CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06451/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso, tesi a confutare la responsabilità in ordine al delitto di violenza a pubblico ufficiale e il ritenuto concorso formale, sono riproduttivi di identiche censure formulate in sede di gravame, con correttezza e pertinenti riferimenti in fatto e diritto confutati dalla Corte di appello (pagg. 2 e 3 il primo motivo, pagg. 4 e 5 il secondo motivo); che il ricorrente, in ordine ad entrambi i due primi motivi tenta di accreditare una differente evoluzione della vicenda adeguatamente ricostruita, sulla base del compendio probatorio a disposizione, dai Giudici di merito; rilevato che la parte del terzo motivo con cui si censura l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche è generico visto che le citate attenuanti sono state riconosciute in termini di equivalenza rispetto alla contestata recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen.; che indeducibile risulta la parte del terzo motivo che censura l'omesso riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 1, cod. pen., in quanto costituisce una critica non formulata in sede di gravame; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis