CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2024
Cassazione n. 38962/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso nel ribadire doglianze già esaminate dalla Corte, risulta manifestamente infondato, essendo stato dato conto dai Giudici di merito della minaccia di tipo oppositivo, formulata dal ricorrente nei confronti degli operanti intervenuti dopo il sinistro stradale, profilo contestato con argomenti generici e comunque inconferenti rispetto alla trama ricostruttiva; Ritenuto che il secondo motivo è del pari manifestamente infondato, indulgendo in proposizioni astratte, che non si misurano con gli elementi posti dalla Corte a fondamento dell'esclusione delle invocate attenuanti, fra l'altro la gravità della condotta e la pluralità dei precedenti; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]