, dissuasive e proporzionate volte a rimuovere le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione e a prevenire e sanzionare debitamente l’utilizzo abusivo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato – Inammissibilità (Direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausola 5) (v. punti 62-88 e disp.) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dal [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Spagna), la Corte conferma, da un lato, che la clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ( 1 ) osta a una normativa nazionale, come interpretata dalla giurisprudenza nazionale, che sanziona l’utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato mediante la loro trasformazione in «rapporto di lavoro non permanente a tempo indeterminato», in quanto una tale misura ha l’effetto di mantenere il lavoratore in una situazione di precarietà.

Dall’altro, essa precisa che indennità forfettarie soggette a un massimale versate al momento della cessazione di tale rapporto, un regime di responsabilità amministrativa ambiguo, astratto e imprevedibile, nonché l’organizzazione di una procedura di selezione non costituiscono misure adeguate per prevenire e sanzionare un siffatto utilizzo abusivo.

TJ svolge funzioni di puericultrice in un centro educativo pubblico dipendente dalla [OSCURATO:PERSONA] di Madrid (Spagna) in qualità di membro del personale a contratto dal 2 marzo 2016, sulla base di una successione di sei contratti a tempo determinato, l’ultimo dei quali è stato concluso l’8 settembre 2017.

Il 19 luglio 2021, ella ha adito lo Juzgado de lo Social n. 13 de Madrid (Tribunale del lavoro n. 13 di Madrid, Spagna) per far dichiarare permanente o, in subordine, non permanente a tempo indeterminato il proprio rapporto di lavoro.

Tale giudice ha parzialmente accolto il suo ricorso, qualificando il rapporto di lavoro come «rapporto di lavoro non permanente a tempo indeterminato», per il motivo che esso si era protratto per più di tre anni senza che il datore di lavoro avesse coperto il posto conformemente alla normativa spagnola.

Poiché l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] è stato respinto quest’ultima ha proposto impugnazione dinanzi al giudice del rinvio, sostenendo che il proprio rapporto di lavoro doveva essere qualificato come «rapporto di lavoro permanente».

Tale giudice interroga la Corte sulla conformità alla clausola 5 dell’accordo quadro di misure nazionali volte a sanzionare l’utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato, come quelle previste dal diritto spagnolo.

Giudizio della Corte In via preliminare, la Corte ricorda che la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro assegna agli Stati membri un obiettivo generale, consistente nel prevenire gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, lasciando loro al contempo la scelta dei mezzi per conseguirlo, purché essi non compromettano l’effetto utile dell’accordo quadro.

Sebbene l’accordo quadro non imponga un obbligo generale di trasformare la successione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, esso esige che, in caso di abuso, sia applicata una misura avente carattere proporzionato, effettivo e dissuasivo.

Una siffatta misura deve consentire di sanzionare debitamente l’abuso e di rimuovere le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione.

Per quanto riguarda la trasformazione di una successione di contratti a tempo determinato in «rapporto di lavoro non permanente a tempo indeterminato», la Corte rileva che tale trasformazione ha come effetto che il lavoratore interessato sarà mantenuto nel suo posto fino a quando tale posto non sia definitivamente coperto mediante una procedura di selezione.

Tale rapporto di lavoro che lega il lavoratore alla pubblica amministrazione deve essere considerato un rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’accordo quadro.

Pertanto, il rapporto contrattuale che lega gli interessati resta di natura temporanea e mantiene quindi la situazione di precarietà del lavoratore interessato, mentre il beneficio della stabilità dell’impiego è concepito come un elemento portante della tutela dei lavoratori.

In tali circostanze, anche se i lavoratori interessati possono beneficiare di diritti paragonabili a quelli del personale permanente, in particolare in materia di retribuzione o di promozione, il mantenimento di un rapporto temporaneo non consente né di sanzionare debitamente l’utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato né di rimuovere le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione.

La clausola 5 dell’accordo quadro osta quindi a una siffatta misura.

Per quanto riguarda le indennità forfettarie, la Corte rileva che esse sono versate al momento della cessazione del rapporto di lavoro non permanente a tempo indeterminato a causa dell’assunzione di un’altra persona a seguito di una procedura di selezione.

Inoltre, la Corte osserva che tali indennità sono soggette a un doppio massimale.

Sebbene gli Stati membri possano prevedere risarcimenti forfettari per riparare le conseguenze di questo tipo di abuso, essi devono tuttavia garantire un risarcimento adeguato dei danni subiti e costituire una sanzione effettiva e proporzionata.

Orbene, un’indennità forfettaria soggetta a un massimale, che è versata al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non può costituire né un risarcimento proporzionato ed effettivo delle situazioni di abuso che superano una certa durata in termini di anni, né un risarcimento adeguato e integrale dei danni derivanti da tali abusi.

Pertanto, una siffatta misura non consente né di sanzionare debitamente l’utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato né di rimuovere le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione.

Quanto al regime che consente di far sorgere la responsabilità della pubblica amministrazione, quale previsto nel diritto spagnolo dalla legge 20/2021 ( 2 ), la Corte sottolinea che, per garantire la piena efficacia delle norme destinate a prevenire gli abusi derivanti da un utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato, un siffatto regime deve fondarsi su disposizioni nazionali precise, essere prevedibile e applicabile in pratica.

Un regime formulato in modo astratto, ambiguo e imprevedibile non consente di sanzionare debitamente tali abusi, in particolare in assenza di altre misure effettive, dissuasive e proporzionate che consentano di eliminare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione.

Pertanto, un siffatto regime non soddisfa i requisiti della clausola 5 dell’accordo quadro.

Infine, per quanto riguarda le procedure di selezione istituite dalla legge 20/2021, la Corte rileva che, sebbene tali procedure offrano ai lavoratori che sono stati assunti nell’ambito di una successione di contratti a tempo determinato la possibilità di accedere a un’occupazione stabile, esse non consentono di sanzionare debitamente l’abuso in quanto tale.

Da un lato, qualora il lavoratore interessato non partecipi a tale procedura di selezione, o la sua candidatura non venga accolta, l’organizzazione di tale procedura non consentirebbe né di sanzionare debitamente l’abuso di cui detto lavoratore è stato vittima né di rimuovere le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione.

Dall’altro, nell’ambito della procedura di selezione, la presa in considerazione dell’esperienza precedente dei lavoratori a tempo determinato interessati e del tempo di servizio da essi dedicato allo svolgimento delle proprie mansioni va a vantaggio di tutti i lavoratori a tempo determinato che dispongono di tale esperienza, compresi quelli che non sono stati vittime di un simile abuso.

Di conseguenza, la presa in considerazione di tale esperienza e di tale tempo di servizio non può essere considerata come diretta a sanzionare un siffatto ricorso abusivo né a rimuovere le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione che ne deriva.

