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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45612/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli ha in parte riformato (dichiarando non doversi procedere per intervenuta remissione della querela ed eliminando la relativa pena per il delitto di lesioni personali) con cui, in data 28/9/2012, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - sezione distaccata di Gragnano - aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di tentata estorsione in danno della di lui madre [OSCURATO:PERSONA] e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si pone la questione della applicabilità della esimente di cui all'art. 649 cod. pen. al delitto tentato, è manifestamente infondata alla luce dell'univoco e costante insegnamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 649 cod. pen., che esclude l'operatività della causa di non punibilità prevista per i reati contro il patrimonio commessi fra determinate categorie di familiari quando - come nel caso di specie risulta dalla lettura delle due sentenze di merito - vi sia stato impiego di violenza alla persona, si applica anche ai delitti tentati e non solo a quelli consumati (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 53631 del 17/11/2016, Giglio, Rv. 268712 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 3542 del 24/01/1995, Calcopietro, Rv. 201761 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 13694 del 15/03/2005, Scibile, Rv. 231051 - 01); rilevato che il secondo motivo di ricorso, articolato sul diniego della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è formulato in termini non consentiti in sede di legittimità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici (sul punto si veda pagina 3 della sentenza impugnata in ordine all'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., considerato che il pregiudizio patrimoniale - pur di entità modesta - è stato invece rilevante per la persona offesa, in ragione delle sue disagiate condizioni economiche e risorse limitate, tenuto pure conto delle condizioni reddituali della famiglia e della presenza di un soggetto nel nucleo familiare fragile; sicché la somma, parametrata alle condizioni economiche della persona offesa, non è stata pertinentemente ritenuta tenue dai giudici di merito); la Corte, dunque, ha motivato in coerenza con il principio per cui, ai fini del riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità in riferimento ai reati di tentata estorsione o di tentata rapina, la valutazione deve essere complessiva, dovendo riguardare, non solo la possibilità di desumere con certezza, dalle modalità del fatto che, se il reato fosse stato portato a compimento, il danno patrimoniale per la vittima sarebbe stato di rilevanza minima, ma anche gli effetti dannosi conseguenti alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva dei citati delitti (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 32234 del 16/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280173 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli ha in parte riformato (dichiarando non doversi procedere per intervenuta remissione della querela ed eliminando la relativa pena per il delitto di lesioni personali) con cui, in data 28/9/2012, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - sezione distaccata di Gragnano - aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di tentata estorsione in danno della di lui madre [OSCURATO:PERSONA] e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si pone la questione della applicabilità della esimente di cui all'art. 649 cod. pen. al delitto tentato, è manifestamente infondata alla luce dell'univoco e costante insegnamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 649 cod. pen., che esclude l'operatività della causa di non punibilità prevista per i reati contro il patrimonio commessi fra determinate categorie di familiari quando - come nel caso di specie risulta dalla lettura delle due sentenze di merito - vi sia stato impiego di violenza alla persona, si applica anche ai delitti tentati e non solo a quelli consumati (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 53631 del 17/11/2016, Giglio, Rv. 268712 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 3542 del 24/01/1995, Calcopietro, Rv. 201761 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 13694 del 15/03/2005, Scibile, Rv. 231051 - 01); rilevato che il secondo motivo di ricorso, articolato sul diniego della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è formulato in termini non consentiti in sede di legittimità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici (sul punto si veda pagina 3 della sentenza impugnata in ordine all'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., considerato che il pregiudizio patrimoniale - pur di entità modesta - è stato invece rilevante per la persona offesa, in ragione delle sue disagiate condizioni economiche e risorse limitate, tenuto pure conto delle condizioni reddituali della famiglia e della presenza di un soggetto nel nucleo familiare fragile; sicché la somma, parametrata alle condizioni economiche della persona offesa, non è stata pertinentemente ritenuta tenue dai giudici di merito); la Corte, dunque, ha motivato in coerenza con il principio per cui, ai fini del riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità in riferimento ai reati di tentata estorsione o di tentata rapina, la valutazione deve essere complessiva, dovendo riguardare, non solo la possibilità di desumere con certezza, dalle modalità del fatto che, se il reato fosse stato portato a compimento, il danno patrimoniale per la vittima sarebbe stato di rilevanza minima, ma anche gli effetti dannosi conseguenti alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva dei citati delitti (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 32234 del 16/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280173 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme