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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2023

Cassazione n. 17063/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza del 16 settembre 2020, ha confermato la sentenza del Tribunale di Patti, pronunciata il 19 giugno 2019, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di tentata rapina aggravata.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine alla prova della penale responsabilità dell'imputata per il delitto di tentata rapina contestato, poiché è basata solo sulle dichiarazioni contenute nella denuncia- querela della persona offesa, acquista ex art. 512 cod. proc. pen., è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, puntualmente richiamato nella sentenza impugnata, le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. possono costituire, conformemente all'interpretazione espressa dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze 15 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e Tahery c/ [OSCURATO:PERSONA] e 15 dicembre 2015, Schatschaachwili c/ Germania, la base «esclusiva e determinante» dell'accertamento di responsabilità, purché rese in presenza di «adeguate garanzie procedurali», individuabili nell'accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori, effettuato anche attraverso lo scrutinio delle modalità di raccolta, e nella compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto (Sez. 2, n. 19864 del 17/04/2019, Mellone, Rv. 276531 - 01); considerato che, nel caso di specie, la Corte territoriale, con argomentazione esente da vizi logici e giuridici, che il ricorrente si limita a controaffermare attraverso mere censure in fatto, non consentite in sede di legittimità, ha già evidenziato come le dichiarazioni della persona offesa fossero state precise, attendibili e, comunque, pienamente riscontrate dalle dichiarazioni del teste; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 7 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza del 16 settembre 2020, ha confermato la sentenza del Tribunale di Patti, pronunciata il 19 giugno 2019, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di tentata rapina aggravata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine alla prova della penale responsabilità dell'imputata per il delitto di tentata rapina contestato, poiché è basata solo sulle dichiarazioni contenute nella denuncia- querela della persona offesa, acquista ex art. 512 cod. proc. pen., è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, puntualmente richiamato nella sentenza impugnata, le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. possono costituire, conformemente all'interpretazione espressa dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze 15 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e Tahery c/ [OSCURATO:PERSONA] e 15 dicembre 2015, Schatschaachwili c/ Germania, la base «esclusiva e determinante» dell'accertamento di responsabilità, purché rese in presenza di «adeguate garanzie procedurali», individuabili nell'accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori, effettuato anche attraverso lo scrutinio delle modalità di raccolta, e nella compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto (Sez. 2, n. 19864 del 17/04/2019, Mellone, Rv. 276531 - 01); considerato che, nel caso di specie, la Corte territoriale, con argomentazione esente da vizi logici e giuridici, che il ricorrente si limita a controaffermare attraverso mere censure in fatto, non consentite in sede di legittimità, ha già evidenziato come le dichiarazioni della persona offesa fossero state precise, attendibili e, comunque, pienamente riscontrate dalle dichiarazioni del teste; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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