In tali circostanze, siffatte procedure di selezione non possono essere considerate una misura adeguata, ai sensi della clausola 5 dell’accordo quadro, per prevenire e sanzionare l’utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. ( 1 ) Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 (in prosieguo: l’«accordo quadro»), che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato ( GU 1999, L 175, pag. 43 ). ( 2 ) [OSCURATO:PERSONA] 20/2021, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empchio público (legge 20/2021, recante misure urgenti per la riduzione della precarietà nel pubblico impiego), del 28 dicembre 2021 (BOE n. 312, del 29 dicembre 2021).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0418_RES [OSCURATO:PERSONA]418/24 [Obadal] ( i ) TJ contro [OSCURATO:PERSONA] de Madrid (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA]) Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 aprile 2026 «Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico – Clausola 5 – Misure volte a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato – Trasformazione di una successione di contratti a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato – Normativa nazionale che non consente tale trasformazione, ma prevede altre misure dirette a prevenire e a sanzionare un siffatto ricorso abusivo – Misure sanzionatorie effettive, dissuasive e proporzionate» Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Direttiva 1999/70/CE – Misure volte a prevenire l’utilizzo abusivo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato – Norme relative alle sanzioni applicabili – Misure sanzionatorie effettive, dissuasive e proporzionate – Valutazione da parte del giudice nazionale (Direttiva del Consiglio 1999/70, allegato) (v. punti 45-49) Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Direttiva 1999/70/CE – Nozione di “lavoratore a tempo determinato” – Ambito di applicazione – Rapporto di lavoro non permanente a tempo indeterminato – Inclusione (Direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausole 2 e 3) (v. punti 51-54) Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Direttiva 1999/70/CE – Misure volte a prevenire l’utilizzo abusivo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato – Successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato – Nozione – Rapporto di lavoro non permanente a tempo indeterminato – Proroga ipso iure di tale rapporto di lavoro, in mancanza di organizzazione da parte dell’amministrazione interessata di una procedura di selezione diretta a coprire, in modo definitivo, il posto occupato dal lavoratore interessato – Inclusione (Direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausola 5) (v. punto 55) Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Direttiva 1999/70/CE – Misure volte a prevenire l’utilizzo abusivo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato – Trasformazione di una successione di contratti a tempo determinato in un rapporto di lavoro non permanente a tempo indeterminato – Mantenimento del lavoratore in una situazione di precarietà contraria agli obiettivi dell’accordo quadro – Misura nazionale che non consente di sanzionare debitamente l’utilizzo abusivo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato né di rimuovere le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione (Direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausola 5) (v. punti 56-61 e disp.) Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Direttiva 1999/70/CE – Misure volte a prevenire l’utilizzo abusivo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato – Trasformazione di una successione di contratti a tempo determinato in un rapporto di lavoro non permanente a tempo indeterminato – Normativa nazionale che prevede ulteriori misure volte a prevenire e a sanzionare l’utilizzo abusivo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato – Indennità forfettarie di cessazione del rapporto di lavoro – Regime di responsabilità delle pubbliche amministrazioni – Organizzazione di procedure di selezione – Verifica da parte del giudice del rinvio – Assenza di misure efficaci, dissuasive e proporzionate volte a rimuovere le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione e a prevenire e sanzionare debitamente l’utilizzo abusivo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato – Inammissibilità (Direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausola 5) (v. punti 62-88 e disp.) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dal [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Spagna), la Corte conferma, da un lato, che la clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ( 1 ) osta a una normativa nazionale, come interpretata dalla giurisprudenza nazionale, che sanziona l’utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato mediante la loro trasformazione in «rapporto di lavoro non permanente a tempo indeterminato», in quanto una tale misura ha l’effetto di mantenere il lavoratore in una situazione di precarietà. Dall’altro, essa precisa che indennità forfettarie soggette a un massimale versate al momento della cessazione di tale rapporto, un regime di responsabilità amministrativa ambiguo, astratto e imprevedibile, nonché l’organizzazione di una procedura di selezione non costituiscono misure adeguate per prevenire e sanzionare un siffatto utilizzo abusivo. TJ svolge funzioni di puericultrice in un centro educativo pubblico dipendente dalla [OSCURATO:PERSONA] di Madrid (Spagna) in qualità di membro del personale a contratto dal 2 marzo 2016, sulla base di una successione di sei contratti a tempo determinato, l’ultimo dei quali è stato concluso l’8 settembre 2017. Il 19 luglio 2021, ella ha adito lo Juzgado de lo Social n. 13 de Madrid (Tribunale del lavoro n. 13 di Madrid, Spagna) per far dichiarare permanente o, in subordine, non permanente a tempo indeterminato il proprio rapporto di lavoro. Tale giudice ha parzialmente accolto il suo ricorso, qualificando il rapporto di lavoro come «rapporto di lavoro non permanente a tempo indeterminato», per il motivo che esso si era protratto per più di tre anni senza che il datore di lavoro avesse coperto il posto conformemente alla normativa spagnola. Poiché l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] è stato respinto quest’ultima ha proposto impugnazione dinanzi al giudice del rinvio, sostenendo che il proprio