CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 33551/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TRIBUNALE di Milanovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere B. [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, R. Piccirillo, che ha conclusochiedendo l’annullamento con rinvio;letta la rinuncia al ricorso fatta pervenire dalla Difesa, in data,[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Milano, in funzione di Giudicedell’esecuzione, ha revocato l’ordinanza emessa in data 24 settembre 2025 dalTribunale in sede, con la quale era stata dichiarata estinta la pena irrogata incontinuazione con la sentenza n. 3530/2010 e, in accoglimento della richiestadel Pubblico ministero, era stata rideterminata la pena irrogata con sentenzaemessa dal Tribunale di Milano in data 25 marzo 2010 definitiva il 31 ottobre2013, in quella di anni undici mesi sei di reclusione ed euro 47.000 di multa.2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il condannato, peril tramite del difensore avv. F. Targa, denunciando violazione dl legge, inrelazione agli artt. 172 cod. pen. e 673 cod. proc. pen., 24 Cost. con vizio dimotivazione.3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, R. Piccirillo, ha conclusocon requisitoria scritta, con la quale ha chiesto l’annullamento con rinvio.Il difensore ha fatto pervenire atto di rinuncia all’impugnazione, nellaqualità di procuratore speciale, allegando tale procura.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Si rileva che il ricorso è inammissibile per sopravvenuta, rituale,rinuncia all’impugnazione (v. rinuncia e procura speciale fatte pervenire dallaDifesa con p.e.c. del 1° giugno 2026).2. All’inammissibilità per rinuncia, ai sensi dell’art. 591, comma 1 lett. d)cod. proc. pen., consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere delversamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinataequitativamente nella misura di cui al dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delleAmmende.Così deciso, il 17 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]