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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 marzo 1973

Cassazione n. 09165/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/03/1973 avverso l'ordinanza del 06/07/2021 del TRIB.

SORVEGLIANZA di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per raccoglimento del ricorso; Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 6 luglio 2021 il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Trieste del 14 maggio 2021 che ha negato allo stesso la liberazione anticipata relativamente al semestre ricompreso tra il 10 luglio 2020 ed il 9 gennaio 2021.

Il Tribunale ha ritenuto che il comportamento tenuto dal condannato, ed in particolare il non aver risposto alla chiamata della Questura del 7 gennaio 2020 successiva al mancato rinvenimento dello stesso in un controllo di polizia presso il suo domicilio ed il comportamento aggressivo tenuto nei confronti dei Carabinieri il 27 agosto 2020 in occasione di un altro controllo domiciliare, dimostrerebbe la mancata adesione dello stesso all'opera di rieducazione.

In ogni caso, non sarebbero stati alfegati elementi positivi su cui fondare il giudizio positivo di evoluzione della personalità.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

Nel primo deduce che il provvedimento del magistrato è stato notificato a difensore d'ufficio anziché a quello di fiducia della fase del merito, e che l'eccezione non sarebbe superata dalla presentazione di tempestivo ricorso dal difensore di fiducia successivamente nominato.

Nel secondo deduce che il provvedimento è motivato solo in negativo, mentre avrebbe dovuto tener conto del complessivo comportamento del condannato, non esistendo oneri di allegazione a carico dello stesso.

Inoltre, è illogico aver desunto un comportamento non socializzante dalla mancata telefonata perché lo stesso non era a quella data proprietario di un telefono.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto Il ricorso è manifestamente infondato.

1. Il primo motivo deduce che il provvedimento del Magistrato di sorveglianza è stato notificato a difensore d'ufficio, anziché a quello di fiducia nominato nella fase del merito, e che l'eccezione non sarebbe superata dalla presentazione di tempestivo ricorso dal difensore di fiducia successivamente nominato.

Il motivo è inammissibile per mancanza di interesse.

L'ufficio del Magistrato ha fatto corretta applicazione della pronuncia Sez.

U, Sentenza n. 12581 del 25/02/2021, Diletto, Rv. 280736, secondo cui "l'ordinanza che decide sull'istanza di concessione della liberazione anticipata deve essere in ogni caso notificata al difensore del condannato, se del caso nominato d'ufficio, che è legittimato a proporre reclamo, quale strumento soggetto alla disciplina delle impugnazioni", ed ha notificato il provvedimento al difensore del ricorrente (individuandolo in quello d'ufficio).

Il (nuovo) difensore di fiducia del ricorrente sostiene che il difensore cui effettuare la notifica è stato individuato in modo non corretto, perché esisteva un (vecchio) difensore di fiducia nominato nella fase del merito, la cui nomina avrebbe dovuto escludere l'interregno del difensore d'ufficio cui è stato notificato il provvedimento.

In realtà, anche a voler seguire il ricorrente nel suo percorso logico, va rilevato che la notifica al difensore della ordinanza del Magistrato ha lo scopo di attivare il potere processuale di presentare reclamo al Tribunale, reclamo che poi è stato tempestivamente presentato dal difensore di fiducia nominato successivamente.

Anche la sentenza Diletto citata in ricorso contiene argomenti nello stesso senso, perché sostiene che l'intervento del difensore già nella fase immediatamente successiva all'adozione dell'ordinanza del magistrato di sorveglianza è necessario proprio per consentire al condannato "di avvalersi del contributo del difensore - di fiducia o, in mancanza, d'ufficio - nella scelta relativa all'an della presentazione del reclamo e, poi, nella predisposizione dell'atto di impugnazione".

Né la asserita scorretta individuazione del difensore cui notificare il provvedimento ha comportato vizi nel contraddittorio, scritto o orale, dell'udienza camerale davanti al Tribunale di sorveglianza all'esito della quale è stato emesso il provvedimento impugnato, perché con la presentazione del reclamo è subentrato il difensore di fiducia cui è stato notificato l'avviso di udienza.

L'accoglimento del motivo non determinerebbe, pertanto, alcun effetto favorevole all'interessato, perché si limiterebbe a rimetterlo in termini nel presentare un reclamo al Tribunale che lo stesso ha comunque già presentato.

2. Il secondo motivo deduce che il provvedimento è motivato solo in negativo, mentre avrebbe dovuto tener conto del complessivo comportamento del 2 ( condannato, non esistendo oneri di allegazione a carico dello stesso; sostiene, inoltre, sia stato illogico aver desunto un comportamento non socializzante dalla mancata telefonata perché lo stesso non era a quella data proprietario di un telefono.

Il motivo è manifestamente infondato.

La norma attributiva del potere esercitato dal Tribunale di sorveglianza nel caso in esame è l'art. 54, comma 1, della legge 354 del 1975, che dispone che "al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata.

A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare".

La liberazione anticipata può essere concessa, pertanto, soltanto in presenza di un presupposto positivo (la "partecipazione all'opera di rieducazione") che non può essere presunto, ma deve risultare dagli atti ("ha dato prova").

Al contrario, di quanto sostenuto in ricorso, pertanto, una motivazione può essere anche strutturata in negativo e l'istante interessato ad una valutazione positiva ha oneri di allegazione degli elementi da cui dovrebbe essere desunta la sua partecipazione all'opera di rieducazione.

La questione della proprietà o meno del telefono alla data in cui è stato tenuto il comportamento valorizzato nella ordinanza impugnata non è idonea ad inficiare di illogicità la decisione impugnata; si può disporre di un telefono anche se non se ne è proprietari; si ricorda, peraltro, che non esiste un sistema pubblico di trascrizioni che regoli l'acquisto o il trasferimento degli apparati telefonici.