rapporto di lavoro doveva essere qualificato come «rapporto di lavoro permanente». Tale giudice interroga la Corte sulla conformità alla clausola 5 dell’accordo quadro di misure nazionali volte a sanzionare l’utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato, come quelle previste dal diritto spagnolo. Giudizio della Corte In via preliminare, la Corte ricorda che la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro assegna agli Stati membri un obiettivo generale, consistente nel prevenire gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, lasciando loro al contempo la scelta dei mezzi per conseguirlo, purché essi non compromettano l’effetto utile dell’accordo quadro. Sebbene l’accordo quadro non imponga un obbligo generale di trasformare la successione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, esso esige che, in caso di abuso, sia applicata una misura avente carattere proporzionato, effettivo e dissuasivo. Una siffatta misura deve consentire di sanzionare debitamente l’abuso e di rimuovere le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione. Per quanto riguarda la trasformazione di una successione di contratti a tempo determinato in «rapporto di lavoro non permanente a tempo indeterminato», la Corte rileva che tale trasformazione ha come effetto che il lavoratore interessato sarà mantenuto nel suo posto fino a quando tale posto non sia definitivamente coperto mediante una procedura di selezione. Tale rapporto di lavoro che lega il lavoratore alla pubblica amministrazione deve essere considerato un rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’accordo quadro. Pertanto, il rapporto contrattuale che lega gli interessati resta di natura temporanea e mantiene quindi la situazione di precarietà del lavoratore interessato, mentre il beneficio della stabilità dell’impiego è concepito come un elemento portante della tutela dei lavoratori. In tali circostanze, anche se i lavoratori interessati possono beneficiare di diritti paragonabili a quelli del personale permanente, in particolare in materia di retribuzione o di promozione, il mantenimento di un rapporto temporaneo non consente né di sanzionare debitamente l’utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato né di rimuovere le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione. La clausola 5 dell’accordo quadro osta quindi a una siffatta misura. Per quanto riguarda le indennità forfettarie, la Corte rileva che esse sono versate al momento della cessazione del rapporto di lavoro non permanente a tempo indeterminato a causa dell’assunzione di un’altra persona a seguito di una procedura di selezione. Inoltre, la Corte osserva che tali indennità sono soggette a un doppio massimale. Sebbene gli Stati membri possano prevedere risarcimenti forfettari per riparare le conseguenze di questo tipo di abuso, essi devono tuttavia garantire un risarcimento adeguato dei danni subiti e costituire una sanzione effettiva e proporzionata. Orbene, un’indennità forfettaria soggetta a un massimale, che è versata al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non può costituire né un risarcimento proporzionato ed effettivo delle situazioni di abuso che superano una certa durata in termini di anni, né un risarcimento adeguato e integrale dei danni derivanti da tali abusi. Pertanto, una siffatta misura non consente né di sanzionare debitamente l’utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato né di rimuovere le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione. Quanto al regime che consente di far sorgere la responsabilità della pubblica amministrazione, quale previsto nel diritto spagnolo dalla legge 20/2021 ( 2 ), la Corte sottolinea che, per garantire la piena efficacia delle norme destinate a prevenire gli abusi derivanti da un utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato, un siffatto regime deve fondarsi su disposizioni nazionali precise, essere prevedibile e applicabile in pratica. Un regime formulato in modo astratto, ambiguo e imprevedibile non consente di sanzionare debitamente tali abusi, in particolare in assenza di altre misure effettive, dissuasive e proporzionate che consentano di eliminare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione. Pertanto, un siffatto regime non soddisfa i requisiti della clausola 5 dell’accordo quadro. Infine, per quanto riguarda le procedure di selezione istituite dalla legge 20/2021, la Corte rileva che, sebbene tali procedure offrano ai lavoratori che sono stati assunti nell’ambito di una successione di contratti a tempo determinato la possibilità di accedere a un’occupazione stabile, esse non consentono di sanzionare debitamente l’abuso in quanto tale. Da un lato, qualora il lavoratore interessato non partecipi a tale procedura di selezione, o la sua candidatura non venga accolta, l’organizzazione di tale procedura non consentirebbe né di sanzionare debitamente l’abuso di cui detto lavoratore è stato vittima né di rimuovere le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione. Dall’altro, nell’ambito della procedura di selezione, la presa in considerazione dell’esperienza precedente dei lavoratori a tempo determinato interessati e del tempo di servizio da essi dedicato allo svolgimento delle proprie mansioni va a vantaggio di tutti i lavoratori a tempo determinato che dispongono di tale esperienza, compresi quelli che non sono stati vittime di un simile abuso. Di conseguenza, la presa in considerazione di tale esperienza e di tale tempo di servizio non può essere considerata come diretta a sanzionare un siffatto ricorso abusivo né a rimuovere le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione che ne deriva. In tali circostanze, siffatte procedure di selezione non possono essere considerate una misura adeguata, ai sensi della clausola 5 dell’accordo quadro, per prevenire e sanzionare l’utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. ( 1 ) Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 (in prosieguo: l’«accordo quadro»), che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato ( GU 1999, L 175, pag. 43 ). ( 2 ) [OSCURATO:PERSONA] 20/2021, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empchio público (legge 20/2021, recante misure urgenti per la riduzione della precarietà nel pubblico impiego), del 28 dicembre 2021 (BOE n. 312, del 29 dicembre 2021).
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