Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2010

ECLI:EU:C:2010:324
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza della Corte (Grande Sezione) 9 giugno 2010 – Commissione / [OSCURATO:PERSONA] (causa C‑440/07 P) «[OSCURATO:PERSONA] – Annullamento parziale della sentenza impugnata – Causa matura per la decisione – Responsabilità extracontrattuale della Comunità – Valutazione del danno»

1. Responsabilità extracontrattuale – Danno – Valutazione – Criteri – Risarcimento di varie spese sostenute da un’impresa a seguito dell’annullamento di una decisione che ha dichiarato un’operazione di concentrazione incompatibile con il mercato comune e di una decisione che ha disposto la separazione di enti che erano stati fusi (Art. 288, secondo comma, CE) (v. punti 41-50)

2. Procedura – Spese – Norme da applicarsi (v. punti 51-53) [OSCURATO:PERSONA] della sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione ampliata) 11 luglio 2007, causa T-351/03, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, con cui il Tribunale ha condannato la Comunità europea a risarcire, da un lato, le spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] per partecipare alla ripresa del procedimento di controllo dell’operazione di concentrazione intervenuta dopo la pronuncia delle sentenze del Tribunale 22 ottobre 2002, causa T-310/01, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, e causa T-77/02, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione e, dall’altro, i due terzi del danno subito dalla [OSCURATO:PERSONA] corrispondente all’importo della riduzione del prezzo di cessione della Legrand SA che la [OSCURATO:PERSONA] ha dovuto concedere al cessionario come corrispettivo del rinvio, fino al 10 dicembre 2002, della scadenza della realizzazione effettiva della vendita della Legrand – Condizioni per la sussistenza della responsabilità extracontrattuale della Comunità – Nozioni di illecito, di danno e di causalità diretta tra l’illecito commesso e il danno subito – Violazione «sufficientemente qualificata» del diritto comunitario inficiante un procedimento di controllo della compatibilità di un’operazione di concentrazione con il mercato comune.

Dispositivo 1) L’importo del danno risarcibile contemplato al punto 3 del disposivo della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 16 luglio 2009, causa C‑440/07 P, Commissione/[OSCURATO:PERSONA] (non ancora pubblicata nella Raccolta), è fissato a EUR 50

000. 2) La domanda della [OSCURATO:PERSONA] SA relativa alle spese è respinta.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Grande Sezione) 9 giugno 2010 – Commissione / [OSCURATO:PERSONA] (causa C‑440/07 P) «[OSCURATO:PERSONA] – Annullamento parziale della sentenza impugnata – Causa matura per la decisione – Responsabilità extracontrattuale della Comunità – Valutazione del danno» 1. Responsabilità extracontrattuale – Danno – Valutazione – Criteri – Risarcimento di varie spese sostenute da un’impresa a seguito dell’annullamento di una decisione che ha dichiarato un’operazione di concentrazione incompatibile con il mercato comune e di una decisione che ha disposto la separazione di enti che erano stati fusi (Art. 288, secondo comma, CE) (v. punti 41-50) 2. Procedura – Spese – Norme da applicarsi (v. punti 51-53) [OSCURATO:PERSONA] della sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione ampliata) 11 luglio 2007, causa T-351/03, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, con cui il Tribunale ha condannato la Comunità europea a risarcire, da un lato, le spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] per partecipare alla ripresa del procedimento di controllo dell’operazione di concentrazione intervenuta dopo la pronuncia delle sentenze del Tribunale 22 ottobre 2002, causa T-310/01, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, e causa T-77/02, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione e, dall’altro, i due terzi del danno subito dalla [OSCURATO:PERSONA] corrispondente all’importo della riduzione del prezzo di cessione della Legrand SA che la [OSCURATO:PERSONA] ha dovuto concedere al cessionario come corrispettivo del rinvio, fino al 10 dicembre 2002, della scadenza della realizzazione effettiva della vendita della Legrand – Condizioni per la sussistenza della responsabilità extracontrattuale della Comunità – Nozioni di illecito, di danno e di causalità diretta tra l’illecito commesso e il danno subito – Violazione «sufficientemente qualificata» del diritto comunitario inficiante un procedimento di controllo della compatibilità di un’operazione di concentrazione con il mercato comune. Dispositivo 1) L’importo del danno risarcibile contemplato al punto 3 del disposivo della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 16 luglio 2009, causa C‑440/07 P, Commissione/[OSCURATO:PERSONA] (non ancora pubblicata nella Raccolta), è fissato a EUR 50 000. 2) La domanda della [OSCURATO:PERSONA] SA relativa alle spese è respinta.
Sentenza Corte di giustizia UE/2010 — Fons Iuris — Fons Iuris