3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/03/1973 avverso l'ordinanza del 06/07/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per raccoglimento del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 6 luglio 2021 il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Trieste del 14 maggio 2021 che ha negato allo stesso la liberazione anticipata relativamente al semestre ricompreso tra il 10 luglio 2020 ed il 9 gennaio 2021. Il Tribunale ha ritenuto che il comportamento tenuto dal condannato, ed in particolare il non aver risposto alla chiamata della Questura del 7 gennaio 2020 successiva al mancato rinvenimento dello stesso in un controllo di polizia presso il suo domicilio ed il comportamento aggressivo tenuto nei confronti dei Carabinieri il 27 agosto 2020 in occasione di un altro controllo domiciliare, dimostrerebbe la mancata adesione dello stesso all'opera di rieducazione. In ogni caso, non sarebbero stati alfegati elementi positivi su cui fondare il giudizio positivo di evoluzione della personalità. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Nel primo deduce che il provvedimento del magistrato è stato notificato a difensore d'ufficio anziché a quello di fiducia della fase del merito, e che l'eccezione non sarebbe superata dalla presentazione di tempestivo ricorso dal difensore di fiducia successivamente nominato. Nel secondo deduce che il provvedimento è motivato solo in negativo, mentre avrebbe dovuto tener conto del complessivo comportamento del condannato, non esistendo oneri di allegazione a carico dello stesso. Inoltre, è illogico aver desunto un comportamento non socializzante dalla mancata telefonata perché lo stesso non era a quella data proprietario di un telefono. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è manifestamente infondato. 1. Il primo motivo deduce che il provvedimento del Magistrato di sorveglianza è stato notificato a difensore d'ufficio, anziché a quello di fiducia nominato nella fase del merito, e che l'eccezione non sarebbe superata dalla presentazione di tempestivo ricorso dal difensore di fiducia successivamente nominato. Il motivo è inammissibile per mancanza di interesse. L'ufficio del Magistrato ha fatto corretta applicazione della pronuncia Sez. U, Sentenza n. 12581 del 25/02/2021, Diletto, Rv. 280736, secondo cui "l'ordinanza che decide sull'istanza di concessione della liberazione anticipata deve essere in ogni caso notificata al difensore del condannato, se del caso nominato d'ufficio, che è legittimato a proporre reclamo, quale strumento soggetto alla disciplina delle impugnazioni", ed ha notificato il provvedimento al difensore del ricorrente (individuandolo in quello d'ufficio). Il (nuovo) difensore di fiducia del ricorrente sostiene che il difensore cui effettuare la notifica è stato individuato in modo non corretto, perché esisteva un (vecchio) difensore di fiducia nominato nella fase del merito, la cui nomina avrebbe dovuto escludere l'interregno del difensore d'ufficio cui è stato notificato il provvedimento. In realtà, anche a voler seguire il ricorrente nel suo percorso logico, va rilevato che la notifica al difensore della ordinanza del Magistrato ha lo scopo di attivare il potere processuale di presentare reclamo al Tribunale, reclamo che poi è stato tempestivamente presentato dal difensore di fiducia nominato successivamente. Anche la sentenza Diletto citata in ricorso contiene argomenti nello stesso senso, perché sostiene che l'intervento del difensore già nella fase immediatamente successiva all'adozione dell'ordinanza del magistrato di sorveglianza è necessario proprio per consentire al condannato "di avvalersi del contributo del difensore - di fiducia o, in mancanza, d'ufficio - nella scelta relativa all'an della presentazione del reclamo e, poi, nella predisposizione dell'atto di impugnazione". Né la asserita scorretta individuazione del difensore cui notificare il provvedimento ha comportato vizi nel contraddittorio, scritto o orale, dell'udienza camerale davanti al Tribunale di sorveglianza all'esito della quale è stato emesso il provvedimento impugnato, perché con la presentazione del reclamo è subentrato il difensore di fiducia cui è stato notificato l'avviso di udienza. L'accoglimento del motivo non determinerebbe, pertanto, alcun effetto favorevole all'interessato, perché si limiterebbe a rimetterlo in termini nel presentare un reclamo al Tribunale che lo stesso ha comunque già presentato. 2. Il secondo motivo deduce che il provvedimento è motivato solo in negativo, mentre avrebbe dovuto tener conto del complessivo comportamento del 2 ( condannato, non esistendo oneri di allegazione a carico dello stesso; sostiene, inoltre, sia stato illogico aver desunto un comportamento non socializzante dalla mancata telefonata perché lo stesso non era a quella data proprietario di un telefono. Il motivo è manifestamente infondato. La norma attributiva del potere esercitato dal Tribunale di sorveglianza nel caso in esame è l'art. 54, comma 1, della legge 354 del 1975, che dispone che "al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare". La liberazione anticipata può essere concessa, pertanto, soltanto in presenza di un presupposto positivo (la "partecipazione all'opera di rieducazione") che non può essere presunto, ma deve risultare dagli atti ("ha dato prova"). Al contrario, di quanto sostenuto in ricorso, pertanto, una motivazione può essere anche strutturata in negativo e l'istante interessato ad una valutazione positiva ha oneri di allegazione degli elementi da cui dovrebbe essere desunta la sua partecipazione all'opera di rieducazione. La questione della proprietà o meno del telefono alla data in cui è stato tenuto il comportamento valorizzato nella ordinanza impugnata non è idonea ad inficiare di illogicità la decisione impugnata; si può disporre di un telefono anche se non se ne è proprietari; si ricorda, peraltro, che non esiste un sistema pubblico di trascrizioni che regoli l'acquisto o il trasferimento degli apparati telefonici. 3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas
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