CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 42517/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2021 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale M. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste; udito il difensore dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia confermava la decisione di primo grado, resa all'esito del giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, era stato dichiarato colpevole della contravvenzione all'art. 75, comma 1, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, per essersi allontanato dal Comune di dimora, il 28 novembre 2017, senza averne dato preventivo avviso all'Autorità preposta alla sorveglianza. 2. L'imputato ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, sulla base di quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti stabiliti dall'art.173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione. Era vigente - ricorda il ricorrente - la sorveglianza speciale senza obbligo di soggiorno, e il preventivo avviso all'Autorità di pubblica sicurezza non sarebbe stato dovuto. Secondo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione. L'imputato andava comunque mandato assolto, per difetto dell'elemento psicologico (in ricorso identificato nel dolo). Solo a seguito del controllo di polizia, all'origine della contestazione del reato, l'imputato si sarebbe reso conto che da lui si pretendeva il preventivo avviso in discorso. I suoi legali avevano, di seguito, richiesto chiarimenti al Tribunale che aveva applicato la misura di prevenzione, il cui iniziale provvedimento sarebbe stato ambiguo sul punto. Terzo motivo. Violazione di legge. Il provvedimento applicativo della misura di prevenzione - osserva il ricorrente - è stato annullato senza rinvio, da questa Corte di cassazione, con sentenza pronunciata il 30 maggio 2019 dalla Sesta Sezione penale, perché basato solo sul profilo di pericolosità di cui all'art. 1, lett. a), della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (norma dichiarata incostituzionale). Le condotte violative del provvedimento avrebbero perso, pertanto, ogni rilievo penale. Quarto motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla dosimetria della pena, anche alla luce dell'operata sua diminuzione, per il rito, nella sola misura di un terzo, anziché della metà. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il terzo motivo di ricorso, logicamente pregiudiziale, è fondato. Il provvedimento applicativo della misura di prevenzione è stato, in effetti, annullato senza rinvio da questa Corte, nei termini indicati in narrativa.La caducazione del decreto di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, con effetto ex tunc, per difetto originario dei requisiti di legge, comporta la cessazione retroattiva degli effetti del provvedimento medesimo e rende penalmente irrilevanti le condotte di inosservanza degli obblighi anteriormente tenute dal proposto (arg., a contrario, ex Sez. 5, n. 17352 del 20/01/2020, Maiello, Rv. 279172-01). 2. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio, per insussistenza del fatto, ogni altro motivo assorbito. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto n